Fisco&Sports

Fisco&Sports Il Commercialista dello Sport. Unione di Passioni.

07/05/2020

𝗘' 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗼𝗲𝗮𝘀𝘆. 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗢𝗻𝗟𝗶𝗻𝗲.

19/04/2020

Commercialista online. Un Servizio Facile e Innovativo di Contabilità, Dichiarazione dei Redditi e Paghe. Tutto comodamente OnLine. Contattaci per una consulenza.

01/04/2020

𝐅𝐢𝐬𝐜𝐨𝐞𝐚𝐬𝐲.𝐢𝐭 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞”

Si evolve ancora la piattaforma digitale di fiscoeasy.it – commercialista online – con nuovi servizi online.

Anzi, in questo periodo, sono stati studiati e lanciati nuovi servizi, introdotte nuove tecnologie, già operative sulla piattaforma, per sostenere e dare continuità al lavoro e alle aspettative di tanti cittadini ed imprenditori. Siamo online 24h al giorno, visto che il nostro nuovo chatbot è in grado, anche quando I terminali si spengono, di dare risposte e suggerimenti ai visitatori del sito. Il nostro,Team, in questo momento in smart working , grazie all’utilizzo di moderne applicazioni riesce a dare continuità al lavoro e ad assistere normalmente tutte le richieste che arrivano a fiscoeasy. Mai come oggi è il caso di sostenere che Fiscoeasy è il tuo commercialista OnLine.

E’ anche vero, ammettere, che una importante accelerazione alla digitalizzazione completa delle attività è conseguente alle vicende straordinarie che stiamo vivendo tutti in questo periodo.

Per questo, oggi più di prima, sposiamo il motto “Tu resta a casa alla contabilità, all’apertura della partita iva ci pensiamo noi”.

Fiscoeasy, l’evoluzione digitale del tuo commercialista, è un marchio della Studio Cuscito srl stp, Un team di professionisti che ha saputo, nel corso degli anni, animare una piattaforma digitale senza perdere di vista il tradizionale rapporto di fiducia con i propri clienti.

Quindi ricapitolando, online sono già fruibili, sulla piattaforma digitale di fiscoeasy.it, commercialista online, i servizi per la contabilità online, la dichiarazione dei redditi online, puoi aprire comodamente la partita iva online, buste paga online e tanti altri servizi. Basta collegarti al sito www.fiscoeasy.it e avere immediatamente una panoramica degli strumenti a disposizione.

E’ il caso anche di segnalare il canale, sempre aggiornato, degli “approfondimenti” dedicato ad argomenti fiscali molto attuali . Tutto a portata di un click.

Inoltre puoi sempre verificare nella sezione “dicono di noi” le recensioni dei nostri clienti che da anni utilizzano i nostri servizi.

Se sei uno psicologo approfitta della convenzione nazionale che fiscoeasy – commercialista on line – ha sottoscritto con l’ENPAP , trovi tutte le informazioni necessarie nella sezione dedicata.

Cosa aspetti a contattare fiscoeasy; il tuo commercialista online è raggiungibile all’indirizzo web www.fiscoeasy.it email [email protected] telefono 080 2223804

Ti aspettiamo.

Team Fiscoeasy.

10/03/2020

𝗤𝘂𝗮𝗱𝗿𝗼 𝗥𝗪 – 𝗗𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶 𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼


Proseguono i nostri approfondimenti su alcuni argomenti connessi alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Riteniamo, noi di Fiscoeasy, con la pubblicazione di questi articoli di rendere comprensibile alcuni temi che spesso sono oggetto di Vostri quesiti. Fiscoeasy, in questi anni, ha maturato una notevole esperienza in questo settore tanto da riservare sulla piattaforma digitale fiscoeasy.it una sezione dedicata alla dichiarazione dei redditi esteri, tutto comodamente online.

Il Quadro RW è un particolare quadro della Dichiarazione dei Redditi che deve essere compilato dalle persone fisiche, società semplici e dagli enti non commerciali quando quest’ultimi detengono attività finanziarie e attività patrimoniali all’estero.

Lo scopo della compilazione del Quadro RW è quello di informare l’Amministrazione Finanziaria di essere detentore di attività finanziarie o attività patrimoniali estere suscettibili di produrre redditi che devono essere dichiarati in Italia.

