Studio "A. Cruciano & Partners"

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23/05/2022

𝐒𝐞𝐢 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐡𝐚𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞? Bene, questo fa al caso tuo!
Il regime forfettario agevolato è un regime fiscale particolare che introduce delle semplificazioni fiscali e contabili per gli aderenti, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e include numerose semplificazioni e agevolazioni per le imprese di piccole dimensioni.
Il regime forfettario è stato introdotto per ve**re incontro ai lavoratori autonomi con un volume d’affari e un reddito limitato e per agevolare l’apertura di nuove attività con Partita IVA. Questo regime si adatta perfettamente alle nuove attività di lavoro autonomo grazie ad una imposizione fiscale agevolata che risulta essere la migliore presente nel panorama fiscale italiano e che permette alle nuove attività di iniziare il proprio percorso con dei costi limitati.
I vantaggi di questo regime fiscale sono:
✅ 𝐓𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐭𝐚 con imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni di attività per poi passare al 15%
✅ 𝐂𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ grazie al quale si determina la percentuale dei compensi sui quali calcolare le tasse
✅ 𝐍𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐈𝐕𝐀
✅ 𝐑𝐢𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀
Detto ciò, "Ma se adotto questo tipo di regime fiscale, devo avvalermi obbligatoriamente del commercialista?"
La risposta è no, ma per una serie di motivazioni potrebbe esserti utile:
❗ L'apertura della P.IVA e di pratiche iniziali risultano spesso difficili e indecifrabili per chi non è del settore
❗ Il mondo fiscale è soggetto a continui cambiamenti e variazioni
❗ La conoscenza di bonus ed agevolazioni fiscali può dare l'opportunità di risparmiare facendo leva su questi
❗ Comodità e facilità anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale
‼️ 𝐈𝐧 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢, 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 "𝐀. 𝐂𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 & 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬" 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐞𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢, 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞, 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞, 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞.
Per maggiori info e/o prenotare un appuntamento contattare il 06 42020871 - 331 4552089 o visitare il sito web dedicato:
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16/05/2022

𝐋𝐨 𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐞?
Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022.

Con l'art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile 2022 si stabilisce di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti:

- in regime forfettario
- in regime di vantaggio
- alle associazioni sportive dilettantistiche

𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐯𝐢 𝐨𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢, 𝐫𝐚𝐠𝐠𝐮𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎.

Sono invece esonerati da tale obbligo le cosiddette micro PIVA per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo, ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Detto ciò, non farti trovare impreparato e contattaci per una consulenza.

Via Cavour, 44 - Roma Via Italica, 49 - Pescara
Tel. 06 42020871 – Tel. 06 87608716 Tel. 085 692698

e-mail: [email protected]
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𝐒𝐞𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞? 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐭𝐢!Sostegni Ter: Contributo fondo perduto per il commercio al dettaglio.L...
25/03/2022

𝐒𝐞𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞? 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐭𝐢!

Sostegni Ter: Contributo fondo perduto per il commercio al dettaglio.
La conversione del Decreto Legge n 4 noto come Decreto Sostegni Ter che ha ricevuto ieri 24 marzo la fiducia ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta conferma il contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio con determinati Codici ATECO.

Il fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di requisiti ad hoc, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso di requisiti.

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚!

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive.

Non sai se puoi rientrare anche tu nella categoria beneficiaria di tale contributo? Non preoccuparti! Contattaci e studieremo insieme il caso specifico!

𝐋𝐨 𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐞?Presto, anche chi lavora col regime forfettario sarà obbligato a usare la fatturazione elettronica.La fatt...
22/03/2022

𝐋𝐨 𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐞?
Presto, anche chi lavora col regime forfettario sarà obbligato a usare la fatturazione elettronica.

La fatturazione elettronica ormai è largamente diffusa anche tra i contribuenti in regime forfettario, che per Legge non sono tenuti ad adottarla.
Secondo quanto emerso dal documento Com/2021/681, presentato al consiglio UE, in Italia infatti “Oltre il 10 % dei contribuenti – tra cui i forfettari – che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva IVA, emettono già le fatture attraverso lo SdI”.

L’Italia è autorizzata ad estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari. Chi lavora con questo regime deve quindi informarsi e prepararsi adeguatamente per conoscere vantaggi, disposizioni legislative, ma anche strumenti e software necessari per gestire al meglio la fatturazione elettronica.

Ad oggi non risulta ancora una data di decorrenza ufficiale ma si ritiene sia compresa nel secondo trimestre del 2022.

