Asifop formazione & servizi

Asifop  formazione & servizi Società di consulenza, settore igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e certificazione

A.Si.Fo.P. – Formazione & Servizi: un punto di riferimento per la sicurezza e la crescita professionale
A.Si.Fo.P., realtà specializzata nella formazione professionale e nei servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro, annuncia nuove iniziative dedicate ad aziende, professionisti e lavoratori che desiderano accrescere le proprie competenze e rispettare le normative vigenti. L’obiettivo di A.

Si.Fo.P. è fornire strumenti concreti per migliorare la qualità del lavoro, valorizzare le risorse umane e garantire ambienti sicuri e conformi alle leggi. Attraverso corsi di aggiornamento, workshop, consulenze personalizzate e progetti di formazione mirata, l’organizzazione si pone come partner affidabile per imprese e privati.
«Crediamo che la formazione sia la chiave per costruire un futuro più sicuro e competitivo» – dichiarano i responsabili di A.Si.Fo.P. – «Per questo investiamo continuamente in programmi innovativi e servizi di supporto pensati per le esigenze reali di chi lavora». Le principali aree di intervento:
• Corsi di formazione obbligatoria e specialistica (sicurezza, antincendio, primo soccorso, ecc.)
• Consulenza aziendale personalizzata in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Servizi integrati per la crescita professionale e l’adeguamento alle normative
• Progetti formativi su misura per aziende e professionisti
Con una squadra di formatori qualificati e una rete di servizi dedicati, A.Si.Fo.P. si propone come partner strategico per accompagnare aziende e lavoratori verso una cultura della sicurezza e dell’innovazione. Contatti stampa:
A.Si.Fo.P. – Formazione & Servizi
Email: [email protected]
Telefono: 0917476154
Sito web: www.asifop.it

📢 Cosa si intende per lavori in quota?Si definiscono lavori in quota tutte le attività svolte ad altezza superiore a 2 m...
24/03/2026

📢 Cosa si intende per lavori in quota?
Si definiscono lavori in quota tutte le attività svolte ad altezza superiore a 2 metri con rischio di caduta.

👉 Parliamo quindi di:
lavori su tetti
utilizzo scale e trabattelli
piattaforme elevabili (PLE)
ponteggi
manutenzioni in altezza

⚠️ PERCHÉ È UN TEMA “CALDO” IN ISPEZIONE
Negli ultimi controlli ASP / SPRESAL, una delle non conformità più frequenti riguarda proprio:

uso improprio dei DPI anticaduta
formazione non adeguata
assenza di addestramento pratico

👉 Tradotto: è uno dei primi punti che verificano.
🛡️ COSA DEVE AVERE L’AZIENDA (OBBLIGATORIO)
✔️ DVR aggiornato
Con:
valutazione rischio caduta dall’alto
procedure operative
scelta sistemi di protezione
✔️ Sistemi di protezione

Priorità:
Protezioni collettive (parapetti, ponteggi, reti)
DPI anticaduta (imbracature, cordini, linee vita)
✔️ Formazione lavoratori

Attenzione: errore comune ❌
👉 Non basta la formazione generale.
Serve:
formazione specifica
addestramento DPI III categoria (anticaduta)
eventuali corsi abilitanti (PLE, ponteggi, funi)
🎓 FORMAZIONE: COME METTERSI IN REGOLA
🔹 DPI anticaduta (obbligatorio)
durata consigliata: 4–8 ore
prova pratica obbligatoria
🔹 Aggiornamento
ogni 5 anni
📂 DOCUMENTAZIONE (CHECK RAPIDO)
Per evitare problemi in caso di controllo:

registro presenze
attestati formazione
verbale addestramento pratico
tracciamento FAD (we**am + log accessi)
comunicazione preventiva allo SPRESAL

❌ ERRORI CHE PORTANO A SANZIONE
corso solo teorico
DPI consegnati ma non spiegati
lavoratori su tetto senza protezione
DVR generico
assenza prova pratica documentata

👉 Questi casi portano contestazione immediata.

