Network consulence

Network consulence Dottori commercialisti - Consulenza aziendale

AREE DI ATTIVITA':
Aree di attività:
- Consulenza societaria e fiscale
- Fiscalità internazionale
- Operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d’azienda e gestione dei passaggi generazionali
- Governance aziendale e modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001
- Pianificazione e business plan
- Consulenza gestionale e organizzazione aziendale
- Crisi aziendale, turnaround, attività di risanamen

to e ristrutturazione
- Reti d’impresa e partnership societarie
- Cooperazione e enti non profit
- Agevolazioni, contributi e finanziamenti speciali
- Contabilità ed adempimenti amministrativi

26/08/2023

ℹ️ I forti temporali sulla provincia di Milano e sull'alto Comasco muovono verso nord-est risalendo verso le aree alpine centro-orientali nelle prossime ore.

- Tornado in Italia -

16/11/2017

IL SISMA BONUS
Il sisma bonus 2018, è la nuova detrazione fiscale introdotta dal governo con la scorsa legge di stabilità ed in vigore a partire dal 1° gennaio di quest'anno.
In pratica, il sisma-bonus è un'agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere una detrazione fiscale Irpef di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni ed immobili per attività produttive.
Il sisma-bonus è in vigore fino alle spese sostenute al 31 dicembre 2021.
Con la nuova Legge di Stabilità, il sisma-bonus 2018, dovrebbe subire delle importanti modifiche al fine di incentivare ancora di più la prevenzione e i lavori antisismici, attraverso l'estensione del sisma bonus anche ai capannoni e alle imprese.
Attualmente infatti è prevista la possibilità di usufruire dell'agevolazione per gli interventi sull’abitazione, prima e seconda casa, sull’immobile adibito ad attività produttiva e sulle parti comuni dei condomini, qualora l'adeguamento sismico sia regolarmente certificato.
Importante: ricordiamo che gli immobili, oggetto della nuova detrazione sisma bonus, non solo solo quelli ubicati nelle zone 1 e 2, ma anche quelli della zona 3, a medio rischio sismico.
Vediamo quindi cos’è il sisma bonus 2018, come funziona, quando spetta l’aumento dello sconto dal 50% al 70 o 80%, o dal 75 all’85%, e come fare per fruire del nuovo incentivo fiscale.
Che cos'è il Sisma bonus 2018?
Il sisma-bonus 2018 è una agevolazione introdotta a partire da quest'anno e che prevede la possibilità di fruire di un’importante detrazione fiscale sugli interventi di adeguamento sismico delle case, degli immobili delle attività produttive e dei condomini.
Ecco le novità sisma-bonus:
1) Bonus terremoto: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una detrazione pari al 50% delle spese per un soglia massima di spesa di 96 mila euro da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.
2) Nuovo Sismabonus: a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta:
sismabonus con detrazione spese al 70%: se c'è il passaggio ad una classe inferiore di rischio terremoto;
sismabonus con detrazione all'80% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.
3) Sisma bonus condomini: fino 31 dicembre 2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti comuni dei condomini e intero edificio, spetta:
sismabonus con detrazione del 75% se gli interventi portano al passaggio di una classe inferiore;
sisma bonus con detrazione fino all'85% se il passaggio è di due classi.
Come funziona il sisma bonus 2018: Requisiti:
Innanzitutto va detto che per fruire della nuova detrazione fiscale che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e al 75% e all’80% per i condomini, occorre che:
I lavori di adeguamento sismico devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021;
I lavori eseguiti devono determinare una riduzione di rischio sismico di 1 classe o 2 classi;
Gli interventi antisismici devono essere eseguiti su: case private, per cui prime e seconde case, immobili adibiti ad attività produttiva e condomini. Siamo in attesa di conoscere i nuovi requisiti sismabonus 2018 introdotti dalla nuova Legge di Stabilità 2018.
Gli immobili oggetto di intervento e detrazione, devono essere ubicati nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
La spesa massima agevolabile non deve superare i 96.000 euro, ivi comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Lo sconto sisma bonus, deve essere recuperato non in 10 anni ma in 5 quote annuali di pari importo;
Il credito d'imposta può essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo tale da permettere ai condomini incapienti, di poter fruire dell’agevolazione, le modalità di concessione e cessione del credito, saranno poi chiarite dall’Agenzia delle Entrate.

