Sovraindebitamento anatocismo e usura

Sovraindebitamento anatocismo e usura Come risolvere e gestire i problemi da sovraindebitamento

27/12/2016

“Legge sovraindebitamento: famiglia parmense esdebitata per oltre 60.000 euro”

06/12/2016

E’ consentito impugnare la sentenza per violazione di legge per norme emanate dopo la pubblicazione della sentenza, purchè dotate di...

12/10/2016

A Reggio Calabria è arrivato un corso di alta formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento

12/10/2016

Legge salva suicidi-Convegno dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo e la Consulta provinciale dei liberi professionisti della Camera di Commercio di Bergamo

22/01/2016

Le alternative offerte dalla legge 3/2012
La legge n.03/2012 offre al debitore non fallibile ed al privato consumatore diverse alternative:
infatti, a fronte di una “massa passiva “ di venuta insostenibile, è possibile prospettare ai propri creditori, tra le vie percorribili, quella più aderente alla propria situazione economica:
sono previste
- la semplice moratoria;
-la remissione parziale dei debiti;
-la dilazione del debito ridotto per effetto della remissione;
Se il debitore non possiede sufficienti risorse per percorrere una delle tre soluzioni, è possibile l’intervento di un terzo soggetto datore di garanzie di fattibilità dell’accordo, il quale, intervenendo con risorse proprie, può permettere al soggetto insolvente di “ripulirsi” dalle proprie passività e ripartire ex novo con l’attività lavorativa.
Ovviamente la proposta, vincolante per tutti i creditori, deve fornire adeguate garanzie di fattibilità/sostenibilità, tanto in termini di convenienza economica, tanto in termini di flussi di cassa disponibili da parte del debitore.

22/01/2016

Insolvenza dei privato consumatore

Anche la persona fisica può diventare un soggetto insolvente, ovvero incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Infatti, oltre alla mancanza di reddito, anche l’illiquidità può comportare situazioni di insolvenza nei confronti dei creditori.
Si pensi ad esempio ad un privato con beni immobili anche di notevole valore, che però nell’immediato non sono prontamente liquidabili: anche se lo stesso avesse un patrimonio di per se superiore all’ammontare dei debiti,se tale patrimonio non fosse “realizzabile” nel breve termine, il soggetto potrebbe diventare insolvente, con tutte le conseguenze negative che ciò comporta a livello di Centrale rischi bancaria e Crif (anagrafe cattivi pagatori).
Se questa situazione ti riguarda, la legge sul “sovra indebitamento” può prospettarti delle soluzioni globali, che supportate dal vaglio delle autorità competenti, potranno portare ad una definizione vincolante per tutti i creditori e conseguentemente liberatoria delle passività accumulate.

15/01/2016

Possibilità di soluzione anche per le associazioni e le imprese agricole

Se sei un’associazione o un imprenditore agricolo oggi la legge 3/2012 ti consente di trovare una soluzione definitiva ai tuoi debiti.
Infatti, chi non rientra tra i soggetti assoggettabili a procedure concorsuali può, ricorrendo alla sopra citata legge, beneficiare di una soluzione “globale” delle proprie passività, liberandosi definitivamente del peso di debiti senza i costi di concordare singolarmente con ciascun creditore.
Questa possibilità comporta anche il collegato beneficio della esdebitazione, con la conseguenza che l’impresa può ricollocarsi sul mercato libera dalle passività prodotte dalle gestioni precedenti.

Con la legge 3 del 2012, anche i professionisti, le associazioni, gli enti, le imprese agricole e tutti i soggetti che a...
11/01/2016

Con la legge 3 del 2012, anche i professionisti, le associazioni, gli enti, le imprese agricole e tutti i soggetti che ai sensi della legge fallimentare non sono fallibili, possono provare a risolvere la loro situazione di crisi da sovraindebitamento.

Con la riforma della legge 27 gennaio 2012, n.3, l’ordinamento italiano istituisce una procedura per la ristrutturazione dei debiti dei privati, cioè di coloro che non rientrando nei presupposti della legge fallimentare, sia perché al disotto dei limiti dimensionali ivi previsti, sia perché sogget…

04/01/2016

La proposta dei commercialisti sui futuri arbitrati. Longobardi: “Sarebbe garanzia di reale indipendenza e professionalità”

“Per la risoluzione della vicenda relativa al risarcimento dei risparmiatori sottoscrittori di obbligazioni subordinate di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti il governo potrebbe affidarsi agli Organismi di composizione della crisi”. E’ la proposta avanzata dal presidente del commercialisti, Gerardo Longobardi, durante l’assemblea degli ordini territoriali della categoria svoltasi a Roma. Una soluzione che, secondo Longobardi, avrebbe “il merito di garantire più di altre la professionalità e l’indipendenza che questa situazione richiede”

“L’ampia facoltà di scelta riconosciuta ai Ministeri competenti – afferma Longobardi – parrebbe essere indice della volontà di introdurre un nuovo sistema di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale tra intermediari e clienti del settore finanziario che si potrebbe porre, rispetto a quelli già esistenti, in posizione di assoluta specialità. Occorrerebbe, pertanto, differenziare nettamente l’istituto da tutti gli altri che gli sono affini quanto a competenza per materia, emancipandosi dalla possibilità di avvalersi di Organismi o Camere arbitrali già istituite e preferendo soluzioni che, favorendo la composizione negoziale delle controversie, enfatizzino al contempo la necessità di prestazioni professionali e indipendenti da qualsiasi ente o autorità precostituita e per legge destinata alla vigilanza sui soggetti destinatari delle nuove disposizioni”.