💼 COME TI SUPPORTIAMO (A.Si.Fo.P.)
Ti mettiamo in sicurezza con un approccio completo:

✔️ verifica documentale aziendale
✔️ aggiornamento DVR
✔️ formazione lavoratori + addestramento pratico
✔️ corsi attrezzature (PLE, ponteggi, ecc.)
✔️ gestione comunicazioni SPRESAL
✔️ fascicolo “pronto ispezione”

📞 CONTATTACI

Per una verifica gratuita della tua posizione o per pianificare la formazione:

📧 [email protected]

📞 091 747 6154

🚧 LA SICUREZZA SUL LAVORO NON SI IMPROVVISA. SI FA CON LA FORMAZIONE.Se hai dipendenti, la formazione sulla sicurezza no...
12/03/2026

🚧 LA SICUREZZA SUL LAVORO NON SI IMPROVVISA. SI FA CON LA FORMAZIONE.

Se hai dipendenti, la formazione sulla sicurezza non è facoltativa.
È un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 37).

A.Si.Fo.P. organizza corsi di Formazione Lavoratori – Parte Generale e Specifica per aziende e lavoratori.

📚 Percorsi disponibili

✔ Formazione lavoratori RISCHIO MEDIO
✔ Formazione lavoratori RISCHIO ALTO

💻 I corsi si svolgono in videoconferenza con docente, con tracciamento delle presenze e rilascio di attestato valido ai fini di legge, come indicato nei programmi formativi dei corsi

🎯 Ideale per:
• imprese
• artigiani
• studi professionali
• cooperative
• nuove assunzioni

📍 A.Si.Fo.P. – Formazione & Servizi
Ente accreditato Regione Siciliana

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💬 Scrivici su WhatsApp o in privato per ricevere il calendario dei prossimi corsi e bloccare il tuo posto.

⚠️ La sicurezza non è carta da firmare.
È formazione vera.

📌 ART. 19 D.LGS. 81/2008OBBLIGHI DEL PREPOSTOIl presidio operativo della sicurezza aziendale👷‍♂️ Chi è il Preposto?È la ...
16/02/2026

📌 ART. 19 D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
Il presidio operativo della sicurezza aziendale
👷‍♂️ Chi è il Preposto?

È la figura che sovrintende e vigila sull’attività lavorativa garantendo che le disposizioni aziendali e le norme di sicurezza vengano rispettate.

Non è una nomina simbolica.
È una posizione di garanzia con responsabilità diretta.

⚖️ Cosa deve fare (obblighi principali)

Il Preposto deve:

✔ Vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza
✔ Verificare l’uso corretto di DPI e attrezzature
✔ Consentire l’accesso alle aree a rischio solo a personale formato
✔ Intervenire immediatamente in caso di comportamenti non conformi
✔ Interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato
✔ Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o Dirigente eventuali criticità

Dopo la riforma 2021 (L. 215/2021) il ruolo è stato rafforzato:
la vigilanza non è più passiva, è attiva e documentabile.

📚 Formazione obbligatoria

• 8 ore iniziali
• Aggiornamento ogni 2 anni (6 ore)
• Modalità: presenza o FAD sincrona (secondo normativa vigente)

La mancata formazione espone l’azienda a sanzioni penali e amministrative.

🚨 Rischio sanzionatorio

In caso di infortunio:

– Il preposto risponde per omessa vigilanza
– Il Datore di Lavoro risponde per carenza organizzativa
– Le responsabilità possono essere concorrenti

La giurisprudenza considera il preposto il “controllo di prossimità”.
Se vede e non interviene, risponde.

📊 Perché è strategico per l’azienda

Un preposto formato e realmente operativo:

🔹 Riduce il rischio infortuni
🔹 Migliora la cultura aziendale
🔹 Rafforza la posizione difensiva in caso di ispezione
🔹 Dimostra attuazione concreta del DVR

La sicurezza efficace non è burocrazia.
È presidio quotidiano.

📎 Verifica la tua situazione aziendale

Hai:

□ Nomina formale del preposto?
□ Formazione aggiornata?
□ Evidenza dell’effettiva vigilanza?
□ Organigramma sicurezza coerente?

Se una sola risposta è “no”, serve intervento immediato.

📞 Contattaci per audit documentale e verifica conformità

Art. 2 – D.Lgs. 81/2008, andiamo al punto.Qui il legislatore fa onboarding concettuale: mette a terra le definizioni chi...
21/01/2026

Art. 2 – D.Lgs. 81/2008, andiamo al punto.
Qui il legislatore fa onboarding concettuale: mette a terra le definizioni chiave che poi ritrovi ovunque nel Testo Unico. Se sbagli qui, deragli dopo. Allineamento terminologico, zero ambiguità.

