27/03/2026
🔎 La sorveglianza antincendio, normata dal D.M. 01/09/2021, consiste in controlli visivi di impianti, attrezzature, presidi antincendio (estintori, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione/spegnimento incendi…) e uscite di emergenza per verificarne integrità e adeguatezza. 🆗
👨🚒 A differenza dei controlli periodici, effettuati da tecnici qualificati, la sorveglianza deve essere eseguita almeno mensilmente da lavoratori idoneamente formati e addestrati. 👷
🧯 Si esegue verificando per la segnaletica di emergenza visibilità e leggibilità, per i presidi antincendio accessibilità ed integrità, assenza di ostruzioni, manomissioni o danni. Ad esempio, per gli estintori si verifica lo stato del cartellino delle manutenzioni, che la lancetta (che indica la carica) sia posizionata sull’area verde del manometro, il serbatoio non sia danneggiato e non vi siano impedimenti all’uso. Per i sistemi di rivelazione incendi, si verifica che la centralina sia accesa e funzionante, senza spie di segnalazione e che i vari componenti (pulsanti, sirene, rivelatori) siano integri. ⛑️
📒 Ogni ispezione deve essere documentata sul registro antincendio (digitale o cartaceo), unitamente a data, tipo ed esito delle verifiche e nominativo dell’incaricato. Nel registro, devono essere indicati anche controlli e manutenzioni effettuati da tecnici specializzati. 🖋️
🧑⚖️ Si tratta di un obbligo in capo ai Datori di Lavoro di aziende di qualunque dimensione, che abbiano almeno un lavoratore, soggette o meno a Controllo di Prevenzione Incendi; vale anche per i condomini. 🏠
❓ La vostra azienda ha implementato questo documento fondamentale?