Iovane&Partners

Iovane&Partners Consulenza Aziendale, Tributaria, del Lavoro, Consulenza Amministrativa, Consulenza Legale. Sede: Via R.Canger, n19 - 84014 Nocera Inferiore (SA)

Supportiamo le aziende clienti nelle fasi di start up o di riorganizzazione, individuando le soluzioni organizzative, fiscali e legali più idonee ed espletando gli adempimenti amministrativi necessari (iscrizione delle nuove imprese ai registri pubblici, quali ad esempio Uffici Iva, Camera di Commercio, Inps, ecc.) Ci occupiamo della tenuta e dell’aggiornamento dei registri contabili, gestiamo i r

apporti con l’Agenzia delle Entrate.La tenuta della contabilità è finalizzata alla compilazione della dichiarazione dei redditi e alla redazione del bilancio di esercizio; entrambe le attività richiedono di affrontare preventivamente le problematiche fiscali connesse all’attività del cliente

Prestiamo consulenze alle aziende in materia fiscale
informiamo il cliente sulle variazioni normative e consigliamo strategie fiscali; controlliamo il bilancio d’esercizio e le situazioni infra annuali; segue la redazione della dichiarazione dei redditi
Pianifichiamo e eseguiamo le dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche, analizzando le situazioni familiari ed elaborando idonei tax planning (piani di tassazione) finalizzati a ridurre il prelievo fiscale e tutelare il patrimonio del cliente
Effettuiamo la revisione e formulazione di giudizi sui bilanci di imprese ed enti pubblici o privati*,
Effettuiamo la liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni*. ad esempio per società sottoposte a procedura fallimentare. In questi casi agisce in qualità di curatore. Rappresentiamo imprese ed enti davanti agli organi della giurisdizione tributaria* (commissioni tributarie provinciali e regionali), che affrontano le controversie relative ad ogni genere di tributo. Effettuiamo valutazioni di aziende* nei casi in cui si stia trattando per l’acquisto, la cessione, la divisione di un’attività economica.

📌 Crediti agevolativi: stop alla compensazione dei ruoliL’Agenzia delle Entrate conferma una linea molto netta:  i credi...
31/05/2026

📌 Crediti agevolativi: stop alla compensazione dei ruoli

L’Agenzia delle Entrate conferma una linea molto netta:
i crediti agevolativi possono essere compensati solo con imposte erariali, non con debiti iscritti a ruolo, in particolare previdenziali.

È una scelta che restringe il campo d’azione dei contribuenti e rafforza i controlli sul corretto utilizzo dei crediti.

Per imprese e professionisti significa una cosa semplice:
serve una pianificazione fiscale chirurgica, distinguendo con precisione quali crediti possono essere usati e quali no, per evitare scarti, sanzioni e blocchi operativi.

📌 Concordato preventivo biennale: nuove scadenze, nuovo equilibrioIl concordato preventivo biennale ridisegna ancora il ...
24/05/2026

📌 Concordato preventivo biennale: nuove scadenze, nuovo equilibrio

Il concordato preventivo biennale ridisegna ancora il calendario fiscale: i versamenti slittano al 20 luglio, offrendo più tempo per gestire ISA e software aggiornati.
Una boccata d’ossigeno per studi e contribuenti, in un anno che coinvolge 2,5 milioni di partite IVA.

Punti chiave
- Versamenti al 20 luglio per consentire elaborazioni più accurate
- Adesione al 2 novembre, per scelte più consapevoli
- Possibile pagamento al 20 agosto con maggiorazione 0,8%
- Calendario 2026 appesantito anche dalla rottamazione quinquies (scadenza 31 luglio)

In un contesto economico complesso, il rinvio punta a bilanciare get­tito e sostenibilità operativa, ma la stratificazione normativa richiede pianificazione e aggiornamento costante.

Più tempo per il concordato e pagamenti PA: la stretta sui professionisti viene allentataNel corso dell’esame parlamenta...
16/05/2026

Più tempo per il concordato e pagamenti PA: la stretta sui professionisti viene allentata

Nel corso dell’esame parlamentare del decreto fiscale collegato alla manovra 2026, una delle modifiche che sta attirando maggiore attenzione riguarda il sistema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti con debiti fiscali iscritti a ruolo.

Dopo le forti critiche provenienti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, il legislatore sembra orientato a un parziale ripensamento della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che aveva previsto un meccanismo particolarmente rigido di controllo e trattenuta automatica dei compensi professionali corrisposti dalla PA.