In sintesi operativa:

Lavoratore
Non solo il dipendente “classico”. È chiunque svolga un’attività lavorativa nell’organizzazione del datore, a prescindere dal contratto. Dentro ci finiscono stagisti, apprendisti, soci lavoratori, co.co.co. Esclusi solo gli addetti ai servizi domestici/familiari. Perimetro largo, responsabilità chiare.

Datore di lavoro
È chi ha il potere decisionale e di spesa. Non il titolo sulla carta, ma chi guida davvero il gioco. Nelle PA conta la struttura, nei privati spesso coincide con l’amministratore o chi ha delega reale.

Dirigente
È il middle management con autonomia gestionale. Traduce la strategia del datore in operatività. Se decide, risponde.

Preposto
Il capo-squadra, il referente sul campo. Vigila, fa rispettare le procedure, intercetta i comportamenti a rischio. Figura spesso sottovalutata, ma centralissima (e oggi sotto i riflettori).

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il cervello tecnico del sistema HSE. Coordina il SPP, propone misure, ma non decide né spende. Consulenza ad alto impatto, responsabilità indiretta.

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
È il team (interno o esterno) che supporta il datore su valutazione dei rischi, procedure, formazione. La safety non è one-man-band.

Medico competente
Quando c’è sorveglianza sanitaria, è il player obbligatorio. Collabora alla valutazione dei rischi e tutela la salute dei lavoratori, non fa solo visite.

Valutazione dei rischi
Processo strutturato: identificare → analizzare → prevenire. Non è il DVR in sé, è il metodo che lo genera.

Prevenzione / Protezione
Prevenzione = evitare il rischio alla fonte.
Protezione = ridurre il danno se il rischio si manifesta. Prima una, poi l’altra.

l’Art. 2 è la bussola.
Se in azienda non c’è chiarezza su “chi è chi”, il sistema sicurezza non funziona.

Parliamo di art. 37 del D.Lgs. 81/2008, quello che in azienda è il cuore pulsante della formazione in materia di salute ...
19/01/2026

Parliamo di art. 37 del D.Lgs. 81/2008, quello che in azienda è il cuore pulsante della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È la norma che mette a terra il principio base: la sicurezza non si improvvisa, si costruisce con formazione strutturata, tracciabile e aggiornata.

L’articolo 37 stabilisce che datore di lavoro e dirigenti hanno l’obbligo di garantire a lavoratori, preposti e dirigenti una formazione adeguata, sufficiente e specifica rispetto ai rischi reali dell’attività svolta. Tradotto in gergo operativo: niente corsi “copia-incolla”, niente attestati standardizzati scollegati dal DVR, niente scorciatoie.

La formazione deve avvenire:

all’assunzione, quindi prima che il lavoratore inizi davvero a esporsi ai rischi;

in caso di cambio mansione o introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o processi;

quando emergono nuovi rischi o muta l’organizzazione del lavoro;

periodicamente, con aggiornamenti definiti dagli Accordi Stato-Regioni.

Altro punto chiave: la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore. Qui il legislatore è molto chiaro: la sicurezza è un investimento aziendale, non un costo da scaricare sul personale.

Sul piano dei contenuti, l’art. 37 distingue nettamente i livelli:

Formazione dei lavoratori: concetti generali di prevenzione, diritti e doveri, figure della sicurezza, più la parte specifica sui rischi dell’attività (basso, medio, alto).

Formazione dei preposti: rafforzata, con focus su vigilanza, controllo operativo, gestione delle non conformità e obblighi dell’art. 19.

Formazione dei dirigenti: orientata a organizzazione, gestione, deleghe di funzione e responsabilità.

Formazione del datore di lavoro, quando svolge direttamente i compiti di RSPP, secondo quanto previsto dagli Accordi.

Elemento spesso sottovalutato ma strategico: l’efficacia della formazione. L’art. 37 non si limita a dire “fai il corso”, ma pretende che la formazione sia comprensibile, verificata e realmente assimilata. Da qui derivano test di apprendimento, verifiche finali, registri presenze, tracciabilità FAD e controlli sulle percentuali di frequenza.

