Studio Scala Pietro - Dottore commercialista - Revisore contabile - Pachino

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Studio Scala Pietro - Dottore commercialista - Revisore contabile - Pachino Studio di consulenza ed assistenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro Consulenza per la costituzione e gestione di imprese, di società ed enti.

Studio di consulenza ed assistenza in materia amministrativa, contabile, fiscale, societaria e del lavoro. Gestione fiscale ed amministrativa, elaborazione paghe.

30/01/2021

Unico proprietario con due immobili: ok al superbonus 110%.
LA LEGGE DI BILANCIO 2021 AMPLIA LA PLATEA DI SOGGETTI BENEFICIARI DEL 110%.
A seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2021, L. 178/2020, la maxi detrazione del 110% spetta anche per i lavori eseguiti su un complesso immobiliare non necessariamente costituito in condominio, purché si rispetti il requisito numerico delle 4 unità immobiliari toccate dagli interventi.
Il concetto è stato ripreso e chiarito dal Fisco grazie ad un interpello e la relativa Risposta n. 58 del 27 gennaio 2021.
Il contribuente che ha proposto istanza di interpello si trova nella seguente situazione:
proprietario di un complesso di due abitazioni
la prima destinata ad sua abitazione principale in piena proprietà
la seconda detenuta con nuda proprietà (usufruttuario è il padre).
gli interventi che il contribuente intende effettuare sono i seguenti:..miglioramento sismico attraverso il rinforzo delle mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali. I lavori includono, inoltre, un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico...
Non risulta più rilevante, rispetto al passato, il fatto che l'edificio “multi-immobiliare” sia costituito o meno in condominio, o meglio lo si possa considerare tale.
Infatti fino a 4 unità immobiliari il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Quindi, per effetto di tale modifica, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non costituiti in condominio appartenenti ad un unico proprietario o comproprietari, come nel caso prospettato.
Saranno in definitiva possibili gli interventi da superbonus e, per la misura del 110%, sarà possibile anche la eventuale conseguente scelta del contribuente di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura.
Le nuove regole dopo la legge di bilancio
L’Agenzia, ripercorrendo l'intera normativa del 110% e le sue evoluzioni evidenzia che:
Il Superbonus è stato prorogato per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Inoltre, “Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.

30/01/2021

Amministratori e soci di SRL: non più dovuti i Contributi Commercianti
L’ordinanza 1759/2021 della Corte di Cassazione esclude l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci e gli amministratori di Società a responsabilità limitata
Il 27 gennaio 2021 è stata pubblicata l’ordinanza numero 1759 della Corte di Cassazione, sezione civile, che, finalmente, interviene sulla questione della doppia posizione contributiva per coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di Società a responsabilità limitata, obbligati, da oltre dieci anni, al versamento dei contributi commercianti (per il reddito d’impresa prodotto dalla società) e dei contributi dovuti alla gestione separata (per l’eventuale retribuzione come amministratore).
L’ordinanza non esclude la possibilità della doppia iscrizione, che permane, ma detta un principio ben più importante: le mansioni intellettuali svolte dall’amministratore di una Società a responsabilità limitata non presentano, da sole, le caratteristiche necessarie per poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla gestione commercianti.
Questa annosa questione origina dalla norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) contenuta nel comma 11 dell’articolo 12 del DL 78/2010, come convertito dalla Legge 12/2010, che stabiliva il principio generale in base al quale “le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS”, restando esclusi i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata.
La norma stabilisce che il principio dell’alternatività della contribuzione, in base alla prevalenza, è limitata alle gestioni dipendenti, commercianti, artigiani, coltivatori diretti; imponendo la doppia iscrizione a coloro che svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta a gestione separata. Il caso tipico è il lavoratore dipendente che esercita anche una attività di consulente, che sarà obbligato alla doppia contribuzione.
La prassi, per il caso di coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di Società a responsabilità limitata, ha interpretato la norma sopra richiamata in maniera estensiva, ritenendo che costoro dovessero essere soggetti a gestione commercianti per l’attività espletata nell’impresa come socio-amministratore, produttrice di redditi di impresa, e a gestione separata per il reddito percepito per l’incarico. Il tarlo intrinseco in questo ragionamento è costituito dal fatto che è la medesima attività di amministratore a giustificare due diversi obblighi contributivi.
La Corte di Cassazione, con la sopra richiamata ordinanza, interviene con una interpretazione decisa che non lascia spazio ad equivoci: non viene messo in discussione il principio della doppia contribuzione, essendo previsto dalla Legge, ma si discute l’interpretazione che di questa ha dato la prassi, ritenendo che “il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore”, che “lo svolgimento [...] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda”.
In definitiva, con l’ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione stabilisce che l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito); che questo incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti, e che, in ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale.
Graverà sull’INPS l’onere di dimostrare la “partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti (di presumibile dimostrazione solo nel caso in cui l’azienda eserciti una attività d’impresa senza dipendenti o collaboratori), dovendosi escludere, grazie all’ordinanza in questione, la possibilità di una iscrizione d’ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto.