La misura originaria aveva infatti introdotto, attraverso il nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, un sistema radicalmente diverso rispetto al regime ordinario applicato alle imprese e agli altri creditori della Pubblica Amministrazione.

La disciplina originaria: controlli senza soglia minima

Dal 15 giugno 2026, secondo il testo attualmente vigente, le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero verificare la posizione fiscale dei professionisti prima di procedere a qualsiasi pagamento, indipendentemente dall’importo della parcella.

La vera novità consiste nell’eliminazione della storica soglia di 5.000 euro: anche compensi di modesto importo potrebbero essere sottoposti a verifica preventiva presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In presenza di cartelle esattoriali non regolarizzate, la PA non sospenderebbe più il pagamento in attesa dell’intervento dell’Agente della riscossione, ma procederebbe direttamente a un “pagamento biforcato”:

* una parte del compenso verrebbe versata all’ADER fino a concorrenza del debito;
* l’eventuale residuo sarebbe liquidato al professionista.

Il sistema avrebbe quindi trasformato ogni fattura verso la PA in una sorta di compensazione coattiva automatica tra credito professionale e debito tributario.

Le critiche del mondo professionale

La norma ha suscitato immediate contestazioni.

Le associazioni dei commercialisti e delle professioni ordinistiche hanno evidenziato come il nuovo meccanismo introducesse una disparità di trattamento rispetto alle imprese, per le quali continua invece a operare la soglia dei 5.000 euro prevista dal regime ordinario dell’art. 48-bis.

Le principali criticità evidenziate riguardano:

* l’assenza di una soglia minima di tutela;
* il rischio di blocco della liquidità degli studi professionali;
* la possibilità di trattenute automatiche anche per importi modesti;
* l’assenza di un vero contraddittorio preventivo;
* la penalizzazione dei professionisti che operano prevalentemente con enti pubblici.

Particolarmente delicato appare il caso dei professionisti che vantano crediti verso la PA ma, contestualmente, risultano destinatari di cartelle ancora contestate o oggetto di procedure di rateizzazione non ancora perfezionate.

La possibile correzione: ritorno alla soglia dei 5.000 euro

Nel corso dei lavori parlamentari sarebbe emersa la volontà di attenuare la rigidità della disciplina, reintroducendo almeno una soglia minima di rilevanza.

Secondo le anticipazioni circolate in Commissione Finanze, il meccanismo automatico di trattenuta per i professionisti dovrebbe scattare soltanto in presenza di debiti fiscali superiori a 5.000 euro, riallineando almeno in parte il sistema a quello già previsto per gli altri soggetti creditori della PA.

La modifica avrebbe un impatto operativo rilevante:

* verrebbero esclusi i piccoli debiti iscritti a ruolo;
* si ridurrebbe il rischio di paralisi finanziaria degli studi;
* si eviterebbe di sottoporre a verifica automatica parcelle di importo contenuto;
* si limiterebbero gli effetti distorsivi sui rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.

Una stretta che resta comunque significativa

Anche con l’eventuale allentamento della misura, il nuovo impianto normativo rimane molto più incisivo rispetto al passato.

La filosofia della riforma resta infatti quella di trasformare la PA in uno strumento di riscossione anticipata, intercettando i flussi finanziari prima che il compenso entri nella disponibilità del professionista.

Per questa ragione, il tema della regolarità fiscale diventa sempre più centrale nella gestione degli studi professionali che lavorano con enti pubblici, soprattutto per avvocati, commercialisti, consulenti tecnici, progettisti e professionisti coinvolti negli appalti pubblici.

In prospettiva, appare quindi fondamentale monitorare costantemente:

* la presenza di cartelle esattoriali;
* eventuali ruoli sospesi;
* i piani di rateizzazione;
* le posizioni contributive previdenziali;
* le procedure pendenti presso l’ADER.

Il collegamento con il concordato preventivo biennale

Non è casuale che il dibattito sulla stretta dei pagamenti PA si intrecci con la proroga dei termini del concordato preventivo biennale.

L’orientamento emerso in Parlamento sembra infatti muoversi lungo una duplice direttrice:

* da un lato incentivare l’adesione spontanea agli strumenti di compliance fiscale;
* dall’altro rafforzare i meccanismi di recupero forzato nei confronti dei soggetti inadempienti.

