Studio Commerciale Mauro D'Elia Commercialista

Studio Commerciale Mauro D'Elia Commercialista Lo Studio Del Rag. Mauro D’Elia
è composto da professionisti abilitati all'esercizio della libera professione.

E' rivolto ad ogni tipologia di utente, dall'imprenditore al professionista, dalla società al privato cittadino. Lo Studio si pone come obiettivo quello di fornire un'assistenza a 360 gradi, personalizzata, tempestiva ed efficace tramite una struttura dinamica, capace di fornire consulenze che garantiscano soluzioni veloci, pratiche ed economicamente soddisfacenti
Il rapporto con il cliente vie

ne curato personalmente dal Rag. Mauro D’Elia,Commercialista, allo scopo di garantire uno standard di professionalità elevato, grazie ad un costante aggiornamento, derivante dalla passione per la professione. Con questo modo di operare, lo Studio ha perseguito e continua a perseguire una clientela molto soddisfatta. I principali servizi offerti sono:
contabilità tenuta presso lo studio;
consulenza contabile presso terzi;
revisione contabile
controllo di gestione;
consulenza fiscale e tributaria;
valutazioni aziendali e consulenze tecniche di parte;
consulenza societaria;
consulenza del lavoro ed elaborazione paghe
servizio Caf per 730, Ici, Isee, Red

19/03/2025

il MIMIT, in una recente Nota, ha chiarito che l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al
Registro delle imprese previsto dalla legge di bilancio 2025: - si applica anche alle società costituite prima del 1/01/2025 (il cui adempimento deve avvenire entro il
30/06/2025) - riguarda tutti gli amministratori e tutte le società (sia di capitali che di persone) che svolgono attività
imprenditoriale; - va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi (non si può utilizzare l’indirizzo PEC
comunicato dalla società).

09/10/2024

CIRCOLARE ALLA CLIENTELA DELLO STUDIO
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E RAVVEDIMENTO SPECIALE
( CONDONO FISCALE )
Il concordato preventivo biennale serve per agevolare gli adempimenti spontanei in carico al contribuente, permettendo di concordare direttamente con l'Agenzia delle Entrate quale sia il reddito da lavoro autonomo o d'impresa per un periodo pari a due anni
Determinazione della proposta di CPB
La proposta presentata dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti è definita sulla base delle informazioni dichiarate da ciascun contribuente (tenendo conto anche delle annualità precedenti a quella di riferimento), nonché dei dati derivanti dall’applicazione degli ISA. I contribuenti sono quindi chiamati, in fase di applicazione degli ISA, a comunicare i dati necessari per la determinazione della proposta di CPB.
La proposta in oggetto, valevole per i periodi di imposta di cui al biennio 2024-2025, fa riferimento alle seguenti tipologie di reddito:
• reddito da lavoro autonomo (derivante dall’esercizio di arti e professioni) – art. 15 D.Lgs. 13/2024
• reddito di impresa – art. 16 D.Lgs. 13/2024
• valore della produzione netta – art. 17 D.Lgs. 13/2024
regime forfetario l’adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024.
Effetti del concordato
L’istituto del concordato si riassume in una proposta che l’Agenzia delle Entrate fa al contribuente in merito al pagamento delle imposte dirette per l’anno in cui viene formalizzato l’accordo e per il successivo. Il contribuente è libero se scegliere di accettare la proposta (e non subire controlli), oppure se rifiutare.
L’accettazione della proposta comporta per il contribuente il fatto di dover indicare in dichiarazione dei redditi l’importo concordato del reddito. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. In caso di redditi effettivi inferiori rispetto a quello concordati il contribuente potrebbe trovarsi a dover versare imposte (e contributi) su un reddito virtuale.
La flat tax è strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:
• Aliquota del 10% gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
• Aliquota del 12% per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
• Aliquota del 15% i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.
Anche per i contribuenti in regime forfettario è prevista una flat tax con aliquote del 10% o del 3%).
Nella sostanza, il concordato preventivo biennale (CPB) consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale:
• del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
• e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per il solo periodo di imposta 2024, nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
IMPORTANTE!
Chi aderira’ al Concrdato preventivo biennale avra’ la possibilita’ di definire
Per gli anni 2018 2019 2020 2021 e 2022 ad una sorta di condono tramite il pagamento di una Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale”.
Si tratta di una misura:
• Per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
• che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale,
• consistente in uno speciale ravvedimento per gli anni 2018-2022,
• che si perfeziona versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della disposizione in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito calcolato applicando una percentuale di rivalutazione in ragione inversa del reddito dichiarato legato al punteggio ISA. Anche l’aliquota d’imposta diminuisce al crescere dello stesso punteggio. Stesso ragionamento per l’Irap che considera il valore della produzione netta incrementato di una percentuale in ragione inversa del punteggio ISA. L’aliquota sostitutiva Irap, invece, è proporzionale.
Vista la complessita’ del provvedimento e’ stata piu’ chiesta una proroga per poter analizzare per chi è interessato la convenienza e l’opportunita’ di definire con un costo non eccessivo le annualita’ pregresse.
Chi e’ interessato al provvedimento ci contatti entro la prossima settimana, poiche’, salvo proroghe, la scadenza dell’adesione e’ fissata al 31 Ottobre 2024.
Rimanendo a Vostra completa disposizione per chiarimenti e delucidazioni colgo l’occasione per inviare
Cordiali Saluti
Mauro D’Elia
Ragioniere Commercialista