20/01/2021

IMU: riduzione alla metà per i pensionati esteri

La Legge di bilancio 2021 introduce una agevolazione per i pensionati esteri su IMU e TARI: vediamo le condizioni con le quali spetta l'agevolazione
La Legge di bilancio 2021 introduce una agevolazione per IMU e TARI per i pensionati esteri.
L'agevolazione riguarda una riduzione delle due imposte alle seguenti condizioni:
1. L'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare purchè non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da tali soggetti è ridotta alla metà
2. La TARI per gli stessi immobili o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Nello specifico la norma prevede che dal 2021 per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo a condizione che:
non sia locata o data in comodato d'uso,
posseduta in italia a titolo di proprietà o usufrutto
da soggetti non residenti nel teritorio dello Stato,
che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzone internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'italia
spetta la su indicata agevolazione sui tributi locali.
Va detto che il dossier alla legge di bilancio ha specificato che non appare chiara la dicitura "stato di assicurazione" e si presume che lo stesso sembra doversi riferire allo Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali.
Lo stesso dossier specifica che con riguardo alla TARI la dicitura "misura ridotta di due terzi" sembra corrispondere al pagamento di un terzo dell'importo intero.
Tale considerazione è confemata dalla prassi applicativa dell'art 9 bis DL 47/2014 recante norme in materia di IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero che già ne prevedeva l'applicazione in misura ridotta di due terzi intendendo che il pagamento corrispondesse a un terzo della imposta.

20/01/2021

IMU: esclusa l’esenzione per entrambi i coniugi se risiedono in comuni diversi
La Corte di Cassazione, con ampia giurisprudenza, esclude l’esenzione IMU per l’abitazione principale, per entrambi i coniugi, se questi non risiedono nello stesso comune
Non è fatto raro che due coniugi, a causa di divergenti esigenze lavorative, risiedano stabilmente in due comuni diversi, persistendo comunque il legame coniugale e l’unità del nucleo familiare.
In questi casi, ai fini IMU (Imposta Municipale Unica), finora è stata riconosciuta, ad entrambi i coniugi, la possibilità di godere delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, ognuno per l’immobile in cui ha l’effettiva dimora e la relativa residenza anagrafica.
Il riconoscimento dell’esenzione, è opportuno puntualizzarlo, non è basato sul nulla, anzi: il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), in occasione della Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012, dedicata per intero all’IMU, ha precisato che, a differenza del caso in cui due coniugi risiedano in due diversi immobili all’interno dello stesso comune, per il quale non è possibile usufruire più di una esenzione come abitazione principale per la medesima unità familiare, “il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Per quanto l’interpretazione del MEF sia esplicita e chiara, denota anche il fatto che questa non si basa su una norma che permette l’esenzione, per questi casi, ma sulla mancanza di una norma che la vieti espressamente.
Nelle pieghe delle mancanze normative si annida il contenzioso, questo genera giurisprudenza, e quando questa arriva ai livelli più alti, colma le mancanze della norma.
Per il caso in esame, quello dei due coniugi che risiedono in due diversi immobili in due diversi comuni, la giurisprudenza è ormai consolidata; la Corte di Cassazione, con numerose ordinanze, tutte concordi, disconosce l’interpretazione precedentemente data dal ministero. Dell'ordinanza numero 20130 del 24 settembre 2020 si era già parlato nell'articolo IMU: nessuna agevolazione se i coniugi risiedono in due comuni diversi, e sono sulla medesima linea le ordinanze numero 4166 del 19 febbraio 2020 e numero 4170 del 19 febbraio 2020, sempre in tema di IMU; senza dimenticare quelle, come la numero 28534 del 15 dicembre 2020, che, anche se relative all'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), richiamano le stesse definizioni.
I giudici di legittimità, per l’interpretazione del punto in questione, si basano proprio sulle parole scritte sul DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale, al comma 2, prevede che “l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa [...]. Per abitazione principale si intende l'immobile […] nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Partendo dalla norma, così esposta, la corte ha, più volte e concordemente, ritenuto che l’abitazione principale, esente dall’imposta, debba essere quell’immobile in cui dimora e risiede anagraficamente il contribuente insieme alla sua famiglia. Mancando per entrambi i coniugi, nel caso in cui questi risiedano in due comuni diversi, il requisito dell’unitarietà della dimora e della residenza dell’intero nucleo familiare nella medesima abitazione, secondo la corte, viene meno il presupposto per qualificare entrambi gli immobili come abitazioni principali, e di conseguenza non potranno godere delle relative esenzioni previste dalla normativa.
Come quasi sempre, quando si discute di diritto tributario italiano, non mancano ragionevoli voci di perplessità, ma, alla luce della consolidata linea giurisprudenziale dettata, in modo continuato e coerente, dalla suprema corte, a meno di un futuro e diverso intervento del Legislatore sul tema, oggi questa interpretazione non può essere ignorata; anche quando il contribuente vorrà basarsi sull’interpretazione del MEF, dovrà tenere in considerazione che, in sede di contenzioso, con ogni probabilità rappresenterà la parte soccombente.

