23/11/2015
in merito al nuovo regolamento di prevenzione incendi, del 03-08-2015
Il codice SI APPLICA direttamente alle attività soggette a controllo VVF (DPR n.151/2011): att. 9,14,27-40, 42-47, 50-54, 56-57, 63-64, 70, 75(Depositi mezzi rotabili), 76: Officine…; Impianti...; Stabilimenti...; Depositi…; Falegnamerie…; Attività Industriali ed Artigianali...;
Esso invece NON SI APPLICA alle attività: 1-8, 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65-69, 71-75, 77-80.
Si applica pertanto ad attività soggette non normate, può essere di riferimento per attività non soggette, siano esse di nuova realizzazione o adeguamento dell’esistenti.