Oltre a svolgere il compito di monitoraggio fiscale, delle predette attività detenute all’estero, la compilazione del Quadro RW permette il calcolo delle seguenti imposte:

Imposta sul valore degli Immobili situati all’estero (IVIE);
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Il Quadro RW fa parte della Dichiarazione dei Redditi pertanto una persona fisica obbligata a presentare quest’ultimo modello e detentore di attività estere compilerà il relativo quadro mentre nel caso in cui la persona fisica presenti il modello 730 dovrà presentare a parte il Quadro RW corredato con il frontespizio del modello della Dichiarazione dei Redditi.

E’ importante sottolineare che il Quadro RW deve essere redatto non solo dalle persone fisiche (o società semplici e entri non commerciali), che detengono le attività finanziarie/patrimoniali, ma anche da coloro che hanno la mera disponibilità oppure la possibilità di eseguire movimentazione. E’ il caso per esempio del soggetto che non è titolare di un conto corrente estero ma ha una delega che gli permette di movimentare il conto.

Attività finanziarie estere

Le attività finanziarie estere che devono essere dichiarate nel Quadro RW sono quelle da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi che devono essere dichiarati in Italia, per esempio: conto correnti bancari e depositi presso istituti finanziari esteri, criptovalute come i bitcoin, le partecipazioni al capitale di società residenti all’estero, le obbligazioni estere, i contratti derivati stipulati all’estero, altre attività finanziarie estere, ecc….

Non è necessario redigere il Quadro RW quando le attività finanziarie estere sono gestite o amministrate da intermediari finanziari italiani e i relativi redditi sono riscossi tramite il loro intervento.

I conti correnti detenuti all’estero devono essere indicati nel Quadro RW solo nel caso superino il valore massimo (anche per un solo giorno) di € 15.000 nel corso dell’anno tuttavia è sempre necessario indicarlo se il valore medio di giacenza annua supera l’importo di € 5.000 in quanto, in questo caso, sussiste l’obbligo del pagamento dell’IVAFE. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’IVAFE è determinata in misura fissa ed è pari ad € 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio.

Attività patrimoniali estere

Le attività patrimoniali estere sono costitute da beni patrimoniali come: immobili, beni mobili esteri oppure registrati in pubblici registri esteri, oggetti preziosi ed opere d’arte. Come nel caso delle attività finanziarie l’indicazione del valore degli immobili situati all’estero nel quadro RW, oltre a svolgere la funzione di monitoraggio fiscale, permette la determinazione del pagamento dell’IVIE

Correlazioni con gli altri quadri della Dichiarazione dei Redditi

Il Quadro RW è strettamente correlato con i quadri della dichiarazione dei redditi in cui devono essere dichiarati i redditi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Infatti nel Quadro RW dovrà essere indicato il quadro o i quadri (RL, RT, RM) della dichiarazione dei redditi compilati e che riepilogano i redditi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali estere. Nell’eventualità che da tali attività non siano derivati redditi nel corso dell’anno dovrà essere specificatamente indicato nel Quadro RW.

Sanzioni

Le violazioni che concernano il Quadro RW sono soggette a sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati. La sanzione aumenta nel caso in cui gli importi dichiarati si riferiscono ad attività finanziarie o patrimoniali detenute in uno Stato a fiscalità privilegiata, in questo caso la sanzione amministrativa è compresa fra il 6% e il 30%.

Per maggiori approfondimenti fissa un appuntamento con un consulente di fiscoeasy.it o contattaci all’indirizzo email: [email protected]

Team Fiscoeasy

15/02/2020

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali


Per gli investimenti in beni strumentali nuovi eseguiti dal 1° gennaio 2020, è in vigore il nuovo credito d’imposta che ha sostituito il super e iper-ammortamento.

Gli investimenti che godono del nuovo credito d’imposta, sono i seguenti:

Beni Materiali Strumentali Nuovi (beni che prima rientravano nell’agevolazione del super ammortamento);
Beni Materiali Strumentali Nuovi, che rientrano nel modello Industria 4.0 (beni che prima rientravano nell’agevolazione iper-ammortamento di cui all’Allegato A della Legge di Bilancio 2017);
Beni Immateriali Strumentali Nuovi, che rientrano nel modello Industria 4.0 (beni che prima rientravano nell’agevolazione iper-ammortamento beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge di Bilancio 2017)
La percentuale del credito d’imposta varia a seconda delle varie tipologie di beni strumentali acquisiti (anche in leasing).