31/05/2020

Imprese settore turistico esonerate dal pagamento della prima rata Imu
Il Decreto Rilancio esonera le imprese del settore turistico dal pagamento della prima rata IMU in scadenza il 16 giugno
L’art 177 del Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020 prevede l’abolizione della prima rata IMU in favore delle imprese del settore turistico.
In particolare, è soppressa la prima rata IMU 2020, tanto la quota Stato quanto la quota Comune dell’imposta municipale propria, per i possessori di immobili adibiti a:
stabilimenti balneari marittimi
lacuali e fluviali
stabilimenti termali
nonché gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 cioè:
agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù,
alberghi e pensioni con fine di lucro,
colonie marine e montane,
affittacamere per brevi soggiorni
case e appartamenti per vacanze
bed and breakfast
residence e campeggi
a condizione però che i proprietari siano gestori delle relative attività esercitate negli immobili in questione.
Si ricorda che con la Legge di Bilancio 2020 è stato modificato l’assetto di tassazione immobiliare locale accorpando IMU e TASI facendo confluire tutta la normativa in un unico testo di riferimento.
Tra le principali novità introdotte: l’aliquota di base fissata allo 0,86 per cento e manovrabile dai comuni, la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa, arte e professione per gli immobili strumentali
Per i dettagli si legga l’articolo “IMU-TASI 2020: ecco cosa cambia nella Legge di bilancio 2020”
Per sapere invece come procedere con il calcolo dell’imposta ed il relativo pagamento si legga la utile guida contenuta nello speciale “Nuova IMU 2020: guida al versamento”
Per ciò che concerne le risorse necessarie a coprire l’abolizione della rata di acconto IMU 2020 per le imprese su elencate, lo stesso art.177 del decreto ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020.

31/05/2020

Scadenza IMU ferma al 16 giugno: possibile proroga ma non per tutti
La scadenza dell'Imu al 16 giugno non è stata toccata dalle proroghe: i Comuni possono pero' rinviare la scadenza per i soggetti piu' colpiti da Covid19
La scadenza del pagamento della prima rata dell'IMU prevista per il 16 giugno 2020 non è stata toccata dall'ondata delle proroghe, previste nei decreti, per fronteggiare la mancanza di liquidità delle imprese e dei privati a causa della pandemia in corso.
Con l'eccezione delle imprese del settore turistico che si sono visti abolire la prima rata dell'IMU, gli altri soggetti, privati e imprese, sono tenuti al pagamento della prima rata in acconto senza nessuno sconto nè dilazione.
Sono molti a chiedere un differimento dei termini di pagamento che puo' essere disposto dai Comuni nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, in considerazione della situazione di emergenza che sta vivendo il paese.
L’IFEL - fondazione ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha predisposto uno schema di delibera con la quale i Comuni possono prevedere una proroga non generalizzata del versamento dell’acconto IMU in relazione alle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Lo schema di delibera, potrà essere adattato dai Comuni a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun ente, per disporre una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
La proroga pertanto non dovrebbe interessare tutti ma solo i soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
La data ipotizzata per il rinvio del pagamento è il 30 settembre, termine ultimo entro cui dovrà essere versato il 1° acconto in scadenza il 16 giugno senza applicazione di sanzioni ed interessi, dietro attestazione del soggetto della difficoltà economica che sta attraversando.
Dovrebbero cosi contemperarsi le esigenze di cassa dei Comuni e quelle dei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia tuttora in corso. Chi invece non ha subito danni è chiamato alla cassa entro il termine ordinario del 16 giugno.
Necessario quindi consultare il sito del proprio Comune per capire se è stata o meno disposta una proroga e i termini della stessa.

