27/06/2018
"Circolare Informativa n. 1 ai Clienti dello Studio"
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori comma 910 e successivi della Legge di Bilancio 2018
Il comma 910 stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa o acconti di stipendio, anche con cifre irrisorie, tramite banche o uffici postali con i seguenti mezzi di pagamento:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Importante è inoltre quanto previsto al comma 912, in cui viene disposto che la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Proprio in tal senso, l’INL nella nota pubblicata il 22 maggio 2018 e di seguito allegata, ha chiarito che si rischia l’applicazione delle pesanti sanzioni anche nei seguenti casi:
- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
Sanzioni
Pesanti sanzioni per i datori di lavoro che non rispetteranno la nuova legge. Nel caso di pagamento dello stipendio in contanti e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.
Orbassano, lì 27/06/2018