BIJEI SRLS

BIJEI SRLS SERVIZI ALLE AZIENDE
ELABORAZIONE DATI - CONSULENZA DEL LAVORO
PRATICHE TELEMATICHE
MODELLO UNICO - 730 cellulare 3287439759

Perché non ci fermiamo mai 🤩🤩🤩La burocrazia ti frena? Ci pensiamo noi! 🚀Gestire pratiche INPS, INAIL o servizi telematic...
20/04/2026

Perché non ci fermiamo mai 🤩🤩🤩

La burocrazia ti frena? Ci pensiamo noi! 🚀
Gestire pratiche INPS, INAIL o servizi telematici può essere un labirinto. Il nostro Studio nasce per semplificarti la vita, offrendoti una consulenza a 360° per ogni tua esigenza, personale o aziendale.
Ecco cosa possiamo fare per te:
🔹 AREA PREVIDENZA & ASSISTENZA (INPS & Altre Casse)
Dalla domanda di Pensione (vecchiaia, anzianità, superstiti) alla Naspi, dall’Invalidità Civile alle pratiche per Enasarco e Casse Private. Ci occupiamo di tutto l’iter per garantirti ciò che ti spetta.
🔹 TUTELA LAVORO & INFORTUNI (INAIL)
Supporto completo per infortuni sul lavoro, malattie professionali, danno biologico e revisioni delle rendite. Non cammini mai solo.
🔹 SERVIZI TELEMATICI & AZIENDE
Digitalizza la tua attività con noi: rilascio SPID, PEC e Smart Card in tempo reale. Gestiamo fatturazione elettronica, paghe (colf & badanti), contratti di locazione e conformità GDPR.
⚖️ IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
Per offrirti una tutela davvero completa, disponiamo di MEDICO IN SEDE e AVVOCATO IN SEDE per consulenze specialistiche immediate.
📍 Vieni a trovarci o contattaci per una consulenza!
Prato Via Pietro Mascagni 74- Zona San Paolo
📞 0574962026
📧 [email protected]

Auguriamo a tutti una serena e felice Pasqua 🐣🐣
04/04/2026

Auguriamo a tutti una serena e felice Pasqua 🐣🐣

05/03/2026

Scadenza in arrivo per la tassa vidimazione libri sociali: ecco chi paga, quanto ed entro quale termine

02/03/2026

⏲️ Un mese denso di appuntamenti: a marzo il calendario delle scadenze fiscali si presenta ricco e con pochi momenti di tregua.

⚠️ Si parte già oggi, 2 marzo, giornata entro la quale bisognerà fare i conti con gli adempimenti previsti in via ordinaria per sabato 28 febbraio e oggetto di proroga automatica. Vi rientrano a titolo di esempio le LIPE del quarto trimestre e il bollo sulle fatture elettroniche dello stesso periodo.

💵 Sempre entro oggi è necessario procedere con il pagamento della rottamazione quater, per la quale però è confermata la tolleranza di 5 giorni e quindi un ulteriore rinvio della scadenza da annotare.

🛣️ Marzo è poi il mese in cui parte a tutti gli effetti il cammino della dichiarazione dei redditi precompilata, con la scadenza della CU 2026 e della trasmissione dei dati relativi alle spese detraibili. Non da meno, parte il calendario dei versamenti del saldo IVA.

🔎 Punto per punto, l’analisi delle scadenze fiscali di marzo 2026 sulle pagine di Informazione Fiscale 👇
https://www.informazionefiscale.it/scadenze-fiscali-marzo-2026-rottamazione-cu-iva

02/03/2026

Dal 5 marzo 2026 (ed entro 45 gg) scatta l’obbligo di collegamento POS-RT: invio unico di corrispettivi e incassi elettronici; sanzioni pesanti.
Oggi una guida pratica su Commercialista Telematico con tutti i passaggi necessari.
Registratore telematico/server RT o procedura web per il rilascio del documento commerciale e “gli strumenti di pagamento elettronico” (POS) in modo tale da trasmettere telematicamente i relativi dati (corrispettivi + relativi incassi POS) in un’unica comunicazione.

