Studio Busia & Giordo

Studio Busia & Giordo Studio di consulenza fiscale e finanziaria

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2023In uno scenario normativo che, orami da mesi, vive di prorogh...
21/06/2023

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2023

In uno scenario normativo che, orami da mesi, vive di proroghe e correttivi, vi sono comunque alcuni punti fermi, tra i quali le fasce di esenzione IREPF e INPS, nonchè il mutamento dell'inquadramento normativo del rapporto tra collaboratori ed enti e associazioni sportive.

I dubbi, invece, permangono circa le corrette procedure e gli adempimenti da porre in essere (ad esempio in relazione alle comunicazioni verso RAS o INAIL), considerate anche le possibili modifiche che potrebbero essere introdotte a breve.

In questo articolo di stampa specialistica, si cerca di fare un po' di chiarezza sulle varie fattispecie dei rapporti di lavoro sportivo decorrenti dal 1° Luglio prossimo.

Link all'articolo:

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ROTTAMAZIONI DA RIFARE O DA INTEGRARELa proroga della scadenza per la rottamazione delle cartelle, originariamente previ...
09/06/2023

ROTTAMAZIONI DA RIFARE O DA INTEGRARE

La proroga della scadenza per la rottamazione delle cartelle, originariamente prevista per il 30 Aprile e poi rinviata al 30 Giugno dal DL 51/2023, sta facendo emergere situazioni preoccupanti: tanti contribuenti, che credevano di aver chiuso i conti con Riscossione mediante presentazione delle domande di rottamazione, specialmente per quelle presentate tra febbraio e aprile, stanno venendo a conoscenza, solo ora, dell'esistenza di ulteriori debiti rottamabili, non presenti nel prospetto informativo richiesto nei mesi scorsi.

La questione è di estrema delicatezza, in quanto sino al 30.06.2023 è possibile che si vengano ad aggiungere alla situazione debitoria, ulteriori debiti rottamabili (in precedenza non indicati da Riscossione tra le cartelle rientranti nelle definizione agevolata).

Il nostro Studio ha dovuto avviare le verifiche su tutti i clienti per i quali era già stata presentata domanda di rottamazione, e purtroppo stanno emergendo situazioni che richiedono la presentazione di domande di rottamazione aggiuntive, rispetto a quelle già presentate in precedenza.

Si consiglia, quindi, di procedere alla verifica della propria situazione debitoria, anche verso fine giugno, onde poter includere nella definizione agevolata, eventuali debiti in precedenza non segnalati come rottamabili da Agenzia Entrate-Riscossione.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA MUSICA: ISTANZE ENTRO IL 14 LUGLIOCon il DM 10.5.2023 n. 1781 e l’avviso del Ministero della Cu...
05/06/2023

CREDITO D’IMPOSTA PER LA MUSICA: ISTANZE ENTRO IL 14 LUGLIO

Con il DM 10.5.2023 n. 1781 e l’avviso del Ministero della Cultura 11.5.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedere, in relazione alle spese sostenute nel 2022, al credito d’imposta per la musica disciplinato (DL 91/2013).

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese:
• iscritte al Registro delle imprese con codice ATECO 5920 (Attività di registrazione sonora e di editoria musicale);
• esistenti da almeno un anno dalla richiesta di accesso alla misura;
• nel cui oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi o di videogrammi musicali, oppure la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. 5.2

Il credito d’imposta è riconosciuto:
• nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali;
• fino all’importo massimo di 1.200.000 euro nei 3 anni d’imposta. L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo pari a 75.000 euro

Le imprese interessate, in possesso dei requisiti previsti che hanno sostenuto le spese agevolabili nel 2022, devono presentare l’istanza entro il 14.7.2023, mediante l’apposita piattaforma online all’indirizzo https://doc.cultura.gov.it (piattaforma DGCOL), utilizzando l’apposita modulistica. Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera oggetto della richiesta di beneficio alla Direzione generale Cinema e audiovisivo:
• a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo - Servizio I - Tax credit Musica;
• oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con l’indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 D.L. n. 91/2013 - DL 13 agosto 2021”.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

Fonte "Eutekne"

BANDO PNRR IMPRESE BORGHI: PUBBLICATO L'AVVISODal prossimo 8 giugno 2023 sarà possibile presentare domanda per i contrib...
31/05/2023

BANDO PNRR IMPRESE BORGHI: PUBBLICATO L'AVVISO

Dal prossimo 8 giugno 2023 sarà possibile presentare domanda per i contributi previsti dal bando “Imprese Borghi”, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria disponibile è pari a 188 milioni di euro, previsti dal PNRR.

