Boni Pierugo e C sas

Boni Pierugo e C sas Attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, servizio di sorveglia

Il nostro studio è nato nel 2007 per iniziativa del titolare che aveva già svolto attività analoghe ricoprendo per circa quindici anni il ruolo di responsabile del servizio “sicurezza ed ambiente” presso una associazione di categoria. Si è sviluppata in questi anni un’esperienza lavorativa sempre in crescita, ottenendo risultati importanti ed aumentando il numero di aziende clienti nelle Provincie

di Pesaro e di Rimini. E’ stata sicuramente fondamentale la collaborazione con altri professionisti che hanno permesso di ampliare le competenze specifiche necessarie per rispondere alle necessità delle imprese, specialmente in campi complessi come quello della sicurezza sul lavoro. Dal 2011 lo studio è stato accreditato presso la Regione Marche quale Ente di Formazione, dando così maggiore impulso all’attività formativa dedicata a tutte le figure professionali coinvolte nelle procedure di prevenzione degli infortuni: datori di lavoro, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, addetti alle emergenze, utilizzatori di attrezzature. L’obiettivo professionale che ci poniamo è quello di ampliare le tematiche per le quali fornire una consulenza specifica, e allargare l’azione alle provincie limitrofe. Lavorare per aumentare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro è comunque un compito difficile ma anche gratificante. Occorre migliorare il nostro lavoro per migliorare il lavoro di tutti.

28/02/2025
PATENTE A PUNTI PER I LAVORI NEI CANTIERICome già comunicato nella nostra circolare n. 3 del 3 aprile scorso, è stata ap...
04/09/2024

PATENTE A PUNTI PER I LAVORI NEI CANTIERI

Come già comunicato nella nostra circolare n. 3 del 3 aprile scorso, è stata approvata la legge n. 56/2024 che modificato il Testo Unico per la scurezza introducendo la cosiddetta patente a punti sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri edili.
Ricordiamo che la patente a punti si applica alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi, con l’eccezione di coloro che forniscono prestazioni di natura intellettuale o effettuano mere forniture nei cantieri mobili e temporanei.

Ora il Ministero del Lavoro ha approvato un decreto attuativo che stabilisce:
• le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente,
• i contenuti informativi della patente,
• i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione,
• i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale,
• le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Le imprese e i lavoratori autonomi interessati devono presentare domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attestando il possesso di determinati requisiti:
tramite autocertificazione
• iscrizione alla Camera di Commercio
• DURC
• certificazione di regolarità fiscale
tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
• obblighi formativi previsti dalla normativa vigente
• documento di valutazione dei rischi (per le imprese)
• designazione del RSPP (se nominato).
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta ad un soggetto terzo.

Una volta presentata la domanda, il rilascio della patente avverrà in formato digitale e verrà resa disponibile sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Durante l’attesa del rilascio della patente, le attività possono continuare, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dell’avvenuto rilascio della patente deve essere data comunicazione, entro 10 giorni, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST).
La patente sarà revocata se, durante un controllo successivo al rilascio, si accerta in via definitiva la non veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti iniziali. Dodici mesi dopo la revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova patente seguendo le stesse modalità previste per la prima richiesta.

Le informazioni contenute nella patente a punti possono essere verificate da diverse figure e organismi, a seconda delle loro competenze e necessità. Ecco chi può accedere a queste informazioni:
• Titolari della Patente o loro delegati
• Pubbliche Amministrazioni
• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS e RLST) Organismi Paritetici
• Responsabile dei Lavori e Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
• Soggetti Titolari di un Interesse qualificato.

