Studio Gianfranco Gulotta Dott.Commercialista

Studio Gianfranco Gulotta Dott.Commercialista Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Gianfranco Gulotta Dott.Commercialista, Società di consulenza, Via Alessandro Lamarmora n. 82, Palermo.

21/11/2024

Credito d'imposta ZES Unica: anticipazioni dalla Legge di Bilancio 2025.

Il Credito per la ZES Unica nella Legge di Bilancio in bozza: 1,6 ML per il 2025, le principali novità

Entro il 31 dicembre deve essere approvata la Legge di Bilancio 2025. L'iter parlamentare sta per avviarsi dopo l'approvazione in data 15 ottobre del DDL di Bilancio. La bozza del testo diffusa in data 23 ottobre dovrà partire dalla Camera per le prime discussioni. La bozza approvata, tra le altre novità, contiene una modifica al Credito d'imposta spettante nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno, vediamole.
1) Credito d'imposta ZES Unica: novità 2025
Il comma 1 dell'art 77 agisce sull’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023: prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA), autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025. Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali. Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica. Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative;
ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi

Fonte FISCO E TASSE

20/11/2024

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

Art. 1 • I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. • L'esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31.10.2024. • In tali ipotesi, ai fini dell’imposta sostitutiva per il ravvedimento speciale, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31.10.2024.

Benefici per i lavoratori dipendenti

Art. 2 • Il bonus Natale da 100 euro potrà essere erogato anche ai soggetti che non hanno il coniuge tra i soggetti fiscalmente a carico. La norma infatti prevede ora, tra le condizioni per fruire del bonus, che il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato fiscalmente a carico. • L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. • Il lavoratore deve attestare per iscritto al datore di lavoro di avere diritto al bonus, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

Entrata in vigore Art. 4 • Il D.L. 167/2024 è in vigore dal 14.11.2024


Fonte Ratio

Dott.ssa Carolina Cimino -Revisore Contabile e Dottore Commercialista nonchè partner dello studio del Dott. Gianfranco G...
07/11/2024

Dott.ssa Carolina Cimino -Revisore Contabile e Dottore Commercialista nonchè partner dello studio del Dott. Gianfranco Gulotta. Esperta in determinazione fabbisogno finanziario e valutazione del merito creditizio delle aziende grazie all'esperienza ultra trentennale acquisita in Unicredit nell'ambito della consulenza alle imprese. Esperta in cooperazione e revisione cooperative. E'stata revisore cooperative per Legacoop e Uecoop.
CTU presso Tribunale di Palermo dal 02.01.2002 e CTP per imprese e privati. Redige perizie econometriche finalizzate alla verifica di usura e anatocismo nei contratti bancari

Enrico Dell'OglioDottore Commercialista e Revisore Legale;Presidente Collegio Sindacale Ente Bilaterale Regionale;Reviso...
07/11/2024

Enrico Dell'Oglio
Dottore Commercialista e Revisore Legale;
Presidente Collegio Sindacale Ente Bilaterale Regionale;
Revisore Legale in Società di Capitali;
Commissario Liquidatore di Società Cooperative;
Già Componente Collegio Sindacale di S.p.a.;
Già Amministratore Unico di Società di Capitali;
Già Custode Giudiziario di Patrimoni oggetti a Misure di Prevenzione.
Già Consulente del Commissario Straordinario IPAB Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia;
Partner dello Studio del Dott. Gianfranco Gulotta

Dottore commercialista specializzato nella consulenza fiscale e nel contenzioso tributario, svolgo la professione con pa...
07/11/2024

Dottore commercialista specializzato nella consulenza fiscale e nel contenzioso tributario, svolgo la professione con passione, fornendo il supporto necessario ad aziende, imprese e professionisti.
Partner dal 2021 dello studio del Dott. Gianfranco Gulotta

Consulente del Lavoro e Partner dello studio del Dott. Gianfranco GulottaNato a Palermo il 28 giugno 1965, Giuseppe Clem...
07/11/2024

Consulente del Lavoro e Partner dello studio del Dott. Gianfranco Gulotta
Nato a Palermo il 28 giugno 1965, Giuseppe Clemenza ha frequentato il V° Istituto Tecnico
Commerciale di Palermo, diplomandosi Ragioniere e successivamente ha frequentato dapprima
l’ateneo di Palermo e successivamente l’ateneo di Milano, ove si è laureato in Diritto ed Economia
con il massimo dei voti.
E’ iscritto all’Albo presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo sin dal giugno 1990, ove ha
ricoperto, inizialmente il ruolo di componente di diverse commissioni e successivamente è stato
Consigliere.
Titolare dello Studio Omonimo in Palermo e Milano, esperto in diritto del lavoro, sindacale e societario.
La sua clientela è variegata nei vari comparti merceologici, industria, terziario, credito, spettacolo ed act

