Avvocato Maria Luisa Costantino

Avvocato Maria Luisa Costantino Consulenza e assistenza giudiziale alle imprese. Diritto di famiglia.

Vi segnalo questa recente Sentenza.La quantificazione dell'assegno periodico in favore dei figli non si esaurisce nella ...
25/09/2025

Vi segnalo questa recente Sentenza.

La quantificazione dell'assegno periodico in favore dei figli non si esaurisce nella valutazione comparata dei redditi dei genitori e non comporta la partecipazione di ciascuno in maniera paritaria. Cass. civ., sez. I, ord., 16 settembre 2025, n. 25421

Ai fini della quantificazione dell'assegno periodico in favore dei figli, il criterio di proporzionalità va attuato considerando i parametri di cui all’art.337-ter c.c, ovvero a mezzo di una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Attraverso una lettura coordinata degli artt.316-bis, primo comma, c.c. e 337-ter c.c., non si delinea un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, ma è previsto un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica e casalinga e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati, cosicchè, nella determinazione di tale contributo, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, poiché a queste va direttamente ragguagliata l'entità del mantenimento, così da assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia.

La valutazione delle esigenze del figlio, in particolare, va compiuta all'attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungo periodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovare ingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo se inerenti ad individuati ed ordinari accadimenti della vita che riguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino come probabile e coerente sviluppo di quanto già in atto. Anche il parametro del tenore di vita va valutato in relazione alla situazione esistente al momento in cui si è verificata la crisi familiare e non già sulla scorta di una valutazione prospettica, ove non fosse intervenuta la crisi familiare.

proporzionalità

02/10/2023
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14/07/2023

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Prende il posto del collega Alessandro Ciglioni. Il consiglio sarà composto dagli avvocati Giovanna D’Agostini, Camilla Coresi, Luigi Costa, Cataldo Cataldi, Maria Luisa Costantino, Eugenia Giglio, Giacomo Gorietti, Nicolo Minelli, Alessia Minniti, Cristina Rastelli, Diego Ruggeri e Ilario Taddei

Si riparte… il 9 Gennaio!!
26/12/2022

Si riparte… il 9 Gennaio!!

https://iicuaerepresentative.com/listing/avv-maria-luisa-costantino/
19/12/2022

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Dal 2015 l'Avvocato Maria Luisa Costantino svolge la propria attività di assistenza e consulenza legale in materia civile, con particolare riferimento ed esperienza nel campo del diritto commerciale. E', infatti, specializzata in contrattualistica d'impresa, diritto internazionale ed arbitrato e, g...

13/06/2022



Dal 22 giugno si apre una strada in più per le coppie di fatto che si lasciano e che devono trovare un accordo sull’affidamento e il mantenimento dei figli.
Potranno infatti cercare una soluzione attraverso la «convenzione di negoziazione assistita» dagli avvocati.

Questo strumento, introdotto nel nostro ordinamento nel 2014 (decreto legge 132), consiste appunto in un accordo tra le parti per risolvere in modo amichevole la controversia con l’aiuto degli avvocati. Finora ha dato buona prova di sé nell’ambito delle crisi familiari: qui si concentra la stragrande maggioranza delle intese raggiunte (l’85% nel 2019, in base ai dati del Consiglio nazionale forense) e l’utilizzo è in aumento (gli accordi sono saliti dell’8,8% nel 2021 rispetto al 2019, secondo l’Istat). La negoziazione assistita era però riservata alle coppie sposate, per formalizzare separazioni e divorzi senza passare dal tribunale. Adesso viene invece estesa ai conviventi.

AI FIGLI IL COGNOME DI ENTRAMBI I GENITORICon una decisione storica oggi la Corte Costituzionale ha stabilito che la nor...
27/04/2022

AI FIGLI IL COGNOME DI ENTRAMBI I GENITORI

Con una decisione storica oggi la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma che attribuisce automaticamente il cognome del padre è discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio.

La Corte spiega che d’ora in avanti “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

21/02/2022

Nella gestione del sinistro l'assicuratore Rca deve tenere una diligenza superiore a quella ordinaria: cosi la Cassazione in una recente pronunzia.

Casa. Civ. Sentenza 4688/2022

L'assicuratore della Rca non è un debitore qualsiasi: è un debitore qualificato dalla veste professionale. Egli dunque deve adempiere la proprie obbligazioni non già con la diligenza esigibile da qualunque persona di media avvedutezza, ma con la acuta diligenza esigibile da chiunque eserciti professionalmente un'attività economica, ai sensi dell'articolo 1176, comma secondo, del codice civile.
Detta norma impone pertanto di considerare "negligente" l'assicuratore della Rca che, come nel caso di specie, ricevuta una richiesta di risarcimento incompleta, non richieda al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento le necessarie integrazioni, non abbia adempiuto la propria obbligazione una volta scaduto il termine di 90 giorni di cui all'articolo 148, comma 2, del codice delle assicurazione, non abbia liquidato il sinistro adducendo una non provata incertezza sulla dinamica del sinistro, non offra, in caso di scontro tra veicoli, quanto meno la metà del presumibile risarcimento, posto che l’articolo 2054, II comma, postula una presunzione di pari responsabilità dei conducenti, si rifiuti di risarcire un danno che la vittima abbia allegato, ma non dimostrato, in assenza di accertamenti ad opera dell'assicuratore al fine di accertare la fondatezza della pretesa di controparte.

12/01/2022

Confermata la legittimità della decisione del giudice del merito in accoglimento delle tesi dell'ex coniuge onerato...

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Perugia
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