31/05/2020

730 senza sostituto anche per chi ha datore di lavoro
730 senza sostituto per tutti e ultima scadenza per la presentazione al 30 settembre: sono le novità 2020 per far fronte all'emergenza Coronavirus

Il Decreto Rilancio all'art. 159 ha previsto la possibilità, con riferimento al solo periodo d'imposta 2019, che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730 con la modalità senza sostituto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di ve**re incontro alle imprese che potrebbero avere difficoltà, nelle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, a recuperare le imposte da rimborsare ai dipendenti per insufficienza dell'ammontare delle ritenute operate nel periodo di riferimento.
Tale scelta ha come conseguenza che:
il dipendente o pensionato potrà vedersi corrispondere il rimborso direttamente dalla agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
l’impresa sostituto di imposta non avrà ulteriori gravami sulla sua liquidità (verrà cioè sollevata dall’obbligo di versare quanto dovuto dal dipendente o di rimborsare quanto a lui spettante)
La scelta di tale opzione andrà effettuata direttamente nel modello 730 indicando la lettera “A” nella sezione dei dati del contribuente e barrando la casella “Modello 730 senza sostituto” nei dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio.
Ricordiamo che il modello 730 senza sostituto può essere presentato:
direttamente alla agenzia delle entrate se trattasi di 730 precompilato
ad un CAF o intermediario abilitato se trattasi di 730 ordinario
La scelta di presentazione del modello 730 “senza sostituto” per il dipendente non sempre sarà vantaggiosa in quanto i sei mesi di tempo necessari all'Agenzia delle Entrate per effettuare il rimborso possono ritardare il rimborso fino al 31 marzo 2021 (sei mesi dal 30 settembre). Ricordiamo infatti che il sostituto di solito rimborsa nella retribuzione del mese successivo, a condizione pero' di avere capienza nelle ritenute da versare.
Altra novità del 730/2020 è contenuta nell' art 1 del DL n 9/2020, che ha fissato il nuovo termine ultimo per la presentazione del 730 al giorno 30 settembre 2020, anticipando al 2020 le modifiche al calendario che dovevano entrare in vigore nel 2021 (art. 16 bis D.L. 124 /2019).

24/05/2020

Decreto Rilancio: bonus sulle locazioni non abitative e affitto d'azienda
Credito di imposta del 60% sulle locazioni strumentali di impresa e lavoro autonomo, possibile cederlo a terzi o banche:a prevederlo il decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 in vigore dallo stesso giorno ha confermato il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda (art 28).
Tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
Sarà un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:
esercenti attività di impresa
esercenti attività di arti e professioni
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:
industriale
commerciale
artigianale
agricola
di interesse turistico
o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
La misura del credito spetterà ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Ne beneficeranno anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in oggetto con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27 che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Queste le modalità di fruizione del credito:
in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate

24/05/2020

Corrispettivi telematici e Covid-19: il punto su sospensioni e proroghe
Tutte le indicazioni dell'Agenzia sugli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici, per gli esercenti delle attività commerciali durante l'emergenza Covid-19
In un utile vademecum, l'Agenzia delle Entrate illustra tutte le sospensioni dei termini legati ai corrispettivi telematici disposti dai vari provvedimenti emanati in materia di emergenza da Covid-19 (Cura Italia e Decreto rilancio), suddivisi tra quelli di invio dei corrispettivi e le scadenze legate alle verificazioni periodiche da effettuare sul registratore telematico o di cassa, fornendo inoltre anche utili indicazioni per ridurre al minimo i disagi e alleggerire per quanto possibile le preoccupazioni degli esercenti e dei loro intermediari sugli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici.
Il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:
Proroga del termine della fase transitoria
Il decreto Rilancio differisce al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.
Questi soggetti avranno tempo fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri.