Partner dello Studio del Dott. Gulotta l'avvocato Antonino Zarcone ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 2007 pr...
07/11/2024

Partner dello Studio del Dott. Gulotta l'avvocato Antonino Zarcone ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 2007 presso
l'Università degli Studi di Palermo. Nel 2008 si è abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni
minori, conseguendo l'anno successivo l'abilitazione alla professione forense. È iscritto all'Albo
degli Avvocati di Palermo dal 20/10/2010. Sin dagli inizi si è specializzato in diritto Tributario e
Finanziario, facendo pratica forense presso lo "Studio Tributario Cracolici & C.", ciò ha dato la
possibilità di interagire, con gli organi dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Agente della
Riscossione. Inoltre, ha esercitato la pratica forense dinanzi le Commissioni Tributarie di I e II
grado, ed ha avuto la possibilità, durante il tirocinio di poter presenziare alle udienze dinanzi la
Suprema Corte di Cassazione sezione Tributaria. In seguito con l'abilitazione alla professione, ha
continuato ad esercitare prettamente in campo tributario, specializzandosi in questo settore.
Nel 2010 ha partecipato e terminato con successo al "Corso di specializzazione in Diritto Penale
Tributario", presso la Camera Penale di Palermo;
Nel 2012 ha conseguito il "Master di II Livello Diritto del Lavoro Business School del Sole 24 Ore";
Nel 2013 ha conseguito un Master "Dall'Accertamento al Processo Tributario" Scuola di
Formazione Ipsoa – Wolters Kluwer;
Dal 2011 è legale esterno della Azienda Municipalizzata A.M.A.P. S.p.A..;
Dal 2013 Avvocato esterno dell'IRFIS FIN Sicilia;
Dal 2013 è iscritto alla Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo.
Dal marzo del 2013, ha conseguito l'scrizione all'albo dei Liquidatori Straordinari ed all'Albo dei
Commissari Straordinari della Regione Sicilia.
+39 091 6124396
[email protected]

Il Dott. Giuseppe Giampaolo è Dottore Commercialista e Revisore Contabile dal 2005 e collabora come partner con lo Studi...
07/11/2024

Il Dott. Giuseppe Giampaolo è Dottore Commercialista e Revisore Contabile dal 2005 e collabora come partner con lo Studio del Dott. Gianfranco Gulotta.
Supervisiona le aree della Pianificazione Finanziaria e del Controllo di Gestione, oltre l’area della Crisi di impresa e dei piani di risanamento aziendali. Specializzato, in particolare, nella ristrutturazione bancaria di gruppi societari. Ha maturato una ventennale esperienza nell’ambito della ristrutturazione aziendale di gruppo sottoposti a Misure di prevenzione patrimoniale.
Dal 2010 si occupa di “Comunicazione Finanziaria” ovvero mette in contatto le imprese ed il sistema bancario tradizionale e innovativo (Fintech) facendogli parlare la stessa lingua.
Esperto di pianificazione finanziaria propedeutica all’accesso al credito ordinario e straordinario.

AREE DI ATTIVITA’
Comunicazione finanziaria
Pianificazione finanziaria
Controllo di gestione
Crisi di impresa

Regimi contabili versione 2023Gianfranco Gulotta – Dottore Commercialista 0916258693 – gianfranco.gulottamail.comCome pr...
12/01/2023

Regimi contabili versione 2023
Gianfranco Gulotta – Dottore Commercialista
0916258693 – gianfranco.gulottamail.com

Come prepararsi ai nuovi limiti previsti dalla legge di Bilancio 2023 per i vari regimi contabili.