Detto ciò, non farti trovare impreparato e contattaci per una consulenza!

A partire dal 1 marzo 2022 lo Studio è operativo anche a Roma in Via Cavour, 44 - RM 00184 e grazie alla presenza di var...
15/03/2022

A partire dal 1 marzo 2022 lo Studio è operativo anche a Roma in Via Cavour, 44 - RM 00184 e grazie alla presenza di vari Partner professionali, offre servizi di:


-Contabilità ordinarie e semplificate (liberi professionisti, artigiani, forfettari)
-Consulenza fiscale, amministrativa e aziendale
-Domiciliazione societaria
-Sovraindebitamento
-Risanamento aziendale
-Tutela patrimoniale

Per maggiori info e/o prenotare un appuntamento contattare il 06 42020871 - 331 4552089 o visitare il sito web dedicato: www.antoniocruciano.it

𝐀𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞L’assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativ...
25/01/2022

𝐀𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞

L’assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. L’assegno, erogato tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, e fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di alcune condizioni, e decorre già dal settimo mese di gravidanza.

La legge 46 del 2021, di iniziativa parlamentare, ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’Assegno unico e universale (AUU). Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega introducendo l’AUU nel nostro ordinamento.

I principi generali di maggior rilievo a cui tale strumento si conforma secondo quanto stabilito dalla Legge delega:

-il riconoscimento di un beneficio per tutti i figli a carico su base universalistica, indipendentemente sia dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati), sia dalla situazione reddituale;
-la modulazione degli importi del beneficio sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti. Tale principio era funzionale a garantire criteri di progressività nell’erogazione del beneficio;
-la sostituzione di una pluralità di strumenti in essere con uno strumento unico.

La riforma, dunque, semplifica e razionalizza gli strumenti di welfare a sostegno della famiglia e della natalità. Allo stesso tempo, la riforma supera l’impostazione precedente che vincolava le politiche di sostegno per i figli all’appartenenza del percettore a determinate categorie lavorative, nonché alla capacità di produrre reddito. Aspetto quest’ultimo che spesso impediva agli strumenti di welfare di raggiungere adeguatamente anche i più poveri.
Lo schema

Gli importi sono sintetizzati schematicamente.
Nel caso di figli minorenni, l’importo base parte da 175 euro mensili (2.100 euro annui) a figlio ed è costante fino a 15 mila euro di ISEE. Tra 15 e 40 mila euro di ISEE l’importo si riduce con una pendenza uniforme e relativamente contenuta (circa il 6%). A partire da 40mila euro di ISEE, l’importo si stabilizza sul valore minimo di 50 euro mensili a figlio (600 euro annui).

Lo schema base degli importi riflette l’idea di universalismo (anche indipendentemente dal livello di reddito del nucleo) con moderata selettività. L’importo base di 175 euro a figlio esteso fino ai 15 mila euro di ISEE dovrebbe riguardare la metà delle famiglie italiane. Il successivo decalage dell’importo, che consente di garantire il pur necessario grado di progressività al beneficio, è comunque sufficientemente contenuto da non rendere irrilevante il beneficio a livelli di reddito medio-alti: ad esempio, a 30mila euro di ISEE che equivalgono a circa 60-70 mila euro di redditi familiari (in assenza di patrimonio) l’importo mensile per figlio è ancora tutt’altro che trascurabile e pari a 100 euro (gli assegni per il nucleo familiare, ANF, diventavano sostanzialmente irrilevanti già sopra i 30mila euro di reddito familiare; cfr. sotto).

Tale scelta punta a dare riconoscimento al valore sociale e collettivo dei figli quali risorse per la comunità indipendentemente dalla loro estrazione sociale. L’idea di fondo è che le politiche per la natalità e per il sostegno alla genitorialità, per loro natura, debbano tendenzialmente avere una logica universalistica. In questo senso la misura costituisce anche un incentivo generalizzato alla natalità.

Nel caso di figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni gli importi base sono sostanzialmente dimezzati in linea con le indicazioni della Legge delega. Vengono, inoltre, previste delle maggiorazioni degli importi base – generalmente calanti con i livelli di ISEE – per specifiche circostanze, nonché delle maggiorazioni nel caso di figli con disabilità, indipendenti dall’ISEE ma crescenti nel grado di disabilità.

