J&M Global Advisory Ltd

J&M Global Advisory Ltd Mission

La mission di J&M consiste nel supportare, affiancare, guidare, imprenditori e privati nel raggiungimento degli obiettivi definiti...

Chi siamo

J&M Global Advisory è un network di tecnici, professionisti, manager, con esperienza e in grado di fornire servizi innovativi a 360° alle imprese. La società nata nel 1996 ha sede a Londra, uffici di rappresentanza diretta a Milano, Bellaria, Casablanca, Tirana, nel corso degli ultimi anni ha stretto rapporti con studi di consulenza in diversi paesi emergenti e non, India, Iran, Cina, C

orea, Polonia, Sud Africa ecc. Grazie a questa vasta rete di collaborazione J&M è in grado di fornire strumenti utili alle imprese interessate a implementare un processo di Internazionalizzazione e di Tax planning

Cosa facciamo

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Mission

La mission di J&M consiste nel supportare, affiancare, guidare, imprenditori e privati nel raggiungimento degli obiettivi definiti. Al fianco degli imprenditori nel cammino verso la creazione, sviluppo, alienazione, o chiusura della propria attività, è una guida solida e costante nel fornire un supporto specialistico nei settori strategici dell’azienda. Mettiamo a disposizione il nostro know-how e la garanzia di un impegno finalizzato all’acquisizione di valore e di vantaggi competitivi. Al fianco dei privati nella pianificazione, protezione e passaggio generazionale del patrimonio familiare. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e know-how. I nostri valori

I nostri clienti sono la nostra linfa vitale, senza clienti non si sviluppano professionalità, competenze ma soprattutto esperienza. Per questo l’interesse per i nostri clienti è al disopra di quello nostro personale. Migliorare le performance dei nostri clienti è il nostro valore

Mediante il costante sviluppo del nostro network internazionale
Costruire un rapporto duraturo con i nostri clienti, basato sulla fiducia e professionalità
Fornendo consigli obbiettivi, talvolta in totale contrasto con il pensiero del cliente

APRIRE UN CONTO CORRENTEA SAN MARINONel mondo esistono numerose giurisdizioni che offrono delle condizioni ideali per ri...
07/08/2017

APRIRE UN CONTO CORRENTE
A SAN MARINO

Nel mondo esistono numerose giurisdizioni che offrono delle condizioni ideali per riuscire a dare vita a nuove relazioni bancarie potenzialmente interessanti per il proprio business, come nel caso di San Marino: tuttavia, è sempre bene analizzare attentamente se questa sia una scelta ideale, prima di agire ed andare ad aprire un conto corrente a San Marino per la gestione dei propri affari. Questo paese, infatti, è perfettamente inserito all’interno del panorama finanziario mondiale e, da questo punto di vista, può offrire un supporto ideale per riuscire a gestire le transazioni legate alla propria persona o ad una società offshore, tuttavia, è sempre bene valutare con l’aiuto di un esperto se questa giurisdizione possa garantire risultati veramente convenienti per il proprio business. Dando un’occhiata alle diverse opzioni che si possono prendere in considerazione per gestire il denaro, la scelta migliore è sempre quella di basare le proprie operazioni attraverso un comune conto corrente bancario, che in questo senso offra una buona flessibilità e valide connessioni con le altre piazzate finanziarie, per operare in un’ottica di efficienza e di reale convenienza.

Non bisogna del resto dimenticare come sia importante gestire bonifici provenienti da ogni luogo, e soprattutto, avendo a disposizione una piattaforma anche multi-valuta con la quale riuscire a governare in maniera davvero efficiente il proprio business, senza correre il rischio di operare con una banca che si trovi al di fuori dei più importanti circuiti internazionali. La scelta dell’istituto bancario al quale rivolgersi per riuscire ad aprire un conto corrente a San Marino è comunque di una certa rilevanza, proprio perché ogni banca ha una sua reale specializzazione e, soprattutto, tutta una serie di prodotti concepiti appositamente per una determinata clientela, affinché la stessa sia davvero gestita in maniera impeccabile.