COLLEGAMENTO TRA POS E RT - SI PARTE DAL PROSSIMO 5 MARZO - ALCUNE PRECISAZIONI IN MERITO AI SOGGETTI OBBLIGATI🔶  Dal 5 ...
27/02/2026

COLLEGAMENTO TRA POS E RT - SI PARTE DAL PROSSIMO 5 MARZO - ALCUNE PRECISAZIONI IN MERITO AI SOGGETTI OBBLIGATI

🔶 Dal 5 marzo 2026 entra in funzione sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate la procedura per collegare i POS (''Point Of Sale'') - sia fisici che virtuali - ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia “Documento commerciale online”.

🔷 È il tassello operativo di un obbligo che decorre dal 1° gennaio 2026:
- introdotto dall’articolo 1, commi 74-77 della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) e
- disciplinato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, Prot. 424470.

♦️ La novità, in sostanza, è l’introduzione di un obbligo di piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, attraverso il collegamento tra il dispositivo POS e il registratore telematico (RT) per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

🔷 Ma ATTENZIONE: il “collegamento” previsto dalla norma non è fisico. Non si tratta di installare cavi, porte USB o protocolli hardware. Si tratta di un collegamento virtuale e logico, che si realizza attraverso la registrazione del dato identificativo univoco del POS in abbinamento al dato identificativo univoco dell’RT, mediante l’apposita funzionalità del portale web “Fatture e Corrispettivi”. Concretamente, l’operazione consiste nell’associazione tra la matricola del registratore telematico e il terminal ID del POS.

✅ “Soggetti obbligati” sono tutti i soggetti che utilizzano gli strumenti di
certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (comma ora abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto").

✅ In merito ai soggetti obbligati sono arrivati alcuni interessanti chiarimenti dall'Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 44/E del 20 febbraio 2026, che ha fatto il punto su una serie di situazioni concrete che la norma, da sola, non risolveva.
♦️ Nel caso specifico viene trattato il caso relativo alla gestione di un centro con bowling, bar e sala giochi nel quale si utilizza una biglietteria automatizzata collegata alla SIAE.
🔻 Secondo l’Agenzia, non c’è alcun obbligo di collegare il POS alla biglietteria automatizzata. I corrispettivi incassati tramite biglietterie automatizzate sono, infatti, già esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia stessa, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
I dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già trasmessi - separatamente e con modalità proprie - dal Ministero delle finanze alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), come stabilisce il D.M. 13 luglio 2000. A sua volta, la SIAE provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività
accessorie, ove autonomamente documentate.
🔻 Dunque, per l'attività di bowling non sussiste alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata

♦️ Discorso simile per chi gestisce sale giochi, sale carambole o tavoli da ping pong. Queste attività rientrano, infatti, nell’esonero previsto dal D.M. 10 maggio 2019: non sono obbligate alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con registratore telematico e, di conseguenza, non devono dotarsi di un POS censito nel cassetto fiscale.
♦️ Tra le operazioni in parola rientrano anche le cessioni e le prestazioni
effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie.

♦️ Del tutto diverso è il discorso per chi esercita le attività di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.). In questo caso scatta l’obbligo: l’esercente deve avere un POS dedicato, associato al registratore telematico censito e attivato nel proprio cassetto fiscale.

✅ Una ulteriore precisazione che ricaviamo sempre dalla risposta n. 44/E/2026 riguarda l'utilizzo di un solo POS per gli incassi di più registratori.
Nessun divieto per chi gestisce più attività nello stesso locale o gestisce strutture con più casse e vuole utilizzare un unico POS per incassare i pagamenti di tutti.
♦️ L’importante è che per ciascuna attività soggetta all’obbligo si adempia al collegamento POS-RT secondo le modalità previste e che, al momento della vendita e dell’emissione del documento commerciale, vengano correttamente registrate le forme di pagamento utilizzate e i relativi importi. Serve, cioè, che i dati dei pagamenti elettronici siano chiaramente evidenziati e tracciabili.

