STUDIO CONSULENZA FISCALE E COMMERCIALE DOTT. ANTONIO IULIANELLA

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STUDIO CONSULENZA FISCALE E COMMERCIALE DOTT. ANTONIO IULIANELLA Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di STUDIO CONSULENZA FISCALE E COMMERCIALE DOTT. ANTONIO IULIANELLA, Società di consulenza, Via SERAFINO RINALDI, 160, Pescina.

17/11/2023

Concordato preventivo biennale: nuova opportunità per i titolari di reddito di lavoro autonomo.

É in arrivo il concordato preventivo biennale che consentirà, anche ai contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo, di accordarsi preventivamente e per due anni sui propri redditi con il fisco.
Dalla lettura dell’articolo 15 dello schema di Decreto Delegato (approvato lo scorso 3.11.2023 dal Consiglio dei ministri), si comprende come l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta finalizzata a determinare un reddito di lavoro autonomo sulla base del quale, per due periodi di imposta, il contribuente sarà tenuto a versare Irpef e Irap, indipendentemente dall’effettivo raggiungimento (o del superamento) del reddito stabilito.
In altre parole, per imprenditori di minori dimensioni e lavoratori autonomi viene contemplata la possibilità di aderire al “preventivo biennale”, quale strumento che consente di definire anticipatamente, per due periodi d’imposta, il contenuto sostanziale dell’obbligazione tributaria.
In particolare, le linee guida fissate dalla L. 111/2023 prevendono, quali tratti principali dell’istituto in rassegna:
l’impegno del contribuente ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap formulata dall’Agenzia delle entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione; l’irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili (rispetto a quelli oggetto del concordato), fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
la decadenza dal concordato biennale nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulta che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso (o in quelli precedenti), ricavi o compensi per un importo superiore al 30 % dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, di cui al comma 2, dell’articolo 22, dello schema di Decreto Delegato.
Possono accedere al concordato biennale, i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità e che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 9, dello schema di Decreto Delegato, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al citato limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Da una prima lettura, la norma non appare essere convincente, poiché si denota una scarsa partecipazione del contribuente alla fase di attuazione del tributo, la cui formulazione pare assumere la forma di una proposta quasi unilaterale e vincolante dell’Amministrazione finanziaria. I contribuenti saranno liberi se accettare la proposta e, se la scelta dovesse essere in questo senso, i contribuenti sarebbero obbligati a versare le imposte e l’Irap sugli imponibili concordati. Ciò anche laddove il reddito effettivo dovesse risultare inferiore rispetto ai contenuti della proposta accettata.
Come detto, la proposta – che riguarderà sia le imposte sui redditi, ma anche il valore della produzione ai fini Irap – non pare poter essere accettata parzialmente dal contribuente. Il problema si porrà soprattutto per gli esercenti attività di impresa. In questo caso, le due basi imponibili (ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap) possono essere in molti casi estremamente diverse e, quindi, l’imprenditore potrebbe trovare più conveniente accettare solo una parte della proposta. Tale possibilità è, tuttavia, preclusa, stante il tenore letterale dell’articolo 9, comma 3 dello schema di Decreto Delegato, che prevede letteralmente che “il contribuente può aderire alla proposta di concordato”. Non è ammessa, quindi, la possibilità di aderirvi ai fini Irpef, ovvero ai soli fini Irap.

La norma continua a non convincere a pieno posto che, oltre alle problematiche sopra sottolineate, da una prima lettura si denota una carenza di evidenziati e specifici profili di vantaggio (o esimenti di natura sanzionatoria) nei confronti di coloro i quali decideranno di aderirvi. Da ciò ci si chiede quale potrebbe essere effettivamente il grado di appeal che la norma genererà e, in ultima analisi, che impatto avrà sul raggiungimento degli obiettivi a cui la stessa è tesa.
Non bisogna dimenticare, difatti, che il Legislatore ha inteso introdurre tale possibilità al solo scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e perseguire una riduzione del fenomeno dell’evasione attraverso misure che favoriscono l’adempimento spontaneo del contribuente. L’obiettivo da raggiungere è volto all’instaurazione di un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Rapporto quest’ultimo che, sulla base della struttura della misura in esame, non appare essere pienamente paritario, stante l’unilateralità della proposta e la scarsa partecipazione del contribuente alla determinazione del contenuto della stessa.
di Arianna Semeraro (Euroconference)

06/06/2023

Il prossimo 16 Giugno 2023 scade il termine per versare l'acconto IMU relativo all’anno 2023 da parte dei possessori di immobili presenti sul territorio Italiano. L’Imu, imposta municipale unica, è dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli (con esclusione di quelli ricadenti in aree montane). Il versamento della prima rata IMU 2023 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente ma resta in ogni caso possibile provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2023. Chi paga il primo acconto deve versare il saldo il prossimo 16 dicembre 2023. Sono esenti le abitazioni principali e pertinenze. Le aliquote da applicare e le agevolazioni sono deliberate da ciascun comune dove ricade l’immobile oggetto del tributo. Quindi caso per caso vanno tenuti in considerazione diversi elementi e situazioni.

