Studio Dott. Raffaele Piras

Studio Dott. Raffaele Piras Sul senior titolare Raffaele Piras

Raffaele Piras si laurea nel 1991 in Economia e Commercio presso l’università di Cagliari con una tesi sui sistemi informativi Manageriali. Nel 1992 si abilita all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e fonda lo studio omonimo ormai alla soglia dei 30 anni di attività. Per circa un decennio collabora attivamente nell’ambito universitario nella cattedra di Ragioneria applica

ta ed economia aziendale. Ad oggi, la pluriennale esperienza maturata dal senior, unita alla collaborazione ed aggregazione sia fra gli attuali componenti dello studio che con altri studi legati da rapporti di partnership, ci ha indotto a ritenere che il futuro della professione non potrà che essere svolta con uni approccio multidisciplinare, caratterizzato da elevati standard qualitativi, prerogative di strutture professionali altamente specialistiche e professionalizzate nelle quali la figura del singolo è irrimediabilmente destinata ad essere sostituita da un pool dove risiede la conoscenza e la soluzione ai problemi dell’imprenditore nella conduzione dell’impresa moderna.

Il fatturato è sempre vanità, tale dato infatti va sempre correlato alla sua capacità di remunerazione dei costi.Il prof...
13/02/2026

Il fatturato è sempre vanità, tale dato infatti va sempre correlato alla sua capacità di remunerazione dei costi.
Il profitto è sempre salute perché rappreenta il principale dato sintetico sia di remunerazione dei costi che del cash flow generato dalla gestione reddituale.
La cassa è realtà solo nella misura in cui, come detto prima, è il risultato del cash flow generato dalle gestione reddituale e non da fonti di finanziamento terze, sopratutto in situazioni di scarso, nullo o profitto negativo.
La gestione della dinamica economica e finanziaria è costituita da un sistema di valori che presi singolarmente rischino di fornire informazioni poco precise e foriere di decisioni che possono risultare non corrette se i medesimi dati non vengono messi a sistema.

*Formarsi sempre: il vero capitale di un Dottore Commercialista.* 📚⚖️In una professione in costante evoluzione, sceglier...
15/11/2025

*Formarsi sempre: il vero capitale di un Dottore Commercialista.* 📚⚖️
In una professione in costante evoluzione, scegliere di seguire un *master specialistico* non è solo un investimento sul proprio curriculum, ma sulla qualità del servizio che offriamo ogni giorno ai clienti.

Approfondire temi come la creazione delle Holding e i gruppi strutturati societari, la fiscalità internazionale, la crisi d’impresa, i trust o contenzioso tributario significa acquisire strumenti concreti, aggiornati e strategici per affrontare le sfide più complesse della nostra attività professionale.

*Un buon commercialista non smette mai di studiare.*
E ogni nuova competenza è un passo in più verso l’eccellenza.


Lo studio Piras è progettato e costruito pensando con gli occhi del cliente. Ambienti sobri ed eleganti, strutturati e c...
14/05/2025

Lo studio Piras è progettato e costruito pensando con gli occhi del cliente. Ambienti sobri ed eleganti, strutturati e confortevoli per mettere a proprio agio chi li frequenta. Noi pensiamo, guardiamo, con gli occhi dei nostri clienti e agiamo sempre nel loro prioritario interesse.

Articoli per comprendere come la dinamica dei gruppi può essere utile a prendere il controllo di una società in un momen...
04/05/2025

