Studio Vizioli

Studio Vizioli Studio legale e commerciale dott. D’Annunzio Chieti - Pescara

Aldo Gabriele Vizioli
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE
CULTORE DELLA MATERIA - CATTEDRA DI DIRITTO COMMERCIALE
Facoltà di Economia - Università degli Studi G.

22/03/2026

📰 Rassegna stampa

𝐍𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞

Oggi su la Repubblica il punto di vista di Elbano De Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

“La semplificazione è un obiettivo condivisibile, ma occorre attenzione - spiega de Nuccio -. Rapidità e accesso devono convivere con garanzie, credibilità verso i terzi e tutela dei creditori. È su questo equilibrio che si misura la qualità di ogni riforma”.

Buon Natale🎄e Felice 2026✨da Studio Vizioli
22/12/2025

Buon Natale🎄e Felice 2026✨da Studio Vizioli

SCADENZA DECIMA RATA ROTTAMAZIONE QUATERAgenzia delle entrate-Riscossione comunica che il 30 novembre 2025 scade la deci...
25/11/2025

SCADENZA DECIMA RATA ROTTAMAZIONE QUATER

Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il 30 novembre 2025 scade la decima rata del piano di definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. Rottamazione-quater).

Nel caso non sia stato ancora eseguito il pagamento, si ricorda che saranno considerati tempestivi anche i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza; tenuto conto che il termine coincide con giornate festive, il versamento della rata potrà essere effettuato entro il 9 dicembre 2025.

Come previsto dalla legge, in caso di mancato o tardivo pagamento di una rata del piano si perdono i benefici della definizione agevolata.

Dal 1° gennaio prossimo, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elett...
10/11/2025

Dal 1° gennaio prossimo, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche.
Sanzioni:
- 100 € per ciascuna trasmissione irregolare, max 1.000 € a trimestre.
- 1.000–4.000 € se manca il collegamento tra POS e registratore (estensione della sanzione prevista per mancata installazione degli apparecchi).
- Sospensione della licenza/autorizzazione come sanzione accessoria in caso di violazioni su collegamento, memorizzazione o trasmissione dei dati

Dal 1° gennaio i pos e i registratori di cassa saranno collegati per un puntuale rilevamento dei corrispettivi: le regole ADE per provvedere al collegamento dei dispositivi

RISTRETTA BASE SOCIETARIA E ACCERTAMENTO FISCALE: LA NUOVA DIFESA DEI SOCILa recente Cassazione n. 25680/2025, ha stabil...
13/10/2025

RISTRETTA BASE SOCIETARIA E ACCERTAMENTO FISCALE: LA NUOVA DIFESA DEI SOCI

La recente Cassazione n. 25680/2025, ha stabilito che quando l’Agenzia delle Entrate accerta maggiori redditi nei confronti dei soci di una società con pochi soci (ristretta base partecipativa), il giudice e conseguentemente l'AdE, non può limitarsi a presumere che tali utili siano stati automaticamente distribuiti ai soci, si deve invece, verificare nel merito tutte le contestazioni fatte dal socio, anche quelle che riguardano l’esistenza stessa dei maggiori redditi della società. Infatti, se la società non ha realmente guadagnato di più, non si può parlare di distribuzione di utili ai soci.
Il socio, quindi, può difendersi dimostrando che:
- i maggiori ricavi non sono mai esistiti;
- non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti;
- sono stati presi da qualcun altro;
- che lui non ha avuto alcun ruolo nella gestione della società.
In particolare la Cassazione rileva che il socio ha il diritto di contestare non soltanto che i maggiori utili percepiti dalla società non sono stati distribuiti e sono stati accantonati o reinvestiti, ma anche di censurare che tali maggiori redditi non sono stati affatto conseguiti dalla società.

#

03/10/2025

⚠️📩 La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26371 depositata il 30 Settembre 2025, ha confermato che quando il destinatario di una notifica fiscale è assente, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale. In sostanza, anche se l’atto non è consegnato direttamente, l’amministrazione fiscale può considerarlo valido a tutti gli effetti dopo il termine stabilito dalla legge. La Cassazione chiarisce che questo regime semplificato si applica agli atti impositivi notificati tramite posta (senza uso dell’ufficiale giudiziario), e si fonda sul bilanciamento tra l’interesse pubblico (esigenza di certezza fiscale) e i diritti del contribuente. Del resto, la Corte costituzionale ha già ritenuto legittimo il meccanismo del “silenzio” dopo i dieci giorni, purché al contribuente sia riconosciuta la possibilità di chiedere la rimessione in termini (cioè di far valere che non ha effettiva conoscenza dell’atto per causa non imputabile a sé).

