20/06/2023
Utilizzi DIISOCIANATI nel tuo lavoro?
Per te datore di lavoro o lavoratore autonomo c'è una COMUNICAZIONE URGENTE.
SCADENZA 24/08/2023
Leggi l' articolo qui sotto 👇
DIISOCIANATI, NUOVI OBBLIGHI PER SCHIUME, COLLE E VERNICI :
"OBBLIGO PATENTINO PER I LAVORATORI UTILIZZATORI"
Vediamo nel dettaglio ..
L 'immissione sul mercato nonché l'utilizzo di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali o professionali, è vietata in tutta l'Unione Europea a partire dal 24.08.2023.
In deroga al divieto descritto, dalla data del 24.08.2023 gli utilizzatori industriali e professionali dovranno aver adottato una delle due seguenti opzioni alternative:
1. Utilizzare solo prodotti in cui la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente o in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso (verificare schede di sicurezza dei prodotti e l'etichettatura degli stessi in quanto i fornitori hanno l'obbligo di indicare esattamente questi dettagli);
2. Utilizzare prodotti che non rispettano il punto precedente purché il datore di lavoro garantisca che i lavoratori che li utilizzano abbiano completato con esito positivo un CORSO DI FORMAZIONE sull'uso sicuro di questi prodotti.
Cosa sono i diisocianati
Si tratta di un gruppo di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici.
Sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 e sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l'ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell'edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici,a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l'automotive.
Cosa fare in caso di utilizzo dei diisocianati
Innanzitutto, è necessario controllare le schede di sicurezza dove deve essere indicata sia la presenza o assenza di diisocianati, ma anche la percentuale del componente.
Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1%, si può cercare di sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore e, nel caso non fosse attuabile questa scelta, bisogna attenersi alla normativa. In questo caso è necessario un percorso di valutazione dei rischi, la formazione e addestramento specifici, la sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili.
Obbligo formativo
Precisiamo che il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori abbiano completato il corso di formazione con esito positivo prima del 24.08.2023, conservare la documentazione inerente il corso e il superamento con esito positivo da parte dei lavoratori. La formazione dovrà essere aggiornata almeno ogni 5 anni.
Per "utilizzatori industriali e professionali" si intendono i lavoratori (anche autonomi) che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
NORMATIVA
Da agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.
RIEPILOGO SETTORI COINVOLTI :
- Settore edile (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici a base poliuretanica)
- Settore calzaturiero
- Settore automotive (vernici e adesivi a base poliuretanica)
- Settore arredamento (schiume, vernici, sigillanti a base poliuretanica)
- Settore pelletteria (vernici, pitture a base poliuretanica)
- Settore luxury (vernici e pitture a base poliuretanica).
In base a tale restrizione, tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, entro il 24 agosto 2023 sono obbligati a frequentare un corso di formazione.
ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI :
L'attività di sorveglianza e le sanzioni in caso di violazioni della norma saranno svolte sia dall'ATS che dai tecnici del REACH; qualora si riscontrasse la mancanza di documenti attestanti la partecipazione al corso e il superamento positivo dello stesso, la sanzione minima per la violazione parte da 40.000 euro a 150.000 o l'arresto fino a 3 mesi.
Per ulteriori informazioni o per iscrizioni al percorso formativo vi invitiamo a contattarci.