Articoli per comprendere come la dinamica dei gruppi può essere utile a prendere il controllo di una società in un momento di crisi.
Infatti la questione legata alle contestazioni avanzate dai consulenti del socio di minoranza come le perdite di 6,9 milioni del 2023 hanno a mio giudizio una propria valenza, dal momento che con un conto economico di circa 10 milioni che si siano accumulate 6,9 milioni di crediti giudicati inesigibile tutto in un solo anno fa pensare che nel bilancio dell’anno precedente non si sia tenuto in debito conto che quelle perdite su crediti probabilmente erano già presenti e non imputate neppure nel fondo in ossequio al principio della prudenza. Inoltre pare che oltre alle perdite su crediti siano stati anche stanziati ulteriori fondi rischi. La svalutazione del magazzino probabilmente era dovuta al fatto che tutte le merci dei negozi sono diventate praticamente invendibili, mentre i costi in favore della società Tbs Crew controllata da Ferragni li considero una mossa banale per consentire alla Holding della Ferragni di prendere totalmente il controllo ricapitalizzando tanto (facendo in modo da allontanare gli altri) riprendendosi parte della ricapitalizzazione con l’altra controllata. Sull’assenza del bilancio della controllata Fenice Retail ha ugualmente piene ragioni il socio della Ferragni, con una crisi di impresa così importante non avere tutti i bilanci del gruppo a disposizione e’ assolutamente censurabile. Io probabilmente avrei optato sì per la ricapitalizzazione ma anche usufruendo delle norme sulla CC.II. Un art. 57 poteva fare a loro caso, sopratutto con una disponibilità così importante a ricapitalizzare.

L’imprenditrice ha annunciato di essere diventata azionista di maggioranza della Fenice con il 99,8%: si smarcano da Chiara Ferragni i soci Paolo Barletta e Pasquale Morgese

Novità Fiscali 2025: Opportunità per Holding e Passaggi GenerazionaliLa Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agev...
22/04/2025

Novità Fiscali 2025: Opportunità per Holding e Passaggi Generazionali

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni per le società di capitali, in particolare per le holding e le operazioni di passaggio generazionale.

🔹 Assegnazione e Cessione Agevolata di Beni ai Soci
Fino al 30 settembre 2025, le società possono assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati nell'attività d'impresa, beneficiando di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società non operative) sulla plusvalenza. Questa misura favorisce la riorganizzazione patrimoniale e il trasferimento di beni ai soci a condizioni fiscali vantaggiose.
Il beneficio temporaneo prevede, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, la possibilità di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui beni non strumentali (immobili o mobili registrati) assegnati o ceduti ai soci.
L’imposta, da versare in due rate, è pari all’8% (10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti), calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. La prima rata, pari al 60% dell’imposta dovuta, va corrisposta entro il 30 settembre 2025, mentre la seconda, equivalente al restante 40%, entro il 30 novembre 2025.
L’agevolazione è riservata anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2025. In riferimento alle assegnazioni o cessioni, inoltre, l’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile viene ridotta dal 3 all'1,5%, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro.

🔹 Trasformazione Agevolata in Società Semplici
Le società con oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili possono trasformarsi in società semplici entro il 30 settembre 2025, usufruendo delle stesse agevolazioni previste per l'assegnazione o cessione di beni ai soci. Questa opzione è particolarmente utile per le holding familiari che intendono semplificare la struttura societaria in vista di un passaggio generazionale.
La possibilità di trasformare una SRL immobiliare in Società Semplice deve essere considerata come una strategia di lungo termine per migliorare la gestione fiscale, semplificare le operazioni di locazione e tutelare il patrimonio aziendale. Questo percorso si rivela particolarmente utile per chi possiede immobili da amministrare in modo più dinamico o per le società in fase di liquidazione che intendono ridurre il carico burocratico.
Per valutare se questa opzione sia vantaggiosa per la tua impresa, è essenziale analizzare il quadro normativo, i benefici fiscali e operativi disponibili e il processo di trasformazione. Ogni scelta patrimoniale richiede un’analisi approfondita delle soluzioni in base alle esigenze specifiche del tuo business.