Per garantire una transizione graduale al nuovo assetto e tutelare nella fase transitoria i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25 mila euro, per gli anni 2022-24 (e per i mesi di gennaio e febbraio 2025) si prevede infine una maggiorazione di carattere transitorio. Tale maggiorazione è pensata per ridurre eventuali differenze negative tra il nuovo Assegno e la somma dei trattamenti vigenti. Non si tratta di una clausola di salvaguardia sia perché la maggiorazione è temporanea e sia perché è calcolata sui valori medi delle detrazioni e degli ANF oggi vigenti e non sugli importi effettivamente percepiti dai singoli beneficiari. Va, peraltro, ricordato che una clausola di salvaguardia in senso stretto avrebbe impedito la semplificazione e razionalizzazione del sistema perché avrebbe, di fatto, tenuto in vita il vecchio sistema rendendo il nuovo perfino più complicato del precedente. In ogni caso, secondo le stime della relazione tecnica del decreto, la maggiorazione transitoria dovrebbe riguardare solo circa 200 mila nuclei familiari, ovvero meno del 3% del totale delle famiglie con figli minori di 21 anni.

𝗡𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝟭° 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲: 𝟱 𝗺𝗲𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿𝗲: 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲Nuovo pacchetto fiscale con Riscossione, e...
16/11/2021

𝗡𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝟭° 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲: 𝟱 𝗺𝗲𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿𝗲: 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲

Nuovo pacchetto fiscale con Riscossione, ecobonus auto e incentivi varati dal governo lo scorso 15 ottobre ed entrato in vigore il 22 ottobre con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto fiscale 2021, collegato alla Legge di bilancio 2022.

Ci sarà innanizutto più tempo per pagare le rate di rottamazione e saldo e stralcio. Ma non solo: verrà anche rifinanziato il fondo automotive, che permette di avere agevolazioni sull’acquisto di auto amiche dell’ambiente e a basso impatto inquinante.

Inclusa nel Dl fiscale c’è anche la semplificazione delle norme sul patent box, il regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa. Inoltre trova anche spazio la materia lavoro, con diverse misure di rifinanziamento cassa integrazione per altre 13 settimane, il rinnovo dei congedi parentali covid e il reddito di cittadinanza. Insomma un Decreto fiscale con diverse misure in tema di fisco e lavoro.

Vediamo un po’ più in dettaglio le novità sulla riscossione approvate e in vigore con il Dl fisco di ottobre 2021, pronto a tendere una mano a contribuenti e lavoratori.

𝗥𝗶𝗮𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗱𝗮 𝗥𝗼𝘁𝘁𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼

Come si legge nel testo del provvedimento, viene prevista la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio fino alla nuova scadenza del 30 novembre 2021.

Come citato all’articolo 1 del ecreto infatti: “Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.”.

Tradotto: termini riammessi per i contribuenti che erano considerati decaduti dai piani di definizione agevolata conosciuti come Rottamazione ter e saldo e stralcio, per quanto riguarda i pagamenti delle rate 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

𝗥𝗶𝘀𝗰𝗼𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭

A partire dal 1° settembre l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ripreso la sua attività di notifica cartelle esattoriali rimaste in stand by da marzo 2020.

Il Decreto Fisco prevede l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Si avranno 150 giorni in più (5 mesi) per adempiere al versamento, anzichè 60 giorni.

Nello specifico: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.

𝗥𝗶𝘀𝗰𝗼𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲: 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗮𝘁𝗲

Anche chi è decaduto nel periodo Covid potrà essere riammesso alla rateazione e dal 31 ottobre 2021 potrà riprendere a pagare in 18 rate anziché 10 rate.

Inoltre, oltre all’aumento delle rate, viene anche stabilita la riammissione al programma di rateizzazione dei debiti dei debitori incorsi, alla data di entrata in vigore di questo decreto fiscale, in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021. Resta ferma la possibilità di ampliare la rateazione.

𝗟’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮Fino al 31 dicembre 2021 l’autofattura può essere emessa in formato cartaceo o ele...
16/11/2021

𝗟’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮

Fino al 31 dicembre 2021 l’autofattura può essere emessa in formato cartaceo o elettronico per le operazioni interne e con l’estero. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 l’autofattura va emessa in formato elettronico.

