25/09/2025
Vi segnalo questa recente Sentenza.
La quantificazione dell'assegno periodico in favore dei figli non si esaurisce nella valutazione comparata dei redditi dei genitori e non comporta la partecipazione di ciascuno in maniera paritaria. Cass. civ., sez. I, ord., 16 settembre 2025, n. 25421
Ai fini della quantificazione dell'assegno periodico in favore dei figli, il criterio di proporzionalità va attuato considerando i parametri di cui all’art.337-ter c.c, ovvero a mezzo di una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Attraverso una lettura coordinata degli artt.316-bis, primo comma, c.c. e 337-ter c.c., non si delinea un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, ma è previsto un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica e casalinga e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati, cosicchè, nella determinazione di tale contributo, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia.
La valutazione delle esigenze del figlio, in particolare, va compiuta all'attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungo periodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovare ingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo se inerenti ad individuati ed ordinari accadimenti della vita che riguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino come probabile e coerente sviluppo di quanto già in atto. Anche il parametro del tenore di vita va valutato in relazione alla situazione esistente al momento in cui si è verificata la crisi familiare e non già sulla scorta di una valutazione prospettica, ove non fosse intervenuta la crisi familiare.
proporzionalità