25/09/2024

OGGETTO CIRCOLARE:
INTRODUZIONE PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI

A partire dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della nuova PATENTE A CREDITI le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sono esclusi coloro che effettuano prestazioni di carattere intellettuale, come i geometri, gli ingegneri e gli architetti.
La patente, come detto precedentemente, è obbligatoria a partire dal primo di ottobre. A causa della tempestività di tale richiesta, in sostituzione della patente effettiva, sarà possibile richiedere un’autocertificazione che avrà validità un mese. A partire dal 1° novembre 2024 sarà necessario il possesso definitivo della suddetta patente a crediti.
Riguardo la presentazione delle pratiche necessarie e ulteriori chiarimenti in merito si prega di rivolgersi allo studio, chiedendo di Niccolò.

Grazie per l’attenzione,
Cordiali saluti, Studio D’Elia

16/02/2024

Contributi IVS - definite le aliquote 2024

Come di consueto, l’INPS ha reso noto le aliquote ed i minimali/massimali contributivi relativi alla Gestione IVS artigiani e commercianti applicabili per l’anno in corso.
L’aliquota ordinaria per l’anno 2024 rimane invariata nella misura:
• del 24% per la gestione artigiani
• del 24,48% per la gestione commercianti
Sono, poi, stati sensibilmente adeguati i minimali/massimali di reddito alla variazione ISTAT dei prezzi.
• minimale di reddito: €. 18.415 (in precedenza €. 17.504)
• massimale di reddito:
o € 91.680,00 (l’anno scorso era pari a € 86.983,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1/01/1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data
o € 119.650,00 (l’anno scorso era pari a € 113.520,00) per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva (tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).
Rimangono, infine, invariate le disposizioni relative a:
• la riduzione del 3% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (che, tuttavia, anche per il 2024 subiscono l’incremento annuale dello 0,45%)
• la maggiorazione dell'1% per i redditi eccedenti il minimale (e fino al massimale) di reddito
• la riduzione del 50% per iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso una gestione INPS.
Soggetti obbligati: in generale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS (art. 1 L.233/90) gli artigiani ed i commercianti che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza per il versamento dei contributi previdenziali riferiti:
 alla propria posizione previdenziale
 ed a quella dei propri collaboratori familiari o coadiuvanti/coadiutori familiari, ove svolgano l’attività nell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza (Circ. Inps 80/93).
Altre categorie obbligate: sono inoltre obbligati (sempre nel rispetto del requisito di abitualità e prevalenza nell’attività aziendale, che nel caso di attività artigiana deve sempre sussistere):
• soci di srl che svolgono attività commerciale
• socio di srl unipersonale (artigiana o con attività commerciale)
• soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana
• soci di snc con attività commerciale
• i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere nonché gli operatori e le guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste dai relativi settori.
Aliquote contributive: risultano determinate come segue:
Contribuente FINO A 52.190 DA 52.190
Titolare (e Collab.
di età > 21 anni) Collaboratore di età
< 21 anni (*) Titolare (e Collab.
di età > 21 anni) Collaboratore di età
< 21 anni (*)
Artigiani 24% 23,70% 25% 24,70%
Commercianti 24,48% 24,18% 25,48% 25,18%