L’Ispettorato del lavoro può sospendere la patente in caso di infortuni gravi o mortali imputabili al datore di lavoro per colpa grave. La sospensione può durare fino a 12 mesi, con la durata specifica determinata dalla gravità dell’infortunio e delle violazioni commesse.
In caso di sospensione, è ammesso ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

Ogni soggetto può ottenere fino a 100 crediti, suddivisi in diverse categorie:
• Crediti base: 30 crediti assegnati al momento del rilascio della patente.
• Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti basati sull’anzianità di iscrizione alla camera di commercio.
• Crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Fino a 30 crediti aggiuntivi possono essere attribuiti nel caso di possesso, da parte del richiedente, di specifiche caratteristiche quali, a titolo di esempio:
• Possesso della certificazione ISO 45001 o adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nei casi non prescritti dalla normativa vigente: 5 punti
• Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza: 4 punti
• Formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza per almeno un terzo dei lavoratori: 6 punti; se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri, si aggiungono ulteriori 2 punti
• Riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23): 2 punti
• Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro: da 1 a 6 punti in base all’entità dell’investimento
Inoltre, fino a 10 crediti aggiuntivi possono essere riconosciuti in ulteriori casi, quali:
• Dimensione dell’organico aziendale: da 1 a 4 punti in base al numero di dipendenti
• Possesso della certificazione SOA: da 1 a 2 punti in base alla classifica
• Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri: 2 punti
Viene inoltre riconosciuto 1 credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, fino a un massimo di 22 crediti.

Nel caso in cui la patente subisca una decurtazione tale da impedirne l’operatività, il recupero dei crediti fino a 15 punti è condizionato alla frequenza di corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla realizzazione di investimenti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per il recupero dei crediti è necessaria la valutazione positiva di una Commissione composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, cui possono partecipare anche rappresentanti delle ASL e delle Regioni.

Ricordiamo che l’istituzione della “patente a punti” vuole rappresentare un sistema che rivoluziona la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul lavoro. Questo sistema mira a migliorare significativamente la sicurezza nei cantieri, incentivando comportamenti virtuosi e garantendo maggiore trasparenza e responsabilità tra le imprese.

E’ pertanto evidente che dal prossimo mese di ottobre non si potrà entrare in cantiere senza la “patente” e soprattutto non si potrà richiederla senza essere in regola con le norme di sicurezza e la specifica formazione aggiornata di tutto il personale.

01/06/2024

Ieri abbiamo concluso il corso antincendio con la prova pratica di spegnimento. Sicuramente la lezione più amata dai miei corsisti!!!!!

18/11/2022

Oggi si è conclusa la prova pratica del corso antincendio, in collaborazione con i tecnici di MINGUCCI e la ditta TERENZI. Tutti promossi !!!

PROTOCOLLO PER  IL CONTRASTO DEL COVID-19NEGLI AMBIENTI DI LAVOROcondiviso dalle parti sociali il  30 giugno 2022 e vali...
06/09/2022

PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO DEL COVID-19
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
condiviso dalle parti sociali il 30 giugno 2022 e valido fino al 31 ottobre 2022

L’aggiornamento nelle aziende del protocollo
Il virus rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il Protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e i datori di lavoro aggiornano il Protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione, da integrare secondo le peculiarità della propria organizzazione.
In particolare si indica che sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Informazione
Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
• la consapevolezza del fatto di non poter fare ingresso in azienda laddove sussistano i sintomi del Covid-19 (influenza);
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
• l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale.
Inoltre il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata in riferimento al complesso delle misure adottate.

Gestione degli appalti
Si indica che in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.), che risultassero positivi al tampone, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente.
E l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori delle aziende terze, che operano nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Organizzazione aziendale
Si indica che l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
Si indica che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante.
Si favoriscono orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Pulizia e sanificazione in azienda
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi nonché alla loro ventilazione.
Occorre poi garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata”.

Precauzioni igieniche personali
Le persone presenti nel luogo di lavoro devono adottare tutte le precauzioni igieniche necessarie, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

Mascherine
L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro (ma non si parla più, come in precedenza, di obbligo dei dispositivi in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto).
Inoltre, il datore di lavoro individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.

Sorveglianza sanitaria
E’ necessario che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste. Inoltre il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili.

Indirizzo

Via Mameli 44
Pesaro
61121

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Martedì 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Giovedì 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30
Venerdì 08:30 - 13:00
15:00 - 18:30

Sito Web

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