Proroga per la trasmissione dei corrispettivi a Sistema Tessera Sanitaria
Per gli esercenti che effettuano cessioni di medicinali e presidi medici o prestazioni sanitarie, l’obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata a Sistema Tessera Sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi inizialmente prevista per il 1° luglio 2020, viene posticipata al 1° gennaio 2021.

Proroga della decorrenza della lotteria dei corrispettivi
Inizio della lotteria dei corrispettivi posticipato al 1° gennaio 2021 (in luogo del 1° luglio).
Il Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) ha disposto la sospensione dei termini di diversi adempimenti fiscali, e in merito ai corrispettivi telematici, la successiva circolare n. 8 del 3 aprile 2020 ha chiarito le diverse casistiche di sospensione.
Invio delle chiusure giornaliere da registratore telematico
Considerate le eccezionali condizioni del periodo di emergenza Coronavirus, qualora vi siano problemi nel collegamento alla rete internet o malfunzionamenti nella connettività alla rete del registratore telematico, non risolvibili con un’appropriata attivazione dell’esercente, è possibile usufruire di una parziale sospensione del termine di invio dei corrispettivi giornalieri, ovvero per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, potrà essere completato entro il 30 giugno 2020.

Invio dei corrispettivi giornalieri da esercenti che continuano ad emettere scontrini e ricevute fiscali (fase transitoria)
Per gli esercenti non dotati di registratore telematico e che non utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” (i soggetti IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che rientrano nella fase transitoria), viene prevista la sospensione della comunicazione dei corrispettivi giornalieri, che ordinariamente tali soggetti devono effettuare entro il mese successivo, al 30 giugno 2020.
Entro il 30 giugno 2020 dovranno pertanto completare l’invio dei corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, collegandosi al portale “Fatture e Corrispettivi” con le proprie credenziali e selezionando il link “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)”.

Invio dei corrispettivi da distributore automatico
Sospensione del termine di invio di 60 giorni previsto per i corrispettivi generati dalla gestione dei distributori automatici. Pertanto, se nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo - sarà possibile compiere la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo, ma comunque entro il 30 giugno 2020.

24/05/2020

Superbonus ristrutturazioni confermato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il nuovo decreto Rilancio (decreto- legge n. 34 del 2020) emanato dal Governo il 13 maggio scorso e contenente nuove misure di favore per imprese, famiglie e lavoratori a fronte dell’emergenza Covid-19.

Tra queste ha trovato conferma e ufficialità l’Incentivo per l’efficientamento energetico, il sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Stiamo parlando della super detrazione fiscale nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo
A fronte del beneficio viene altresì prevista la possibilità di cessione del credito oppure dello sconto diretto in fattura.
Tuttavia, anche se per conoscere le modalità attuative delle predette ultime due possibilità occorrerà attendere apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, proviamo in tale sede a offrire un riepilogo degli aspetti più importanti della nuova disposizione.

Si tenga presente che le misure di cui parleremo si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP).

Quali interventi rientrano nell'ecobonus al 110%?

L’articolo di riferimento nel decreto Rilancio è il 119. Da esso si evince che ammessi al beneficio sono le seguenti opere:
1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
La detrazione in questo caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017;
2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
3. interventi sugli edifici unifamiliari (adibiti ad abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il super bonus si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ad esempio sostituzione infissi, pavimentazione, ecc.) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento i dalla legislazione vigente ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi previsti dal decreto Rilancio.

Ai fini del beneficio è necessario che ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus e colonnine di ricarica

Il beneficio è riconosciuto anche per interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus) e sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per questi interventi è previsto che nell’ipotesi di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.
Ammesse all’agevolazione sono anche le spese fatte nel predetto intervallo di tempo per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all’articolo 16-bis, DPR 917/86.

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e sempreché gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli che danno diritto all’ecobonus (stessa cosa dicasi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici).
Tuttavia, in questi casi, il beneficio è subordinato alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Restiamo, comunque, in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per conoscere i dettagli di tutti gli interventi ammessi a godere della super agevolazione.

Indirizzo

Via Aldo Moro , 109
Pachino
96018

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