03/06/2024
Nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2024 , n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di sport..."
Abbiamo aspettato che il decreto fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prima di dare la notizia, che comunque circolava da alcuni giorni sui portali dedicati, pur con l'avvertenza che, 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞, 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝟔𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝟑𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨) 𝐞 potrebbe essere 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨.
Queste le novità inerenti i rimborsi spese ai 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢:
⚠️ 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢, (non più necessario che le spese siano documentate o autocertificate purché CONI, EPS, ASD, SSD etc., per quanto di competenza di ciascuno di essi, deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso). Nulla dovrebbe vietare che tra i volontari possano essere inseriti, tramite apposita delibera dell’organo di amministrazione, gli arbitri e i direttori di gara in genere che sinora potevano percepire un rimborso forfettario sino a 150,00 euro;
⚠️ 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚;
⚠️ 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝟒𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢;
⚠️ le spese possono essere 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐮𝐭𝐢 da FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e salute. E’ pertanto indispensabile che sussista il riconoscimento delle manifestazioni ed eventi realizzati, e che tali attività siano inserite nel RASD.
⚠️ 𝐢 𝐬𝐮𝐝𝐝𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐑𝐀𝐒𝐃 𝐢 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨..
‼️ I rimborsi forfettari continuano a non concorrere a formare il reddito del percipiente ma:
🔴 ai fini INPS concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8 -bis (5 mila euro) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento;
🔴 ai fini IRPEF, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 36, comma 6 (15 mila euro).