Studio M & G

Studio M & G Studio di Consulenza Fiscale e Tributaria

Lo Studio M & G offre alla propria Clientela, in tutta Italia a PREZZI COMPETITIVI, i seguenti servizi e consulenze:


Contenzioso Tributario
Consulenza Societaria
Elaborazione elettronica dei dati
Asseverazione per rimborso Iva
Predisposizione ed invio Dichiarazione dei Redditi
Predisposizione ed invio Bilancio Societario
Predisposizione ed invio pratiche alla CCIAA in tutta Italia
Predisposizione ed invio ai SUAP in tutta Italia
Finanziamenti agevolati

Gentili Clienti, Vi informiamo che in occasione delle ferie estive, lo Studio MG resterà chiuso dal 14 Agosto fino al 22...
13/08/2021

Gentili Clienti, Vi informiamo che in occasione delle ferie estive, lo Studio MG resterà chiuso dal 14 Agosto fino al 22 Agosto 2021 compreso. L'Attività lavorativa riprenderà regolarmente Lunedi 23 Agosto 2021.
Per qualsiasi necessità potrete comunque telefonare ai vostri referenti.
Lo Studio MG augura i migliori auguri di buone ferie!

Natale 2020 Studio MG
24/12/2020

Natale 2020 Studio MG

10/03/2020
STUDIO MG vi augura un buon Natale a tutti ...💯💯💯
23/12/2019

STUDIO MG vi augura un buon Natale a tutti ...💯💯💯

11/09/2019

Lo Studio MG cerca figura professionale esperta con disponibilità immediata. Indispensabile Laurea in Economia e Commercio con esperienza pregressa di almeno cinque anni, si prega di inviare Curriculum al seguente indirizzo di posta [email protected]

28/11/2017

Saldo IMU e TASI 2017
L’aliquota da applicare

Adempimento

In prossimità della scadenza del prossimo 18 dicembre, data in cui i possessori di immobili sono chiamati a versare il saldo IMU e TASI per il 2017, è opportuno ben individuare l’aliquota da applicare.

Soggetti interessati.

Possessori/detentori di immobili. A tal proposito si ricorda che la TASI, a differenza dell’IMU, grava oltre che sul proprietario anche su chi detiene l’immobile (come ad esempio l’inquilino)

Scadenza

Acconto IMU e TASI - 16 giugno
Saldo IMU e TASI - 18 dicembre (poiché il 16 /12 cade di sabato)

Novità

Art. 193 TUEL;
Comunicato MEF del 16/11/2017.

15/12/2016

Cedolare secca: per il rinnovo, anche tacito, deve essere presentato il modello RLI

Con la presente desideriamo chiarire alcuni aspetti procedurali relativi alla c.d. cedolare secca. Ci si riferisce in particolare al regime agevolato (speciale ed opzionale) che consente di assoggettare a tassazione sostitutiva gli importi delle locazioni abitative: l’imposta sostitutiva assorbe l’IRPEF, le relative addizionali nonché le imposte di registro e di bollo dovute in relazione al contratto di locazione. L’opzione per la cedolare secca può essere espressa sia al momento della registrazione del contratto, sia in momenti successivi alla registrazione iniziale, come nei casi di proroga o di applicazione successiva alla prima annualità. In particolare, il modello RLI (con cui viene esercitata l’opzione) deve essere presentato: 1) entro 30 giorni dalla stipula; 2) in sede di proroga, anche tacita, del contratto; 3) alla scadenza delle annualità successive alla prima. Si deve segnalare, quindi, che l’applicazione del regime agevolato con riferimento ad un primo periodo contrattuale non esplica i propri effetti anche con riferimento alla proroga: anche qualora le parti abbiano tacitamente confermato la proroga del rapporto di locazione (al termine del periodo quadriennale non è stata comunicata l’interruzione del rapporto), il locatore dovrà aver cura di presentare un nuovo modulo RLI all’Agenzia delle Entrate ed optare nuovamente, con riferimento alla proroga, al regime della cedolare secca. Va rilevato che l’art. 7-quater, co. 24, del DL 193/2016 ha sostituito il co. 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, disciplinando le conseguenze della mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca.