La L. 29.12.2022, n. 197 mette mano ai regimi contabili con 2 principali modifiche: nuove regole per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario e innalzamento dei limiti per rientrare nel regime contabile semplificato.
Per quanto attiene al regime forfetario, l’art. 1, c. 54 prevede l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi per accedere o permanere nel regime forfetario, introdotto con l’art. 1, c. 54 e seguenti della L. 190/2014.
Il riferimento è ai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente. I nuovi limiti si applicano a far data dal 1.01.2023, datadi entrata in vigore della legge di Bilancio.
Viene, inoltre, introdotta una sorta di clausola antielusiva in base alla quale, al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime forfetario avviene con decorrenza immediata.
Ricapitolando, si possono verificare 3 casi:
l ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, ma inferiori a 85.000 euro, che consentono di mantenere il regime forfetario nell’anno successivo;
l ricavi o compensi superiori a 85.000 euro, ma al di sotto di 100.000 euro, determinano la fuoriuscita dal regime forfetario dall’anno successivo;
l ricavi o compensi superiori a 100.000 euro determinano l’immediata cessazione del regime forfetario dall’esercizio in corso.
Quest’ultima fattispecie comporta l’applicazione dell’Iva a partire dalle operazioni che hanno comportato il superamento del limite di 100.000 euro.
Si ritiene che l’accesso ai nuovi limiti sia già applicabile dal 2023, con riferimento al volume di ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2022. Tale circostanza si è già verificata con il precedente innalzamento dei limiti da 30.000 a 65.000 euro, quando la circolare n. 9/E/2019 confermò la tesi appena esposta.
Si deve ricordare che i limiti di accesso al regime fanno riferimento a ricavi o compensi ragguagliati ad anno.
Sussistono dubbi, tuttavia, se tale ragguaglio si debba applicare anche al limite di 100.000 euro. A tale riguardo, si ritiene ragionevole che la soglia dei 100.000 euro debba essere considerata come valore assoluto.
Si ritiene, altresì, che la nuova disposizione antielusiva si applichi in caso di superamento della soglia di 100.000 euro dal 2023 in avanti. Si ricorda che il regime forfetario è un regime naturale: pertanto, i nuovi limiti applicabili dall’anno 2023
dovrebbero superare anche eventuali opzioni esercitate in precedenza per diversi regimi contabili (cfr. art. 1, D.P.R.442/1997).
Infine, dopo oltre un decennio, il legislatore ritocca i limiti di accesso al regime contabile semplificato, modificando l’art. 18, c. 1 D.P.R. 600/1973. I nuovi limiti di ricavi, dal 1.01.2023, passano da 400.000 a 500.000 euro per le prestazioni di
servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le altre attività. La modifica riguarda solo le imprese minori e non gli esercenti arti e professioni.
Nessuna modifica, invece, è stata operata in relazione alle modalità di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, che continueranno a determinare il reddito secondo il criterio di cassa o con il criterio della registrazione ai fini Iva, ai sensi dell’art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973.

Fonte Ratio

21/02/2022

CHIARIMENTI SU ESCLUSIONE IRAP 2022

La circolare 18.02.2022, n. 4/E, dell'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sull’art. 1, c. 8, L. 234/2021, che dal 1.01.2022 ha previsto la fuoriuscita dall’ambito soggettivo Irap delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) e arti e professioni (art53, c. 1 Tuir).
L’esonero ricomprende le imprese familiari, che hanno natura di impresa individuale non collettiva. In esse l’imprenditore è unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti e obbligazioni
e la piena responsabilità verso i terzi (risoluzione 176/E/2008 e risposta a interpello 195/2021), compreso il Fisco, il quale, se accerta maggiori redditi d’impresa, li imputa per intero al titolare. Per lo stesso motivo rientra nell’esclusione anche l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, vale a dire quella che compila il modello Redditi PF. Si ritiene che l’azienda coniugale gestita in forma societaria sia da
equiparare alla società di fatto, con compilazione del modello Redditi SP e mantenimento degli obblighi Irap. La circolare chiarisce anche che il riferimento all’attività commerciale deve essere assunto in combinazione
con l’art. 55, c. 1 Tuir, riguardando, pertanto, non solo l’esercizio di imprese commerciali in base dell’art. 2195 c.c., ma anche quello delle attività indicate all’art. 32, c. 2, lett. b) e c) del Tuir (allevamento di animali ecc.) che
eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.
La L. 208/2015 ha soppresso dal 2016 l’applicazione dell’imposta per le attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario; dal 2022, l’imposta resta dovuta in questo settore dai soli soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività connesse escluse dall’art. 32. L’esonero dal tributo comporta
l’eliminazione degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento dell’imposta, a partire dal primo acconto 2022, mentre restano dovuti (per i soggetti non già esonerati) il saldo
2021 e la presentazione della relativa dichiarazione.

Fonte Ratio – Centro studi Castelli

06/01/2019

Se credi che un professionista costi troppo
e’ perche‘ non hai idea di quanto alla fine ti costerà un
Incompetente !!!!!!

