23/09/2024
Processo tributario: le nuove norme entrate in vigore lunedì 2 settembre 2024.
Il mese di settembre 2024, oltre alla canonica ripresa dei termini del contenzioso tributario, ha portato alcune importanti novità per il processo. Facciamo il punto sulle modifiche legislative in vigore da lunedì 2 settembre: la capacità di stare in giudizio, l’assistenza tecnica processuale, le novità in fatto di atti e depositi telematici.
Il Decreto Legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, recante “Disposizioni in materia di contenzioso tributario” (in G.U. Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2024), si compone di 4 articoli che danno attuazione ai principi e criteri direttivi previsti per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario (Legge delega n. 111/2023), apportando diverse modifiche al processo tributario, disciplinato dal D. Lgs. n. 546/1992.
Il citato D. Lgs. n. 220/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede due date (5 gennaio 2024 e 2 settembre 2024) per l’entrata in vigore delle modifiche da esso apportate al processo tributario.
Ed invero, mentre alcune disposizioni del D.Lgs. n. 220/2023 hanno goduto di un’applicazione “anticipata”, in quanto applicabili già a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento (ossia dal 5 gennaio 2024); altre disposizioni, invece, hanno trovato applicazione solo di recente, in quanto applicabili ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
Tale “discrimen” temporale è disciplinato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 220/2023, rubricato “Entrata in vigore e decorrenza degli effetti”, il quale, al comma 2, così dispone:
In altri termini, ai sensi del citato articolo:
alcune disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024;
mentre, altre disposizioni (che verranno dettagliatamente analizzate nel prosieguo) si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
Per quanto di interesse, le disposizioni del D.Lgs. n. 220/2023 che trovano applicazione da lunedì 2 settembre 2024 riguardano le seguenti tematiche:
poteri delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (art. 7 D.Lgs. n. 546/92);
capacità di stare in giudizio (art. 11 D.Lgs. n. 546/92);
assistenza tecnica (art. 12 D.Lgs. n. 546/92);
comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (art. 16-bis Lgs. n. 546/92);
atti in generale (art 17-terLgs. n. 546/92);
termine per proposizione ricorso (art. 21 D.Lgs. n. 546/92);
potere di certificazione di conformità (art. 25-bis Lgs. n. 546/92);
pubblicazione e comunicazione sentenza (art. 37 D.Lgs. n. 546/92).
Al fine di comprendere appieno la portata applicativa delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 220/2023 applicabili ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, si rendono opportune le seguenti considerazioni.
I poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
L’art. 1, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 220/2023 interviene sull’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado”, aggiungendo due ulteriori periodi al comma 4, il quale, nella nuova formulazione, così dispone:
Le modifiche aggiuntive al comma 4 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, volte a disciplinare la prova testimoniale nel processo tributario, prevedono, per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024:
la predisposizione di un modulo di deposizione testimoniale tributario, che sarà reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia Tributaria;
la facoltà per la parte di notificare in via telematica l’intimazione e il modulo di deposizione testimoniale;
la possibilità per il testimone di sottoscrivere il modulo con valida firma digitale.
Sul punto, si rendono opportune le seguenti precisazioni.
Il nuovo modulo di deposizione testimoniale tributario
In tema di testimonianza tributaria ed al fine di comprendere appieno l’importanza della novella legislativa in commento, è necessario preliminarmente rammentare che la prova testimoniale è stata introdotta nel processo tributario solo di recente ad opera della Legge n. 130/2022.
Ed invero, l’art. 4, comma 1, lett. c), della citata Legge n. 130/2022 ha sostituito il comma 4 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992:
da un lato, confermando l’inammissibilità del giuramento;
dall’altro, consentendo l’assunzione della testimonianza in sede processuale quando la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado lo ritenga necessario ai fini della decisione anche in mancanza di accordo tra le parti.
In particolare, ai sensi della previgente formulazione del comma 4 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, come modificata dalla Legge n. 130/2022, la prova testimoniale doveva essere assunta nelle forme della testimonianza scritta civilistica di cui all’art. 257-bis c.p.c.
Da tanto ne discendeva che:
l’iter procedurale seguito nel processo tributario era quello previsto dall’art. 257-bisp.c., ai sensi del quale il giudice dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza apposito e lo notifichi al testimone, il quale sottoscrive con firma autenticata ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza e la spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o la consegna direttamente alla cancelleria del giudice;
in mancanza di un modello di deposizione testimoniale ad hoc per il processo tributario, il modulo di deposizione testimoniale e le relative istruzioni per la compilazione da usare nel processo tributario erano quelli relativi alle testimonianze scritte nel processo civile, contenute nell’art. 103-bis delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e nel Decreto del Ministero della Giustizia del 17 febbraio 2010.
