09/02/2024
A cura dello Studio
RAG. MAURO D’ELIA
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
INFORMAZIENDE
mese di Febbraio 2024
Controllo delle dichiarazioni – Comunicazioni ai contribuenti
Scadenzario
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI – COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
L’Agenzia Entrate ha aggiornato la Guida relativa alle comunicazioni al contribuente, affinché lo stesso possa fornire chiarimenti o produrre documenti, circa i controlli delle dichiarazioni che possono essere:
automatico (artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972): si applica a tutte le dichiarazioni presentate ed è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base di dati ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti in Anagrafe tributaria;
formale (art. 36-ter del DPR 600/1973): si applica alle dichiarazioni dei redditi selezionate in base a criteri basati sull’analisi del rischio e consiste nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti attestanti la correttezza dei dati dichiarati.
Nota: l’Amministrazione finanziaria effettua anche controlli di merito in aggiunta a quelli di cui sopra.
PERICOLO DI RISCOSSIONE: in tal caso, l’ufficio può controllare, anteriormente alla presentazione della dichiarazione annuale, che i pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto siano tempestivi e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte omesse con sanzioni e interessi.
SOSPENSIONE INVIO DI INVITI E COMUNICAZIONI
Il D.lgs. 1/2024 ha previsto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza,
dall’1/08 al 31/08 e dall’1/12 al 31/12,
è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate:
- comunicazioni degli esiti dei controlli:
automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/1973;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, co. 412, della L. 311/2004;
- inviti all'adempimento di cui all'art. 1, co. 634-636, della L. 190/2014 (c.d. lettere di compliance).
Restano ferme le sospensioni previste dalle seguenti disposizioni:
D.L. 193/2016,
art. 7-quater, co. 17 prevede la sospensione, dall’1/08 al 4/09, dei termini di 30 gg previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito:
dei controlli automatici e formali;
della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
D.L. 223/2006, art. 37, co. 11-bis, 2° periodo prevede che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni
richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori
sono sospesi dall’1/08 al 4/09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.
COMUNICAZIONI DA CONTROLLO AUTOMATICO
Il controllo automatico permette di:
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi, nonché quelli materiali commessi nel riporto delle eccedenze di imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
ridurre (qualora indicati in misura superiore o non spettanti):
- detrazioni d'imposta e/o deduzioni dal reddito;
- crediti d'imposta;
controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti.
MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ:
con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
tramite PEC;
tramite il canale Entratel, all’intermediario (che informa poi il contribuente degli esiti del controllo automatico) che ha inviato in via telematica la dichiarazione, purché in quest’ultima risultino barrate le apposite caselle.
I contribuenti che presentano il mod. 730 effettuano tale scelta barrando l’apposita casella nel riquadro “Firma della dichiarazione”.
COMUNICAZIONE DA CONTROLLO FORMALE
L’Agenzia Entrate verifica che i dati indicati in dichiarazione siano conformi ai documenti conservati dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni.
DIFFORMITÀ DEI DATI E INVITO DELL’UFFICIO AL CONTRIBUENTE:
dati posseduti dall’Agenzia difformi da quelli indicati in dichiarazione: in tal caso l’ufficio può invitare il contribuente a esibire o trasmettere i documenti che attestino la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti;
inidoneità dei documenti a comprovare la correttezza dei dati dichiarati o non risposta all’invito: in tal caso il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
COSA CONSENTE IL CONTROLLO FORMALE:
escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto o le detrazioni/deduzioni non spettanti;
determinare i crediti d’imposta spettanti;
liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO: è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite PEC.
REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA
L’Agenzia determina, con la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata,
l’imposta dovuta su determinati redditi
e per i quali risultino già versate somme in acconto (per es., TFR e indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, ecc.).
La somma dovuta o il rimborso spettante viene calcolata definitivamente sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente in dichiarazione (quadro RM del mod. Redditi, quadro D del mod. 730 o mod. 770).
Nota: l’emersione di somme da versare comporta l’invio al contribuente di una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi), mediante raccomandata e, in alcuni casi, tramite PEC.
ESITI DEL CONTROLLO
Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la posizione.
REGOLARIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI:
controlli automatici termini: deve avvenire entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito dell’eventuale ridetermina delle somme a debito in sede di autotutela;
effettuazione: avviene pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella prevista per l’omesso e tardivo versamento di imposte;
avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione: in tal caso il termine per pagare e fruire della sanzione ridotta è di 90 gg da quando viene reso disponibile all’intermediario l’avviso.
controlli formali termini: va effettuata entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria;
l’ufficio ridetermina la pretesa comunicata: anche in tal caso il contribuente può fruire della riduzione purché segnali la presenza di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.
REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA:
somme dovute su tali redditi: non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso il pagamento avvenga entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica, se corretta dall’ufficio;
tardivo o omesso pagamento: comporta l’iscrizione a ruolo con l’applicazione di interessi e sanzioni.
Tipo di atto C.T. Tipo di atto C.T. Tipo di atto C.T. Tipo di atto C.T.
art. 36-bis e art. 54-bis 9001 art. 36-ter 9006 art. 36-bis - TFR 9526 art. 36-bis - Arretrati 9527
COMUNICAZIONE TERMINE SANZIONE
invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) entro 30 gg dal ricevimento dell’invito nessuna
da controllo automatico entro 30 gg dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione 10% dell’imposta
(sanzione del 30% ridotta a 1/3)
da redditi soggetti a tassazione separata nessuna
da controllo formale entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione 20% dell’imposta
(sanzione del 30% ridotta a 2/3)
N.B.: il termine è sospeso tra l’1/08 e il 4/09 di ogni anno
OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE:
sanzione ordinaria applicabile: 30%;
sanzione ridotta al 15%: versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 gg;
sanzione ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo: pagamento con ritardo inferiore a 15 gg.
Il contribuente ha disponibili le seguenti azioni nel caso ritenga non corretti gli esiti del controllo:
COMUNICAZIONE DA:
controllo automatico Il contribuente:
può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia Entrate fornendo gli elementi che comprovino la correttezza dei dati dichiarati;
può avvalersi dell’assistenza multicanale;
può utilizzare il servizio Civis.
controllo formale Il contribuente può segnalare (all’ufficio di competenza o tramite Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio.
In caso di rettifica parziale della comunicazione da parte dell’ufficio, il contribuente può fruire della sanzione ridotta effettuando il versamento entro 30 gg, decorsi i quali l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero di imposta, interessi e sanzione piena.
LIEVE INADEMPIMENTO (DPR 602/1973, ART. 15-TER)
Il lieve inadempimento si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.
pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 gg in tal caso saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo
pagamento insufficiente delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000) in tal caso sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione
ISCRIZIONE A RUOLO: non viene eseguita in caso di ravvedimento da effettuarsi entro 90 gg dalla scadenza.
TIPO DI ATTO C.T. (ravvedimento) TIPO DI ATTO C.T. (ravvedimento)
Sanzione Interessi Sanzione Interessi
art. 36-bis e art. 54-bis 8929 1980 art. 36-bis – TFR 8931 1981
art. 36-ter 8933 1983 art. 36-bis – Arretrati 8932 1982
RATEIZZAZIONE
Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità
possono rateizzarsi in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo,
la 1° delle quali va versata entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione (90 gg per gli avvisi telematici all’intermediario) e le successive (sulle quali sono dovuti gli interessi) entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
TIPO DI ATTO C.T. TIPO DI ATTO C.T.
Capitale Interessi Capitale Interessi
art. 36-bis e art. 54-bis 9001 9002 art. 36-bis – TFR 9526 9003
art. 36-ter 9006 9007 art. 36-bis – Arretrati 9527 9004
Nota: sul sito dell’Agenzia Entrate sono disponibili i servizi per calcolare le scadenze e gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, nonché per la stampa degli F24 per effettuare i versamenti.
INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO RATEALE: non si decade dal rateizzo
al verificarsi dei casi di lieve inadempimento;
nel caso di versamento con una lieve tardività:
- non superiore a 7 gg dalla scadenza: in caso di 1° rata;
- entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla 1°, o entro 90 gg dalla scadenza, in caso di ultima rata;
in tal caso si procede all’iscrizione a ruolo di interessi e sanzione commisurati al tardivo versamento.
