12/01/2022
In data 11.01.2022 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro le nuove linee guida su come approcciarsi all’utilizzo delle PRESTAZIONI OCCASIONALI.
Per poter svolgere attività di lavoro autonomo occasionale è assolutamente necessario comunicare preventivamente i dati di chi fornirà la prestazione alle email che alleghiamo alla presente.
Per le prestazioni svolte dal 21dicembre 2021 si può provvedere entro e non oltre il 18 gennaio 2022 dopo di che si è passibili di sanzione.
Contenuto della comunicazione
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo
dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali
la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso
qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in
qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di
inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una
omissione della comunicazione.
Sanzioni
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori
intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124”.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino
più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.