A chi spetta il sisma bonus 2018 prima e seconda casa?
La detrazione sisma bonus 2018 prima e seconda casa, spetta a tutti i cittadini che eseguono interventi di adeguamento sismico sull'abitazione, sia essa adibita ad abitazione principale che a seconda casa.
Per fruire dell'agevolazione sisma bonus, occorre che l'immobile sia ubicato all'interno della zona 1, 2 o 3 e che i lavori di adeguamento, siano tali da determinare una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi. Per cui, maggiore è la riduzione del pericolo terremoto, e maggiore è la detrazione fruibile, visto che se il rischio di riduce di 1 classe, spetta un a detrazione pari al 70%, mentre se lo si riduce di 2 classi, la detrazione è pari all'80%.
Il tetto di spesa per la nuova detrazione è fissato a 96.000 euro, nelle quali vi rientrano come spese detraibili, anche quelle per la classificazione e verifica sismica.
Va ricordato, inoltre, che il sisma bonus è fruibile a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 2021, che è valido sia per i condomini che per le abitazioni singole e le attività produttive e si può detrarre, e quindi recuperare, in 5 anni anziché in 10.
Per coloro , invece, che effettuano interventi di adeguamento sismico entro il 31 dicembre 2016, spetta il bonus terremoto prima casa e attività produttiva, se rientranti nelle zone 1 e 2, o il bonus ristrutturazione edili immobili.

Zona 1 - Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g.]
Zona 2 - Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;
Zona 3 - Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti.
Zona 4 - Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici.

Per informazioni e chiarimenti potete contattarci via mail: [email protected]

o al seguente numero 071/7231764

Il nuovo bonus per investimenti pubblicitariTra le novità più interessanti contenute nella Legge 96/2017 di conversione ...
29/09/2017

Il nuovo bonus per investimenti pubblicitari

Tra le novità più interessanti contenute nella Legge 96/2017 di conversione al D.L. 50/2017 troviamo l’articolo 57-bis che prevede, a decorrere dal 2018, la possibilità per lavoratori autonomi e imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, di beneficiare di un contributo per tali investimenti sotto forma di credito d’imposta.

Da un punto di vista soggettivo la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dell’agevolazione in esame è piuttosto ampia: la norma fa infatti riferimento alle imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica ed ai lavoratori autonomi, quindi anche per coloro che sono iscritti ad un albo professionale. L’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 137/2012 ha previsto infatti che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni; tale pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

La norma prevede che il credito d’imposta sarà riconosciuto ai soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:

sulla stampa quotidiana e periodica;
sulle emittenti televisive;
sulle emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per poter beneficiare del bonus il valore di tali investimenti deve superare almeno dell’1% il valore degli investimenti di analoga natura effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative il credito d’imposta è pari al 90%, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con specifico D.P.C.M..

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello f24, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la definizione delle modalità attuative è prevista l’emanazione di apposito decreto attuativo, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di stato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per definire modalità e criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo a:

investimenti che danno accesso al beneficio;
casi di esclusione;
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio;
documentazione richiesta;
l’effettuazione dei controlli;
modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa massimo agevolabile.
L’emanazione del decreto attuativo dovrebbe dunque incentivare imprenditori e lavoratori autonomi ad utilizzare strumenti pubblicitari per favorire lo sviluppo della propria attività e quindi generare una ripresa in un settore in crisi come quello dell’editoria, come peraltro stabilito nella delega contenuta nella Legge 198/2016 che, all’articolo 2, comma 2, lett. n), prevede “l’incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative”.

Saranno probabilmente esclusi gli investimenti pubblicitari realizzati via internet mentre sarà da chiarire se il calcolo dell’incremento per poter beneficiare dell’agevolazione dovrà essere effettuato sull’ammontare complessivo della spesa realizzata o sulla spesa realizzata sui singoli mezzi (stampa, televisione e radio).