Non bisogna del resto dimenticare come, per riuscire ad ottenere un servizio che sia veramente in linea con i propri bisogni, si debba individuare un istituto bancario con l’aiuto di un esperto professionista che possa anche introdurvi all’interno della stessa banca, permettendovi in questo senso di ottenere un servizio personalizzato in funzione dei vostri bisogni operativi. La scelta della giurisdizione, del resto, deve avvenire in maniera corretta, dopo aver valutato tutte le caratteristiche che la stessa può offrire, senza trascurare per esempio il supporto linguistico, la località, i legami con le piazze finanziarie, le convenzioni contro le doppie imposizioni ed altri aspetti simili che non possono mai essere tralasciati quando si opera a livello internazionale.

Non esitate a prendere contatto con i nostri professionisti prima di aprire un conto corrente a San Marino, per valutare insieme con loro se questa possa essere la giurisdizione più adatta per usufruire di tutto il supporto di cui avete bisogno durante la vostra attività lavorativa quotidiana, indipendentemente dal fatto che abbiate una società offshore o operiate con altre strutture.

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07/08/2017

Chi siamo

J&M Global Advisory è un network di tecnici, professionisti, manager, con esperienza e in grado di fornire servizi innovativi a 360° alle imprese.

La società nata nel 1996 ha sede a Londra, uffici di rappresentanza diretta a Milano, Bellaria, Casablanca, Tirana, nel corso degli ultimi anni ha stretto rapporti con studi di consulenza in diversi paesi emergenti e non, India, Iran, Cina, Corea, Polonia, Sud Africa ecc. Grazie a questa vasta rete di collaborazione J&M è in grado di fornire strumenti utili alle imprese interessate a implementare un processo di Internazionalizzazione e di Tax planning.

Mission

La mission di J&M consiste nel supportare, affiancare, guidare, imprenditori e privati nel raggiungimento degli obiettivi definiti.

Al fianco degli imprenditori nel cammino verso la creazione, sviluppo, alienazione, o chiusura della propria attività, è una guida solida e costante nel fornire un supporto specialistico nei settori strategici dell’azienda. Mettiamo a disposizione il nostro know-how e la garanzia di un impegno finalizzato all’acquisizione di valore e di vantaggi competitivi.
Al fianco dei privati nella pianificazione, protezione e passaggio generazionale del patrimonio familiare. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e know-how.


I nostri valori

I nostri clienti sono la nostra linfa vitale, senza clienti non si sviluppano professionalità, competenze ma soprattutto esperienza. Per questo l’interesse per i nostri clienti è al disopra di quello nostro personale.

Migliorare le performance dei nostri clienti è il nostro valore

Mediante il costante sviluppo del nostro network internazionale
Costruire un rapporto duraturo con i nostri clienti, basato sulla fiducia e professionalità
Fornendo consigli obbiettivi, talvolta in totale contrasto con il pensiero del cliente

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La mission di J&M consiste nel supportare, affiancare, guidare, imprenditori e privati nel raggiungimento degli obiettivi definiti...

Gruppo europeo di interesse economico (Geie): cos’è e requisitiIl Gruppo europeo di interesse economico costituisce uno ...
07/08/2017

Gruppo europeo di interesse economico (Geie): cos’è e requisiti

Il Gruppo europeo di interesse economico costituisce uno strumento giuridico di rango europeo previsto per lo sviluppo del mercato comune. In merito a cos’è un Geie è utile sottolineare come la sua istituzione permetta di ridurre le barriere legali o fiscali per i soggetti interessati ad un progetto di cooperazione a cavallo tra almeno due Stati membri.

I componenti di un Geie, secondo quanto disposto dal regolamento europeo in materia, possono essere:

società o enti di diritto pubblico e privato costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro e che hanno sede sociale o legare e amministrazione centrale all’interno dello spazio economico europeo;
persone fisiche che esercitano un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nello spazio economico europeo.
Possono unirsi in un Gruppo europeo di interesse economico almeno due soggetti che hanno amministrazione o che esercitano l’attività a titolo principale in Stati membri diversi.

