Sport Life 1 srl

Sport Life 1 srl Società di consulenza e di elaborazione dati contabili e fiscali unicamente dedicata allo sport

Buone vacanze estive a tutti! Che l'estate vi porti momenti di relax, divertimento e tante nuove avventure. Godetevi il ...
09/08/2024

Buone vacanze estive a tutti! Che l'estate vi porti momenti di relax, divertimento e tante nuove avventure. Godetevi il sole, il mare e la compagnia dei vostri cari. Che questa sia una stagione di gioia e di ricarica per le vostre energie. Buone ferie a tutti!
Chiara Francesco Franco Mariella Marino Maria Viviana

Comunicato nuovo termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni - 31 dicembre 2024ALLE ...
28/06/2024

Comunicato nuovo termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni - 31 dicembre 2024

ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Con la presente per comunicare che, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data odierna, anche in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di cui all'articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/221, si è provveduto a prorogare sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio
2023, secondo il quale le "Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs.
36/2021".

Nel ringraziare per la cortese attenzione, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

La Segreteria
ITALIA
CONI

Nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2024 , n. 71  “Disposizi...
03/06/2024

Nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2024 , n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di sport..."
Abbiamo aspettato che il decreto fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prima di dare la notizia, che comunque circolava da alcuni giorni sui portali dedicati, pur con l'avvertenza che, 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞, 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝟔𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝟑𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨) 𝐞 potrebbe essere 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨.

Queste le novità inerenti i rimborsi spese ai 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢:

⚠️ 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢, (non più necessario che le spese siano documentate o autocertificate purché CONI, EPS, ASD, SSD etc., per quanto di competenza di ciascuno di essi, deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso). Nulla dovrebbe vietare che tra i volontari possano essere inseriti, tramite apposita delibera dell’organo di amministrazione, gli arbitri e i direttori di gara in genere che sinora potevano percepire un rimborso forfettario sino a 150,00 euro;
⚠️ 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚;
⚠️ 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝟒𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢;
⚠️ le spese possono essere 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐮𝐭𝐢 da FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e salute. E’ pertanto indispensabile che sussista il riconoscimento delle manifestazioni ed eventi realizzati, e che tali attività siano inserite nel RASD.
⚠️ 𝐢 𝐬𝐮𝐝𝐝𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐑𝐀𝐒𝐃 𝐢 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨..

‼️ I rimborsi forfettari continuano a non concorrere a formare il reddito del percipiente ma:
🔴 ai fini INPS concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8 -bis (5 mila euro) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento;
🔴 ai fini IRPEF, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 36, comma 6 (15 mila euro).

⚠️ 𝐒𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨: 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐀𝐬𝐝 𝐞 𝐒𝐬𝐝 𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞❗👨🏻‍✈️ Le Aziende Sanitarie Locali e gli enti prep...
18/04/2024

⚠️ 𝐒𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨: 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐀𝐬𝐝 𝐞 𝐒𝐬𝐝 𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞❗
👨🏻‍✈️ Le Aziende Sanitarie Locali e gli enti preposti stanno visitando diverse strutture sportive, per verificare la sussistenza degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro: troviamo opportuno sensibilizzarvi sul tema, visto che l'inadempienza porta a sanzioni penali e pecuniarie importanti.

Siamo consapevoli che per gli amministratori dello sport e gli sportivi in genere sia noioso leggere lunghe circolari, ma il tema è molto importante e di fatto ad oggi, 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐝𝐞𝐦𝐩𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝟖𝟏/𝟎𝟖 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃. 𝐋𝐠𝐬, 𝟑𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐬𝐜𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐩𝐞𝐜𝐮𝐧𝐢𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢.

Al fine di farvi capire l'entità dei rischi a cui andate incontro, senza scendere nei particolari normativi, vi basti sapere per punti molto essenziali che le sanzioni sono le seguenti:

🟥 Mancanza di documento di Valutazione dei rischi in collaborazione con RSPP e Medico Competente
🚓 𝐀𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝟑 𝐚 𝟔 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐚 𝟑.𝟓𝟓𝟗,𝟔𝟎 𝐚 𝟗.𝟏𝟏𝟐,𝟓𝟕 𝐞𝐮𝐫𝐨.