La soluzione che i Commercialisti propongono è dunque di recuperare anche in questa vicenda l’istituto della composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012 definendo come tale l’intero procedimento e spostando il baricentro della gestione sugli Organismi di composizione iscritti – o di prossima iscrizione - presso il Ministero della Giustizia, ai quali, peraltro, anche la Commissione ministeriale Rordorf istituita per la riforma delle procedure di crisi e di insolvenza ha recentemente riconosciuto nuove e importanti competenze.

09/10/2015

Sovraindebitamento, domani seminario alla Camera di Commercio.

Il Presidente Antonio Campese: “Istituiremo Sportello per famiglie e imprese e tutti quei soggetti che non riescono a liberarsi dalla pressioni di debiti divenuti insostenibili”.

Il Movimento Difesa del Cittadino, l’Associazione Nazionale di Consumatori ed Utenti - Sede provinciale di Benevento - in collaborazione con Camera di Commercio di Benevento, Ordine degli Avvocati di Benevento, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento, Osservatorio sulle crisi d'Impresa organizza per domani venerdì 9 ottobre 2015, presso la Sala Conferenze della Camera del Commercio di Benevento, un convegno sul tema “Sovraindebitamento di famiglie e imprese, recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale”.

“Complice la crisi economica – spiega il Presidente della Camera di Commercio, Antonio Campese - sono sempre di più gli italiani che si trovano a dover affrontare improvvisamente situazioni di difficoltà. Si parla in questi casi di sovraindebitamento, che non è altro che la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le loro disponibilità economiche.

A subire maggiormente questo fenomeno è indubbiamente la parte più debole della società, cioè lavoratori, pensionati, artigiani e piccole attività economiche in generale.
Anche il mondo dell’agricoltura è fortemente interessato a questo fenomeno con numerose aziende che in difficoltà per l’impossibilità di onorare i propri debiti. Ecco – continua Campese – perché abbiamo voluto che il seminario si tenesse in Camera di Commercio, dove sarà istituito uno Sportello per il Sovraindebitamento, progetto che rientra nel Fondo perequativo dell’Unioncamere.

La normativa sul sovraindebitamento, introduce una novità rivoluzionaria per tutti i soggetti che, secondo l’ordinamento italiano, non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare: è diritto del debitore liberarsi dalla pressione di debiti diventati insostenibili riportandoli a quanto effettivamente può essere pagato nella situazione economica attuale. E’ dunque uno strumento particolarmente utile in un momento di grandi difficoltà economiche per famiglie e imprese”.

I lavori prenderanno il via alle ore 14.30.

10/08/2015

Italia Oggi

Di Gloria Grigolon

Sovraindebitamento in chiaro

Il sovraindebitamento rischia il conflitto di interessi. Mentre le funzioni in capo al gestore risultano così diverse da essere in taluni casi in contrasto tra di loro, dubbi operativi potrebbero sorgere anche riguardo le funzioni svolte dall’Organismo di composizione della crisi, erogatore del servizio di gestione della crisi stessa. Le linee guida sul sovraindebitamento pubblicate ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti vanno nella direzione di specificare meglio le indicazioni contenute nella normativa vigente (legge 3/2012) e del decreto n. 202/2014 che ne reca il regolamento d’attuazione.

Sovraindebitamento e stato di insolvenza. Per sovraintendimento non è da intendersi un generico stato di insolvenza. La prima accezione sottolinea infatti una situazione di difficoltà non temporanea di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni facendo ricorso a redditi immediatamente conseguibili, che grava su persone fisiche non assoggettabili alla legge fallimentare. Diversamente, l’insolvenza si riferisce all’incapacità di far fronte a bisogni non attinenti ai bisogni della famiglia, ma a debiti contratti per esigenze diverse, che possono o meno coincidere con lo svolgimento dell’attività aziendale. Lo squilibrio finanziario temporaneo in sé non è dunque sufficiente a qualificare lo stato di sovraindebitamento.

Occ. Le linee guida si aprono al commento dell’Organismo di composizione della crisi (Occ), ente stabilmente destinato all’erogazione del servizio di gestione della difficoltà del debitore. L’Occ si occupa di: ausilio al debitore nella fase di elaborazione del piano sottostante alla proposta e nella sua esecuzione; liquidazione giudiziale nell’accordo o nei piani del consumatore omologati; ausilio al giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica dei dati forniti e nel rilascio dell’attestato di fattibilità del piano. Tre ruoli che, come sottolineato dal Consiglio, portano l’Organismo a compiere contemporaneamente attività che fanno emergere il dubbio di un possibile conflitto di interessi. Criticità, questa, in parte ovviata dal dm 202/2014, che ha previsto l’adeguata formazione dei professionisti aderenti all’Occ e l’affidamento degli incarichi anche ad un collegio di gestori.

15/04/2015

Presentata presso il Tribunale di Ancona, per conto di un piccolo imprenditore, domanda di accesso alla procedura di cui alla l. 3/2012.

Indirizzo

Via Togliatti N. 21
Pesaro
61122

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