Quanto prima si attende quindi l’emanazione del decreto attuativo che potrebbe incidere positivamente sugli investimenti pubblicitari delle aziende da qui alla fine dell’anno in quanto il bonus, attribuibile dal 2018, sarà calcolato già sugli investimenti realizzati nel secondo semestre di quest’anno.

www.networkconsulence.com

19/07/2017

Soci assegnatari “congelati” al 30 settembre 2015

L’assegnazione e la cessione dei beni ai soci può essere eseguita in forma agevolata secondo le disposizioni della legge di Bilancio 2017 solo nei confronti di coloro che sono soci alla data del 30 settembre 2015. Non è infatti mutato il riferimento temporale in questione a seguito della proroga al 30 settembre 2017 disposta dalla L. 282/2016 per porre in essere le operazioni di assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice fruendo dei relativi benefici fiscali. In particolare, il comma 115 della L. 208/2015 stabilisce che tutti i soci devono risultare “iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”. Con la circolare 26/E/2016 l’Agenzia ha fornito numerosi chiarimenti, il primo dei quali riguarda la circostanza che la percentuale cui fare riferimento per l’assegnazione è quella risultante alla data in cui si effettua l’assegnazione stessa e che non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso dalla data del 30 settembre 2015 a quella in cui si esegue l’assegnazione. Tenendo conto dei chiarimenti dell’Agenzia, emerge che l’assegnazione o la cessione è agevolata anche nelle seguenti ipotesi:

i soci alla data dell’assegnazione sono i medesimi ma con quote di partecipazione diverse rispetto a quelle esistenti al 30 settembre 2015 (ad esempio, soci Tizio e Caio al 50% ciascuno al 30 settembre 2015, mentre alla data dell’assegnazione Tizio detiene il 70% e Caio il 30%). Tale ipotesi non è infrequente poiché la modifica delle quote partecipative è funzionale ad equilibrare i valori dei beni da assegnare ai soci;
il numero dei soci alla data di assegnazione si è ridotto rispetto a quelli esistenti al 30 settembre 2015 (ad esempio, i soci Tizio Caio e Sempronio ciascuno con 1/3 del capitale sociale al 30 settembre 2015, mentre alla data dell’assegnazione risultano soci solamente Tizio e Caio al 50% ciascuno). Anche in questo caso non vi sono ostacoli all’assegnazione agevolata poiché i soci assegnatari risultavano tali anche alla data del 30 settembre 2015 sia pure con percentuali di partecipazione diverse.
Diversamente, la presenza di un nuovo socio entrato nella compagine sociale successivamente al 30 settembre 2015 impedisce l’assegnazione agevolata ma limitatamente ai beni assegnati a quest’ultimo, fermo restando che le assegnazioni avvenute a favore dei “vecchi” soci (quelli che lo erano già al 30 settembre 2015) rimangono agevolate. La norma infatti non impedisce assegnazioni “miste” (e quindi anche a favore di soci assegnatari non agevolati) ma limita le agevolazioni fiscali previste in favore di coloro che erano soci anche alla data del 30 settembre 2015. A differenti conclusioni si deve pervenire nell’ipotesi di trasformazione in società semplice, poiché trattandosi di un’operazione che riguarda l’intero patrimonio sociale è richiesto che i soci alla data della trasformazione della società siano i medesimi esistenti al 30 settembre 2015. Correttamente l’Agenzia delle Entrate precisa che risulta ininfluente la percentuale di partecipazione detenuta dai singoli soci in quanto ciò che rileva è la circostanza che i soci siano gli stessi in termini di “teste”. Pertanto, al contrario di ciò che si è detto per l’assegnazione o la cessione agevolata, nella trasformazione l’eventuale entrata di un nuovo socio successivamente al 30 settembre 2015 vanificherebbe per intero l’operazione di trasformazione in società semplice che come tale verrebbe tassata nei modi ordinari anche nei confronti dei soci che erano tali al 30 settembre 2015. Va ricordato infine che la circolare 26/E/2016 deroga alle regole sinora descritte nell’ipotesi di subentro degli eredi al socio successivamente alla data del 30 settembre 2015, poiché si tratta di un’ipotesi di cessione non volontaria della partecipazione, estendendo quindi le agevolazioni in capo agli eredi del de cuius. Tale precisazione non è quindi estendibile alle donazioni di partecipazioni effettuate dopo il 30 settembre 2015 in quanto atti di disposizione volontaria, con la conseguenza che in capo al donatario non possa applicarsi alcuna agevolazione in caso di assegnazione di beni, salva l’ipotesi in cui quest’ultimo fosse già socio prima della donazione.

19/07/2017

I nuovi adempimenti per le associazioni del terzo settore

Gli enti che vorranno iscriversi nell’istituendo registro del terzo settore, così entrando a pieno titolo all’interno della riforma recentemente approvata, si dovranno, però, porre il problema dei nuovi obblighi che il codice del terzo settore (d’ora in avanti CTS) impone loro.