Ulteriori requisiti imposti ai Geie è il divieto di possedere più di 500 lavoratori salariati. Un soggetto (società, persona fisica, ente) che è già membro di un Gruppo europeo di interesse economico non può partecipare ad un nuovo GEIE.

Gruppo europeo di interesse economico (Geie): contratto di gruppo

Per una considerazione puntuale su cos’è un Geie si segnalano alcune indicazioni da recare obbligatoriamente all’interno del contratto del gruppo (art. 5, Regolamento n. 2137/85). In questo infatti devono essere riportate:

la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall’espressione “gruppo europeo di interesse economico” o dalla sigla ‘GEIE’, a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione;
la sede del gruppo;
l’oggetto del gruppo;
i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;
la durata del gruppo, se quest’ultimo non è costituito a tempo indeterminato.
Giova ricordare inoltre come il contratto di un Gruppo europeo di interesse economico (e le modifiche ad esso sopravvenute) deve essere siglato per iscritto, pena la sua nullità (art. 2, D.Lgs 240/91).

Ogni Paese europeo deve definire in quale ufficio dovrà essere depositato il contratto in questione. Nel momento in cui è effettuata la registrazione il Geie ha piena capacità giuridica. In Italia il documento deve essere depositato presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede il Gruppo di interesse economico.

La normativa europea stabilisce anche il quadro generale all’interno del quale si muove la relazione tra Geie e membri. Nella legislazione su cos’è un Gruppo d’interesse economico dispone infatti come ciascun componente debba godere di almeno un voto e nessuno può detenerne, da solo, la maggioranza.

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A chi serve il Trust?A chiunque (imprenditore, medico, ingegnere, commercialista, ecc…) abbia a che fare con un rischio,...
03/08/2017

A chi serve il Trust?

A chiunque (imprenditore, medico, ingegnere, commercialista, ecc…) abbia a che fare con un rischio, sia questo connesso o meno alla sua attività.

Quale operatore economico tra quelli citati o altri può dare risposta negativa al fatto che il rischio nel proprio operare quotidiano, non costituisca una preoccupazione vieppiù crescente?

Non sono sotto gli occhi di tutti situazioni di imprenditori, medici, ecc… che si trovano a rispondere individualmente con i propri mezzi personali per attività svolte all’interno della propria professione?

Non è giusto che in un contesto storico come questo, ove il rischio assume la caratteristica di un fenomeno in crescente presenza, il soggetto non provveda a proteggere i beni acquisiti sia per effetto di una vita lavorativa piuttosto che pervenuti per successione?

A questo scopo provvede il Trust!
(e in modo meno efficace altri strumenti normativi minori di cui parlerò in altro mio intervento)

Ma per quale motivo lo strumento del Trust, se è vero che meglio di qualunque altro strumento normativo raggiunge lo scopo di proteggere il patrimonio, non è sufficientemente conosciuto ed utilizzato?

A questa domanda, cui spesso mi sono soffermato, penso di dare una risposta che ho imparato dal mio professore di storia e filosofia al liceo: “La storia è figlia delle idee”.

Tutto questo significa che a fronte di una normativa fiscale ora finalmente definitiva già a partire dal 2007 – e che in certe circostanze rappresenta addirittura un vero e proprio affare per l’utilizzatore del Trust (ma anche di questo parlerò in un prossimo intervento) – quelli che abbiamo definito operatori economici non trovano nella cassetta degli strumenti del proprio bagaglio culturale le informazioni minime sull’argomento.

Sono certo che nell’arco dei prossimi anni questo gap culturale verrà velocemente colmato e lo strumento del Trust diverrà di patrimonio ed utilizzo comune, in ciò confortato dalla sicurezza che mi consegna il mio passato professionale, dove il parallelo era per gli imprenditori, la scelta tra una società di capitali piuttosto che una di persone, allora molto in voga. Questo fenomeno, la scelta di svolgere la propria attività con una SNC piuttosto che con una SRL, è andato avanti per un periodo troppo lungo per chi ha dovuto pagarne le conseguenze.