Ebbene, come anticipato, con la modifica introdotta dal D. Lgs. n. 220/2023 in commento è stata, di fatto, prevista una disciplina ad hoc per la testimonianza tributaria, in vigore da lunedì 2 settembre 2024.
Ed invero, il nuovo comma 4 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/92, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 220/2023, prevede un modulo di deposizione testimoniale tributario.
Sul punto, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 79, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 546/92 (come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. ee,) del D.Lgs. 220/2023 in commento), il modello per la deposizione testimoniale sarà emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa tecnica davanti alle Corti di Giustizia Tributaria e, successivamente, sarà reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria.
Tuttavia, ad oggi, il modulo di deposizione testimoniale tributario non è ancora disponibile, con la conseguenza che – come chiarito dal MEF in occasione di Telefisco 2024 – fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza tributario, sarà utilizzabile il diverso modello previsto dal codice di procedura civile (art. 257-bis e art. 103-bis delle relative disposizioni attuative) con le opportune e necessarie modifiche.
Nello specifico, nel corso dell’ultimo Telefisco 2024, il MEF ha così affermato:
La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale
L’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 220/2023, prevede che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale può essere effettuata anche in via telematica.
Pertanto, in un’ottica di digitalizzazione del processo tributario, nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, l’intimazione ed il modulo di deposizione testimoniale possono essere notificati anche telematicamente.
La sottoscrizione del modulo di deposizione testimoniale: firma autografa e firma digitale
Il nuovo comma 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/92, come modificato dal D. Lgs. n. 220/2023, prevede inoltre che il testimone munito di firma digitale può sottoscrivere digitalmente il modulo di deposizione testimoniale, purché la firma digitale sia dotata dei requisiti di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD).
Al fine di comprendere la portata applicativa della novella legislativa in commento, giova evidenziare che fino al 1° settembre 2024, ai sensi della previgente formulazione dell’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92 ed in virtù del richiamo alla normativa civilistica, la deposizione testimoniale doveva essere esclusivamente sottoscritta con firma autografa dal testimone e autenticata da un segretario comunale o dal segretario della Corte di Giustizia Tributaria (il quale, secondo il MEF, assume, al pari del cancelliere del tribunale, la qualifica di pubblico ufficiale e, in quanto tale, può autentificare la firma del testimone apposta sul modello).
Inoltre, il testimone, dopo aver risposto alle domande e sottoscritto con firma autenticata ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, aveva l’obbligo di spedire tale modulo in busta chiusa con plico raccomandato o mediante consegna alla cancelleria del giudice.
Ebbene, come si è detto, con la modifica introdotta dal D. Lgs. n. 220/2023 all’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992 è stata prevista una deroga alla disciplina civilistica nel caso in cui il testimone sia in possesso di firma digitale.
Ed invero, nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, il testimone munito di valida firma digitale può sottoscrivere digitalmente il modulo di deposizione testimoniale, senza doversi recare presso un segretario comunale o un segretario della C.G.T. per conseguire la certificazione circa l’autenticità della sottoscrizione in quanto la stessa è già assicurata dalla firma digitale secondo quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale.
La nuova formulazione del comma 4 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, in deroga alla disciplina civilistica, prevede altresì che è onere del difensore della parte che ha citato il testimone di provvedere al deposito in via telematica del modulo di deposizione trasmessogli da quest’ultimo, dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale.
In sostanza, da lunedì 2 settembre 2024, nel processo tributario il modulo di deposizione testimoniale può essere sottoscritto:
sia con firma autografa autenticata da un segretario comunale o dal segretario della Corte di Giustizia Tributaria e spedito dal testimone in busta chiusa con plico raccomandato o consegnato alla cancelleria del giudice;
sia con firma digitale dal testimone (apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione) e depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.
Capacità di stare in giudizio
Un’altra modifica al processo tributario che si applica ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 è quella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 220/2023, che interviene sull’art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992, aggiungendo il comma 3-ter, a norma del quale:
>
Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente che, con l’introduzione del nuovo comma 3-ter cit., il Legislatore ha inteso individuare una disciplina ad hoc relativa alla capacità di stare in giudizio della Regione.