Contributo minimo: il contributo calcolato sul “reddito minimo" (da versare in 4 rate "fisse") è, dunque, così suddiviso:
CONTRIBUENTE ARTIGIANI COMMERCIANTI
• titolari di qualunque età
• coadiuvanti/coadiutori > 21 anni € 4.427,04
(4.419,60 IVS + 7,44 maternità) € 4.515,43
(4.507,99 IVS + 7,44 maternità)
• coadiuvanti/coadiutori < 21 anni € 4.371,80
(4.364,36 IVS + 7,44 maternità) € 4.460,19
(4.452,75 IVS + 7,44 maternità)

Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Contributo massimo: alla luce dei nuovi massimali e degli scaglioni di aliquota, il contributo IVS massimo dovuto risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni € 22.369,92
(55.008*24% + 36.672*25%) € 22.094,88
(55.008*23,70%+36.672*24,70%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 22.809,98
(55.008*24,48% + 36.672*25,48%) €. 22.534,94
(55.008*24,18% + 36.672*25,18%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni € 29.362,42
(55.008*24%+64.642*25%) € 29.003,47
(55.008*23,70%+64.642*24,70%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 29.936,74
(55.008*24,48%+64.642*25,48%) € 29.577,79
(55.008*24,18%+64.642*25,18%)

Termini di versamento: il pagamento dei contributi 2024 dovuti:
a) sul reddito minimale deve essere effettuato, come di consueto, mediante modello F24, in 4 rate trimestrali di pari importo, alle seguenti scadenze: 1° rata: 16/05/2024; 2° rata: 20/08/2024; 3° rata: 16/11/2024; 4° rata: 16/02/2025
b) sulla quota di reddito “eccedente” il minimale: è dovuto entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi, e cioè:
• 1° acconto (50%): entro il 30/06/2024 (o il 30/07 con maggiorazione dello 0,40%)
• 2° acconto (50%): entro il 30/11/2024
• saldo 2024: da versare entro il 30/06/2025 (o 30/07 con la maggiorazione dello 0,40%)

09/02/2024

A cura dello Studio

RAG. MAURO D’ELIA
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

INFORMAZIENDE
mese di Febbraio 2024

Controllo delle dichiarazioni – Comunicazioni ai contribuenti
Scadenzario


CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI – COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
L’Agenzia Entrate ha aggiornato la Guida relativa alle comunicazioni al contribuente, affinché lo stesso possa fornire chiarimenti o produrre documenti, circa i controlli delle dichiarazioni che possono essere:
 automatico (artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972): si applica a tutte le dichiarazioni presentate ed è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base di dati ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti in Anagrafe tributaria;
 formale (art. 36-ter del DPR 600/1973): si applica alle dichiarazioni dei redditi selezionate in base a criteri basati sull’analisi del rischio e consiste nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti attestanti la correttezza dei dati dichiarati.

Nota: l’Amministrazione finanziaria effettua anche controlli di merito in aggiunta a quelli di cui sopra.

PERICOLO DI RISCOSSIONE: in tal caso, l’ufficio può controllare, anteriormente alla presentazione della dichiarazione annuale, che i pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto siano tempestivi e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte omesse con sanzioni e interessi.