Parola d’ordine pertanto: chiunque deve convivere con un’attività a rischio ricorra ad uno strumento per la protezione del patrimonio personale, il più efficace dei quali è in assoluto il Trust.

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Oggetto del trustOggetti del trust ossono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazio...
03/08/2017

Oggetto del trust

Oggetti del trust ossono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie. Il trust, stando a quanto disposto della Convenzione dell’Aja, presenta le seguenti caratteristiche:

• i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
• i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
• il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposte dalla legge al trustee.

Per effetto del riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del trustee che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire in qualità di trustee davanti ai notai o altri rappresentanti di pubbliche istituzioni.

Effetti del trust

L’effetto principale del trust è, da un lato, la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente e, dall’altro, la c.d. segregazione o separazione dei beni nell’ambito del patrimonio del trustee cui i beni stessi vengono trasferiti.
I beni in trust risultano, quindi, efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione (in sostanza sono destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente dell’atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè sono giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del trustee).

I beni posti in trust costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente e del trustee. Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alle finalità del Trust, non potranno cioè essere oggetto di azioni cautelari o esecutive da parte di creditori personali:

• del disponente, non essendo più gli stessi di sua proprietà;
• del trustee;
• dei beneficiari, ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.

La particolarità del trust sta nel fatto che l’affidamento dei beni viene attuato non attraverso un mandato ma mediante un vero e proprio trasferimento di proprietà per cui il trustee diventa legittimo e pieno proprietario dei beni fino all’esaurimento della sua missione.

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Definizione del trustIl trust per definizione è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, sorto nell...
03/08/2017

Definizione del trust

Il trust per definizione è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, sorto nell’ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. Esso si configura come un istituto giuridico estremamente versatile, riconosciuto in Italia solamente di recente e difficilmente riconducibile ad uno schema operativo immutabile. Il trust è istituto tipico degli ordinamenti di c.d. common law, ovvero degli ordinamenti che si basano più sulla casistica giurisprudenziale che sulla codificazione scritta di leggi e regolamenti.

La sua diffusione nei Paesi ove il diritto è di matrice romana, privi altresì di una disciplina sul tema, è affidata alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, trattato multilaterale con il quale gli Stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust, risolvendo così i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento.

L’Italia ha reso esecutiva la Convenzione con la Legge N.364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, impegnandosi così a riconoscere gli effetti giuridici dei Trust, regolati necessariamente da una legge estera, nella misura in cui rispettosi dei vincoli del Trattato.

Il Trattato definisce i Trust come rapporti giuridici istituiti da un soggetto (disponente o settlor o grantor) affida, con atto tra vivi o mortis causa, i propri beni di proprietà ad altro soggetto (trustee), che ne diventa il vero e proprio proprietario, con l’impegno di amministrarli, preservarli e farli fruttare, per uno scopo prestabilito, nell’interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso settlor (beneficiario).

E’ possibile, altresì, che sia nominato un guardiano (protector), con il compito di vigilare sull’operato del trustee e con il potere di opporre l’esistenza del Trust verso i terzi.

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Trasferimento dei beni nel trustIl trattamento varia in funzione del soggetto che effettua il trasferimento e della tipo...
03/08/2017

Trasferimento dei beni nel trust

Il trattamento varia in funzione del soggetto che effettua il trasferimento e della tipologia di bene trasferito.

• Beni relativi all’impresa: Il trasferimento, comportando la destinazione dei beni a finalità estranea all’impresa, determina per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione (ricavi o plusvalenze/minusvalenze, sulla base del valore normale dei beni trasferiti). Se il trasferimento in Trust ha ad oggetto un’azienda, questo può essere effettuato in regime di neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma il complesso di beni agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.

• Beni diversi da quelli relativi all’impresa: Il trasferimento al trust in assenza di corrispettivo non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.
Con il trasferimento di titoli partecipativi il trustee acquisisce l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Se, però, i titoli sono detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato, l’intermediario abilitato applica le relative imposte.

