Gina Consulting Fabrizio & Daniela

Gina Consulting Fabrizio & Daniela consulenza e servizi alle imprese

Gina Consulting di Fabrizio Fucchi


26/02/2026

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (n. 59/CSR), è entrato in vigore il 24 maggio 2025, definendo la nuova formazione sicurezza sul lavoro. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026, entro il quale adeguarsi alle nuove regole su durata, contenuti e formatori.

Principali novità e scadenze:

- Formazione Pre-assunzione: La formazione deve essere completata prima dell'inizio delle mansioni (eliminati i 60 giorni di tolleranza).
Esiste a ciò una sola deroga che nei dettagli:
- Settori interessati: Imprese turistico-ricettive (hotel, villaggi, ecc.) ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti).
- Tempistica: La formazione e l'addestramento specifico possono essere conclusi entro 30 giorni dalla data di assunzione.
- Condizione essenziale: Nonostante il margine di 30 giorni per completare il percorso formale, il lavoratore deve comunque ricevere immediatamente le informazioni basilari sui rischi specifici e le procedure di emergenza per poter operare in sicurezza sin dal primo giorno.
Periodo Transitorio (fino al 24/05/2026): I corsi conformi alla normativa precedente avviati entro il 23 maggio 2026 restano validi.
Aggiornamento Preposti: Obbligatorio entro il 24 maggio 2026 per chi ha completato la formazione da oltre due anni.
Novità Formazione: Test di verifica finale obbligatorio, limite di 30 partecipanti per aula, e frequenza minima del 90%.
E-learning: Consentito solo se esplicitamente previsto dalle nuove regole.

24/02/2026

In calendario:

Visite mediche 26 febbraio
Corso p.soccorso 2 marzo
Corso preposto 3 marzo
Corso antincendio 10 marzo
Corso haccp a breve da fissare

Disponibili corsi online x Datore di lavoro, lavoratori, Rls nelle misure previste dal nuovo ASR del 2025

29/01/2026

Controlli nei locali, al via a Bastia le verifiche di sicurezza in chiave preventiva: obiettivo, tutelare la sicurezza di tutti

28/01/2026

Bar e ristoranti: la Circolare n. 674/2026
La Circolare n. 674/2026 ribadisce che bar e ristoranti non sono attività soggette al D.P.R. 151/2011, in quanto non compresi nell’Allegato I del decreto. Restano tuttavia applicabili eventuali obblighi antincendio qualora tali attività siano inserite all’interno di strutture soggette o presentino attività a servizio, come impianti termici con potenza superiore a 116 kW.

Circolare n. 674/2026: distinzione dai locali di pubblico spettacolo
I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento (discoteche, sale da ballo) sono invece soggetti alle verifiche di agibilità previste dal TULPS e alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15), nonché agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, quando superano determinate soglie di capienza o superficie.

Musica, karaoke e attività accessorie
Nei bar e ristoranti sono ammesse musica dal vivo e karaoke solo se svolti in modo accessorio e non prevalente, senza sale dedicate e con capienza non superiore a 100 persone. Qualora l’intrattenimento diventi prevalente o comporti modifiche organizzative e gestionali, è necessario riesaminare l’attività come pubblico spettacolo.

Valutazione del rischio e gestione dell’emergenza
In assenza di una regola tecnica specifica, la sicurezza antincendio di bar e ristoranti si basa sulla valutazione del rischio incendio secondo il D.M. 3 settembre 2021.
La Circolare n. 674/2026 chiarisce inoltre la distinzione tra DVR, che tutela i lavoratori, e gestione dell’emergenza antincendio, che deve considerare tutti gli occupanti, inclusi clienti e persone con esigenze speciali.

Articolo di Insic.it

26/12/2025
Tanti auguri a coloro che anche quest'anno hanno creduto in noi: i clienti, gli studi, gli amici, le aziende convenziona...
24/12/2025

Tanti auguri a coloro che anche quest'anno hanno creduto in noi: i clienti, gli studi, gli amici, le aziende convenzionate, la squadra composta da una decina di collaboratrici e collaboratori, persone disponibili, serie, corrette e preparate, il tridente che tutti ci invidiano ossia i tre "top player", Daniela, Debora e Giulio, che sono linfa vitale per la mia azienda.
Tutti avete fatto in modo che pur essendo ormai over 60, mi ritrovo con le ambizioni, le energie, l'entusiasmo e le prospettive di un under 30 e non potrebbe essere diversamente dopo un altro anno di ulteriore crescita e di grandi soddisfazioni.
Un brindisi anche con Gabriele che lo scorso 8 aprile improvvisamente ci ha lasciati.
I progetti che ha avuto per lui il destino erano opposti ai nostri ma sono convinto che da lassù fa un grande tifo per noi, in attesa di quella birra che gli avevo promesso poche ore prima che se andasse
Buone feste, col desiderio di inseguire sempre i sogni più belli, il coraggio di provare a realizzarli ed il rispetto per chi continuerà a provarci insieme a me!!!🍾🎊🙏🤗

