Decibel Sicurezza Lavoro

Decibel Sicurezza Lavoro Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08, corsi di formazione, rilevazioni fonometriche, vibrazioni, insonorizzazione e progettazione cabine insonorizzate

La nostra società è uno studio di consulenza che offre la propria collaborazione alle Aziende, ai negozi, agli uffici, alle associazioni sportive, alle imprese edili, ai lavoratori autonomi (elettricisti, idraulici ecc.) e ad altre attività commerciali per quanto concerne gli adempimenti previsti dal
D. Lgs 81/08 e s.m.i. (Testo Unico della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro). Nello specific

o forniamo le seguenti prestazioni:

- presa in carico della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP-E);
- elaborazione e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- elaborazione e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi per aziende fino a 10 lavoratori utilizzando le Procedure Standardizzate ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- elaborazione e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);
- elaborazione e stesura del Piano di Emergenza ed Evacuazione interno;
- elaborazione e stesura del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- elaborazione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- redazione di Relazioni Tecnico Fonometriche 81/08 e s.m.i.;
- esecuzione del rilievo strumentale con misurazione e registrazione dei livelli di vibrazioni in tutte le possibili situazioni individuate preliminarmente (Mano-Braccio e corpo intero);
- valutazione di tutti i rischi specifici presenti in azienda. Inoltre:
- siamo docenti per quanto concerne corsi di formazione inerenti la sicurezza sul lavoro:
- Formazione Generale e Formazione Specifica conformi all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (VDT, stress lavoro-correlato, mobbing ecc…)
- corso addetti utilizzo carrelli elevatori;
- corso addetti utilizzo carroponte;
- corso per preposto
- corso per RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Tali corsi sono tenuti presso la sede del Cliente oppure presso la nostra struttura. Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di Frequenza nominale (OPP) ed il relativo materiale didattico

Infine, la nostra Società è in grado di offrire:

- sorveglianza sanitaria (Medico competente, prelievi ematici, spirometrie, audiometrie ecc.);
- consulenza Haccp;
- organizzazione del corso per addetti antincendio (per rischio basso, medio, elevato) e addetti al primo soccorso (per Aziende appartenenti al gruppo A, B, C);
- consulenza per la stesura e la gestione delle procedure relative al D. Lgs. 196/2003.

INAIL pubblica “Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” nella Collana salute e sicurezzaL’opuscolo ...
05/05/2023

INAIL pubblica “Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” nella Collana salute e sicurezza
L’opuscolo “Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”, aggiornato rispetto all’edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Approfondisce tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI, la segnaletica di sicurezza, l’informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria.
Fonte : INAIL
Vai alla notizia:

L’opuscolo, aggiornato rispetto all’edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

07/04/2023

Tanti auguri di BUONA PASQUA da parte di tutto il personale della Decibel Engineering s.r.l.

Le malattie asbesto correlateL’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbes...
25/11/2022

Le malattie asbesto correlate

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.
L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “ questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.
Fonte: INAIL
Link:

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

07/10/2022

Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale
I nuovi limiti
In sintesi
Il Ministero della Transizione Ecologica spiega:
"è ridotto di un’ora al giorno il periodo di accensione degli impianti e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio".
Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.
Quindi: nella stagione invernale 17°C + 2°C di tolleranza per edifici industriali, artigianali ed assimilabili
19°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici
Decreto al seguente link:

Covid-19: accordo su aggiornamento Protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Dopo una intensa giornata di confr...
01/07/2022

Covid-19: accordo su aggiornamento Protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Dopo una intensa giornata di confronto fra ministero del Lavoro, ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, dal ministero della Salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.

Grande senso di responsabilità è stato dimostrato da tutte le parti sociali che, in un momento di ripresa dei contagi hanno saputo fissare alcune regole-chiave che avranno un ruolo importante nel contribuire al contenimento del virus. L’impegno è stato unanime per adottare misure adeguate ad affrontare l’attuale fase pandemica.

Le misure prevenzionali riguardano le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Centrale è il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

Il Protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Link:

Covid-19: accordo su aggiornamento Protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 30 giugno 2022 ​Dopo una intensa giornata di confronto fra ministero del Lavoro, ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il c...

02/05/2022

Con l'ordinanza del 28 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Link:

02/05/2022

Certificato verde
Il certificato verde nella sua forma “base” (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà a essere necessario per i viaggi all’estero, ma non sarà più richiesto in Italia.
Dal primo maggio non servirà più il green pass rafforzato (ottenuto con vaccinazione o guarigione dal Covid) nelle
palestre e piscine al chiuso,
feste e cerimonie,
convegni e congressi,
discoteche
sale da gioco,
Non servirà più per andare al cinema e a teatro.
Rimane per le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre.
Dal 1° maggio è decaduto l’obbligo di green pass base per accedere al luogo di lavoro,
consumare in bar e ristoranti al chiuso,
salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali,
partecipare a concorsi pubblici,
accedere alle mense,
andare allo stadio e assistere a spettacoli teatrali e concerti all'aperto.
In tutti questi luoghi l’accesso diventa libero.

25/03/2022

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

25/03/2022

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;

25/03/2022

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».

Indirizzo

Via Primo Levi N. 21
Olgiate Molgora
23887

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