03/01/2019

Al via l’era della fatturazione elettronica
Il nuovo obbligo ha imposto una “rivoluzione” nella gestione dei processi amministrativi

Con l’anno nuovo entra in vigore la tanto discussa fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti e stabiliti. Non tutti i soggetti passivi saranno coinvolti nell’adempimento, anche alla luce delle recenti disposizioni che ne hanno ulteriormente delimitato il perimetro applicativo. A minimi e forfetari, già originariamente esclusi, sono state aggiunte le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 che non hanno conseguito proventi superiori a 65.000 euro dall’esercizio di attività commerciali nel periodo d’imposta precedente. Per effetto della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha modificato il DL 119/2018 appena convertito, non possono, inoltre, emettere fattura in formato elettronico i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema.
Le regole tecniche che disciplinano il processo sono contenute nel provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, reperibile nel portale dell’Agenzia delle Entrate nella versione aggiornata con le modifiche recentemente apportate dal provvedimento n. 524526. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti nelle Circolari 8 del 30 aprile 2018 e 13 del 2 luglio 2018, nonché in una serie di FAQ, che sono state pubblicate nell’area tematica del sito dell’Agenzia, dedicata alla fattura elettronica.
L’adempimento ha reso necessario non solo un semplice adeguamento dei processi amministrativi, ma una vera e propria “rivoluzione” degli stessi. Per quanto concerne la generazione del documento, se, da un lato, i soggetti con ridotti volumi di fatture da emettere e ricevere hanno potuto adottare una delle soluzioni gratuite offerte dall’Agenzia delle Entrate (la procedura web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, il software “stand alone”, l’app “FatturAE”), gli operatori con volumi più ampi hanno dovuto spesso far ricorso a programmi maggiormente “strutturati” reperibili sul mercato.
Analogamente, per quanto concerne la trasmissione al Sistema di Interscambio, accanto a sistemi più tradizionali, come la posta elettronica certificata, o all’invio mediante il portale “Fatture e Corrispettivi”, i soggetti di maggiori dimensioni hanno potuto scegliere di istituire un canale telematico (Web service o SFTP) o di avvalersi di quello della propria software house di fiducia. Chi opti per l’utilizzo di una PEC, dovrà tenere a mente che il primo invio della e-fattura dovrà essere effettuato dal fornitore (o dal suo delegato) all’indirizzo generale [email protected]. Con il primo messaggio di risposta, il SdI comunicherà al mittente l’indirizzo che dovrà essere utilizzato per i successivi invii. Altrettanto importante la scelta del canale di ricezione. I soggetti passivi possono scegliere di utilizzare una casella PEC o un canale telematico. Al fornitore potrà essere, quindi, comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata o il “codice destinatario”, cui la e-fattura sarà recapitata dal Sistema di Interscambio. Utile e consigliabile la procedura di registrazione dell’indirizzo prescelto (PEC o codice destinatario) all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. In caso di registrazione il documento elettronico, superati i controlli del Sistema, arriva, infatti, a destinazione grazie alla semplice lettura del numero di partita IVA da parte del SdI.
Atteso che è indispensabile la compilazione del campo “CodiceDestinatario” all’interno del file XML, è consentita, comunque, la facoltà di procedere riportando il valore convenzionale composto da sette zeri. Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui il cessionario/committente abbia scelto di utilizzare una PEC per la ricezione (in tal caso occorrerà riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata nel campo “PEC Destinatario”) o laddove il cliente non abbia comunicato il proprio indirizzo telematico.
Con il DL 119/2018 rinnovato anche il DPR 633/72
Sulla spinta delle novità in tema di fatturazione elettronica, sono state introdotte modifiche significative anche al DPR 633/72. Tra queste, la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (a decorrere dall’1.7.2019) e la facoltà di registrare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Altra novità del DL 119/2018 ha poi riguardato la possibilità di computare in detrazione, nella prima liquidazione utile, l’imposta emergente dai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Va infine sottolineato che il “decreto fiscale” ha previsto la disapplicazione delle sanzioni, a determinate condizioni, nel primo semestre del 2019, consentendo così di far fronte ai possibili ritardi di trasmissione conseguenti all’adozione dei sistemi informatici.
( FONTE EUTEKNE )

Indirizzo

Via Alessandro Lamarmora N. 82
Palermo
90143

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:30
16:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:30
16:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:30
16:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:30
16:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:30
16:00 - 18:00

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Gianfranco Gulotta Dott.Commercialista pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Gianfranco Gulotta Dott.Commercialista:

Condividi