Cessione dei beni In-trust

Relativamente alla cessione dei beni durante la vita del trust, la circolare chiarisce che nel caso il trasferimento sia effettuato non nell’esercizio dell’impresa, potranno realizzarsi, ricorrendone i presupposti, plusvalenze tassabili come redditi diversi, per la determinazione delle quali dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, oppure, nel caso di cessioni di beni acquistati dal trust, al prezzo pagato.

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Disciplina Fiscale del trustLa disciplina fiscale del trust nel nostro ordinamento viene introdotta per la prima volta c...
03/08/2017

Disciplina Fiscale del trust

La disciplina fiscale del trust nel nostro ordinamento viene introdotta per la prima volta con la Finanziaria 2007. Infatti, sino ad allora non esisteva una normativa specifica che disciplinasse il regime fiscale del Trust, per cui era necessario rifarsi ad indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, oltreché alla prassi amministrativa.
L’intervento legislativo di cui alla legge finanziaria, pur rispondendo all’esigenza di colmare una lacuna che da tempo era stata segnalata fra gli operatori del settore, ha regolamentato l’imposizione diretta dell’istituto, lasciando invece irrisolto il problema della imposizione indiretta.
Imposte Dirette – In dottrina e nella prassi amministrativa si è posto il problema di individuare, tra i vari attori del trust, il soggetto al quale devono essere astrattamente attribuiti i redditi prodotti.

Con la legge finanziaria del 2007 viene espressamente previsto l’assoggettamento ad IRES dei redditi maturati dal trust, e che gli stessi debbono essere imputati ai soggetti beneficiari, se individuati. L’articolo 1, comma 74, lett. a), della legge n. 296 del 2006, inserisce accanto gli enti commerciali assoggettati ad IRES, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir, anche i trust, ed identica operazione viene effettuata con riferimento ai soggetti che non hanno per esercizio esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (lettera c), comma 1, articolo 73 del Tuir). Ne deriva l’assoggettamento ad IRES dei redditi maturati dal Trust, sempre che gli stessi non vengano imputati ai soggetti beneficiariPertanto, come precisato anche nella Circolare Ministeriale n. 48/E/2007, la nuova formulazione dell’art. 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:

• Trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
• Trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).

Dopo aver determinato il reddito del Trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust, sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES, nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.
Il trust, sia esso “trasparente” o “opaco”, è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES, ad iniziare dall’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, oltre a dotarsi di un codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA.
Tutti gli adempimenti tributari del Trust sono assolti dal trustee; ad esso faranno anche carico le sanzioni per il mancato rispetto dei relativi obblighi. Se invece la figura del trustee è realizzata da una società, gli adempimenti dichiarativi dovrebbero essere di competenza del suo rappresentante legale.

La legge Finanziaria 2007 ha inoltre provveduto a modificare l’articolo 13 del DPR n. 600/1973, includendo i trust tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sia che essi esercitino attività commerciale sia che essi esercitino attività non commerciale.
Imposte Indirette – L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata sarà soggetto all’imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale.

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Vantaggi del TrustCome abbiamo visto il trust è uno strumento duttile e flessibile, che può adattarsi facilmente a molte...
03/08/2017

Vantaggi del Trust

Come abbiamo visto il trust è uno strumento duttile e flessibile, che può adattarsi facilmente a molte situazioni, vediamo di capire meglio quali sono i casi più diffusi di utilizzo del trust e quali potrebbero essere i vantaggi del suo utilizzo.

Trust di Famiglia – Il trust trova un’efficiente utilizzo nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni (si pensi all’appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”. Inoltre, il trust trova utilizzo anche per disciplinare anticipatamente casi di successione, rapporti di convivenza e parentela.

Trust di Gestione Mobiliare – Il conferimento di liquidità in trust può consentire la partecipazione in fondi comuni, l’acquisto di beni mobili ed immobili, l’acquisizione di quote societarie comprensive dei diritti amministrativi connessi (che naturalmente saranno esercitati dal trustee), la costituzione di società affidate al gestore.