Tipologia di investimenti - Limite - Credito d’imposta - Utilizzo

Beni Materiali Strumentali
Nuovi che rientravano nel
super ammortamento fino ad euro 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari
importo

Beni Materiali Strumentali
Nuovi di cui all’allegato A)
della Legge di Bilancio 2017
che rientravano
nell’ iper-ammortamento
beni materiali fino ad euro 2,5 milioni 40% 5 quote annuali di pari
importo
oltre euro 2,5 milioni –
fino ad euro 10 milioni 20%

Beni Immateriali Strumentali
Nuovi di cui all’allegato A)
della Legge di Bilancio 2017
che rientravano
nell’ iper-ammortamento
beni immateriali fino ad euro 700.000 15% 3 quote annuali di pari
importo


Non tutti i beni strumentali nuovi possono essere oggetto di agevolazione. Infatti sono esclusi i veicoli, i beni strumentali che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%, fabbricati, i beni ricompresi nei gruppi V, XVII, XVIII del DM 31.12.88.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione con il modello F24. Il credito d’imposta:

può essere utilizzato dall’anno seguente a quello di entrata in funzione dei beni strumentali o dell’interconnessione per i beni che rientrano tra quelli elencati nelle Tabella A e B;
deve essere diviso in 5 quote annuali di medesimo importo. Le quote sono ridotte a 3 nel caso di acquisizione di beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
è necessaria una comunicazione da eseguire al Ministero dello Sviluppo Economico;
non può essere ceduto o trasferito;
non è tassato ai fini IRPEF, IRAP ed IRES;
può essere cumulato con altre agevolazioni aventi ad oggetto lo stesso bene nei limiti del costo sostenuto per l’acquisizione del bene.
Il nuovo credito d’imposta è in vigore fino al 31.12.2020 tuttavia è possibile godere del maggior termine fino al 30.06.2021 se, entro la fine dell’anno 2020, venga accettato l’ordine di acquisizione del bene strumentale pagando un acconto pari ad almeno il 20% del costo.


E’ indispensabile conservare la documentazione che dimostri l’investimento eseguito. Nella fattura e in tutti gli altri documenti è necessario riportare il riferimento alle disposizioni normative che introducono il credito d’imposta.

Per quanto riguarda i beni strumentali materiali ed immateriali di cui alle Tabelle A e B è necessario far redigere una perizia che attesti le caratteristiche tecniche dei bene e l’interconnessione. Tuttavia per i beni il cui costo è inferiore ad € 300.000 è possibile sostituire la perizia con una dichiarazione del legale rappresentante.

Nel ringraziarVi per l’attenzione che avete dedicato a questo approfondimento sul “credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali” Vi rimando ai nostri canali di contatto per eventuali approfondimenti o chiarimenti.

Fiscoeasy.it , il tuo commercialista online , è facilmente raggiungibile sul web all’indirizzo www.fiscoeasy.it o con email [email protected]

Team Fiscoeasy

20/01/2020

Tracciabilità spese detraibili in dichiarazione dei redditi


La Tracciabilità delle spese detraibili è un argomento che sta riscuotendo molto interesse poiché impatta essenzialmente su tutti i contribuenti e sulle loro abitudini ovvero sui mezzi di pagamento normalmente utilizzati per l’acquisto di determinati beni o servizi.

Il Tuo Commercialista OnLine, Fiscoeasy, con questo approfondimento vuole dare un contributo e , in modo semplice, tentare di evidenziare gli aspetti salienti dell’argomento.

Nuove regole per la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi
A partire dal 1° gennaio 2020 le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi potranno essere soltanto quelle effettuate con i pagamenti tracciabili. Verranno escluse le spese relative alle prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o accreditate del SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e all'acquisto di dispositivi medici e medicinali. Di conseguenza è possibile portare in detrazione in dichiarazione esclusivamente le transazioni che sono state eseguite con metodi di pagamento tracciabili:

assegno;
carte di debito, di credito oppure prepagate;
bancomat;
bollettino postale;
moneta elettronica
bonifico bancario oppure postale.
Si ricorda che, in base a quanto prescritto per legge, ci sono alcuni elementi che bisogna tenere a mente per poter adempiere in maniera corretta alle dovute prescrizioni normative. In particolare:

occorre conservare la fattura della spesa che si vuole presentare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Inoltre bisogna presentare dal proprio commercialista sia questo documento sia la copia della ricevuta di pagamento che attesta la transazione tracciabile;
è necessario che l'intestazione della carta oppure del conto bancario/postale dal quale proviene il pagamento riguardi la stessa persona che vuole detrarre questo importo nella dichiarazione dei redditi.
Da quando entra in vigore l'obbligo di tracciabilità

La novità riguardante l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le detrazioni fiscali al 19% è entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020. In base a quanto stabilito dalle nuove indicazioni normative dal 1° gennaio per poter portare in detrazione le spese per le quali è possibile accedere a questa modalità fiscale devono essere pagate con strumenti tracciabili. Nel caso in cui non si usino questi sistemi (carte di debito, bonifici, bancomat, assegni, carte di credito) bensì i contanti per acquistare un bene oppure un servizio detraibile, non si potrà detrarre il corrispettivo dalla propria dichiarazione dei redditi. Tra le detrazioni al 19% per le quali è stato introdotto il sistema delle spese tracciabili si ricordano:

le spese sanitarie;
le spese veterinarie;
le spese universitarie e quelle per l'ambito scolastico;
i costi per le assicurazioni;
le spese funebri;
erogazioni liberali in denaro a ONLUS, ONG, APS
canoni di locazione per studenti fuori sede
le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
spese pagate agli agenti immobiliari in sede di acquisto prima casa
spese per attività sportive per ragazzi
gli interessi passivi sul mutuo contratto per acquistare la prima casa;


Quali sono le regole da seguire per l'anno di imposta 2020

Bisogna comunque tenere a mente che, sebbene l'obbligo della tracciabilità scatti a partire dal 1° gennaio 2020, la novità non vale per la dichiarazione dei redditi da presentare per questo stesso anno. Infatti questa prescrizione va a incidere esclusivamente sulle spese che vengono sostenute dai contribuenti dal 2020 in poi, ossia quelle che devono essere portate in detrazione nella Dichiarazione dei Redditi da presentare nell’anno 2021. Di conseguenza la dichiarazione dei redditi che deve essere effettuata nel 2020 si svolge secondo le modalità canoniche proprio perché è riferita all'anno di imposta 2019 e alle spese detraibili che sono state portate a termine durante questo arco di tempo.

Che cosa accade per le spese sanitarie

Un aspetto interessante della Legge di Bilancio riguarda le spese sanitarie. Infatti l'obbligo di impiego dei sistemi tracciabili non interessa i pagamenti effettuati per acquistare dispositivi medici, medicinali da banco prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o accreditate del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Queste transazioni possono essere ancora pagate usando semplicemente i contanti. Tuttavia è bene tenere in considerazione alcuni elementi di fondamentale importanza:

l'acquisto in contanti di medicinali può essere eseguito soltanto presso le farmacie. Si tratta di una modalità pensata per raggiungere due obiettivi. Innanzitutto si vogliono agevolare le persone anziane e quelle che avrebbero difficoltà a impiegare sistemi elettronici di pagamento;
in secondo luogo, dato l'importo medio di ogni singolo acquisto di dispositivi medici e di farmaci, può essere complicato optare per carte di credito, bancomat oppure carte di debito per disporre queste semplici transazioni;
le spese per prestazioni sanitarie devono essere offerte dal Sistema Sanitario Nazionale, tramite strutture convenzionate oppure pubbliche;


Di conseguenza il contribuente deve valutare volta per volta se è possibile utilizzare i contanti per il pagamento oppure se si è soggetto all'obbligo della tracciabilità. Ad esempio, le transazioni in contanti sono ammesse quando le spese riguardano prestazioni sanitarie erogate presso una struttura del Sistema Sanitario Nazionale, che sia pubblica oppure privata convenzionata. Invece è necessario optare obbligatoriamente per il pagamento elettronico o comunque tracciabile per poter detrarre nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie relative ad ambulatori e studi medici privati. Lo stesso vale quando si parla di prestazioni mediche a pagamento o specialistiche.



Come sempre il Team di Fiscoeasy, commercialista OnLine, è sempre disponibile e contattabile all’indirizzo di posta elettronica [email protected] per eventuali chiarimenti o approfondimenti sul tema trattato.

Team Fiscoeasy

www.fiscoeasy.it

06/01/2020

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Affidati a Fiscoeasy

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02/01/2020

Regime Forfettario 2020

Le novità del regime forfettario per l'anno 2020



Come l’anno precedente anche quest’anno la Legge di Bilancio 2020 introduce delle novità che riguardano il Regime Forfettario.

Le novità più importanti consistono nell’introduzione di due nuove limitazioni per accedere o permanere nel Regime Forfettario.

Dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile applicare il Regime Forfettario:

se nell’anno precedente il contribuente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione qualora superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è applicabile solo se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
se nell’anno precedente il contribuente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
Il regime forfettario 2020 può essere applicato da persone fisiche imprenditori, professionisti o artisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000.

Settore economico - Limite massimo dei Ricavi (o compensi)

Redditività

Industrie alimentari e bevande

€ 65.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

54%

Costruzioni ed attività immobiliari

86%

Intermediazioni del commercio

62%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

40%

Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi

78%

Altre attività economiche

67%



Il limite massimo di € 65.000 deve essere ragguagliato all’anno per chi comincia l’attività nel corso del periodo d’imposta. Le persone che intraprendono l’attività per la prima volta nel corso dell’anno e vogliono godere del nuovo regime forfettario 2020 devono, in sede di inizio attività, comunicare di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati.

I soggetti che adottano il nuovo regime forfettario 2020 dovranno emettere una fattura senza indicazione dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.

Come nell’anno precedente i contribuenti che adottano il Regime Forfettario non sono obbligati all’emissione della Fattura Elettronica e possono continuare ad emettere la tradizione fattura cartacea. Tuttavia i contribuenti che facoltativamente adotteranno la Fattura Elettronica per documentare tutti i ricavi o compensi godranno della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.

Particolare attenzione va posta nella determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo è determinato applicando un coefficiente di redditività (vedi precedente tabella) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica un’imposta fissa pari al 15%.

Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell’anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 avrà:

reddito imponibile pari a (10.000 – 1.000) * 78% = € 7.020;
imposte pari ad € 7.020*15% = € 1.053
Attenzione: nel regime forfettario non è possibile dedurre costi inerenti all’attività imprenditoriale o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati. Non è possibile inoltre, se non sia hanno altri redditi (per esempio redditi di lavoro dipendenti) detrarre oneri (esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa,….) in dichiarazione dei redditi.

Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l’anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% sempreché vengano rispettati i seguenti requisiti:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da svolgere non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.

Gli ulteriori vantaggi del regime forfettario sono:

l’esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
l’esonero dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e dal versamento dell’Irap.
l’esonero dall’emissione delle Fatture Elettroniche tra privati.
Chi non può aderire al nuovo regime forfettario 2020:

chi nell’anno precedente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione superiore ad € 30.000. Tale limitazione non è applicabile se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno;
chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per un importo superiore ad € 20.000 per lavoro dipendente anche se riguarda lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
le persone fisiche che in relazione all’attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;


i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in Società a responsabilità limitata (Srl) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;


i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.


Per maggiori informazioni o per una consulenza gratuita Contattaci Telefono 080 3813261 – [email protected]

Team Fiscoeasy – il Tuo commercialista OnLine – www.fiscoeasy.it

08/12/2019
10/11/2019

Come comprare casa in Italia dall’estero?
Immobili posseduti in Italia da persone fisiche non residenti


Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, l'alleggerimento della tassazione e diverse altre iniziative da parte dello Stato italiano, hanno reso l'acquisto di un'immobile nel nostro Paese una realtà molto fattibile e un buon investimento per il futuro sia per i cittadini che per coloro che non sono residenti in Italia. Ma quali sono i requisiti per ottenere le agevolazioni? E inoltre quali sono le imposte applicabili a un immobile? In questa guida andremo ad analizzare i singoli aspetti inerenti all'acquisto di una casa da parte di persone fisiche residenti al di fuori del territorio italiano.

