Tiveron Amministrazioni Condominiali

Tiveron Amministrazioni Condominiali Persone da ascoltare, non solo condomini da amministrare. Mi occupo di amministrazione di immobili e condomini per Treviso e Provincia.

Riunione condominiale allo stadio?
01/06/2018

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Questo cucciolone cerca casa la padrona é mancata rischia il canile...
07/10/2017

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14/09/2017

Dal 1° luglio 2017 è in vigore a tutti gli effetti l’obbligo, per tutti i condomini ed edifici polifunzionali con impianto di riscaldamento centralizzato, di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore.
A breve scatteranno i controlli e chi non si è adeguato rischia una multa da 500 a 2500 euro per ogni unità immobiliare.

Il Movimento Difesa del Cittadino denuncia la situazione di panico e confusione già scattata in molti condomini italiani e chiede una proroga dell’obbligo. “L’autunno è alle porte e molti edifici non si sono ancora adeguati ai nuovi obblighi soprattutto a causa della confusione sulla norma – sottolinea il Presidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino, Francesco Luongo”.

CHI DEVE INSTALLARLI – Dal 1 luglio 2017 i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere installati in tutti i condomini e gli edifici polifunzionali che hanno l’impianto centralizzato, a colonne montanti o ad anello, o riforniti da una rete di teleriscaldamento. È tenuto all’installazione di contabilizzatori diretti anche il proprietario dell’appartamento all’ultimo piano che ha modificato l’impianto condominiale a colonne montanti, passando dai radiatori ai pavimenti radianti. Resta escluso chi ha il riscaldamento autonomo.

A COSA SERVONO – Il loro funzionamento è piuttosto semplice, ma oltremodo efficace: in base al livello impostato (generalmente da 0 a 5) e grazie a dei sensori, aumentano, oppure diminuiscono, l’afflusso di liquido nel radiatore, regolando così la temperatura dell’ambiente domestico, evitando sprechi e dispersione di calore negli impianti centralizzati dei condomini. Sono inoltre in grado di rendere più omogenea la distribuzione dello stesso, nel caso di edifici multipiano dove, come capita spesso, ai piani più alti vi è un ritardo nel raggiungimento della condizione di comfort.

COSTI E SANZIONI – Se gli impianti più vecchi richiedono anche interventi sulla caldaia, in quelli più moderni, in genere, il costo si aggira intorno a 120 euro per ogni termosifone installato. Si tratta di cifre che rientrano nelle detrazioni fiscali per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e che risultano sicuramente più soft delle sanzioni: da 500 a 2500 euro, in base alla regione, oltre all’obbligo di mettersi in regola.

QUANTO SI RISPARMIA – Il risparmio per chi ha già provveduto all’installazione delle termovalvole, invece, corrisponde in media al 20% del totale della spesa relativa al consumo di gas, pari a quasi 150 euro a nucleo familiare.

ESENZIONI – Il Mise ha precisato che qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali è possibile non adempiere a tale obbligo. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica (che può fare riferimento alla UNI EN 15459) di un progettista o un tecnico abilitato.
Se poi dovesse sussistere un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.

Fonte QF QuiFinanza

30/08/2017

MANDATO BIENNALE PER L'AMMINISTRATORE 👨‍🏫👩‍💻
La giurisprudenza ha precisato che l’incarico dell’amministratore è a durata biennale, senza che occorra inserire il punto all’ordine del giorno alla scadenza del primo anno di mandato (Tribunale di Brescia, 15 aprile 2016, e Corte d’appello di Venezia, 14 gennaio 2015). Dunque, ANCHE SENZA SPECIFICA DELIBERA ASSEMBLEARE DI RICONFERMA, l’amministratore deve ritenersi in carica a tutti gli effetti.

Fonte FNA Federamministratori e Confappi Treviso

28/07/2017

CASSAZIONE N. 18569

Se l"amministratore chiude il verbale e lascia l"assemblea, perché "ingovernabile", con alcuni condomini, non sono valide per assenza di una nuova convocazione, le decisioni assunte dai condomini rimasti che avevano aperto un nuovo verbale.

28/07/2017

CASSAZIONE N. 18569
Se l amministratore chiude il verbale e lascia l assemblea, perché "ingovernabile", con alcuni condomini, non sono valide per assenza di una nuova convocazione, le decisioni assunte dai condomini rimasti che avevano aperto un nuovo verbale.

https://www.facebook.com/ConfappiFnaTreviso/photos/a.405357456223529.96369.401414779951130/1350003288425603/?type=3
27/04/2017

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Il recupero crediti da parte dell'Amministratore del condominio (segue).
L’amministratore può essere esentato dall’obbligo di agire dall’assemblea dei condomini. Viene riconosciuto all’assemblea il potere di esonerarlo a discrezione dall’attività “vincolata” di riscossione, creando una situazione in cui sarà il condominio a valutare l’opportunità di procedere e contro chi. Il problema è rilevante, considerando che potrebbe costituire, tra le altre, grave irregolarità tale da esporre l’amministratore a richiesta - anche da parte di un solo condòmino- di revoca da parte dell’Autorità giudiziaria (oltre che a richiesta di danni) anche la mancata riscossione dei crediti o, se sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e l’esecuzione coattiva.

https://www.facebook.com/ConfappiFnaTreviso/photos/a.405357456223529.96369.401414779951130/1350000591759206/?type=3
27/04/2017

https://www.facebook.com/ConfappiFnaTreviso/photos/a.405357456223529.96369.401414779951130/1350000591759206/?type=3

Il recupero crediti da parte dell'Amministratore del condominio.
Se non espressamente dispensato dall'Assemblea.
L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (articolo 63, comma 1, delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile) e cioè potendo ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, senza che questa lo debba autorizzare.

Indirizzo

Via San Luca N. 82/c
Paese
31038

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