🔹 Rideterminazione del Valore di Partecipazioni e Terreni
È stata reintrodotta la possibilità di rideterminare il valore fiscale di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2025, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 18%, rateizzabile in tre anni. Questa misura consente di pianificare in modo più efficiente le operazioni di riorganizzazione societaria e di passaggio generazionale.
In particolare, con la le Legge 207/2024 la misura in questione diventa strutturale, e pertanto entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti potranno optare, ai fini dell’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per l’applicazione di detta imposta sostitutiva relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
Con la medesima legge, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio di ciascun anno, può essere assunto in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato entro il 30 novembre del medesimo anno, alla stessa imposta sostituiva.
A seguito dell’opzione nella determinazione di entrambe suddette plusvalenze è assunto in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno e/o delle partecipazioni al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di perizia giurata di stima. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla già menzionata data del 30 novembre (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata).

Richiedici una consulenza personalizzata su queste e altre specifiche materie sulla migliore organizzazione societaria e familiare per tutelare il tuo business e i tuoi asset patrimoniali aziendali e personali.

La pianificazione del passaggio generazionale rappresenta una fase critica per la continuità delle imprese familiari.Tra...
21/04/2025

La pianificazione del passaggio generazionale rappresenta una fase critica per la continuità delle imprese familiari.
Tra gli strumenti più efficaci, la costituzione di una Holding di famiglia consente di:
• Aggregare e governare le partecipazioni
societarie
• Definire in modo chiaro le regole di governance
• Ottimizzare la trasmissione del patrimonio, anche
in ottica fiscale
• Ridurre i rischi di conflittualità tra eredi

Una Holding ben strutturata è il presupposto per una gestione patrimoniale ordinata, che coniughi efficienza operativa e stabilità nel lungo periodo.

Il passaggio generazionale infatti non è solo una questione di eredità, ma di visione strategica.
Sempre più famiglie scelgono di creare una Holding di famiglia per:
• Proteggere il patrimonio
• Ottimizzare la fiscalità
• Gestire il passaggio ai figli in modo ordinato e senza conflitti

Una Holding non è solo uno strumento giuridico, è un ponte tra generazioni, capace di custodire valori, visione imprenditoriale e stabilità.

Se vuoi tutelare ciò che hai costruito, inizia oggi a pianificare il domani.

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Approfondire questi temi oggi significa garantire continuità e coesione domani.

Trust e pianificazione patrimoniale-fiscale-successoria degli asset personali, aziendali e societari.La pianificazione s...
14/04/2025

Trust e pianificazione patrimoniale-fiscale-successoria degli asset personali, aziendali e societari.