SOSPENSIONE INVIO DI INVITI E COMUNICAZIONI
Il D.lgs. 1/2024 ha previsto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza,
 dall’1/08 al 31/08 e dall’1/12 al 31/12,
 è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate:
- comunicazioni degli esiti dei controlli:
 automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
 formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/1973;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, co. 412, della L. 311/2004;
- inviti all'adempimento di cui all'art. 1, co. 634-636, della L. 190/2014 (c.d. lettere di compliance).

Restano ferme le sospensioni previste dalle seguenti disposizioni:
D.L. 193/2016,
art. 7-quater, co. 17 prevede la sospensione, dall’1/08 al 4/09, dei termini di 30 gg previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito:
 dei controlli automatici e formali;
 della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
D.L. 223/2006, art. 37, co. 11-bis, 2° periodo prevede che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni
 richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori
 sono sospesi dall’1/08 al 4/09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

COMUNICAZIONI DA CONTROLLO AUTOMATICO
Il controllo automatico permette di:
 correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi, nonché quelli materiali commessi nel riporto delle eccedenze di imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
 ridurre (qualora indicati in misura superiore o non spettanti):
- detrazioni d'imposta e/o deduzioni dal reddito;
- crediti d'imposta;
 controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti.

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ:
 con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
 tramite PEC;
 tramite il canale Entratel, all’intermediario (che informa poi il contribuente degli esiti del controllo automatico) che ha inviato in via telematica la dichiarazione, purché in quest’ultima risultino barrate le apposite caselle.





I contribuenti che presentano il mod. 730 effettuano tale scelta barrando l’apposita casella nel riquadro “Firma della dichiarazione”.

COMUNICAZIONE DA CONTROLLO FORMALE
L’Agenzia Entrate verifica che i dati indicati in dichiarazione siano conformi ai documenti conservati dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni.

DIFFORMITÀ DEI DATI E INVITO DELL’UFFICIO AL CONTRIBUENTE:
 dati posseduti dall’Agenzia difformi da quelli indicati in dichiarazione: in tal caso l’ufficio può invitare il contribuente a esibire o trasmettere i documenti che attestino la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti;
 inidoneità dei documenti a comprovare la correttezza dei dati dichiarati o non risposta all’invito: in tal caso il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

COSA CONSENTE IL CONTROLLO FORMALE:
 escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto o le detrazioni/deduzioni non spettanti;
 determinare i crediti d’imposta spettanti;
 liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
 correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO: è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite PEC.

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA
L’Agenzia determina, con la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata,
 l’imposta dovuta su determinati redditi
 e per i quali risultino già versate somme in acconto (per es., TFR e indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, ecc.).

La somma dovuta o il rimborso spettante viene calcolata definitivamente sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente in dichiarazione (quadro RM del mod. Redditi, quadro D del mod. 730 o mod. 770).

Nota: l’emersione di somme da versare comporta l’invio al contribuente di una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi), mediante raccomandata e, in alcuni casi, tramite PEC.

ESITI DEL CONTROLLO
Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la posizione.

REGOLARIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI:
controlli automatici  termini: deve avvenire entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito dell’eventuale ridetermina delle somme a debito in sede di autotutela;
 effettuazione: avviene pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella prevista per l’omesso e tardivo versamento di imposte;
 avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione: in tal caso il termine per pagare e fruire della sanzione ridotta è di 90 gg da quando viene reso disponibile all’intermediario l’avviso.
controlli formali  termini: va effettuata entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria;
 l’ufficio ridetermina la pretesa comunicata: anche in tal caso il contribuente può fruire della riduzione purché segnali la presenza di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA:
 somme dovute su tali redditi: non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso il pagamento avvenga entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica, se corretta dall’ufficio;
 tardivo o omesso pagamento: comporta l’iscrizione a ruolo con l’applicazione di interessi e sanzioni.