Ed invero, tale modifica si è resa necessaria in quanto la previgente formulazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 546/1992 prevedeva, ai commi 2 e 3, una disciplina ad hoc sulla capacità di stare in giudizio:
dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell’Agente della riscossione (comma 2);
dell’ente locale (comma 3);
ma nulla specificava in relazione all’ente territoriale “Regione” né quest’ultimo poteva essere ricondotto alla categoria di Ente locale, il quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali – T.U.E.L.), indica esclusivamente “i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni”.
Da tanto ne discendeva che, poiché la Regione è un Ente territoriale diverso rispetto all’Ente locale, prima della modifica introdotta dal D. Lgs. n. 220/2023, la normativa applicabile era esclusivamente quella generale di cui all’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 e, di conseguenza, la Regione poteva stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.
Ebbene, con la modifica aggiuntiva introdotta dal D.Lgs. n. 220/2023, è stata prevista una disposizione ad hoc relativa alla capacità di stare in giudizio della Regione.
In particolare, ai sensi del nuovo comma 3-ter dell’art. 11 cit., che si applica ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, in tali giudizi, la Regione può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché i funzionari individuati dalla stessa regione con proprio provvedimento.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ne discende che:
nei giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato fino al 1° settembre 2024, la Regione poteva stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale;
invece, nei giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, la capacità di stare in giudizio della Regione segue la regola ad hoc prevista dal nuovo comma 3-ter dell’art. 11 del D. Lgs. n. 546/1992. Dunque, in tali giudizi, la Regione può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento.
Assistenza tecnica
L’art. 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 220/2023, interviene sull’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato “Assistenza tecnica”:
da un lato, modificando il comma 7 e prevedendo:
la possibilità per il cliente di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico professionale al difensore abilitato (in questo caso non è più necessaria l’attestazione di conformità da parte del difensore);
l’obbligo da parte del difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, di depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2, del. D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), con l’inserimento della relativa dichiarazione;
dall’altro, aggiungendo il comma 7-bis, a norma del quale la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce nei casi in cui sia rilasciata:
su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all’atto cui si riferisce;
su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui si riferisce.
In particolare, i commi 7 e 7-bis dell’art. 12 del D. Lgs. n. 546/92, come modificati dal D. Lgs. n. 220/2023, così dispongono:
In altri termini, la nuova formulazione dell’art. 12 cit., applicabile ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, prevede che:
se la procura è sottoscritta dal cliente munito di apposita firma digitale, non è necessaria l’attestazione di conformità del difensore;
se la procura è sottoscritta dal cliente con firma autografa, il difensore deve depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.
Inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 7-bis, il Legislatore ha evidenziato che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:
sia quando essa sia rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce;
sia quando essa sia rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.
Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
L’art. 1, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 220/2023 interviene sull’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”, prevendo una serie di modifiche applicabili ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
In particolare, la novella legislativa in commento:
sostituisce il previgente comma 1, prevedendo:
l’obbligo di effettuare le comunicazioni mediante PEC (prima della modifica apportata dal D. Lgs. n. 220/2023 era una mera facoltà);
l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria. Quest’ultima, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria;
nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi, al quale spetta l’obbligo di informare gli altri;
sostituisce il previgente comma 3, prevedendo un rafforzamento dell’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche;
sopprime il comma 3-bis, che prevedeva la facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;
aggiunge il comma 4-bis, ai sensi del quale la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
A seguito delle suesposte modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 220/2023, la nuova formulazione dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/92 così dispone:
>
Le comunicazioni (art. 16-bis, comma 1)
Come anticipato, l’art. 1, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 220/2023 ha interamente riscritto il comma 1 dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/92, recante la disciplina delle comunicazioni (rese nel processo tributario).
Ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 16-bis cit., per giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, le comunicazioni possono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica.
Sul punto, al fine di comprendere la portata della novella legislativa in commento, giova brevemente rammentare che, prima della modifica introdotta dal D. Lgs. n. 220/2023 in commento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, e dell’art. 16-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria potevano avvenire mediante avviso:
consegnato a mano alle parti;
inviato a mezzo servizio postale;
inviato a mezzo PEC, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale – CAD).
Ebbene, a seguito della modifica del comma 1 dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, da lunedì 2 settembre 2024, non è più prevista la possibilità di effettuare le comunicazioni con modalità alternative e, pertanto, l’unica modalità di comunicazione è quella telematica (salvo l’ipotesi di cui all’art. 16 D. Lgs. n. 546/1992).