CASI DI DECADENZA DAL RATEIZZO (al verificarsi dei quali sono iscritti a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena):
non pagamento:
- della 1° rata entro 37 gg dal ricevimento della comunicazione (30 gg per il pagamento + 7 gg di lieve ritardo) o di 97 gg per gli avvisi telematici (90 gg per il pagamento + 7 gg di lieve ritardo);
- di una rata diversa dalla 1° entro la scadenza della rata successiva;
- dell’ultima rata entro 90 gg dalla scadenza;
insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a € 10.000.
PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO 2024
5 - LUNEDÍ
ROTTAMAZIONE-QUATER TERRITORI ALLUVIONATI Si considerano tempestivi i versamenti della 1° o unica rata, la cui scadenza è prevista entro il 31/01, effettuati entro il 5/02 (per effetto degli ulteriori 5 giorni di tolleranza) per i soggetti che, alla data dell’1/05/2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali indicati nell’allegato 1 al D.L. 61/2023
8 - GIOVEDÍ
BONUS EDICOLE A partire dalle ore 10:00 è possibile presentare per via telematica al DIE, tramite la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it, la domanda per accedere al contributo una tantum di:
€ 2.000 per imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste;
€ 3.000 per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal CIPESS.
9 - VENERDÍ
BONUS PUBBLICITÀ Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023.
16 - VENERDÍ
IVA MENSILE E TRIMESTRALI SPECIALI Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al mese di gennaio per i contribuenti mensili e dell'Iva dovuta per il 4° trimestre 2023 dai contribuenti speciali.
RITENUTE
(su pagamenti effettuati
a gennaio 2024) Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);
Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);
Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;
Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d’opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);
Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).
IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A SALDO Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell'anno 2023 (cod. trib. 1713).
LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a gennaio (cod. trib. 1919).
PREVIDENZA Contributi Inps mensili: versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di gennaio;
INPS - Gestione Separata: versamento del contributo da parte di:
- committente: sui compensi corrisposti a gennaio a co.co.co., lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);
- associante: sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015);
Contributi IVS: versamento 4° rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale dai soggetti iscritti alla gestione Inps commercianti/artigiani.
PREMIO INAIL Pagamento in unica soluzione o della 1° rata del premio INAIL per regolazione 2023 e anticipo 2024.
20 - MARTEDÍ
CONTRIBUTI ENASARCO Versamento dalla casa mandante dei contributi Enasarco riferiti al 4° trimestre 2023.
26 - LUNEDÍ
INTRASTAT MENSILE Invio telematico degli elenchi Intrastat per cessione di beni/servizi resi in ambito UE e per acquisti di beni/servizi ricevuti, relativi a gennaio.
28 - MERCOLEDÍ
ROTTAMAZIONE-QUATER Pagamento della 3° rata (è prevista la tolleranza di 5 giorni nel pagamento e, pertanto, quest’ultimo si considera tempestivo se effettuato entro il 4/03/2024).
BONUS ACQUA POTABILE Presentazione telematica all’Agenzia Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO FORFETARI Presentazione all’Inps, dai contribuenti forfetari che esercitano attività d’impresa, della comunicazione per fruire della riduzione contributiva del 35%. Tale termine si osserva anche per la rinuncia al regime contributivo agevolato.
29 - GIOVEDÍ
COMUNICAZIONE LI.PE. Invio telematico dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del 4° trimestre 2023.
MOD. IVA 2023
CON LI.PE. 4° TRIMESTRE Invio telematico del Modello IVA 2024 comprensivo dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (Quadro VP) relative al 4° trimestre 2023.
BOLLO E-FATTURE Pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel 4° trimestre 2023.
IVA IOSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di gennaio riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Invio telematico all’Agenzia Dogane da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di gennaio delle cessioni di benzina/gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori.
STAMPA REGISTRI CONTABILI Stampa dei registri contabili (registri Iva, libro giornale e degli inventari, ecc.), da imprese e lavoratori autonomi, relativi al 2022. Si evidenzia che è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI Termine per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche e degli altri documenti fiscali relativi al 2022.
DATI SULLE FORNITURE DEI DOCUMENTI FISCALI Comunicazione annuale, da inviare in via telematica, dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell'anno 2023.
CONGUAGLIO IMU 2023 Versamento dell’IMU 2023 a conguaglio da parte dei contribuenti con immobili nei comuni con delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30/11/2023 e pubblicate entro il 15/01/2024.
E-MENS Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi e retributivi del mese di gennaio (inclusi compensi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro).