13/01/2023
Via libera alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione nonché all'acquiescenza agevolata agli atti di accertamento (articolo 1, commi 179 e seguenti, legge 197/2022). A esse si accompagna la sanatoria degli omessi pagamenti delle rate riferite a istituti deflattivi definiti in passato. Quanto alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione, essa riguarda: gli accertamenti conseguenti a pvc (processo verbale di constatazione) consegnati entro il 31 marzo 2023 ovvero a inviti al contraddittorio, ex articolo 5 ter, Dlgs 218/1997, notificati entro la stessa data, senza che rilevi dunque la data di notifica dell'atto di accertamento, purché non impugnati al 1° gennaio 2023; gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023. Con riguardo a tali atti, il vantaggio della conclusione dell'accertamento con adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, in luogo di un terzo del minimo, fermi restando l’imposta e gli interessi determinati secondo le regole ordinarie. Esemplificando, in caso di contestazione dell’infedeltà della dichiarazione, la sanzione del 90% diventa pari al 5%, invece dell’ordinario 30 per cento. Per quanto attiene invece all'istituto della acquiescenza agevolata, essa riguarda gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione e rettifica nonché gli avvisi di recupero non impugnati e impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati entro il 31 marzo 2023. In questo caso, il vantaggio è costituito dalla riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate. Il pagamento può avvenire in 20 rate trimestrali, mentre il perfezionamento della definizione segue le regole a regime (prima o unica rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione, per le adesioni, o entro il termine per la proposizione del ricorso, per l’acquiescenza). Non è ammessa la compensazione nel modello F24. Sono esclusi dalla sanatoria gli atti emessi in attuazione della voluntary disclosure. Nei commi 219 e seguenti dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 è contenuta inoltre la disciplina della regolarizzazione agevolata dell’omesso pagamento di rate pregresse, riferite a dilazioni derivanti da istituti deflattivi perfezionati in passato. Si tratta di rateazioni rivenienti da accertamenti con adesione, acquiescenza ad accertamenti e mediazioni perfezionati con il pagamento della prima rata, in relazione alle quali è stato omesso il versamento di una o più delle rate successive nonché delle rateazioni derivanti da conciliazioni giudiziali sottoscritte in passato, in relazione alle quali è stato omesso il pagamento di una o più delle rate, inclusa la prima. Le condizioni per accedere alla definizione sono due: 1 l’omissione deve essersi verificata al 1° gennaio 2023; 2 non deve essere ancora stata notificata una cartella o un’ingiunzione di pagamento, sempre al 1° gennaio 2023. La regolarizzazione delle omissioni pregresse si ottiene pagando integralmente il tributo dovuto, senza maggiorazioni di sorta, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali, di cui la prima scadente sempre il prossimo 31 marzo e quelle successive scadenti il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno. Sulle rate successive alla prima maturano gli interessi legali e non è ammessa compensazione nel modello F24.