Trust di Gestione Immobiliare – Il conferimento in trust di unità immobiliari permette di creare un patrimonio separato e garantito composto da immobili con il vantaggio che tale patrimonio non potrà essere aggredito se non da creditori del trust. Si potrà pertanto creare una gestione immobiliare senza ricorrere al più dispendioso strumento della normale SRL e si potrà contestualmente porre le basi per una suddivisione ereditaria dell’intero patrimonio o comunque una suddivisione nel futuro di tali beni. Durante la vigenza del trust il trustee potrà compiere tutte le operazioni utili alla gestione ivi compresa la vendita. Si consiglia questa tipologia di trust quando si intende gestire diversi immobili, quando si vuole proteggere tali patrimoni da aggressioni o procedure concorsuali future, proteggere i patrimoni familiari ecc. I proventi di tale gestione possono essere corrisposti al beneficiario, così come possono diventare parte integrante dell’oggetto del trust.

Trust Societari – Realizzano sia l’obiettivo di disciplinare i passaggi generazionali dell’impresa con maggior semplicità di quanto previsto dalla legge ordinaria, sia di separare parte dei patrimoni aziendali, di trasferire interi rami di azienda, di proteggere i patrimoni aziendali, le azioni o le quote sociali. In alcune situazioni ciò può comportare anche un vantaggio fiscale (in termini di risparmio) sempre nel rispetto della legislazione italiana.

Trust di Garanzia – Possono essere conferiti nel trust qualsiasi tipologia di bene: mobile, immobile, denaro ecc. Verrà creato un patrimonio separato e gestito per la realizzazione di un determinato scopo per il quale è stata richiesta la garanzia e colui a beneficio del quale viene prestata garanzia potrà contare su un patrimonio inattaccabile. Si pensi ad esempio alle tante fideiussioni prestate. Il Trust permetterebbe tra l’altro di gestire ed impiegare il bene oggetto di garanzia con molteplici vantaggi per tutti.

La durata – In termini operativi, di sicura importanza è poi la clausola relativa alla durata del trust, spesso formulata in modo da escludere un periodo di vita rigido prefissato, così da contemperare le molte incognite ed incertezze che attendono la vita del negozio.

La prassi professionale è solita polarizzarsi su due soluzioni:

• quella della durata legata ad eventi alternativi, quali, ad esempio, il decorso di un certo arco di tempo dall’istituzione del Trust, nei limiti previsti, se del caso, dalla normativa di riferimento, o la scomparsa del beneficiario;
• quella della durata legata ad eventi cumulativi. L’ipotesi scuola è quella del decorso di un certo periodo e la contemporanea scomparsa dei beneficiari di reddito vitalizi, soluzione volta a conseguire il duplice obiettivo di garantire il sostentamento di questi ultimi, senza però sciogliere il vincolo prima che i beneficiari finali abbiano integrato determinati requisiti.

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Per aprire una società a San Marino serve quanto segue:Reperimento certificati necessari per promotori e amministratoriC...
22/05/2017

Per aprire una società a San Marino serve quanto segue:
Reperimento certificati necessari per promotori e amministratori
Costituzione con atto pubblico notarile della società
Eventuale istanza per il rilascio del Nulla osta al Congresso di Stato per le società che lo prevedono
Consegna in Tribunale della Costituzione della società
Iscrizione da parte del Tribunale nel Registro delle Società, con relativa autorizzazione
Apertura c/c e versamento del capitale sociale come specificato dalla legge
Stipula contratto di locazione e registrazione per sede legale
Attribuzione del Codice Operatore Economico mediante procedura telematica su portale OPEC
Per le società di produzione inizio pratiche avvio alla produzione
Rilascio licenza da parte dell’Ufficio Industria
TEMPO MEDIO NECESSARIO 30 giorni

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La strada per raggiungere il tuo obiettivoè meno tortuosa di quanto tu possa immaginareCerto, a San Marino è prevista la...
22/05/2017

La strada per raggiungere il tuo obiettivo
è meno tortuosa di quanto tu possa immaginare