Dal punto di vista sanzionatorio, il quadro è tutt’altro che soft: la mancata formazione comporta sanzioni penali e amministrative per il datore di lavoro e i dirigenti. In caso di infortunio, la formazione carente diventa immediatamente un fattore aggravante in sede ispettiva e giudiziaria. In pratica, se la formazione non regge, cade tutto l’impianto difensivo dell’azienda.

Aggancio strategico al contesto attuale: l’art. 37 è oggi letto e applicato alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che ha riordinato durata, modalità (aula, videoconferenza sincrona, FAD), aggiornamenti e requisiti dei soggetti formatori. Quindi non basta “aver fatto il corso”: conta quando, come, con chi e con quale coerenza rispetto al DVR.

In sintesi, in ottica business:
l’art. 37 non è burocrazia, è risk management puro. Una formazione fatta bene riduce infortuni, abbassa esposizione sanzionatoria, tutela il datore di lavoro e rende l’organizzazione più solida davanti a SPRESAL, INL e magistratura. Una formazione fatta male è solo carta… e la carta, in tribunale, pesa pochissimo.

Dal 24 maggio 2025: prima la formazione, poi il lavoroNel nuovo scenario normativo la formazione sulla sicurezza non è p...
09/01/2026

Dal 24 maggio 2025: prima la formazione, poi il lavoro

Nel nuovo scenario normativo la formazione sulla sicurezza non è più un adempimento da rincorrere, ma un prerequisito operativo.
Tradotto in linguaggio aziendale: senza formazione il lavoratore non parte. Fine delle deroghe, fine dei 60 giorni “di comodo”, fine delle interpretazioni elastiche.

Oggi la formazione è:
una chiave di accesso alla produzione,
una tutela immediata per il datore di lavoro,
un acceleratore dell’onboarding, non un rallentatore.

Perché conviene:
Guardiamola dal lato costi/benefici, non dal lato obblighi:
Meno rischi legali → meno esposizione penale e amministrativa
Zero fermi attività → in caso di controllo sei già coperto
Inserimento rapido del personale → formato = subito operativo
Immagine aziendale solida → clienti, appalti e committenti guardano anche questo
La formazione fatta prima costa meno della formazione fatta male o in ritardo.

Il nuovo standard di mercato
Le aziende strutturate stanno già andando in questa direzione:
formazione pre-assuntiva o immediata;
pacchetti “assunzione + formazione”;
documentazione pronta, tracciabile e difendibile.

Chi non si adegua resta indietro.
Chi si adegua lavora meglio, più sereno e senza sorprese.
La sicurezza non è più un obbligo da subire.
È la condizione necessaria per far partire il lavoro.

Dal 24 maggio 2025 il mercato è questo:
chi forma prima, lavora.
Chi non forma, si ferma.

24/12/2025
Art. 34 D.Lgs. 81/2008 – Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro1. Inquadramento normativo...
17/12/2025

Art. 34 D.Lgs. 81/2008 – Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro

1. Inquadramento normativo
L’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 consente al Datore di Lavoro, in presenza di specifiche condizioni, di svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in alternativa alla nomina di un RSPP interno o esterno.
Si tratta di una facoltà prevista dalla norma, non di un obbligo, e la sua applicazione è subordinata:
alla tipologia di attività svolta;
al numero di lavoratori;
al livello di rischio dell’azienda;
al completo adempimento degli obblighi formativi e di aggiornamento.

La disciplina dell’art. 34 va letta in modo coordinato con:
art. 31 (organizzazione del SPP);
art. 17 (obblighi non delegabili del Datore di Lavoro);
Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di formazione.

2. Ambito di applicazione
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP solo nei casi espressamente ammessi dalla normativa, generalmente riferiti a:
aziende di piccole dimensioni;
settori a rischio basso o medio;
contesti organizzativi non complessi.
Per attività ad alto rischio, strutture articolate o realtà con specifiche criticità, la normativa non consente l’autogestione del ruolo RSPP.