Di seguito le operazioni interessate da questo adempimento:

• TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno
• TD17. Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero
• TD18. Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
• TD19. Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72
• TD20- Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/71 o art. 46 c.5 D-L- 331/93)
• TD21- Autofattura per splafonamento

Nel caso di reverse charge interno, nella fattura elettronica va indicato il codice natura “N6-inversione contabile (reverse charge)” per:

1. operazioni interne (ad es., cessione di rottami, ecc.);
2. acquisti di beni intracomunitari, con fattura integrata con l’IVA essendo imponibile;
3. prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi:

• intracomunitari a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con l’IVA essendo un’operazione imponibile da registrare sia tra le fatture emesse sia tra quelle di acquisto;
• extracomunitari a soggetti passivi italiani, per l’acquisto di servizi dall’estero, la fattura obbliga ad emettere l’autofattura, essendo un’operazione imponibile da annotare sia tra le fatture emesse sia tra quelle di acquisto.

Per l’acquisto intracomunitario, l’operatore può comunicare i dati relativi all’imponibile e all’IVA trasmettendo un file xml al SDI indicando il codice TD18 nel campo cedente/prestatore il codice identificativo del fornitore comunitario e nel campo cessionario/committente i propri dati.

Per gli acquisti di servizi, siano essi comunitari o extracomunitari, va utilizzato il codice TD17, indicando le suddette integrazioni.
Per entrambe le eventualità, l’operatore deve rispettare l’obbligo di comunicare le fatture di acquisto (c.d. “esterometro”), con la sola esclusione di quelle per le quali è stata emessa la bolletta doganale e di quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Se per gli acquisti interni è ricevuta una fattura elettronica in cui è indicato uno dei codici da N6.1 a N6.9 inversione contabile, in quanto l’operazione è indicata all’art. 17 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, è necessario integrare il documento ricevuto con l’aliquota e l’imposta e annotarlo nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti.

Tuttavia, la circolare 2.7.2018, n. 13 E, consente di utilizzare una modalità alternativa predisponendo un altro documento, cha va allegato al file della fattura ricevuta nel quale vanno indicati gli estremi della fattura,, l’aliquota e l’IVA, dove nel campo cedente/prestatore va esposta la partita IVA dell’effettivo cedente/prestatore e nel campo cessionario/committente la partita IVA di chi effettua l’integrazione; tale documento xml può essere inviato con il codice TD16-integrazione fattura reverse charge interno ma senza dover rispettare alcun obbligo del suo invio a chi emesso la fattura (cioè il sedente/prestatore).

Contributo a fondo perduto “start-up”:istanze a partire dal 9 novembre.𝐃𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚Il contributo a fondo perduto “s...
12/11/2021

Contributo a fondo perduto “start-up”:
istanze a partire dal 9 novembre.

𝐃𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚
Il contributo a fondo perduto “start-up” è destinato ai soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività d’impresa – come da risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – è iniziata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
Possono presentare l’istanza al nuovo contributo i soggetti che non hanno potuto ottenere il contributo Sostegni in quanto privi del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 e l’analogo valore dell’anno 2020.
Ulteriore requisito previsto è l’aver conseguito ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni”) non superiori a 10 milioni di euro.

Il contributo “start-up” spettante a ogni beneficiario ammonta a 1.000 euro. Le risorse finanziarie messe in campo ammontano a 20 milioni di euro e pertanto, qualora l’importo complessivo dei contributi richiesti fosse superiore allo stanziamento, l’erogazione avverrà con riparto proporzionale.

Il provvedimento appena varato fissa la finestra di presentazione dell’istanza telematica per la richiesta del contributo “start-up” nei 30 giorni compresi tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2021.

Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell’importo spettante: l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.

𝐈𝐥 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥'𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚
Allegati al provvedimento il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione.
Oltre ai dati identificativi del richiedente, il modello prevede la sezione dedicata ai requisiti necessari per accedere al contributo, dove il richiedente deve indicare di non essere un soggetto escluso (soggetti che hanno cessato la partita Iva, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione), di aver conseguito ricavi 2019 in misura non superiore a 10 milioni di euro, di essere un soggetto a cui non spetta il contributo Sostegni per assenza del calo minimo del 30% del fatturato e di aver attivato la partita Iva nel 2018 con inizio dell’attività nel 2019.

Il contributo “start-up” è ascrivibile alla sezione degli aiuti di Stato “3.1 – Aiuti di importo limitato” e per vincolo comunitario l’erogazione deve avve**re nel rispetto delle regole del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni); il modello contiene quindi le sezioni dedicate alla verifica del mancato superamento dei limiti massimi di aiuti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12.