Il primo appare essere legato alle modifiche statutarie per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma. Infatti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21 l’atto costitutivo deve indicare: “l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale,” – che dovrà, in questo ultimo caso, essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell’articolo 5 del CTS – “il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, i diritti e gli obblighi degli associati …, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati … e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta … le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…”.

A questo dettagliato elenco dovremo aggiungere che gli enti del terzo settore dovranno integrare nella loro denominazione sociale l’acronimo ETS (articolo 12 CTS), le organizzazione di volontariato ODV (articolo 32 comma 3) e le associazioni di promozione sociale APS (articolo 35 comma 5). Di tale acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ma la sorpresa maggiore la ricaviamo dalla lettura dell’articolo 25 laddove viene previsto che l’assemblea delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente, tra le altre, avere competenza (e quindi se ne dovrà disciplinare le procedure) sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere un’azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione.

Alla luce di quanto sopra appare, pertanto, certa la necessità di mettere mano agli statuti delle associazioni. E qui ci potremo trovare di fronte ad una beffa. Infatti il comma 3 dell’articolo 82 prevede che le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore allo: “scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative” siano esenti dall’imposta di registro. Ma, salvo interpretazioni pro contribuente da parte dell’Agenzia, applicandosi la norma ai soggetti che già fanno parte del terzo settore, la stessa potrebbe non potersi applicare per le modifiche statutarie necessarie ad acquisire i requisiti necessari per accedervi.

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 6 del CTS, ove l’associazione voglia svolgere attività “diverse” da quelle di cui al precedente articolo 5, lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e: “a condizione che l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano”.

Vengono poi introdotti numerosi adempimenti formali fino ad oggi mai disciplinati nel dettaglio da una norma di legge.

Dovrà essere redatto un bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d’affari, conforme alla “modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore”. Detto bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

In presenza di ricavi superiori ai centomila euro si dovranno pubblicare nel sito internet della associazione “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Dovrà essere tenuto, ai sensi dell’articolo 17: “un apposito registro” in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Diventa, infine, ai sensi dell’articolo 15, obbligatoria la tenuta dei libri sociali.

Questi consisteranno nel libro degli associati, quello per i verbali delle assemblee, quello per le deliberazioni dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo.

Viene precisato che gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali “secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”.

Come abbiamo cercato di dimostrare la riforma appare ostica anche in quella che sarebbe dovuta essere, sulla base della legge delega (articolo 2, comma 1, lett. c), L. 106/2016), la necessità di assicurare: “l’autonomia statutaria degli enti”.

16/05/2017

L'IMPORTANZA DEL BUSINESS PLAN DELL'IDEA INNOVATIVA

Nato un nuovo progetto, un nuovo prodotto oppure una nuova idea, bisogna mettere in atto tutte le considerazioni
pratiche, teoriche e quantitative atte a valutare l’impatto che questa nuova avventura avrà sull'azienda.
Sono da considerare alcune variabili interne ed esterne alla società che, in qualche modo, influiscono sulla gestione: il
mercato, i cambiamenti politici, giuridici, micro e macro economici, i gusti dei consumatori, le nuove tendenze e i nuovi
trend, la concorrenza. Si rende, quindi, necessaria la stesura di un business plan che, detto nella maniera più semplice
possibile, è un documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale.
Ma ha ancora senso, data la trasformazione che sta subendo il mercato oggi? Un mercato che sembra non
seguire più delle logiche lineari, e in cui tutte le certezze vengono messe in dubbio? Ha ancora senso fare
previsioni e spendere tempo e risorse per realizzare un documento del genere? La risposta è sì, in quanto un
business plan è soprattutto uno strumento di valutazione interna.
Il motivo principale che porta alla realizzazione di un business plan è quello di chiarire e formalizzare il progetto
imprenditoriale in tutti i suoi aspetti, evidenziandone i punti di forza, per analizzare le mancanze e porvi rimedio. In
fase di redazione non è raro il palesarsi di punti deboli che ancora non erano emersi, portando a cambi di strategia o
cambiamenti di alcuni aspetti. Un business plan, se redatto in maniera completa e rigorosa, può costituire anche un utile
strumento per la valutazione “a posteriori” dei risultati raggiunti: una volta che il progetto è stato avviato, il confronto tra
i risultati effettivamente raggiunti con quelli previsti riportati nel business plan aiuta a valutare se si stia andando o meno
nella giusta direzione ed eventualmente aggiornare, laddove necessario, le strategie aziendali.
Non esiste un modello prestabilito per la redazione del business plan. Tuttavia, è possibile individuare dei requisiti
minimi di forma e contenuto dai quali non si può prescindere. In particolare, è buona norma includere nel business plan,
nella parte iniziale, un Executive Summary, ossia un riassunto del documento che, in una o due pagine al massimo,
sintetizzi l’iniziativa, gli obiettivi, le strategie, i costi, i finanziamenti richiesti e l’uso che si intende fare degli stessi.
La parte qualitativa contiene una descrizione generale del progetto e della sua nascita, analisi di mercato, descrizione
del profilo societario con eventuali suddivisioni in quote (opzionalmente una descrizione dei soci con un breve profilo
personale), i canali di vendita, promozione e marketing. Nella parte quantitativa, invece, vengono affrontati i temi
tecnici come una descrizione con maggior dettaglio del prodotto/servizio, gli aspetti organizzativi della società, la
strategia e piano finanziario corredato di un piano previsionale di costi e ricavi. Con il piano finanziario viene analizzato,
sintetizzato e formalizzato in chiave economica e finanziaria il progetto imprenditoriale descritto nella parte qualitativa
del business plan. Il piano economico-finanziario si sostanzia della redazione di bilanci previsionali, composti da conto
economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, riferiti ad un orizzonte temporale di durata variabile e, comunque,
difficilmente superiore al quinquennio.