20/12/2025

Notizia molto importante per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive:
nel Decreto Legge n. 159 del 2025 (D.L. 159/2025), relativo a salute e sicurezza sul lavoro, è stato inserito un articolo 1-bis, che prevede la conclusione di formazione e addestramento specifico per i settori della ristorazione e turismo entro 30 giorni dall'assunzione

28/05/2025

Ecco alcune delle novità principali del nuovo Accordo Stato Regioni:

- Eliminati i 60 giorni di tempo per la formazione dei lavoratori: la formazione dovrà avvenire all'atto dell'assunzione
- Aggiornamento biennale del corso preposti
- Introdotto obbligo formativo per i datori di lavoro (anche per quelli che non ricoprono il ruolo di RSPP)
- Rivisti i soggetti formatori
- Nuovi obblighi su progettazione dei corsi
- Nuovi obblighi su test finale e gradimento del corso
- Obbligatoria la verifica dell'efficacia della formazione dopo sei mesi/ un anno dall'effettuazione del corso
- Nuove durate dei corsi e nuovi corsi inseriti negli accordi

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITOUna delle questioni più dibattute degli ultimi anni riguarda...
22/05/2025

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO

Una delle questioni più dibattute degli ultimi anni riguarda la tempistica con cui deve essere erogata la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti. La diatriba nasceva da una frase presente nel “vecchio” Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, nella quale si prevedeva che il percorso formativo fosse completato “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Questa formulazione, purtroppo, è stata a lungo oggetto di errate interpretazioni.

IL VECCHIO LIMITE DEI 60 GIORNI NON AUTORIZZAVA A POSTICIPARE LA FORMAZIONE
È fondamentale chiarire che la previsione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni senza che questi avesse ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: la formazione del lavoratore deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa, soprattutto in presenza di rischi specifici (D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 4).

Il termine dei 60 giorni, dunque, rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo conformemente ai requisiti previsti dall’Accordo, ma non giustificava in alcun modo l’impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata. Procrastinare la formazione rispetto all’inizio delle attività lavorative sarebbe contrario ai principi generali di tutela della salute e sicurezza, come ribadito anche dalla giurisprudenza in vari casi.

IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025 FA CHIAREZZA
Con l’abrogazione dell’Accordo del 2011 e l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, la questione è stata finalmente risolta in modo esplicito. Il nuovo testo infatti non riporta più la previsione dei 60 giorni e stabilisce chiaramente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.

Questa modifica è coerente con quanto già stabilito dal D.Lgs. 81/08 e conferma un principio fondamentale della prevenzione: nessun lavoratore può iniziare un’attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.

IN CONCLUSIONE: IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO!
Non ci sono più alibi o interpretazioni ambigue: il lavoratore deve essere formato appena entra in azienda, prima dell’inizio dell’attività lavorativa e dell’assegnazione alla mansione. Il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025 ha eliminato ogni possibilità di fraintendimento, rafforzando l’obbligo per il datore di lavoro di agire nel rispetto della normativa e dei principi di tutela della salute dei lavoratori.

PER APPROFONDIRE…
Come abbiamo visto, tutti i lavoratori devono partecipare a una formazione iniziale che si articola, anche secondo il nuovo Accordo Stato Regioni 2025, in due moduli:

formazione generale, con durata di almeno 4 ore, valida per ogni tipo di azienda,
formazione specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore in base al settore economico (codice ATECO) e al livello di rischio associato.
Questa formazione richiede un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore nel quale devono essere trattate le evoluzioni e innovazioni significative, applicazioni partiche e/o approfondimenti giuridico-normativi, tecnici, organizzativo-gestionali sulla sicurezza, rischi e misure di prevenzione.

Da blog Vega engineering

06/04/2025

Bimbo di dieci anni salva la nonna 70enne colpita da crisi epilettica. E' accaduto ad Arezzo. (ANSA)

Nuova brochure perché dare alle persone un foglio di carta ancora secondo noi, ha il suo valore!
03/04/2025

Nuova brochure perché dare alle persone un foglio di carta ancora secondo noi, ha il suo valore!

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