3. Obblighi formativi
La scelta di svolgere direttamente i compiti di RSPP è valida esclusivamente se il Datore di Lavoro:
frequenta il corso di formazione specifico per Datore di Lavoro RSPP, conforme agli Accordi Stato-Regioni;
completa l’aggiornamento periodico obbligatorio nei termini previsti.
L’assenza di formazione o l’aggiornamento scaduto invalidano di fatto la possibilità di svolgere il ruolo, con conseguente non conformità in caso di verifica ispettiva.

4. Effetti organizzativi e responsabilità
Lo svolgimento diretto del ruolo di RSPP non riduce né modifica gli obblighi generali del Datore di Lavoro, che restano integralmente in capo allo stesso, tra cui:
valutazione di tutti i rischi e redazione/aggiornamento del DVR;
individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
gestione della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
organizzazione delle emergenze;
coordinamento con Medico Competente e RLS, ove previsti.

Dal punto di vista della responsabilità, il Datore di Lavoro:
assume direttamente anche il profilo tecnico-prevenzionale;
risponde in prima persona delle scelte metodologiche e delle misure adottate;
non può invocare carenze consulenziali esterne come esimente.

5. Valutazione consulenziale
Dal punto di vista operativo, la soluzione ex art. 34:
può rappresentare una semplificazione organizzativa;
è sostenibile solo se il Datore di Lavoro dispone di tempo, competenze e metodo;
comporta un livello di esposizione maggiore in termini di responsabilità.

Per tali ragioni, prima di optare per questa modalità, è fortemente consigliata una valutazione tecnica preventiva, al fine di verificare la reale coerenza tra assetto aziendale, rischi presenti e capacità gestionale del Datore di Lavoro.

Cosa dice davvero questa sentenza (oltre il titolo)Il Tribunale non sta facendo filosofia del diritto: sta dicendo che i...
12/12/2025

Cosa dice davvero questa sentenza (oltre il titolo)

Il Tribunale non sta facendo filosofia del diritto: sta dicendo che il DVR non può essere un documento “copy-paste”. Deve essere:
• specifico, non astratto
• contestualizzato, non teorico
• partecipato, non calato dall’alto
In pratica: se il lavoro è dinamico, su strada, sotto pressione algoritmica e con rischio meteo/traffico/aggressioni, il DVR deve fotografare quella realtà, non una versione sterilizzata.

Errore strategico
Il problema non è “manca un paragrafo”, ma il modello di gestione del rischio:
• DVR generico = falsa compliance
• Nessuna consultazione RLST = vizio procedurale grave
• Rischi stradali, climatici e organizzativi trattati a livello “marketing” = non accettabile
Il giudice, di fatto, dice: la sicurezza non è una FAQ sull’app.

Impatto concreto per aziende e consulenti
Questa sentenza crea precedente operativo, non solo giuridico.
Da oggi in poi:
• Chi usa lavoratori atipici, piattaforme, esterni, collaboratori deve trattarli come lavoratori esposti a rischio, non come “utenti evoluti”.
• Il DVR deve includere:
• rischio stradale reale (incidenti, traffico, visibilità, manutenzione mezzi)
• rischio meteo-climatico (caldo estremo, pioggia, vento)
• rischio organizzativo/algoritmico (tempi di consegna, stress, penalizzazioni)
• rischio aggressioni e rapine
• La consultazione RLS/RLST non è un optional: è condizione di validità.

In poche parole
• DVR generico = alto rischio sanzionatorio
• Mancata consultazione = rischio di blocco operativo
• Nessuna formazione specifica = responsabilità diretta del datore/committente
• Nessuna procedura di sospensione attività = negligenza organizzativa

Perché questa sentenza è “game changer”
Perché rompe una narrativa pericolosa:
👉 “Se non sono dipendenti, non sono un problema mio”

Il Tribunale ribalta il tavolo e dice:
Se organizzi il lavoro, organizzi anche il rischio.
Se organizzi il rischio, ne rispondi.

Questo vale per rider, corrieri, manutentori esterni, formatori itineranti, consulenti on site, e sì… anche per enti di formazione e aziende multisede.

Questa non è una sentenza contro Glovo.
È una sentenza contro i DVR finti, quelli fatti per “stare a posto”.
Chi fa sicurezza sul serio è avvantaggiato.
Chi fa carta per difendersi dopo, è fuori mercato.

La notizia su LiveSicilia.it

Indirizzo

Via Francesco Musotto 7
Palermo
90145

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00

Telefono

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