La pianificazione successoria del capitalismo familiare può realizzarsi secondo diverse modalità. Indubbiamente la costituzione, attraverso i conferimenti in regime di realizzo controllato in applicazione rispettivamente del comma 2 dell’art. 177 del Tuir nel caso di conferimento di partecipazioni di maggioranza nelle holding familiari e 2-bis nel caso di partecipazioni di minoranza con holding personale e relative combinazioni tra loro, rappresentano un ottimo veicolo per ampliare le possibilità di migliore razionalizzazione dei gruppi societari, anche in funzione di acquisizioni di partecipazioni estere e relativa gestione dei complessi aspetti fiscali delle CFC (Controlled Foreign Companies). Però la gestione delle partecipazioni nelle predette holding da parte delle persone fisiche necessità di un passaggio ulteriore finalizzato alla “blindatura del patrimonio personale” cd segregazione del patrimonio.
Tipico strumento che viene utilizzato in questi casi è il trust. Trattasi di uno strumento giuridico di derivazione anglosassone recepita in Italia con L. 364/89. DI fatto dal 1992 è possibile istituire trust anche nel nostro paese grazie alla Convenzione dell'Aja del 1985.
I trust possono essere inter vivos in funzione successoria e testamentari.
Il trust rappresenta uno strumento di pianificazione e gestione patrimoniale particolarmente apprezzato nel contesto imprenditoriale. La sua “anima” flessibile e versatile rende lo strumento molto utile nella fase del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, magari compendiato dal patto di famiglia. Esso, infatti, consente il soddisfacimento di tutta una serie di esigenze che una gestione “in proprio” difficilmente permette di realizzare.
L’esperienza ha mostrato come il testamento non sempre riesca a intercettare e comporre le diverse esigenze che si palesano nella realtà sociale. Invece il trust consente di superare tutte queste problematiche assicurando unità di gestione dell’impresa di famiglia. Tale strumento, inoltre, permette di scongiurare il rischio di frammentazione del patrimonio non solo aziendale ma anche personale, così come la sua disgregazione a causa dell’incapacità gestionale di coloro che verrebbero ad esserne titolari a seguito di successione a causa di morte. Non sono rari i casi di gruppi societari che non hanno retto al passaggio generazionale successivo.
Laddove implementato con l’intento di realizzare il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, il trust determina il trasferimento di un’azienda o di una quota di partecipazione al capitale di una società dal disponente-imprenditore al trustee; il disponente-imprenditore definisce il programma che il trustee è tenuto a svolgere in relazione ai beni e diritti che gli vengono trasferiti e vincolati in trust; infine il trustee opera nell’interesse di uno o più beneficiari, ovvero dei soggetti che il disponente intende avvantaggiare con l’istituzione del trust e ai quali, alla scadenza del termine di durata del trust, saranno trasferiti i beni vincolati in trust.
Il trust più tipicamente utilizzato è quello inter vivos in funzione successoria, dove la dotazione dello strumento è effettuata soltanto in un secondo momento, ovvero al momento della morte del disponente mediante l’inserimento nelle disposizioni testamentarie (è comunque possibile che questa avvenga contestualmente all’atto istitutivo o con separato atto, ma sempre nell’immediatezza dell’atto istitutivo sotto un profilo temporale).
Ciò significa che all’atto istitutivo, nel quale il disponente individua le regole a cui il trustee dovrà attenersi nell’amministrazione dei beni, seguiranno uno o più negozi dispositivi con i quali il medesimo disponente trasferirà al trustee i beni o diritti designati, affinché quest’ultimo se ne serva per realizzare il compito che gli è stato affidato.
Quando il trust assume tale configurazione, il disponente conserva la titolarità dei beni sino al momento dell’apertura della sua successione. Ne deriva che egli potrà disporre liberamente di tali beni sino a tale data (a meno che la dotazione in trust sia regolata diversamente); con il testamento, quindi, egli andrà a prevedere le disposizioni di conferimento dei beni in trust, fermo restando che tale atto può essere sempre revocato e modificato sino al momento della sua morte. Tale tipo di trust è quello adottato Elon Musk cd revocabile.
Conseguenza diretta di quanto evidenziato è che l’effetto segregativo del trust non opererà sino al momento dell’apertura della successione, con conseguente assoggettamento di tali beni a tutte le vicende che dovessero interessare la persona del disponente. Alla sua morte, invece, i beni saranno trasferiti automaticamente in trust per essere amministrati dal trustee e trasferiti ai beneficiari del fondo solo decorso il termine finale stabilito dal disponente nell’atto istitutivo. Tale soluzione ha altresì il vantaggio di evitare la c.d. comunione ereditaria e le relative problematiche in tema di divisione.
Nel caso di trust testamentario (ovvero, di trust istituito mediante testamento), il testamento è al tempo stesso atto istitutivo e atto di dotazione del trust, in quanto lo strumento viene istituito mediante un atto mortis causa. Tale struttura si rivela ancor più flessibile della precedente (e cioè del trust inter vivos in funzione successoria) poiché l’atto istitutivo, essendo contenuto in una disposizione testamentaria, potrà essere oggetto di revoca o modifiche sino al momento della morte del disponente.
Anche in questo caso, inoltre, il disponente manterrà la titolarità dei beni sino al momento dell’apertura della sua successione.
In definitiva il trust, costituisce un veicolo, si complesso, ma anche efficace rispetto al mantenimento dei valori aziendali a valere nel tempo.