✅ Altro chiarimento riguarda la possibilità di incasso di fatture tramite POS.
La citata risposta n. 44/E/2026 chiarisce che il pagamento elettronico di una fattura non comporta l’obbligo di collegamento POS-RT, poiché l’operazione è già certificata tramite documento elettronico trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI).
Il collegamento è richiesto solo quando il pagamento si riferisce a un’operazione soggetta a certificazione fiscale tramite documento commerciale.

✅ Altro chiarimento è quello relativo alla utilizzabilità e collegabilità a ''registratori di cassa'' di dispositivi portatili tramite smartphone o altri modelli autonomi.
♦️ Non esiste un elenco tassativo di dispositivi ammessi o vietati. Di fatto, qualunque strumento idoneo a gestire pagamenti elettronici può essere utilizzato.
Come “strumenti di pagamento elettronico” è da intendere qualsiasi strumento hardware o software mediante il quale vengono accettati i pagamenti elettronici.
♦️ L’unica condizione imprescindibile è che il dispositivo venga correttamente censito nel cassetto fiscale e associato all’RT di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 424470/2025.

🟣 Come annunciato dall'Agenzia delle entrate, la piattaforma per effettuare il collegamento sarà operativa dal 5 marzo 2026.

🔷 Le scadenze da tener presenti sono le seguenti:
- Per i POS già attivi o utilizzati entro il 31 gennaio 2026: il collegamento va completato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio web;
- Per i POS attivati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento va registrato dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (per esempio: un nuovo POS attivato il 1° febbraio 2026 potrà essere collegato dal 6 aprile entro il 30 aprile).

🟣 Per quanto riguarda le sanzioni, la L. n. 207/2025 (Legge di Bilancio 2025), ai commi 75 e 76 dell’art. 1, ha esteso il perimetro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 471/1997 anche alle violazioni relative al collegamento POS-RT e alla trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici.
♦️ Per cui:
- per il mancato collegamento POS-RT viene prevista la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 4.000,00 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997);
- per l'omessa o tardiva trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici viene prevista la sanzione di 100,00 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, fino a un massimo di 1.000,00 euro per trimestre (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997).

♦️ Sono inoltre previste le seguenti sanzioni accessorie: sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività:
- da 3 giorni a 1 mese in caso di 4 violazioni in 5 anni;
- da 15 giorni a 2 mesi (fino a 6 mesi in caso di recidiva) per mancata installazione/collegamento;
- fino a 6 mesi se i corrispettivi contestati superano 50.000 euro (art. 12, D.Lgs. 471/1997).

🖥🔎📃 Per accedere alla sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate per scaricare la guida per il collegamento POS-RT e consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI.

21/01/2026

Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026)

Rottamazione-quinquies, la “definizione agevolata selettiva” su imposte non versate

Ambito applicativo, vantaggi economici e principali criticità operative

1. Inquadramento della misura

La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, rappresenta una definizione agevolata a perimetro ristretto, finalizzata esclusivamente alla regolarizzazione di debiti da omesso versamento di imposte dichiarate e di specifiche posizioni contributive e sanzionatorie.
Non si tratta, dunque, di una sanatoria generalizzata, bensì di uno strumento mirato e selettivo, concepito per intercettare posizioni debitorie “fisiologiche” sotto il profilo dichiarativo ma rimaste insolute sul piano finanziario.

Per il contribuente e, soprattutto, per il professionista che lo assiste, la misura costituisce un passaggio strategico di ristrutturazione del debito fiscale e contributivo, che richiede un’attenta valutazione preventiva del perimetro dei carichi, della sostenibilità del piano di pagamento e dei rischi di decadenza.