I soggetti destinatari dell’agevolazione sono:

- le PMI in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore;
- le persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi individuati dal bando;
- le imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Sono ammessi i progetti con un valore massimo di 150.000 euro, avviati dopo la presentazione della domanda.
L’iniziativa imprenditoriale potrà essere realizzata e localizzata in riferimento ad una o più unità locali ubicate nei comuni/borghi storici assegnatari delle risorse.

Sono ammesse al beneficio le seguenti tipologie di investimento:

- impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
- beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate all’iniziativa da realizzare;
- opere murarie fino al limite massimo del 40% dell’iniziativa di spesa ammissibile;

Inoltre, fino al limite massimo del 20% della spesa ammissibile:
- materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo;
- utenze relative alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di investimento;
- canoni di locazione relativi alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale;
- prestazioni di servizi connesse all’attività agevolata;
- costo del lavoro dipendente (che non benefici di altre agevolazioni).

L’agevolazione in esame consiste in un contributo a fondo perduto fino al 90% delle spese ammissibili e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a 75.000 euro. Detta percentuale è elevabile al 100%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di:

- nuove imprese, da costituirsi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo;
- imprese già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di stato.

Link all'Avviso:
https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/05/AvvisoImprese_Borghi.pdf

L'USO DEI SOCIAL DA PARTE DEL FISCO PER INDIVIDUARE I SOGGETTI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTOBenché non sia una novità, i...
26/04/2023

L'USO DEI SOCIAL DA PARTE DEL FISCO PER INDIVIDUARE I SOGGETTI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO

Benché non sia una novità, in tema di accertamenti, che il Fisco, già da tempo, monitori i contenuti sui social per rilevare eventuali incoerenze tra reddito dichiarato e spese sostenute, si riporta un articolo di stampa specialistica che "mette in guardia" i contribuenti sull'esibire e pubblicare nei social "manifestazioni di ricchezza" a fronte, magari, di redditi dichiarati (bassi o inesistenti) che risultano incongruenti con lo stile di vita "pubblicizzato" sui social.

L'articolo:
"Il tema del possibile (ma sempre più concreto) utilizzo della mole significativa di dati ricavabili dai profili personali dei social network ai fini dell’accertamento fiscale è sempre più sentito negli ambienti professionali in Europa e negli Stati Uniti.

La grande mole di dati è ormai lavorabile con algoritmi sempre più sofisticati, per cui le Amministrazioni di vari Stati hanno iniziato a predisporre procedure e ad attuare le stesse per muovere contestazioni alle persone fisiche. La Francia, ad esempio, ha regolato la materia per legge, stabilendo da quali fonti si può attingere, quali sono le modalità di trattamento dei dati e quali sono le violazioni tributarie, anche penali, perseguibili con l’ausilio di questi dati; negli Stati Uniti le richieste alle principali piattaforme di dati sono all’ordine del giorno e spesso sfociano, in caso di rifiuto, in cause che coinvolgono anche gli Stati in cui queste hanno sede.

Nell’esperienza italiana questo canale risulta ancora sostanzialmente secondario, pur se ad esempio la circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018 richiama le informazioni desunte dalla rete internet quale fonte di innesco delle verifiche.
Gli obiettivi che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza si prefiggono sono presumibilmente quelli di intercettare capacità contributiva non dichiarata e, soprattutto, di contrastare residenze estere fittizie (questa seconda finalità è, peraltro, esplicitata anche dalla legislazione francese).