In questa logica, concedere più tempo per aderire al concordato e, parallelamente, attenuare la rigidità delle trattenute automatiche sui compensi professionali rappresenta un tentativo di bilanciamento tra esigenze di gettito e sostenibilità economica delle attività professionali.

🚀 Massimizza gli incentivi per il tuo personale nel 2026!Il nuovo Decreto Lavoro del 1° Maggio punta dritto sull’occupaz...
11/05/2026

🚀 Massimizza gli incentivi per il tuo personale nel 2026!
Il nuovo Decreto Lavoro del 1° Maggio punta dritto sull’occupazione di qualità con 4 potenti sgravi contributivi al 100% per un periodo di 24 mesi. Abbiamo creato questa infografica per aiutarti a comprendere rapidamente le opportunità per la tua impresa:
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👉 Controlla i requisiti trasversali (piè di pagina) su incremento occupazionale netto e divieto di licenziamenti.
Salva questo post per averlo sempre a portata di mano! E scrivici nei commenti se hai domande specifiche.

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29/04/2026

Detrazione start up innovative de minimis al 65% in REDDITI 2026

Le istruzioni prevedono nuove modalità per la gestione del credito d’imposta sull’eccedenza per incapienza

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27/04/2026

Con oltre due immobili in locazione breve scattano gli adempimenti IVA

L’operatore che diviene soggetto passivo può essere tenuto all’invio telematico dei corrispettivi

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⚖️ Concordato in continuità: la Cassazione apre al “one class cram down”La recente sentenza della Corte di Cassazione n....
26/04/2026

⚖️ Concordato in continuità: la Cassazione apre al “one class cram down”

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7663 del 30 marzo 2026 segna un punto di svolta nell’architettura del concordato in continuità aziendale.
Il Sole 24 Ore (articolo di Fabio Cesare) ne evidenzia la portata sistemica: l’omologa non richiede più la maggioranza delle classi, purché sia rispettato il perimetro dell’art. 112, comma 2, lett. d) CCII.

🔍 Il principio affermato
La Suprema Corte chiarisce in modo definitivo che:

- la locuzione “in mancanza” si riferisce alla mancanza della maggioranza delle classi,
- e non alla presenza o assenza di classi privilegiate;
- le due condizioni diventano quindi alternative:
- ✔ maggioranza delle classi, oppure
- ✔ voto favorevole di una sola classe “in the money”.

Una lettura che si allinea alla Direttiva UE 2019/1023, la quale consente il cross-class cram down anche in assenza di consenso diffuso.

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🎯 Implicazioni operative per imprese e creditori

Il concordato in continuità assume una maggiore capacità di superare resistenze tattiche di singole classi, diventando uno strumento più coerente con la logica di preservazione del valore aziendale.

Vantaggi per il debitore
- maggiore stabilità del percorso negoziale;
- riduzione del potere di veto di classi minoritarie;
- rafforzamento della continuità aziendale come interesse prevalente.

Vantaggi per i creditori “in the money”
- tutela rafforzata del principio di priorità relativa;
- maggiore prevedibilità dell’esito omologativo;
- valorizzazione del merito economico della classe.

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⚠️ Ma i paletti restano chiari
La flessibilità non significa arbitrio.
L’omologa forzosa continua a richiedere:

- correttezza della distribuzione del valore,
- rispetto delle priorità concorsuali,
- assenza di pregiudizio per le classi dissenzienti,
- coerenza economico-finanziaria del piano.

In altre parole: più agilità procedurale, ma con la stessa disciplina sostanziale.

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📌 Conclusione Iovane & Partners

La Cassazione consolida un orientamento che rende il concordato in continuità più moderno, più europeo, più funzionale alla salvaguardia dell’impresa.
Per gli operatori, si apre una stagione in cui la strutturazione delle classi e la valutazione del valore recuperabile diventano ancora più decisive nella strategia negoziale.

📌 Cram down fiscale: la Cassazione ribadisce che conta la convenienza, non la “meritevolezza” del debitoreUna pronuncia ...
25/04/2026

📌 Cram down fiscale: la Cassazione ribadisce che conta la convenienza, non la “meritevolezza” del debitore

Una pronuncia destinata a incidere in modo concreto sulle future procedure di risanamento.
Con l’ordinanza n. 10723 del 23 aprile 2026, la Corte di Cassazione chiarisce un principio che rafforza l’impianto oggettivo del cram down fiscale nel concordato preventivo: il parametro decisivo è la convenienza economica della proposta per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale.