🟥 Mancata nomina del Medico Competente
🚓 𝐀𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝟐 𝐚 𝟒 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐚 𝟏.𝟓𝟎𝟎 𝐚 𝟔.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨.

🟥 Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP
🚓 𝐀𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝟑 𝐚 𝟔 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐚 𝟑.𝟓𝟓𝟗,𝟔𝟎 𝐚 𝟗.𝟏𝟏𝟐,𝟓𝟕 𝐞𝐮𝐫𝐨.

🟥 Mancata formazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza
🚓 𝐀𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝟐 𝐚 𝟒 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐚 𝟏.𝟕𝟎𝟖,𝟔𝟏 𝐚 𝟕.𝟒𝟎𝟑,𝟗𝟔 𝐞𝐮𝐫𝐨, 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐫𝐚𝐝𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐝𝐢 𝟓 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐝𝐢 𝟏𝟎 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢.

Ci teniamo a specificare che non stiamo facendo del terrorismo, bensì constatando un dato di fatto.
Mi raccomando!

🟥 𝐒𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐝 𝐀.𝐒.𝐃. 𝐞 𝐒.𝐒.𝐃.: 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐝𝐮𝐜𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥 𝟏𝟎𝟎%. 🟥La Corte di ...
08/04/2024

🟥 𝐒𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐝 𝐀.𝐒.𝐃. 𝐞 𝐒.𝐒.𝐃.: 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐝𝐮𝐜𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥 𝟏𝟎𝟎%. 🟥
La Corte di Cassazione ha confermato con l'ordinanza n. 3470/2024,
pubblicata il 7 febbraio scorso, che le sponsorizzazioni effettuate a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.) sono pienamente deducibili dalle imposte per lo Sponsor.
Tale deducibilità è riconosciuta in virtù di una presunzione legale
assoluta che riconosce il carattere pubblicitario di tali spese.

🏫 La Corte ha rovesciato l’interpretazione della Agenzia delle Entrate e di due Giudici Tributari (Primo grado e Appello) - che ritenevano deducibili solo al 20% le sponsorizzazioni effettuate da una S.R.L. a favore di due A.S.D. - sottolineando che i pagamenti, sia in denaro sia in natura, effettuati a favore di A.S.D., S.S.D. ed altre entità riconosciute, fino a un importo annuo di 200.000 euro, sono da considerarsi spese pubblicitarie completamente deducibili.

⚠️ 𝐏𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨, 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢: ⚠️
✅ lo sponsor deve finanziare un'entità sportiva dilettantistica;
✅ l'obiettivo della sponsorizzazione deve essere la promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor;
✅ deve essere rispettato un limite massimo di spesa;
✅ l'entità sponsorizzata deve aver attuato effettivamente un'attività
promozionale concreta.

La Corte di Cassazione ha precisato che la deducibilità piena è
assunta in modo indiscutibile quando lo sponsor decide di promuovere la propria immagine o prodotti attraverso lo sport dilettantistico, rendendo di fatto non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il proprio nome, marchio o immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore
sportivo dilettantistico.

📖 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝟑𝟗𝟖/𝟗𝟏 𝐞 𝐒𝐈𝐀𝐄Quasi tutte le ASD e le SSD con Partita IVA godono di codesto regime IVA agevolato, grazie al qual...
02/04/2024

📖 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝟑𝟗𝟖/𝟗𝟏 𝐞 𝐒𝐈𝐀𝐄
Quasi tutte le ASD e le SSD con Partita IVA godono di codesto regime IVA agevolato, grazie al quale viene versato il 50% a forfait dell'IVA incassata sulle attività commerciali e si paga a titolo di IRES circa l'1% sull'ammontare delle fatture emesse nell'anno.

💡 𝐌𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞 𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐈𝐀𝐄 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞❓Nonostante - come ben sanno colleghi molto più blasonati del sottoscritto - vale il "comportamento concludente" (non stiamo a spiegare cosa sia)...ma intanto i responsabili SIAE vi chiederanno di produrre una mole di documenti infinita, al fine di superare indenni la verifica: vediamo quali.