Cittadini non residenti e stranieri

Chi sono i “non residenti” nel nostro Paese? La legge stabilisce che anche un soggetto che non abbia la residenza fiscale nel Paese può acquistare casa, identificando anche le caratteristiche che contraddistinguono tali soggetti. Infatti vengono definiti “non residenti” quelle persone fisiche che non sono iscritte nelle anagrafi comunali per la maggior parte del periodo d'imposta e in particolare per almeno 183 giorni per gli anni ordinari e 184 in quelli bisestili. Inoltre non devono avere sul territorio italiano il domicilio principale, inteso come sede di interessi e attività economiche. Infine non deve esserci residenza, con dimora abituale. In base a questi requisiti quindi, un soggetto sarà considerato fiscalmente residente al di fuori dell'Italia.

Un soggetto non residente può acquistare in Italia un immobile con le agevolazioni Prima Casa?

Le agevolazioni prima casa come dice il termine sono una serie di iniziative fiscali, introdotte dallo Stato al fine di agevolare i cittadini all'acquisto della prima casa. Per quanto riguarda i cittadini stranieri e quelli italiani non residenti possono acquistare un immobile e usufruire delle agevolazioni prima casa quando sussistono i seguenti requisiti:

il soggetto che acquista il bene non sia titolare di altri immobili nel comune in cui viene effettuata la compravendita;
non sia titolare di immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni previste per la prima casa;
acquista un immobile “non di lusso”
presenta un’autocertificazione di iscrizione all’AIRE ossia all’anagrafe italiana dei residenti all’estero.
Per i residenti all’estero pertanto non vi è l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui vi è l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro 18 mesi dall’acquisto.

Le imposte da pagare con o senza agevolazione fiscale

Anche se un soggetto non è più residente in Italia, nel momento in cui acquista un bene immobile, sarà obbligato a una serie di adempimenti fiscali sia in caso in cui ha avuto accesso alle agevolazioni che nella situazione in cui non è rientrato nei requisiti previsti per poter ottenere gli sgravi per il primo acquisto. Al momento della conclusione del contratto di compravendita la persona fisica non residente in Italia, sarà obbligata al pagamento dell'IVA, se la vendita è soggetta alla sua applicazione, oltre all'imposta di registro e a quella catastale. Nel caso in cui il soggetto non residente ha i requisiti per godere delle agevolazioni prima casa le imposte saranno le seguenti:

se il venditore è un soggetto privato o un’impresa che vende in esenzione Iva: imposta di registro proporzionale nella misura del 2%; imposta ipotecaria fissa di € 50,00; imposta catastale fissa di € 50,00
se la vendita è soggetta ad Iva: Iva con aliquota al 4%; imposta di registro fissa di € 200,00; imposta ipotecaria fissa di € 200,00; imposta catastale fissa di € 200,00
La dichiarazione dei redditi e la tassazione sull'immobile disponibile o locato: IMU, TASI e TARI

L’immobile del soggetto non residente in Italia potrà essere tenuto a disposizione del proprietario (quindi non locato) oppure concesso in locazione. Nel caso in cui l’immobile sia tenuto a disposizione del proprietario quest’ultimo dovrà versare l’IMU sull’immobile tuttavia non dovrà versare l’IRPEF. Sono esenti da IMU solo gli immobili (non locati) detenuti in Italia da soggetti non residenti che percepiscono una pensione estera nel Paese di residenza.

Se l’immobile invece è locato il soggetto non residente dovrà dichiarare il proprio reddito in dichiarazione dei redditi e potrà scegliere se locare l’immobile applicando la cedolare secca con una tassazione sostitutiva del 21% (o 10% in caso di canone concordato) oppure applicare le ordinarie aliquote IRPEF. L’immobile sarà oggetto di tassazione anche ai fini IMU e TASI.

Se sei un non residente o uno straniero, e hai deciso di acquistare un immobile in Italia, puoi sempre avvalerti di fiscoeasy.it, il tuo commercialista online, per una consulenza o per farti seguire negli adempimenti fiscali. Puoi contattarci via e-mail [email protected] o telefonicamente +39 0803813261.

Team Fiscoeasy.it

www.fiscoeasy.it

Indirizzo

Via Cavalieri Di Vittorio Veneto 5
Palo Del Colle
70027

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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