30/04/2021
Premessa
A fronte di una situazione di sovraindebitamento, il debitore sovraindebitato che non può accedere al fallimento o ad altra procedura concorsuale, può risolvere la crisi seguendo una delle due procedure previste dalla legge:
- un accordo di composizione della crisi: il debitore predispone un piano di ristrutturazione e cerca di accordarsi a tale riguardo con una maggioranza qualificata di creditori (che rappresentano il 60% dei crediti). Il debitore è aiutato in questo suo tentativo da un organismo di composizione della crisi (OCC). Una volta raggiunto l'accordo esso è omologato dal tribunale ed è eseguito sotto il controllo del suddetto organismo;
- una procedura di liquidazione del proprio patrimonio: l'impresa del debitore viene gestita da un liquidatore, che accerta l'esposizione debitoria e liquida i beni. Chiusa la procedura, l'imprenditore persona fisica può ottenere l'esdebitazione dei debiti residui.
Nei due casi la legge prevede una forma di tutela del patrimonio del debitore (c.d. automatic stay) fin dal momento di apertura della procedura.
Una terza procedura speciale è riservata alla soluzione del sovraindebitamento del soggetto "consumatore".
Secondo la tesi ormai pacifica le procedure in esame hanno natura giuridica di procedure concorsuali.
Disciplina
Le procedure da sovraindebitamento sono disciplinate dalla legge dal 18 gennaio 2013 (artt. 6-16 L. 3/2012).
Tale disciplina è stata modificata in sede di conversione in legge del c.d. decreto Ristori: (DL 137/2020) la legge di conversione (L. 176/2020) ha infatti aggiunto un articolo specificamente dedicato alle modifiche alla legge sul sovraindebitamento (art. 4 ter DL 137/2020 inserito in sede di conversione dalla L. 176/2020). Le norme aggiunte, modificate o sostituite dal suddetto decreto Ristori sono entrate in vigore il 25 dicembre 2020 e si applicano anche alle procedure pendenti a tale data (art. 4 ter c. 2 DL 137/2020 conv. in L. 176/2020).
Limiti all'accesso
La legge pone una serie di limiti di accesso alle procedure da sovraindebitamento, alcuni di essi sono applicabili a tutte le procedure, altri ai soli accordi o alle sole procedure di liquidazione o al piano del consumatore.
Sono limiti che introducono un requisito di meritevolezza del debitore, il quale infatti non può accedere a questi strumenti se non ha avuto un comportamento corretto e se non ha tenuto in ordine i suoi conti.
I limiti per accedere alle procedure di sovraindebitamento, recentemente ampliati con il c.d. decreto Ristori (DL 137/2020 conv. in L. 176/2020) sono elencati nella tabella che segue; ulteriori limiti sono previsti in caso di presentazione di una domanda di liquidazione
Stato di sovraindebitamento
Il debitore può accedere alle procedure in esame solo se si trova in uno stato di "sovraindebitamento", definito dalla legge come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 c. 2 L. 3/2012).
Si osserva che, mentre la definitiva incapacità in pratica equivale allo stato d’insolvenza, la rilevante difficoltà evoca una situazione di dissesto grave, ma ancora suscettibile di essere sanata.
Per approfondimenti e chiarimenti: www.stampaticonsulting.it