Studio legale e commerciale

✅ SMART WORKING NEI COMUNI MONTANI: ESONERO CONTRIBUTIVO FINO A 8.000 €La Legge 12 settembre 2025, n. 131, entrata in vi...
29/09/2025

✅ SMART WORKING NEI COMUNI MONTANI: ESONERO CONTRIBUTIVO FINO A 8.000 €

La Legge 12 settembre 2025, n. 131, entrata in vigore il 20 settembre 2025, introduce misure a favore dei comuni montani, tra cui agevolazioni fiscali e incentivi per il lavoro agile. L’art. 26 di questa legge prevede uno sgravio contributivo per attrarre lavoratori nei comuni montani tramite modalità di lavoro agile.Per accedere all’agevolazione, devono essere soddisfatti questi requisiti:
- Il lavoratore deve essere assunto con contratto a tempo indeterminato e in modalità di lavoro agile (smart working) come modalità stabile.
- Alla data di entrata in vigore della legge, il lavoratore deve avere età inferiore a 41 anni.
Occorreresidenza/domicilio in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa deve essere stabile in modalità agile (secondo le norme del D.Lgs. 81/2017).
L’agevolazione si estende da 2026 a 2030, con modalità variabili:
- 2026–2027: esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 8.000 € annui per lavoratore;
- 2028–2029: esonero al 50%, fino a 4.000 €/anno;
- 2030: esonero al 20%, fino a 1.600 €/anno.
L’esonero non riguarda premi e contributi dovuti all’INAIL.
Inoltre, l’aliquota per il calcolo pensionistico rimane invariata, evitando penalizzazioni sul montante contributivo del lavoratore.

25/09/2025

⚠️​CASSAZIONE SU NOTIFICA PEC: NULLA SE NON PUÒ ESSERE RICEVUTA PER VIA DELLA CASELLA PIENA

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025, ha stabilito che una notifica via PEC non si perfeziona se la casella del destinatario è piena. Il caso riguardava un architetto sospeso dal proprio Ordine, che non aveva ricevuto l’atto sanzionatorio per mancanza di spazio nella sua PEC. La Corte ha chiarito che, in simili circostanze, la notifica è giuridicamente inesistente e i termini per l’impugnazione non decorrono.
La decisione segna una svolta rispetto all’approccio formalista finora seguito, riducendo i rischi di “trappole procedurali”. Viene ridefinito anche il principio di autoresponsabilità: resta l’obbligo per i cittadini di mantenere attiva e capiente la propria PEC, ma questo non può prevalere sulla garanzia che l’atto sia effettivamente conoscibile.

23/09/2025

LA PIANIFICAZIONE FISCALE (anche testamentaria) OTTIMALE

Giorgio Armani, come noto, ha predisposto con grande attenzione la propria pianificazione testamentaria, riuscendo a ridurre in modo significativo le imposte di successione sul suo enorme patrimonio, stimato intorno ai 12 miliardi di euro. Senza particolari accorgimenti, l’eredità avrebbe potuto generare un prelievo fiscale vicino al miliardo di euro. In realtà, grazie all’uso di strumenti giuridici come la Fondazione Armani e le holding immobiliari, l’esborso complessivo per gli eredi sarà di meno del 2% del patrimonio, cioè circa 195-200 milioni di euro.

Un tassello fondamentale è rappresentato dalla Giorgio Armani S.p.A., che conta su un patrimonio netto di oltre 2 miliardi: quasi tutte le quote sono state conferite alla Fondazione Armani, ente riconosciuto con finalità civiche e sociali. In questo modo, il trasferimento risulta totalmente esente da imposta di successione.

Altro passaggio centrale riguarda le azioni di Essilux, dal valore di circa 2,5 miliardi: il 40% andrà a Pantaleo dell’Orco, con un’imposta di circa 80 milioni, mentre il restante 60% sarà diviso tra familiari stretti, i quali dovranno versare poco meno di 90 milioni complessivi. Diverso il discorso per i titoli di Stato da 32 milioni lasciati a un amico, Michele Morselli, che la normativa rende completamente esenti da tasse.

Infine, la gestione degli immobili tramite la Holding Immobiliare S.r.l. ha permesso di concentrare proprietà di grande prestigio e valore (ville e palazzi in località esclusive) in una società con un patrimonio contabile di soli 283 milioni. È proprio su questa base ridotta che viene calcolata l’imposta, per un costo stimato di circa 22,6 milioni: un ulteriore esempio di pianificazione efficace.

Si tratta, naturalmente, di stime basate su dati pubblici e interpretazioni giornalistiche, non di valutazioni ufficiali. Tuttavia, l’insieme delle operazioni mostra chiaramente come Armani abbia saputo orchestrare una strategia fiscale capace di tutelare la sua eredità e al tempo stesso ridurre al minimo l’impatto fiscale per i successori.

Fondamentale è coordinarsi, al più presto, per pianificare una strategia fiscale efficace

10/09/2025

OPTIONAL DI AUTO IN USO PROMISCUO E FRINGE BENEFIT

Come noto, può accade che il dipendenta richieda degli optional a pagamento per l'auto a lui concessa, pagabili tramite trattenuta in busta paga. Ciò non impatta sul fringe benefit.

Normativa: Art. 51, c. 4, lett. a) TUIR → fringe benefit auto calcolato in modo forfetario sulle tabelle ACI (15.000 km convenzionali, percentuale variabile in base al tipo di alimentazione).

Chiarimento Agenzia Entrate (interpello n. 233/2024):
Le somme trattenute ai dipendenti per optional aggiuntivi non riducono il valore del fringe benefit tassabile.

La riduzione prevista dalla norma (“al netto delle somme trattenute al dipendente”) si applica solo a importi versati per l’uso personale del veicolo, determinati sulle tabelle ACI.
Il valore ACI è una stima forfetaria che non considera i costi effettivi sostenuti dal dipendente.
Gli optional non rientrano nei costi inclusi nelle tabelle ACI.

Le spese per optional restano totalmente a carico del dipendente e non incidono sul fringe benefit tassato.
Eventuali altri beni/servizi accessori forniti dall’azienda (es. box auto) vanno invece valutati separatamente.

09/09/2025

OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI (L. 213/2023)
• Grandi imprese: entro 31 marzo 2025 (sanzioni dal 30 giugno).
• Medie imprese: entro 1° ottobre 2025.
• Piccole e micro imprese: entro 31 dicembre 2025.

Conseguenze mancata stipula:
• Esclusione da incentivi MIMIT (DM 18 giugno 2025).
• Incentivi interessati (principali):
o Contratti di sviluppo
o Interventi per aree di crisi industriale (L. 181/89)
o Nuova Marcora (cooperative)
o Smart & Start (start-up innovative)
o Progetti di R&S per economia circolare (DM 11 giugno 2020)
o Fondo per la salvaguardia occupazionale (DM 29 ottobre 2020)
o Mini contratti di sviluppo (DM 12 agosto 2024)
o Economia sociale (DM 3 luglio 2015)
o Autoproduzione energia rinnovabile (PMI)
o Finanziamento start-up (DM 11 marzo 2022)
o Supporto venture capital transizione ecologica .
L’elenco degli incentivi riportato non è da ritenersi tassativo, essendo in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri.

Decorrenza per le medie imprese:
• Dal 2 ottobre 2025 la stipula è requisito per:
o presentare domanda di agevolazione;
o ottenere l’erogazione dei fondi;

Imprese soggette all’obbligo:
• Con sede in Italia o stabile organizzazione in Italia;
• Iscritte al Registro imprese;
• Proprietarie o utilizzatrici di beni materiali iscritti a bilancio (art. 2424 c.c. – Attivo B-II):
o terreni e fabbricati;
o impianti e macchinari;
o attrezzature industriali e commerciali;
• Se tali beni non sono presenti → nessun obbligo.

02/09/2025

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI ENTRO IL 30/09/2025


Il 30 settembre 2025 segna la scadenza per l'assegnazione agevolata di beni ai soci, secondo la L. 207/2024.
Le società devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro tale data e il restante 40% entro il 30 novembre 2025. Le disposizioni prevedono che i beni assegnabili devono essere diversi da quelli usati direttamente per l’attività dell’impresa, ovvero:
- Beni immobili non strumentali per destinazione (terreni e fabbricati).
- Beni mobili iscritti nei pubblici registri, non strumentali all’attività d’impresa.
Alcune casistiche sono state affrontate dal Fisco e dallo Studio del Notariato n. 46-2023/T, § C.2.Gli immobili strumentali per natura, se concessi in locazione o comodato, possono essere agevolati come beni di "gestione immobiliare passiva" (es. solo percezione di canoni).
Non sono agevolabili gli immobili di "gestione immobiliare attiva" (es. villaggi turistici, centri commerciali), dove i beni sono utilizzati direttamente nell’attività d’impresa.
Gli immobili liberi, locati o concessi in passato, possono essere agevolati se idonei a produrre un reddito autonomo, anche se potenzialmente.

In caso di liquidazione della società, gli immobili non sono considerati "utilizzati direttamente" e quindi l’agevolazione è possibile (ris. Agenzia delle Entrate n. 93/2016). Tuttavia, per poter beneficiare dell’agevolazione, la società deve essere proprietaria del bene e l’assegnazione deve riguardare l'intero bene (non quote).

Le società che detengono diritti reali parziali (es. usufrutto) non possono usufruire dell’agevolazione (C.M. 21 maggio 1999 n. 112), salvo che la società sia titolare della nuda proprietà e il bene venga assegnato al socio. Le assegnazioni della proprietà superficiaria sono agevolabili se l'area è di proprietà del socio assegnatario (Studio del Notariato n. 46-2023).

È esclusa l’agevolazione per l’attribuzione della nuda proprietà o dell’usufrutto a soggetti esterni alla compagine sociale e i diritti edificatori non sono assegnabili in via agevolata.

Indirizzo

Via Venezia, 7
Pescara
65121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:30
Martedì 09:00 - 17:30
Mercoledì 09:00 - 17:30
Giovedì 09:00 - 17:30
Venerdì 09:00 - 17:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Vizioli pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Vizioli:

Condividi