La Suprema Corte esclude che la presunta “non meritevolezza” dell’impresa – o eventuali condotte pregresse contestate dall’Agenzia delle Entrate – possa costituire un ostacolo automatico all’omologazione forzosa, se tali elementi non incidono in modo concreto sulla tutela dell’interesse erariale.

Il principio si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato (Cass. 36401/2023, 22666/2021, 16808/2019):
🔹 centralità della valutazione economica,
🔹 irrilevanza di profili soggettivi non collegati alla convenienza,
🔹 prevalenza della logica di efficienza nella gestione della crisi.

Un messaggio chiaro per operatori, imprese e amministrazioni: nelle procedure di ristrutturazione, l’Erario deve essere tutelato attraverso analisi oggettive e comparate, evitando dinieghi fondati su elementi estranei alla reale protezione del credito pubblico.

Una decisione che rafforza la funzione del concordato come strumento di continuità e recupero di valore, e che avrà effetti pratici significativi nelle trattative e nelle future omologazioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2026 – Giulio Andreani.

Cartelle esattoriali: imposta, interessi e sanzioni non seguono gli stessi termini di prescrizioneNel dibattito pubblico...
25/04/2026

Cartelle esattoriali: imposta, interessi e sanzioni non seguono gli stessi termini di prescrizione

Nel dibattito pubblico circola spesso un equivoco: l’idea che una cartella esattoriale sia soggetta a un unico termine di prescrizione.
La giurisprudenza della Cassazione chiarisce invece che ogni voce della cartella ha un proprio autonomo termine prescrizionale.

1. Imposta principale → prescrizione decennale
La pretesa tributaria non è considerata una prestazione periodica ai sensi dell’art. 2948 c.c.
Ogni annualità nasce da un presupposto d’imposta distinto.
➡️ Termine: 10 anni

2. Interessi → prescrizione quinquennale
Gli interessi sono obbligazioni accessorie e seguono la regola dell’art. 2948 n. 4 c.c.
➡️ Termine: 5 anni

3. Sanzioni tributarie → prescrizione quinquennale
Il termine è fissato direttamente dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997.
➡️ Termine: 5 anni

📌 Questo principio è stato nuovamente confermato dalla Cassazione nella rassegna massimata del 24 aprile 2026, commentata da Cristina Bartelli su Il Sole 24 Ore.

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Il punto critico: l’effetto del giudicato
Se interviene una sentenza definitiva, il termine di prescrizione può mutare e diventare decennale per tutte le voci, anche per quelle che normalmente si prescrivono in cinque anni.

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Perché è fondamentale verificare prima di pagare
Prima di saldare una cartella “datata” è indispensabile analizzare voce per voce:

- tributo
- interessi
- sanzioni

Ognuna può avere una sorte prescrizionale diversa.
Una verifica tecnica può evitare pagamenti non dovuti e consentire una gestione più efficiente del debito tributario.

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📊 POS e scontrini: verso sanzioni più “ragionevoli” per i piccoli erroriArrivano importanti novità in materia fiscale, c...
12/04/2026

📊 POS e scontrini: verso sanzioni più “ragionevoli” per i piccoli errori

Arrivano importanti novità in materia fiscale, con possibili correttivi che potrebbero cambiare concretamente la gestione quotidiana di commercianti e professionisti.

👉 Le principali novità allo studio:

🔹 Margine di tolleranza fino al 5%
Per errori di lieve entità nella trasmissione dei corrispettivi telematici (POS/scontrini), si va verso una soglia di tolleranza che eviterebbe sanzioni automatiche.

🔹 Stop alle sanzioni per errori formali
Si rafforza il principio per cui, in assenza di evasione (es. errori materiali o ritardi minimi), non dovrebbe scattare la sanzione.

🔹 Maggiore flessibilità operativa
L’obiettivo è adeguare le regole alla realtà quotidiana (es. problemi tecnici, picchi di lavoro), evitando penalizzazioni sproporzionate.

🔹 Rottamazione: 5 giorni di “tolleranza”
Possibile introduzione di un termine di grazia di 5 giorni dopo la scadenza della rata, senza perdere i benefici della definizione agevolata.

🔹 Ipotesi di correttivi anche sulla “rottamazione-quater”
Tra le opzioni, anche misure di tutela per i decaduti e possibili riaperture.

💡 Il segnale è chiaro: si va verso un sistema meno rigido e più sostanziale, che distingue tra evasione reale ed errori fisiologici.

📌 Fonte: Il Sole 24 Ore

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