Per quanto riguarda il primo punto, l’esperienza transalpina è stata favorevole al Fisco, in quanto si sono scoperte, ad esempio, proprietà immobiliari la cui consistenza non era stata, in tutto o in parte, dichiarata.
In molte situazioni, tuttavia, le armi dovrebbero risultare più spuntate, anche in virtù dell’utilizzo di nicknames. Ove, ad esempio, il contribuente che ha dichiarato un reddito di 8.000 euro recensisca in modo dettagliato sulla piattaforma Tripadvisor il resort Saint Regis di Bali, dal prezzo di 500 euro a notte, affermandovi di avervi soggiornato per dieci giorni e decantandone i servizi, potrebbe accendersi una spia per una possibile verifica del Fisco.

Per quest’ultimo, però, il problema potrebbe celarsi nel fatto che la recensione non viene da un account con nome e cognome, ma dall’account anonimo “Orsetto 1976”: si tratterebbe, quindi, di collegare questo nickname ad una persona con codice fiscale e poi di sottoporlo a controllo. Il tema, come detto, è in discussione in più giurisdizioni, in cui si cerca un equilibrio tra vita privata della persona e aspetto “pubblico” delle informazioni che la stessa decide di rendere visibile al mondo.

Le chances a favore del Fisco sembrano invece più concrete per quanto riguarda la “localizzazione” della persona e le conseguenze che questa può avere sulla territorialità dei redditi (in primis da lavoro) e, più in generale, sulla valutazione della residenza fiscale.
Se sul secondo aspetto i rischi di una condotta “disinvolta” sulle piattaforme social sono evidenti, meno esplorato è invece il primo, sul quale occorrerebbe invece una “auto due diligence” da parte delle persone coinvolte in processi di mobilità internazionale del lavoro.

A titolo meramente esemplificativo, la persona con residenza estera che risiede per un periodo sufficientemente continuativo in Italia e che dal proprio domicilio italiano svolge da remoto attività di lavoro autonomo per conto di un committente non residente viene difficilmente intercettato dal Fisco italiano; la presenza di tracce come, ad esempio, storie di Instagram postate in modo continuativo sul suolo italiano potrebbe innescare attività di controllo, in teoria suscettibili di accertare in capo al soggetto in questione la mancata dichiarazione italiana di redditi di lavoro autonomo, imponibili in Italia anche in capo ai non residenti a norma dell’art. 23 comma 1 lettera d) del TUIR.

Attenzione particolare ai profili LinkedIn
Questa “auto due diligence” dovrebbe concentrarsi in special modo sui profili LinkedIn, non anonimizzati e recanti la storia lavorativa della persona e la relativa localizzazione.

Essi possono raccontare in modo abbastanza dettagliato, ad esempio, dati utili a ricostruire fattori come la localizzazione dell’attività lavorativa, la permanenza fisica e la nazionalità del datore di lavoro (si tratta dei dati che l’art. 15 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni pone a fondamento della territorialità dei redditi di lavoro dipendente); il dettaglio delle mansioni svolte, per contro, può avere una importanza notevole nello stabilire, ad esempio, se la persona è titolata a beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati (basti pensare alle questioni che da anni sono sul tavolo per i lavoratori distaccati, viste le cautele dell’Agenzia delle Entrate sul tema).

Nell’ovvia constatazione per cui si tratta di informazioni senza valore legale, superabili in forza dei contratti, mantenere nel ragionevole la mole dei propri dati personali messi a disposizione del web e allineare profili social dal contenuto lavorativo a quanto si è effettivamente svolto nel corso della propria carriera costituiscono un primo sicuro elemento a propria garanzia."

Tratto da Eutekne.info del 26.04.2023

Per chi volesse seguire la replica del webinar sulle novità del Bilancio 2022:
21/04/2023

Per chi volesse seguire la replica del webinar sulle novità del Bilancio 2022:

Soluzioni Fiscali - Il Forum ed i suoi relatori sono lieti di invitarvi oggi venerdì 21 aprile 2023 alle ore 16,30 al We...
21/04/2023

Soluzioni Fiscali - Il Forum ed i suoi relatori sono lieti di invitarvi oggi venerdì 21 aprile 2023 alle ore 16,30 al Webinar sul bilancio 2022.

L’evento è gratuito e non occorre alcuna registrazione.

NUOVO LINK PER LA DIRETTA (SCUSATE L'INCONVIENTE)

https://youtube.com/live/X-wg-4iOgDA?feature=share

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