11/04/2017

SOLUZIONI ALTERNATIVE RISPETTO AI VOUCHER!!!!

Ormai ce ne siamo fatti una ragione: dal 17.03 scorso i voucher sono stati aboliti, consentendo l'utilizzo soltanto di quelli
che risultassero già acquistati entro tale data. Nell'attesa di un intervento ad hoc, quali possono essere le alternative
attualmente a disposizione?
Tralasciando qualsiasi considerazione sul fatto che, dopo il drastico intervento riformatore, attualmente ci si trova dinanzi
a un paradosso giuridico rappresentato da una prestazione lavorativa che può essere ancora residualmente svolta
(fino al 31.12 utilizzando i voucher acquistati prima del 17.03 u.s.), ma senza più alcuna regolamentazione, vista
l’avvenuta abrogazione con effetto immediato della precedente normativa senza previsione di un periodo transitorio
(successivamente introdotto, ma solo per via amministrativa, dal Ministero del Lavoro), cerchiamo di verificare se esiste
qualche soluzione alternativa utilizzabile nel caso di necessità di ricorso a prestazioni lavorative occasionali o di breve
durata.
In linea puramente teorica, il lavoro intermittente appare quello più simile a rispondere alle esigenze connesse al
lavoro accessorio (si tratta, infatti, di un rapporto svolto a prestazioni discontinue). Però, può essere attivato solo con un
contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, e soggiace a dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo
(esigenze individuate da un contratto collettivo, anche di secondo livello; attività previste dal R.D. 2657/1923; età del
lavoratore). Può essere stipulato sia con sia senza indennità di disponibilità.
Contratto di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 C.C.): in relazione al quale, tuttavia, occorre prestare
particolare attenzione al fatto che la prestazione svolta dal lavoratore deve necessariamente essere oggettivamente ed
inequivocabilmente autonoma e di buon livello professionale, pena la riconduzione nell'alveo della subordinazione.
Collaborazioni coordinate e continuative: dopo l’abolizione della necessità di un progetto, di fatto si sono ampliate le
possibilità del ricorso alle co.co.co., assegnando un’ampia autonomia alle parti, che possono così determinare il
contenuto del contratto come meglio credono, pur necessitando di un significativo connotato di autonomia del
prestatore, pena l’illegittimità del contratto stesso.
Nel settore del turismo e pubblici esercizi si può ricorrere al contratto a tempo determinato per l’esecuzione di
servizi di durata non superiore a 3 giorni, nei casi individuati dal Ccnl e fermo restando l’obbligo di comunicare
l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno precedente.
In tutti i settori potrebbe essere utilizzato il contratto a tempo parziale, anche a termine, con eventuale previsione di
clausole elastiche.
Altra soluzione potrebbe consistere nella stipula di un contratto a tempo determinato che, per rapporti di lavoro non
superiori a 12 giorni, non richiede nemmeno la forma scritta, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
In tutti i casi, non va dimenticata la possibilità di utilizzare lo strumento della somministrazione di lavoro, sempreché
sia svolta dalle agenzie debitamente autorizzate.
Da questa veloce disamina si evince, comunque, che si tratta in ogni caso di tipologie contrattuali che esigono maggiori
oneri, sia economici sia amministrativi, e comportano una minore flessibilità sotto il profilo operativo e gestionale,
rispetto all'utilizzo dei voucher.
Ad onor del vero, alla Camera dei deputati sono attualmente all'esame due proposte di legge tendenti a creare una
regolamentazione ad hoc per tutti quei lavori per i quali fino al mese scorso erano utilizzabili i voucher, ma, lo
sappiamo bene, i tempi della politica sono lunghi ed i risultati incerti. Chi vivrà, vedrà!

