14/01/2022
OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS, ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO E NON SOLO
Con il Decreto Legge n. 1/2022, il Governo ha stabilito:
- dal 08.01.22, l’obbligo di vaccino anti-Covid per tutti gli italiani e gli stranieri residenti in Italia, che abbiano più di 50 anni di età o che li compiano entro il prossimo 15.06.22;
- dal 15.02.22 l’obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori sopra i 50 anni d’età – sia dipendenti, che liberi professionisti – nel settore pubblico e nel privato, per poter svolgere la propria prestazione nei luoghi di lavoro.
Tale obblighi sussistono sino al prossimo 15.06.22, salvo ulteriori proroghe.
Conseguenze sul rapporto di lavoro:
i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde richiesta, o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione dal servizio e dallo stipendio, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e, quindi, senza conseguenze disciplinari, come il licenziamento.
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
- il lavoratore che non possegga o non esibisca, per l’accesso nei luoghi di lavoro, il Green Pass richiesto è punito con la sanzione da € 600,00 ad € 1.500,00, raddoppiata in caso di recidiva;
- a carico dei datori di lavoro che non svolgano le dovute verifiche è applicabile una sanzione da € 400,00 ad € 1.000,00, raddoppiata in caso di recidiva;
- in caso di violazione dell’obbligo vaccinale da parte dei cittadini che abbiano compiuto 50 anni di età (o che li compiano dal 08.01.22 al 15.06.22) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 100 euro.