26/04/2023
L'USO DEI SOCIAL DA PARTE DEL FISCO PER INDIVIDUARE I SOGGETTI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO
Benché non sia una novità, in tema di accertamenti, che il Fisco, già da tempo, monitori i contenuti sui social per rilevare eventuali incoerenze tra reddito dichiarato e spese sostenute, si riporta un articolo di stampa specialistica che "mette in guardia" i contribuenti sull'esibire e pubblicare nei social "manifestazioni di ricchezza" a fronte, magari, di redditi dichiarati (bassi o inesistenti) che risultano incongruenti con lo stile di vita "pubblicizzato" sui social.
L'articolo:
"Il tema del possibile (ma sempre più concreto) utilizzo della mole significativa di dati ricavabili dai profili personali dei social network ai fini dell’accertamento fiscale è sempre più sentito negli ambienti professionali in Europa e negli Stati Uniti.
La grande mole di dati è ormai lavorabile con algoritmi sempre più sofisticati, per cui le Amministrazioni di vari Stati hanno iniziato a predisporre procedure e ad attuare le stesse per muovere contestazioni alle persone fisiche. La Francia, ad esempio, ha regolato la materia per legge, stabilendo da quali fonti si può attingere, quali sono le modalità di trattamento dei dati e quali sono le violazioni tributarie, anche penali, perseguibili con l’ausilio di questi dati; negli Stati Uniti le richieste alle principali piattaforme di dati sono all’ordine del giorno e spesso sfociano, in caso di rifiuto, in cause che coinvolgono anche gli Stati in cui queste hanno sede.
Nell’esperienza italiana questo canale risulta ancora sostanzialmente secondario, pur se ad esempio la circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018 richiama le informazioni desunte dalla rete internet quale fonte di innesco delle verifiche.
Gli obiettivi che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza si prefiggono sono presumibilmente quelli di intercettare capacità contributiva non dichiarata e, soprattutto, di contrastare residenze estere fittizie (questa seconda finalità è, peraltro, esplicitata anche dalla legislazione francese).
Per quanto riguarda il primo punto, l’esperienza transalpina è stata favorevole al Fisco, in quanto si sono scoperte, ad esempio, proprietà immobiliari la cui consistenza non era stata, in tutto o in parte, dichiarata.
In molte situazioni, tuttavia, le armi dovrebbero risultare più spuntate, anche in virtù dell’utilizzo di nicknames. Ove, ad esempio, il contribuente che ha dichiarato un reddito di 8.000 euro recensisca in modo dettagliato sulla piattaforma Tripadvisor il resort Saint Regis di Bali, dal prezzo di 500 euro a notte, affermandovi di avervi soggiornato per dieci giorni e decantandone i servizi, potrebbe accendersi una spia per una possibile verifica del Fisco.
Per quest’ultimo, però, il problema potrebbe celarsi nel fatto che la recensione non viene da un account con nome e cognome, ma dall’account anonimo “Orsetto 1976”: si tratterebbe, quindi, di collegare questo nickname ad una persona con codice fiscale e poi di sottoporlo a controllo. Il tema, come detto, è in discussione in più giurisdizioni, in cui si cerca un equilibrio tra vita privata della persona e aspetto “pubblico” delle informazioni che la stessa decide di rendere visibile al mondo.
Le chances a favore del Fisco sembrano invece più concrete per quanto riguarda la “localizzazione” della persona e le conseguenze che questa può avere sulla territorialità dei redditi (in primis da lavoro) e, più in generale, sulla valutazione della residenza fiscale.
Se sul secondo aspetto i rischi di una condotta “disinvolta” sulle piattaforme social sono evidenti, meno esplorato è invece il primo, sul quale occorrerebbe invece una “auto due diligence” da parte delle persone coinvolte in processi di mobilità internazionale del lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, la persona con residenza estera che risiede per un periodo sufficientemente continuativo in Italia e che dal proprio domicilio italiano svolge da remoto attività di lavoro autonomo per conto di un committente non residente viene difficilmente intercettato dal Fisco italiano; la presenza di tracce come, ad esempio, storie di Instagram postate in modo continuativo sul suolo italiano potrebbe innescare attività di controllo, in teoria suscettibili di accertare in capo al soggetto in questione la mancata dichiarazione italiana di redditi di lavoro autonomo, imponibili in Italia anche in capo ai non residenti a norma dell’art. 23 comma 1 lettera d) del TUIR.
Attenzione particolare ai profili LinkedIn
Questa “auto due diligence” dovrebbe concentrarsi in special modo sui profili LinkedIn, non anonimizzati e recanti la storia lavorativa della persona e la relativa localizzazione.
Essi possono raccontare in modo abbastanza dettagliato, ad esempio, dati utili a ricostruire fattori come la localizzazione dell’attività lavorativa, la permanenza fisica e la nazionalità del datore di lavoro (si tratta dei dati che l’art. 15 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni pone a fondamento della territorialità dei redditi di lavoro dipendente); il dettaglio delle mansioni svolte, per contro, può avere una importanza notevole nello stabilire, ad esempio, se la persona è titolata a beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati (basti pensare alle questioni che da anni sono sul tavolo per i lavoratori distaccati, viste le cautele dell’Agenzia delle Entrate sul tema).
Nell’ovvia constatazione per cui si tratta di informazioni senza valore legale, superabili in forza dei contratti, mantenere nel ragionevole la mole dei propri dati personali messi a disposizione del web e allineare profili social dal contenuto lavorativo a quanto si è effettivamente svolto nel corso della propria carriera costituiscono un primo sicuro elemento a propria garanzia."
Tratto da Eutekne.info del 26.04.2023