05/04/2017

COMPLESSITA', EQUILIBRI E RESISTENZA AL CAMBIAMENTO.... LA GRANDE SFIDA!!!!!

Viviamo in un mondo complesso, nel quale le variabili sono aumentate a dismisura.
Se prima si andava da A a B e c'era una sola strada per arrivare a B adesso le vie sono molteplici, e non è detto che la
via più breve sia la migliore: magari cambiando percorso cogliamo nuove opportunità che ci consentono di arrivare a B
più forti e preparati. Nel frattempo anche B si può spostare, e quindi dobbiamo cambiare i nostri percorsi, modificare i
nostri sistemi di riferimento e le nostre certezze.
Il cambiamento è diventato una costante fuori e dentro le organizzazioni, che stanno affrontando sfide nuove e
sono alla ricerca di nuovi modelli organizzativi che siano flessibili e modulabili a seconda delle pressioni e richieste
esterne. Siamo alla continua ricerca di equilibri che si spostano, il medio-lungo termine è diventato breve termine, quello
che programmavamo su un fronte temporale di 3 anni adesso si realizza, modificato, in metà tempo. Come spesso si
sente dire l’unica costante è il cambiamento, per cui dobbiamo rassegnarci a vivere nella complessità cercando un
equilibrio dinamico, che si sposta di volta in volta, ma che è pur sempre un equilibrio.
In questa complessità e molteplicità di variabili ci torna utile il pensiero di Darwin, per cui “non è la più forte la specie che
sopravvive né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”.
Ma quali sono le resistenze al cambiamento? Quali gli alibi che sentiamo e utilizziamo, più spesso? Sicuramente "ho
sempre fatto così", la frase che ci protegge e ci fa sentire al sicuro dall'affrontare vie nuove, ma che al contempo ci
impedisce di cogliere nuovi percorsi e modi di fare. Anche "non funzionerà" va per la maggiore ... il pessimismo
dilaga. E poi la scusa "principe" "non ho tempo", non abbiamo mai tempo per le nuove soluzioni e per quello che non
conosciamo, perché le novità ci sembrano un qualcosa di insormontabile che ci rubano tempo prezioso. Anche il
perfezionismo fa la sua parte, preferiamo controllare ogni lavoro nei minimi particolari per evitare di fare brutte figure e
nel frattempo ci perdiamo e non cogliamo nuove opportunità, persi in particolari e rifiniture.
Il cambiamento deve partire da noi, non è delegabile, siamo noi i primi a doverci mettere in gioco rompendo quelle
abitudini e quei modi di fare che ci sono così famigliari. Una volta iniziato non potremo più fermarci, "vedremo" le cose in
modo diverso e, passo passo, introdurremo nella nostra vita e nelle nostre organizzazioni aggiustamenti e nuovi
comportamenti.
Ma come fare quando intorno a noi nessuno si muove? Come promuovere il cambiamento nella nostra organizzazione?
Una possibile soluzione è individuare gli "attori del cambiamento", coloro che come noi intravedono possibilità e
percorsi nuovi. Parliamo con loro, ascoltiamoli, chiediamo il loro aiuto ... se dotati di credito ed affidabilità all'interno
della nostra organizzazione verranno osservati e imitati dai loro colleghi, diventeranno a loro volta attivatori di nuovi
cambiamenti e innescheranno un processo di cambiamento che si propagherà a macchia d'olio. Diventeranno loro stessi
leader trasformativi, in grado cioè di trasformare gli altri e di accompagnarli in un percorso di cambiamento ...
cambiamento che deve però essere consapevolizzato e partito da noi, cominciando, in primis, dal rinunciare alla
sicurezza degli alibi.

Indirizzo

Osimo
60027

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 19:00
Giovedì 08:30 - 19:00
Venerdì 08:30 - 16:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Network consulence pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Network consulence:

Condividi