13/12/2016

Controlli in materia lavoro:
il GPS necessita di accordo sindacale

Con la presente desideriamo informarLa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 2 del 07.11.2016, ha fornito precisazioni in relazione all’installazione di apparecchiature GPS per il controllo su autovetture aziendali. Secondo quanto chiarito dall’ISPEL si deve ritenere possibile l’applicazione delle apparecchiature in oggetto solamente previo accordo sindacale (salvo specifiche eccezioni). In casi particolari tali strumenti possono essere invece considerati veri e propri strumenti di lavoro, mentre in altre ipotesi la legge o norme sublegislative ne dispongono l’applicazione obbligatoria (es. furgoni portavalori). Sull’argomento ricordiamo che il D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015 ha previsto la revisione della disciplina dei controlli sul lavoro. Modificando il divieto generale, previsto dall’articolo 4 della legge n. 300 del 20.05.1970, l’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto una nuova ipotesi di controllo: accanto alle già conosciute ipotesi di esigenze organizzative/produttive e di garanzia della sicurezza sul posto di lavoro, ora viene prevista la possibilità di accedere ai controlli per la tutela del patrimonio aziendale. Come in passato, in ogni caso, viene previsto un meccanismo di autorizzazione preventiva: il datore di lavoro dovrà - come in passato – ottenere l’autorizzazione da parte delle associazioni sindacali, o altrimenti richiederla alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti (o direttamente al Ministero del Lavoro per unità dislocate in ambiti di competenza di più DTL). Vengono previste due eccezioni alla regola dell’autorizzazione preventiva: la prima riguarda gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, l’altra gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. La possibilità di controllo dell’attività lavorativa, nei limiti sopra cennati, comporta la facoltà, da parte del datore di lavoro, di acquisire informazioni sull’attività, anche ai fini disciplinari. Viene previsto in ogni caso che sia data adeguata informativa di tali controlli al lavoratore.

07/12/2016

Collegato manovra: le novità del DL n. 193/2016 convertito con legge n. 225 del 01.12.2016
(DL n. 193 del 22.10.2016, legge di conversione n. 225 del 01.12.2016)

Con la presente desideriamo informarLa che in occasione della conversione in legge del DL n. 193/2016 ad opera della legge n. 225 del 01.12.2016 (pubblicata in GU n. 282 del 02.12.2016) sono state introdotte numerose novità in materia fiscale. Tra le principali segnaliamo la possibilità di rottamare i ruoli iscritti nel 2016: mentre la versione originariamente introdotta dal DL prevedeva la possibilità di estinguere i ruoli 2000 – 2015 con stralcio delle sanzioni e degli interessi, viene ora ampliata tale possibilità al 2016 (entro il 28.02.2017 Equitalia comunicherà i ruoli non ancora notificati all’interessato, così da potergli permettere l’adesione alla rottamazione). Viene prevista, inoltre, la proroga al 01.04.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici, la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa a favore, la riapertura fino al 31.07.2017 della voluntary disclosure ed il superamento degli studi di settore con introduzione, dal 2017, di nuovi indici di affidabilità. Viene confermata, come nella versione originaria del DL, la soppressione di Equitalia dal 01.07.2017 mentre è stato differito il termine per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali al 30.06.2017. Allo stesso modo viene confermato l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione (con cadenza dell’adempimento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre).

06/12/2016

Stop alla mobilità: nel 2017 ci sarà solo la NASPI

Con la presente desideriamo informarLa che secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro (legge n. 92/2012) a partire dal 2017 l’istituto della NASPI sostituirà la mobilità. L’istituto della mobilità, come noto, prevedeva alcune agevolazioni sulla riassunzione del dipendente: mentre da una parte veniva previsto un abbattimento contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato (10% a carico del datore di lavoro per 19,19% complessivi), dall’altra veniva prevista la possibilità di percepire, per un massimo di 12 mesi, il 50% dell’indennità spettante al lavoratore. Agevolazioni similari vengono previsti anche per i contratti a termine stipulati con soggetti in mobilità, con la differenza che la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato consente una maggior periodo di fruizione dello sgravio contributivo. Le tutele dell’istituto verranno quindi sostituite ed assorbite dalla NASPI che ricordiamo mantiene alcune agevolazioni sull’assunzione di personale disoccupato: i datori di lavoro che assumono i soggetti titolari di indennità di disoccupazione possono beneficiare del 20% dei trattamenti residui che sarebbero spettati al lavoratore. Di seguito illustriamo, le differenze tra il passaggio di regimi dal 01.01.2017.

30/11/2016

Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione entro il 31.12 se non inviata in precedenza.

Con la presente intendiamo informarla che sulle provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata, ai sensi dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73, una ritenuta a titolo d'acconto del 23% (pari all’aliquota prevista per il primo scaglione IRPEF). La ritenuta in analisi si applica sul 50% della base imponibile, oppure sul 20% della base imponibile se l’intermediario, con un’apposita dichiarazione, comunica al proprio committente, preponente o mandante di avvalersi, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi. Va precisato che, l'art. 27 co. 1 del DLgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha previsto che tale dichiarazione: i) può essere trasmessa anche tramite PEC; ii) non ha limiti di tempo; iii) è valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Prima dell’intervento normativo in argomento, la dichiarazione in esame aveva, invece, validità per un solo anno e, pertanto, qualora si intendeva usufruire della ritenuta ridotta, occorreva ripetere tale adempimento alla scadenza della annualità. Resta confermata la previsione secondo cui la comunicazione in parola deve essere comunicata al committente in corso d’anno, ovvero entro 15 giorni nel caso in cui: i) si verifichi una variazione delle condizioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta ovvero che ne fanno ve**re meno l’applicazione; ii) l'intermediario inizia l'attività in corso d’anno.

Indirizzo

Via TraVia Ferrovia 12
Palma
80036

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+390815106197

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio M & G pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio M & G:

Condividi