A tal fine, il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, la condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi, l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui con la richiesta del cfp “start-up” si verifichi il superamento dell’importo massimo previsto per la sezione 3.1, nell’istanza il richiedente deve indicare il minor importo di contributo richiesto, rideterminato al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

Il modello di istanza si chiude con la scelta della modalità di erogazione del contributo e, in caso di scelta per l’accredito in conto corrente, con l’indicazione dell’Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale intestato al richiedente.

𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚
Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici possono avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La trasmissione telematica delle istanze, possibile dal 9 novembre 2021 e fino al 9 dicembre 2021, può avve**re esclusivamente mediante l’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

In caso di errore commesso nei dati indicati sull’istanza presentata, il contribuente può presentare una nuova istanza sostitutiva entro il termine del 9 dicembre 2021. Entro la stessa data è possibile inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Controllo delle istanze ed erogazione del contributo
Il provvedimento illustra le modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell’Agenzia. Inizialmente, dopo la presentazione dell’istanza, vengono eseguiti dei controlli “formali” che terminano con il rilascio della ricevuta di presa in carico.
Successivamente al 9 dicembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle istanze, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati nell’istanza con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. Attraverso un accordo con Unioncamere, viene verificato il requisito dell’inizio dell’attività nel corso dell’anno 2019 in base ai dati presenti sul Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Se l’importo complessivo dei contributi richiesti con tutte le istanze validamente elaborate risulterà superiore ai fondi stanziati, l’Agenzia determinerà la percentuale di ripartizione proporzionale e procederà alla conseguente emissione dei mandati di pagamento e al riconoscimento dei crediti d’imposta.
Ogni fase del processo può essere monitorata dal contribuente attraverso la consultazione delle ricevute all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia e attraverso la consultazione dell’esito all’interno della sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”.

Infine, il provvedimento illustra i controlli che possono essere svolti successivamente all’erogazione e fornisce le modalità operative per l’eventuale restituzione del contributo ottenuto e non spettante.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-dell-8-novembre-2021

Ecco le principali scadenze fiscali di novembre 2021:Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di ...
12/11/2021

Ecco le principali scadenze fiscali di novembre 2021:
Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

16 Novembre
𝐈𝐯𝐚 (𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢 𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢);
𝐈𝐫𝐞𝐬;
𝐈𝐫𝐚𝐩;
𝐈𝐫𝐩𝐞𝐟;
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞;
𝐫𝐢𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚;
𝐚𝐝𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢;
𝐜𝐞𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐚 (𝐬𝐚𝐥𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏)

25 Novembre
𝐈𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭

La presentazione degli elenchi INTRASTAT delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. La presentazione va fatta in modalità telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I.

30 Novembre
𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨

Si ricorda che L’Agenzia delle Entrate prevede 5 giorni di tolleranza per il pagamento, per cui il termine passa al 6 dicembre.

𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢

Tra gli altri adempimenti a fine mese figura anche la scadenza per le dichiarazioni dei redditi, modello Redditi PF 2021, Redditi SC 2021, dichiarazione Irap 2021.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐋𝐈𝐏𝐄;

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐛𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 (𝐭𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞);

𝐈𝐫𝐩𝐞𝐟 (𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐬𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐈𝐕𝐀 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐞𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞);

𝐈𝐫𝐞𝐬 (𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏);

𝐈𝐫𝐚𝐩 (𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏);

𝐂𝐞𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐚 (𝐬𝐚𝐥𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏).

Il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata dell'IMU 2021 ma per alcune unità immobiliari non si an...
10/06/2021

Il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata dell'IMU 2021 ma per alcune unità immobiliari non si andrà in cassa.

Ricordiamo ad esempio che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'Imu.

Si specifica che, si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.

E' necessario però sottolineare che se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU).

L’IMU è, invece, dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 immobili cosiddetti di lusso, a questi si applica:

- un’aliquota ridotta
- e la specifica detrazione.

𝐈𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐝 𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐥'𝐈𝐌𝐔

Vi sono inoltre dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi per questi immobili non si paga l'IMU

Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune:

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE

-unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
-fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
-casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

- in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
-dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
-del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
-appartenente alla carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Va prestata attenzione al fatto che non è più prevista l’assimilazione per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE

unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥'𝐈𝐌𝐔:

-gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
-fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc..);
-fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
-fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;  fabbricati di proprietà della Santa Sede;
-i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
-immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:

-assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
-dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85).

Indirizzo

Via Italica, 49
Pescara
65127

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30
Sabato 09:00 - 13:00

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