Resta, invece, invariata la possibilità delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 di effettuare le comunicazioni “anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto”, ossia anche attraverso lo scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività.
Inoltre, la novella legislativa in commento ha introdotto l’obbligo in capo al difensore di comunicare la variazione dell’indirizzo PEC nel corso del giudizio.
Tale variazione deve essere comunicata sia alle altre parti costituite sia alla segreteria della Corte. Peraltro, con riferimento alla comunicazione del nuovo indirizzo PEC alla segreteria della Corte, il nuovo comma 1 dell’art. 16-bis cit. prevede che, nel caso in cui il difensore non ottemperi a tale obbligo, la segreteria non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo PEC del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria.
Infine, il nuovo comma 1 dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, nel confermare che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita è sufficiente che la comunicazione sia ricevuta da almeno uno di essi, prevede l’obbligo da parte del difensore che abbia ricevuto la comunicazione di informare gli altri.
Pertanto, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/92, nei giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024:
le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente mediante PEC;
le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 possono effettuare le comunicazioni, oltre che mediante PEC, anche mediante lo scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) (ex 76 del D. Lgs. n. 82/2005);
i difensori devono indicare l’indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto del giudizio;
in caso di variazione dell’indirizzo PEC, il difensore deve comunicarlo sia alle altre parti costituite che alla segreteria della Corte (la quale, in difetto, non è tenuta né a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria);
in caso di pluralità di difensori, è sufficiente che la comunicazione sia ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta l’onere di informare gli altri.
Notificazioni e deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali in modalità telematica (art. 16-bis, comma 3)
L’art. 1, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 220/2023 apporta, altresì, una modifica di mero coordinamento al comma 3 dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, rafforzando l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di depositare e notificare gli atti processuali, i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico “salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16”.
Nello specifico, la nuova formulazione del comma 3 cit., applicabile ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, prevede:
l’obbligo di effettuare il deposito e le notifiche esclusivamente con modalità telematiche, richiamando le disposizioni contenute nel decreto del MEF n. 163/2013 (recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del D. L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011);
la possibilità per il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se la causa è già iscritta a ruolo, o il collegio, se la questione sorge in udienza, di autorizzare, in casi eccezionali, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
Notificazioni e deposito da parte delle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (art. 16-bis, comma 3-bis)
Come sopra anticipato, l’art. 1, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 220/2023 sopprime il comma 3-bis dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, il quale prevedeva la possibilità per le parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica di effettuare i depositi e le notifiche con modalità cartacea ovvero con le modalità telematiche secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992.
Ebbene, a seguito dell’abrogazione del comma 3-bis in commento, tale facoltà è stata eliminata e, di conseguenza, nei giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, le parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica devono attenersi alle disposizioni di cui alla nuova formulazione del comma 3 dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992 per i depositi e le notifiche.
Pertanto, da lunedì 2 settembre 2024, le parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica devono effettuare le notificazioni e i depositi esclusivamente con le modalità telematiche “salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16”.
La violazione dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992 e delle norme tecniche del PTT (art. 16-bis, comma 4-bis)
L’art. 1, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 220/2023 introduce, infine, il comma 4-bis all’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, il quale prevede che la violazione:
delle disposizioni dei commi da 1 a 3 del medesimo art. 16-bis;
nonché delle norme tecniche del processo tributario telematico,
non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Degli atti in generale
L’art. 1, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 220/2023 aggiunge nel D. Lgs. n. 546/1992 il Capo III, rubricato “Forma degli atti”, comprendente una nuova disposizione, ossia l’art. 17-ter, rubricato “Degli atti in generale”.
Il nuovo art. 17-ter cit., applicabile ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, così dispone:
Volendo sintetizzare, il nuovo art. 17-ter del D. Lgs n. 546/1992 prevede:
al comma 1, l’obbligo di redigere gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali in modo chiaro e sintetico;
al comma 2, l’obbligo di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti del giudice, dei suoi ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori, salvo casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’art. 79, comma 2-quater, del D. Lgs. n. 546/1992 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. ee), del D. Lgs. n. 220/2023);
al comma 3, l’obbligo del giudice, in sede di liquidazione delle spese di lite, di tener conto della violazione delle norme di cui all’art. 16-bis, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 546/1992 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 220/2023) e delle norme tecniche, di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 546/1992;
al comma 4, la nullità dei provvedimenti giudiziari del giudice qualora siano privi della sottoscrizione con firma digitale del giudice stesso.
Fonte: Commercialistatelematico.com