Certo, a San Marino è prevista la detassazione degli utili reinvestiti. Gli utili annuali di bilancio, utilizzati per investimenti in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile. Tali disposizioni si applicano alla imprese che:
hanno presentato un progetto di investimento
hanno cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato oppure tre dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti a tempo indeterminato.
Sono considerati interventi d’investimento progetti aziendali che prevedono:
Tipologia investimento Valore minimo Periodo agevolazione Coefficiente
Avanzamenti tecnologici
€50,000

Il periodo di agevolazione è di 6 anni 8 nel caso di investimenti superiori a € 7.000.000,00

60% degli utili sino al massimo dell’ammontare dell’investimento
Costruzioni, acquisizioni,
€300,000

40% degli utili sino al massimo dell’ammontare dell’investimento
Ristrutturazioni, ampliamenti immobili
€150,000

40% degli utili sino al massimo dell’ammontare dell’investimento
Acquisizione di impianti tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici
€20,000

90% degli utili sino al massimo dell’ammontare dell’investimento
Inoltre possono godere dei benefici del Credito Agevolato gli operatori economici che svolgono attività d’impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

Sono esclusi:
attività bancaria e finanziarie
operatori economici domiciliati presso terzi, salvo fatto per che l’investimento si finalizzato ad acquisire una propria sede
società immobiliari
Costituiscono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di accesso ai benefici, essere titolare di licenza, alla data della presentazione della domanda, avere versato il capitale sociale, avere due dipendenti a tempo indeterminato.
E’ precluso l’accesso ai finanziamenti ai soggetti inidonei in materia di licenze, che sono stati oggetto di accertamenti divenuti definitivi in caso di accertamento di omessa dichiarazione o dichiarazione di un reddito in ferire di oltre 1/5 di quello accertato.

L’importo massimo complessivo di credito agevolato è:
€1.000.000,00 per le attività di natura industriale;
€500.000,00 per le attività di servizi e commerciale.
L’operatore può accedere nell’arco temporale di due anni.
I finanziamenti possono essere concessi nella forma di mutuo oppure nella forma del contratto di locazione.
Investimento

Attività

Valore minimo

Durata Anni

Contributo

Impianti Attrezzature Macchinari

Industriale

€50,000

5

70%

Servizi

€30,000

5

70%

Commerciale

€30,000

5

70%

Immobili Ampliamenti

Industriale

**

10

70%

Servizi

**

10

70%

Commerciale

**

10

70%

Beni strumentali immateriali

Industriale

€100,000

5

70%

Servizi

€100,000

5

70%

Commerciale

€100,000

5

70%

Progetti di riposizionamento

Industriale

€200,000

5

100%

Servizi

€200,000

5

100%

Commerciale

€100,000

5

100%

** L’acquisto di immobili e l’ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l’importo risultante dal valore complessivo dell’acquisizione, diviso per i metri quadrati, in ragione di 50mq di superficie utile per dipendente.

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Aprire un'Attività a San MarinoLa competizione globale oggi richiede di essere concorrenziali in tutti gli ambiti, anche...
22/05/2017

Aprire un'Attività a San Marino
La competizione globale oggi richiede di essere concorrenziali in tutti gli ambiti, anche quello fiscale. Notoriamente il fisco italiano è complesso e costoso.
Anche per una PMI è interessante insediare la propria realtà in “Ambienti-Friendly” come ad esempio la Rep. di San Marino.

Certo, a San Marino la residenza è concessa dall’Ufficiale di Stato Civile in questi casi:

al coniuge di sammarinese residente, in forza del matrimonio
al figlio di cittadina sammarinese ai sensi della Legge 30.11.2000 n. 114
La commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha facoltà di concedere la residenza anagrafica in favore di stranieri che:
rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza.
rivestano incarichi dirigenziali in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti
investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate, in attività produttive con garanzia di impegni occupazionali, di acquisto di opifici industriali, di presentazione di business plan ovvero investano capitali nella ricerca o in settori di particolare interesse per la Repubblica.

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51012

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+3905721976293

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