▪️Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, con evidenza di registrazione e firme;
▪️Certificato di iscrizione al CONI (ora al RASD), con evidenza del numero di iscrizione e validità per ogni annualità sottoposta a verifica;
▪️Certificato di attribuzione Partita IVA;
▪️Comunicazione esercizio opzione Legge 398/91 presentata alla SIAE territorialmente di competenza con evidenza del cedolino della raccomandata con ricevuta di ritorno;
▪️Comunicazione esercizio opzione Legge 398/91, presentata alla Agenzia delle Entrate con cedolino come sopra (oppure compilazione del quadro VO della prima dichiarazione IVA presentata);
▪️Elenco Soci (nel caso di ASD);
▪️Verbali Consiglio Direttivo (nel caso di ASD);
▪️Verbali Assemblee e relative convocazioni (nel caso di ASD);
▪️R.E.F.A. e relativi verbali di approvazione;
▪️Registro acquisti con relativa documentazione (fatture stampate e numerate a mano, in ordine cronologico);
▪️Modello EAS;
▪️Registro contribuenti minori;
▪️Fatture emesse negli anni sottoposti a verifica;
▪️Contratti stipulati con aziende nell'anno sottoposto a verifica relativi alle fatture emesse;
▪️F24 relativi ai versamenti IVA effettuati nell'anno sottoposto a controllo;
▪️Documentazione relativa a contributi a qualsiasi titolo ricevuti da enti pubblici;
▪️Estratti conto bancari completi per l'analisi a campione della regolarità e della tracciabilità di incassi e pagamenti di importo superiore a € 1.000.

🏆 Ad maiora.🏆

⚠️ 𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐀𝐒𝐃 𝐞 𝐒𝐒𝐃. ⚠️🎯 Le ASD e le SSD avranno la possibilità di trasmettere le CU...
17/03/2024

⚠️ 𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐀𝐒𝐃 𝐞 𝐒𝐒𝐃. ⚠️

🎯 Le ASD e le SSD avranno la possibilità di trasmettere le CU che comprendono redditi da lavoro sportivo pagati ai propri collaboratori nel 2023, fino a un importo massimo di € 15.000, beneficiando di una proroga fino al termine esteso del 31 ottobre 2024.

🧑🏽‍💻 In una recente svolta normativa, l'Agenzia delle Entrate, infatti, con la sua Risoluzione n. 13 datata 4 marzo 2024, ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla presentazione delle Certificazioni Uniche (CU) per l'anno fiscale in corso: le CU che includono esclusivamente redditi esenti da tassazione o che non rientrano nell'ambito della dichiarazione precompilata, devono essere consegnate seguendo la scadenza stabilita per il Modello 770 dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre.

📢 Novità Importanti per le Piccole Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche! 🏆💡 Il DPCM del 29 dicembre 2023 ha ...
12/03/2024

📢 Novità Importanti per le Piccole Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche! 🏆

💡 Il DPCM del 29 dicembre 2023 ha stabilito le linee guida per l'accesso a un 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒐 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒐𝒍𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒂̀ 𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒅𝒊𝒍𝒆𝒕𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 (𝑨𝑺𝑫 𝒆 𝑺𝑺𝑫). Questo contributo è rivolto a quelle entità che hanno registrato 𝒓𝒊𝒄𝒂𝒗𝒊 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒂 100.000 𝒆𝒖𝒓𝒐 𝒏𝒆𝒍𝒍❜𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 (2022) e che hanno adempiuto agli obblighi contributivi nei mesi di luglio-novembre 2023.

📅 Le ASD e SSD interessate possono 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍❜11 𝒎𝒂𝒓𝒛𝒐 𝒂𝒍 22 𝒂𝒑𝒓𝒊𝒍𝒆 2024. È importante sottolineare che la presentazione delle domande deve avvenire attraverso l'apposita procedura online disponibile nel RASD (https://registro.sportesalute.eu/ #/login), e che l'ordine di arrivo non influenzerà l'assegnazione del contributo. In caso di domande eccedenti i fondi stanziati, pari a 8,3 milioni di euro, si procederà a una rimodulazione del contributo.

🔍 Per la presentazione della domanda, sarà necessario confermare il possesso dei requisiti richiesti e caricare la documentazione pertinente, inclusi i dettagli dei versamenti previdenziali effettuati e l'IBAN per l'accredito del contributo. Si sottolinea l'importanza di assicurarsi che l'IBAN fornito sia correttamente associato all'entità beneficiaria.

Indirizzo

Via Regno Italico 9
Pavia
27100

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30

Telefono

+390382538071

Sito Web

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