2. Ambito oggettivo e soggettivo

Rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
• omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
• liquidazioni automatiche e controlli formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
• contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché non scaturenti da attività di accertamento;
• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.

Restano espressamente esclusi:
• i debiti derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;
• i carichi degli enti locali e delle Regioni (ad es. TARI, IMU, bollo auto regionale);
• le sanzioni elevate dalla polizia locale;
• ogni altra fattispecie non riconducibile all’omesso versamento di somme dichiarate.

La corretta mappatura preliminare della posizione debitoria assume un ruolo centrale, poiché l’inclusione di carichi non definibili può compromettere l’efficacia dell’adesione.



3. Rapporti con le precedenti rottamazioni

Elemento di particolare rilievo è la possibilità di recuperare i carichi già inseriti in precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, per i quali si sia verificata la decadenza per mancato rispetto delle scadenze.
Sono inclusi anche i debiti già ammessi alla Rottamazione-quater (o alla relativa riammissione) e decaduti entro il 30 settembre 2025.

Di contro, il legislatore ha escluso dalla nuova definizione i carichi integralmente onorati entro la medesima data, ponendo un limite netto alla reiterazione dei benefici.
La misura si muove quindi su un doppio binario: apertura verso le posizioni decadute, chiusura definitiva per quelle già definite.



4. Vantaggi economici

L’adesione consente l’estinzione dei debiti mediante il pagamento di:
• capitale residuo;
• spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Sono integralmente stralciati:
• sanzioni;
• interessi iscritti a ruolo;
• interessi di mora;
• sanzioni civili previdenziali;
• aggio di riscossione.

Per le sanzioni del Codice della strada di competenza prefettizia, l’agevolazione opera su interessi, maggiorazioni e aggio, restando dovuto l’importo principale della sanzione.



5. Modalità di pagamento e profilo finanziario

Il contribuente può optare per:
• pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
• rateazione fino a 54 rate bimestrali, di pari importo, distribuite su un arco temporale massimo di 9 anni, con rata minima di 100 euro.

Sulle somme rateizzate maturano interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
La scelta tra soluzione unica e rateazione deve essere supportata da una valutazione finanziaria strutturata, tenendo conto del costo degli interessi e delle alternative di rifinanziamento del debito.



6. Procedura di adesione ed effetti immediati

La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
• area riservata (con selezione automatica dei carichi definibili);
• area pubblica (con compilazione manuale e allegazione documentale).

Entro il 30 giugno 2026 sarà resa disponibile la Comunicazione delle somme dovute, contenente importi, scadenze e moduli di pagamento.

Dalla presentazione della domanda:
• sono sospese le nuove procedure cautelari ed esecutive sui carichi definibili;
• non proseguono quelle già avviate (salve le aste già concluse);
• fermi amministrativi e ipoteche restano iscritti;
• il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del DURC e delle verifiche ex artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973.



7. Regime di decadenza: profili di rischio

Il regime decadenziale è particolarmente rigoroso. La definizione perde efficacia in caso di:
• mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata;
• mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
• mancato pagamento dell’ultima rata.

I versamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto sul debito ordinario, con riattivazione dei termini di prescrizione e delle azioni esecutive.
Un profilo critico riguarda l’imputazione dei pagamenti alle rate arretrate, che può determinare la decadenza anche in presenza di versamenti complessivamente rilevanti ma mal allocati temporalmente.



8. Interazione con rateizzazioni in corso

La presentazione della domanda sospende, fino al 31 luglio 2026, i pagamenti delle rateizzazioni in essere relative ai carichi definibili.
Alla stessa data, le rateizzazioni sui debiti accolti nella Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.
Per i carichi non definibili inclusi nello stesso piano originario, i pagamenti devono invece proseguire regolarmente.



Una gestione superficiale espone il contribuente alla perdita del beneficio.

Indirizzo

Via PIETRO MASCAGNI 74
Prato
59100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Telefono

+390574962026

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando BIJEI SRLS pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a BIJEI SRLS:

Condividi