Holding e passaggio generazionale. L'utilizzo delle holding per il passaggio generazionale rappresenta una delle soluzio...
14/04/2025

Holding e passaggio generazionale.

L'utilizzo delle holding per il passaggio generazionale rappresenta una delle soluzioni più efficaci e strategiche per gestire e preservare il patrimonio familiare nel lungo termine. Questa struttura societaria offre infatti vantaggi sia sul piano gestionale che fiscale, facilitando la trasmissione del patrimonio tra generazioni successive.
Perché scegliere una holding per il passaggio generazionale?

La costituzione di una holding permette di centralizzare sotto un'unica entità giuridica il controllo di varie società operative e investimenti finanziari, semplificando la governance e ottimizzando la gestione patrimoniale. Dal punto di vista del passaggio generazionale, questo consente ai fondatori di organizzare la successione in modo ordinato, prevenendo eventuali conflitti familiari.
Vantaggi fiscali delle holding nel passaggio generazionale

Uno dei principali vantaggi delle holding è rappresentato dalla possibilità di usufruire di specifiche agevolazioni fiscali:

- Esenzione fiscale per successioni e donazioni che soddisfano determinati requisiti previsti dal TUIR (D.Lgs. 346/90);
- Possibilità di applicare il regime di partecipation exemption, beneficiando della tassazione ridotta sulla cessione delle partecipazioni (art. 87 TUIR);
- Agevolazioni legate alla normativa sulle società semplici di gestione patrimoniale.

Questi strumenti consentono una significativa ottimizzazione del carico fiscale durante la fase di successione patrimoniale.
Aspetti giuridici e strumenti di governance

La holding consente inoltre di definire chiaramente le modalità di governance attraverso strumenti quali patti parasociali, statuti societari e trust, che garantiscono chiarezza nella distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra i vari componenti della famiglia.

In particolare, l'utilizzo del trust collegato alla holding può essere uno strumento decisivo per garantire la continuità aziendale e la tutela del patrimonio dagli eventi esterni e da eventuali contrasti interni alla famiglia.
Come realizzare una holding per il passaggio generazionale

La realizzazione di una holding deve essere preceduta da un'attenta analisi patrimoniale e fiscale, affidata a esperti in materia. Tra le fasi principali vi sono:

- Analisi preliminare: valutazione patrimoniale, fiscale e societaria;
- Definizione della struttura: scelta tra holding finanziaria, operativa o mista;
- Implementazione: costituzione della società, trasferimento delle partecipazioni e applicazione delle norme fiscali più favorevoli;
- Governance: definizione delle regole interne e successione familiare.

Un grande ringraziamento ai miei nuovi fan più attivi! 💎Gabriella MarongiuLasciate un commento per dare il benvenuto a q...
02/04/2025

Un grande ringraziamento ai miei nuovi fan più attivi! 💎

Gabriella Marongiu

Lasciate un commento per dare il benvenuto a queste persone nella nostra community,

ZES 2025Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta comunicano l’a...
27/03/2025

ZES 2025
Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta comunicano l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
Con la Comunicazione iniziale possono essere indicati anche:
a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Lo studio Piras ha istruito diverse pratiche nel corso del 2024, con esito positivo, maturando una significativa esperienza nella gestione delle stesse.

Il Dipartimento per l'editoria informa del fatto che dal 1° al 31 marzo 2025 è possibile inviare la “Comunicazione per l...
20/03/2025

Il Dipartimento per l'editoria informa del fatto che dal 1° al 31 marzo 2025 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025
Ricordiamo che il bonus è stato introdotto dall'art 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018, e consiste in un credito d'imposta del 75% sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Indirizzo

Via Sicilia 65
Quartu Sant'Elena
09045

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 19:00
Giovedì 08:30 - 19:00
Venerdì 08:30 - 18:00

Telefono

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