Tipo di atto C.T. Tipo di atto C.T. Tipo di atto C.T. Tipo di atto C.T.
art. 36-bis e art. 54-bis 9001 art. 36-ter 9006 art. 36-bis - TFR 9526 art. 36-bis - Arretrati 9527

COMUNICAZIONE TERMINE SANZIONE
invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) entro 30 gg dal ricevimento dell’invito nessuna
da controllo automatico entro 30 gg dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione 10% dell’imposta
(sanzione del 30% ridotta a 1/3)
da redditi soggetti a tassazione separata nessuna
da controllo formale entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione 20% dell’imposta
(sanzione del 30% ridotta a 2/3)
N.B.: il termine è sospeso tra l’1/08 e il 4/09 di ogni anno

OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE:
 sanzione ordinaria applicabile: 30%;
 sanzione ridotta al 15%: versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 gg;
 sanzione ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo: pagamento con ritardo inferiore a 15 gg.

Il contribuente ha disponibili le seguenti azioni nel caso ritenga non corretti gli esiti del controllo:

COMUNICAZIONE DA:
controllo automatico Il contribuente:
 può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia Entrate fornendo gli elementi che comprovino la correttezza dei dati dichiarati;
 può avvalersi dell’assistenza multicanale;
 può utilizzare il servizio Civis.
controllo formale Il contribuente può segnalare (all’ufficio di competenza o tramite Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio.
In caso di rettifica parziale della comunicazione da parte dell’ufficio, il contribuente può fruire della sanzione ridotta effettuando il versamento entro 30 gg, decorsi i quali l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero di imposta, interessi e sanzione piena.

LIEVE INADEMPIMENTO (DPR 602/1973, ART. 15-TER)
Il lieve inadempimento si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.

pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 gg in tal caso saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo
pagamento insufficiente delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000) in tal caso sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione

ISCRIZIONE A RUOLO: non viene eseguita in caso di ravvedimento da effettuarsi entro 90 gg dalla scadenza.

TIPO DI ATTO C.T. (ravvedimento) TIPO DI ATTO C.T. (ravvedimento)
Sanzione Interessi Sanzione Interessi
art. 36-bis e art. 54-bis 8929 1980 art. 36-bis – TFR 8931 1981
art. 36-ter 8933 1983 art. 36-bis – Arretrati 8932 1982

RATEIZZAZIONE
Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità
 possono rateizzarsi in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo,
 la 1° delle quali va versata entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione (90 gg per gli avvisi telematici all’intermediario) e le successive (sulle quali sono dovuti gli interessi) entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

TIPO DI ATTO C.T. TIPO DI ATTO C.T.
Capitale Interessi Capitale Interessi
art. 36-bis e art. 54-bis 9001 9002 art. 36-bis – TFR 9526 9003
art. 36-ter 9006 9007 art. 36-bis – Arretrati 9527 9004

Nota: sul sito dell’Agenzia Entrate sono disponibili i servizi per calcolare le scadenze e gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, nonché per la stampa degli F24 per effettuare i versamenti.

INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO RATEALE: non si decade dal rateizzo
 al verificarsi dei casi di lieve inadempimento;
 nel caso di versamento con una lieve tardività:
- non superiore a 7 gg dalla scadenza: in caso di 1° rata;
- entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla 1°, o entro 90 gg dalla scadenza, in caso di ultima rata;
 in tal caso si procede all’iscrizione a ruolo di interessi e sanzione commisurati al tardivo versamento.

CASI DI DECADENZA DAL RATEIZZO (al verificarsi dei quali sono iscritti a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena):
 non pagamento:
- della 1° rata entro 37 gg dal ricevimento della comunicazione (30 gg per il pagamento + 7 gg di lieve ritardo) o di 97 gg per gli avvisi telematici (90 gg per il pagamento + 7 gg di lieve ritardo);
- di una rata diversa dalla 1° entro la scadenza della rata successiva;
- dell’ultima rata entro 90 gg dalla scadenza;
 insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a € 10.000.

PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2024

5 - LUNEDÍ
ROTTAMAZIONE-QUATER TERRITORI ALLUVIONATI Si considerano tempestivi i versamenti della 1° o unica rata, la cui scadenza è prevista entro il 31/01, effettuati entro il 5/02 (per effetto degli ulteriori 5 giorni di tolleranza) per i soggetti che, alla data dell’1/05/2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali indicati nell’allegato 1 al D.L. 61/2023

8 - GIOVEDÍ
BONUS EDICOLE A partire dalle ore 10:00 è possibile presentare per via telematica al DIE, tramite la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it, la domanda per accedere al contributo una tantum di:
 € 2.000 per imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste;
 € 3.000 per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal CIPESS.

9 - VENERDÍ
BONUS PUBBLICITÀ Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023.

16 - VENERDÍ
IVA MENSILE E TRIMESTRALI SPECIALI Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al mese di gennaio per i contribuenti mensili e dell'Iva dovuta per il 4° trimestre 2023 dai contribuenti speciali.
RITENUTE
(su pagamenti effettuati
a gennaio 2024)  Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);
 Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);
 Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;
 Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d’opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);
 Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).
IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A SALDO Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell'anno 2023 (cod. trib. 1713).
LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a gennaio (cod. trib. 1919).
PREVIDENZA  Contributi Inps mensili: versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di gennaio;
 INPS - Gestione Separata: versamento del contributo da parte di:
- committente: sui compensi corrisposti a gennaio a co.co.co., lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);
- associante: sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015);
 Contributi IVS: versamento 4° rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale dai soggetti iscritti alla gestione Inps commercianti/artigiani.
PREMIO INAIL Pagamento in unica soluzione o della 1° rata del premio INAIL per regolazione 2023 e anticipo 2024.

20 - MARTEDÍ
CONTRIBUTI ENASARCO Versamento dalla casa mandante dei contributi Enasarco riferiti al 4° trimestre 2023.

26 - LUNEDÍ
INTRASTAT MENSILE Invio telematico degli elenchi Intrastat per cessione di beni/servizi resi in ambito UE e per acquisti di beni/servizi ricevuti, relativi a gennaio.

28 - MERCOLEDÍ
ROTTAMAZIONE-QUATER Pagamento della 3° rata (è prevista la tolleranza di 5 giorni nel pagamento e, pertanto, quest’ultimo si considera tempestivo se effettuato entro il 4/03/2024).
BONUS ACQUA POTABILE Presentazione telematica all’Agenzia Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO FORFETARI Presentazione all’Inps, dai contribuenti forfetari che esercitano attività d’impresa, della comunicazione per fruire della riduzione contributiva del 35%. Tale termine si osserva anche per la rinuncia al regime contributivo agevolato.

29 - GIOVEDÍ
COMUNICAZIONE LI.PE. Invio telematico dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del 4° trimestre 2023.
MOD. IVA 2023
CON LI.PE. 4° TRIMESTRE Invio telematico del Modello IVA 2024 comprensivo dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (Quadro VP) relative al 4° trimestre 2023.
BOLLO E-FATTURE Pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel 4° trimestre 2023.
IVA IOSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di gennaio riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Invio telematico all’Agenzia Dogane da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di gennaio delle cessioni di benzina/gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori.
STAMPA REGISTRI CONTABILI Stampa dei registri contabili (registri Iva, libro giornale e degli inventari, ecc.), da imprese e lavoratori autonomi, relativi al 2022. Si evidenzia che è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI Termine per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche e degli altri documenti fiscali relativi al 2022.
DATI SULLE FORNITURE DEI DOCUMENTI FISCALI Comunicazione annuale, da inviare in via telematica, dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno 2023.
CONGUAGLIO IMU 2023 Versamento dell’IMU 2023 a conguaglio da parte dei contribuenti con immobili nei comuni con delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30/11/2023 e pubblicate entro il 15/01/2024.
E-MENS Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi e retributivi del mese di gennaio (inclusi compensi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro).

Indirizzo

Via Bologna 245/C
Prato
59100

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