18/01/2018
Quando il consumatore stipula un contratto di finanziamento o di mutuo, oltre al capitale e agli interessi paga anche degli costi assicurativi (assicurazione sulla vita, sul rischio impiego ecc). Tali costi sono calcolati in relazione alla durata del finanziamento e pertanto qualora lo stesso venga estinto anticipatamente, per il tempo non maturato tali costi devono essere rimborsati.
Proprio in quest’ottica abbiamo un importante sentenza del Giudice di Pace di Prato del 13 novembre 2017. In tale sentenza il giudice ha condannato una banca al rimborso dei costi assicurativi del contratto di finanziamento a favore di un consumatore che aveva estinto anticipatamente tale finanziamento.
Sono state rigettate le argomentazioni della Banca che adduceva l’esistenza di una clausola contrattuale che prevedeva che il rimborso poteva essere richiesto soltanto nei 30 giorni previsti. Infatti tale clausola è vessatoria e perciò nulla.
Ma circostanza ancor più interessante è che il giudice ha stabilito che la Banca sia tenuta al rimborso dell’assicurazione non goduta, anche qualora abbia svolto semplicemente un’attività di intermediazione tra il consumatore e la compagnia assicurativa.