10/02/2023

PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2023: le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o in un giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZA DEL 10-02-2023

Credito d’imposta compensi avvocati/arbitri

I soggetti che, nell’anno 2022, hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta: in caso di procedimenti di negoziazione as­si­stita con­­clusi con successo o di con­­clusione dell’ar­bi­trato con lodo; al Ministero della Giustizia, mediante l’ap­­po­­sita mo­­­dalità telematica.

SCADENZE DEL 15-02-2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.
La comunicazione non riguarda:
le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

Comunicazione rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:
dei dati relativi ai rapporti finanziari intratte­nuti, in re­lazione all’anno 2022;
mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).

SCADENZE DEL 16-02-2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:
liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2023;
versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.
Versamento IVA quarto trimestre 2022 per i contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, ben­zinai e subfor­ni­to­ri). Gli stessi devono:
liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicem­­­bre 2022;
versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi, al netto dell’eventuale acconto.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta (datori di lavoro) devono versare:
le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di gen­naio 2023;
le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gen­­naio 2023 sui redditi di lavoro dipen­den­te e assi­milati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cu­­mulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di dicem­­bre 2022 e gennaio 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il sal­do dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2022.
È possibile utilizzare in compensazione della sud­detta im­­­­posta sostitutiva il credito derivante dal ver­samento ne­gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il ver­sa­mento della quarta e ultima rata dei contributi previden­zia­li compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), re­la­­tiva al trimestre otto­bre-dicem­­bre 2022.
Le informazioni per il versamento della con­tri­bu­zio­ne do­­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­­zia­le per artigiani e com­mer­cianti, attra­ver­so il sito del­l’INPS.

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­­­­­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2023.

Versamento in autoliquidazione 2022/2023 dei pre­mi INAIL:
in unica soluzione;
oppure, in caso di opzione per il versamento ra­tea­­le, della prima delle previste quattro rate, sen­­­za mag­giorazione di interessi.

SCADENZA DEL 21-02-2023

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta

Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Re­gistro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la ri­chie­sta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle te­state edite, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2021:
al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del­la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzo impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

SCADENZA DEL 27-02-2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

relativi al mese di gennaio 2023, in via ob­bliga­toria o facoltativa;
mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di gennaio 2023, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:
i modelli relativi al mese di gennaio 2023, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

SCADENZE DEL 28-02-2023

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2022

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equi­parati, nonché i soggetti IRES (società di capitali, cooperative e soggetti equiparati) con perio­do d’im­po­sta coin­­cidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, me­­­diante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei mo­delli:

REDDITI 2022;
IRAP 2022 (se soggetto passivo);
CMN 2022 (in caso di adesione al regime del con­solidato fiscale).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, delle di­chia­ra­­zio­­ni omesse;
la corresponsione, per ciascuna dichiara­zio­­­ne (red­diti, IRAP e consolidato), delle previste san­­­­zioni, ridotte ad un deci­mo del minimo.
Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­­­zare i suddetti modelli infedeli, presentati en­tro il 30.11.2022:
mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­­ta­mente o tramite un interme­dia­rio abi­li­ta­to, delle dichia­ra­zioni integrative;
con la corresponsione, per ciascuna dichia­ra­zio­ne, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del mi­nimo.
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

Redazione inventario

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no redi­gere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2021 (entro 3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2022).

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve esse­re re­datto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di pre­sen­tazione della dichiarazione dei redditi.

Stampa scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2021.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire en­­tro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­ra­zione dei redditi.

La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata re­go­lare in difetto di trascrizione su sup­­porti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o ve­rifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Conservazione informatica dei documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:
relativi all’anno 2021;
mediante l’apposizione, sul pacchetto di archi­via­­zio­ne, di un riferimento temporale op­poni­bile ai terzi.
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del pro­ces­so di conservazione informatica dei docu­menti deve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la dichia­ra­zione dei redditi.

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2022, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta del-l’1,67%, oltre agli in­teressi legali.

Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fi­sca­le forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2023 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2022.
In relazione ai soggetti che hanno già bene­fi­ciato del re­gime agevolato per il 2022, l’age­volazione si appli­cherà anche nel 2023:
ove permangano i requisiti;
salvo espressa rinuncia del beneficiario.

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni del­le retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei pre­­mi dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­zia delle Entrate:
i dati delle liquida­zioni periodiche IVA rela­tive al tri­mestre ottobre-dicembre 2022;
in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­me­­diario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per cia­scun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel tri­me­stre.
La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiara­zione annuale IVA relativa al 2022.

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:
non soggetti ad accisa;
spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-can­­za di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­tegrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Trasmissione dati forniture documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: i dati relativi alla fornitura di documenti fi­sca­li, con riferimento all’anno 2022;
direttamente o avvalen­dosi degli interme­dia­ri abi­­­litati.

Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta locazioni 2022

Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine che hanno beneficiato del credito d’imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono inviare all’Agenzia delle Entrate:
l’apposita autodichiarazione per il rispetto dei mas­simali degli aiuti di Stato, approvata con il relativo provv. 30.6.2022 n. 253466;
in via telematica, direttamente o tramite un inter­me­diario abilitato.
Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta relativo alla seconda rata IMU 2021

Le imprese turistico-ricettive (compresi gli agriturismi e quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta), le imprese del comparto fieristico e congressuale, le im­pre­se che gestiscono complessi termali e parchi tematici, de­vono inviare all’Agenzia delle Entrate, al fine di be­ne­fi­cia­re del credito d’imposta pari al 50% dell’IMU pa­ga­ta per la seconda rata del 2021:
l’apposita autodichiarazione per il rispetto dei mas­simali degli aiuti di Stato, approvata con il relativo provv. 16.9.2022 n. 356194;
in via telematica, direttamente o tramite un inter­me­diario abilitato.

Credito d’imposta per manutenzione immobili vincolati:

Le persone fisiche devono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta del 50% sulle spe­se so­stenute nel 2022 per interventi di manutenzione, pro­te­zione e restauro di immobili vincolati, non utilizzati nel­l’esercizio di impresa:
al Ministero della cultura – Direzione generale ar­cheologia belle arti e paesaggio;
mediante posta elettronica certificata (PEC), all’in­di­rizzo [email protected];
mediante l’apposito modulo, unitamente alla docu­mentazione richiesta. Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle doman­de, fino ad esaurimento delle risorse.

Credito d’imposta per la promozione della musica

Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi mu­sicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spet­tacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di con­cessione del credito d’imposta per la promozione della musica: al Ministero della Cultura, in via telematica; in relazione ai costi sostenuti per le opere distri­buite o commercializzate nell’anno 2022.
Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni

I soggetti che, nel 2022, hanno stipulato contratti di af­fit­to di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tu­ra pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, de­vo­no:
effettuare la loro registrazione cumulativa; versare la relativa imposta.

Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari

Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento del­l’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2022, al fine di:
liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2022;
procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2023. La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:
utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.
Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2023. Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

14/03/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS: REGOLE AGGIORNATE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PER I DATORI DI LAVORO:
Appena raggiunta l’intesa tra il governo, sindacati e parti sociali.

Emergenza Coronavirus. In arrivo rinvio versamenti del 16 marzo, sospensioni adempimenti fiscali e altre novità per arti...
13/03/2020

Emergenza Coronavirus. In arrivo rinvio versamenti del 16 marzo, sospensioni adempimenti fiscali e altre novità per artigiani, commercianti e autonomi. Il comunicato appena uscito. Seguirà decreto.

Decremento dei piccoli commercianti ed artigiani. Attività che muiono e paesi che si spopolano. Un male tutto italiano.
13/10/2019

Decremento dei piccoli commercianti ed artigiani. Attività che muiono e paesi che si spopolano. Un male tutto italiano.

Secondo una ricerca di Confesercenti, il 24% chiuderà l'anno con il bilancio in negativo e due negozi su dieci saranno costretti a ridurre il personale

Cartelle di pagamento con tributi (anche comunali)  e imposte varie fina 1.000 euro verranno azzerate automaticamente da...
11/05/2019

Cartelle di pagamento con tributi (anche comunali) e imposte varie fina 1.000 euro verranno azzerate automaticamente dall’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia). In questo articolo sono riportate tutte le condizioni e gli elementi necessari. Chi è interessato lo legga e se ha chiarimenti da chiederci il nostro studio è a disposizione.

Annullamento automatico dei debiti inferiori a 1000 euro: su quali cartelle, per quali periodi, come si individua l'importo e quando avviene lo sgravio.

29/04/2019

Per la scadenza di domani 30 aprile 2019 per la definizione agevolata con sconti e riduzioni delle cartelle di pagamento ex Equitalia, ci sarà una proroga. Verrà diramato domani stesso un comunicato e tale proroga verrà poi inserita con emendamento al decreto crescita. Quindi più tempo per la rottamazione-ter e più tempo per saldo e stralcio delle mini cartelle. Il nostro studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o pratiche di definizione agevolata.

ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTE, CONFERMATA PROROGA FINO AL 31/12/2018: come comportarsi nel frattempo per essere in regola...
20/07/2018

ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTE, CONFERMATA PROROGA FINO AL 31/12/2018: come comportarsi nel frattempo per essere in regola con il Fisco.
Con il D.L. 28/06/2018 n. 79, pubblicato sulla G.U n. 148 del 28 giugno 2018, è stata prorogata l’abolizione delle schede carburanti dal 1° luglio 2018 al 31/12/2018, rinviando quindi anche per le imprese del settore dei carburanti, l’obbligo della fattura elettronica al 1° gennaio 2019.
Tutti i titolari di partita iva, pertanto, potranno ancora utilizzare, per questo secondo semestre, la scheda carburante come documento attestante gli acquisti di carburanti per autotrazione, purché l’acquisto, però, avvenga presso gli impianti di distribuzione stradali e il pagamento sia tracciabile, cioè senza l’uso di denaro contante.
Tale provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 solo l’obbligo della fatturazione elettronica, mentre già dal 1° luglio 2018, è in vigore la normativa prevista sulla detraibilità dell’IVA e sulla deducibilità del costo d’acquisto per i carburanti.
La Legge di Bilancio n.205 del 27/12/2017 prevede, infatti, che affinché le spese carburanti siano deducibili e l’IVA detraibile, i pagamenti devono esclusivamente avvenire tramite modalità specifiche, in particolare mediante carte di credito o di debito, carte prepagate ma anche tramite bonifici e altri metodi tracciabili.
In sintesi dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo delle schede carburanti e le possibilità di acquisto per i soggettivi Iva fino al 31 dicembre 2018 sono le seguenti e tutte fiscalmente valide:
- la fattura elettronica;
- la scheda carburante;
- Il pagamento con strumenti tracciabili.

07/04/2018

SCHEDA CARBURANTE STOP DAL 1° LUGLIO
deve essere sostituita da fattura elettronica e pagamenti tracciabili (assegni, bancomat, carte credito, bonifici).
Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita IVA, (artigiani, commercianti, professionisti, società, ecc.) dovranno documentare gli acquisti di carburante con fatturazione elettronica. La scheda carburante non potrà più essere utilizzata. Gli acquisti, inoltre, per essere deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili. Fine quindi dell’uso del contante per i carburanti, fatta eccezione ovviamente dei rifornimenti effettuati da persone private. Ai titolari dei distributori di carburante verrà riconosciuto, per tale servizio, dallo stato un credito di imposta che potrà essere compensato nel modello F24.

20/02/2018

Fattura elettronica, in arrivo l'ok dell'Unione Europea:
Nei giorni scorsi la Commissione europea ha proposto al Consiglio di approvare la deroga chiesta dall'Italia in
materia di fatturazione elettronica: qualora l'autorizzazione diventasse definitiva, entreranno in vigore le nuove
norme nei rapporti tra soggetti passivi e nei confronti dei consumatori finali.
La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) introduce infatti - a decorrere dal 2019 - l’obbligo
della fatturazione elettronica tra privati.
In particolare, attraverso alcune modifiche al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, si prevede:
1. l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (Sid) anche alle operazioni di cessione/prestazione tra soggetti privati residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
2. che i soggetti passivi cedenti o prestatori nonché i soggetti passivi cessionari o committenti, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni che non hanno formato oggetto di formalità doganali, (effettuate anche da controparti non stabilite o residenti nel territorio dello Stato, salvo che per tali operazioni siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Come si legge nella relazione di accompagnamento alla Manovra, tali modifiche superano di fatto il previgente
regime di opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.
Si rileva inoltre quanto segue:
a. le nuove regole non si applicano ai soggetti rientranti nel regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e in quello forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 28 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
b. gli obblighi di conservazione elettronica di cui all’ art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (SDI);
c. con effetto dal 1° luglio 2018 scatterà l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
d. viene confermata la riduzione dei termini decadenziali di accertamento nei confronti dei soggetti passivi che
garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (a tal fine la tracciabilità riguarda le operazioni di ammontare superiore a 500 euro).
Circolare Monografica Unione Nazionale Commercialisti Unagraco

Indirizzo

Via SERAFINO RINALDI, 160
Pescina
67057

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