Studio Statzu Professionisti Riuniti

Studio Statzu Professionisti Riuniti Vanta una consolidata esperienza, derivante da un pluriennale esercizio della professione di dottore

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09/03/2026

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Grande partecipazione in Aula Consiliare del Comune di Selargius (CA) all'evento promosso dal Comitato Regionale CSAIn Sardegna sugli ultimi aggiornamenti in materia fiscale e del lavoro per Sport e Terzo Settore. Ottimi i feedback per gli interventi di Giuseppe e Francesco Statzu, nei loro specifici argomenti.
Qui il saluto istituzionale degli Assessori e del Vice Sindaco del Comune ai Dirigenti e Tecnici del Comitato.

06/07/2023

LA RIFORMA DELLO SPORT

La Riforma dello Sport ha un complesso e lungo iter iniziato tramite l’art. 5 della L.86/2019 che ha conferito delega al Governo per l’emanazione di una serie di decreti legislativi per il riordino e semplificazione della disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITA'

Per i compensi sportivi dilettantistici è abrogato l’art. 67, c.1, lett. m), e viene introdotto, nell’art. 51 del d.lgs. 36/2021, il comma 1 bis il quale stabilisce che “Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”. Il regime tributario dei premi per le competizioni sportive verrà rimesso all’art.30, d.p.r. 600/1973 che prevede una tassazione a titolo di imposta del 20% ;
inoltre tali premi non andranno dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote;

I collaboratori sportivi potranno assumere solo due ruoli alternativi:
- Il volontario puro ovvero colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo senza remunerazione ma eventualmente potrà percepire esclusivamente il rimborso delle spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi;
- Il lavoratore sportivo ovvero colui che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. La figura del lavoratore sportivo è definita come colui che svolge mansioni necessarie e strumentali per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansione di carattere amministrativo - gestionale.

Pertanto oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene estesa ai soggetti tesserati – quali ad esempio custodi, addetti alle
pulizie, receptionist, giardinieri ecc – che svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per
lo svolgimento dell’attività sportiva codificate attraverso delibere federali degli enti affiliati.

Tutte le figure escluse dall’elencazione della norma (d.lgs n. 36/2021) e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro non sportivo.

il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co;

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI.

Il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale fino ad un massimo di cinque anni, e non è soggetto al divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. Inoltre è ammessa la cessione del contratto prima della scadenza, secondo regole stabilite dalla FSN/EPS.

Non esisterà più la suddivisione di sportivo professionista e il dilettante, ma esisterà una suddivisione di società:
• le società sportive professionistiche (con scopo di lucro)
• le società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro).

Pertanto saranno previste regole diverse tra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico e i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico.

Nel settore professionistico il rapporto di lavoro ordinario sarà quello subordinato, tranne nel caso che la prestazione si riferisca a una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, ancora la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno, in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo;

Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

I pubblici dipendenti potranno continuare a operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Qualora, invece, percepissero compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche;

Viene prevista la possibilità, sia per le società sportive professionistiche che per le dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.

19/12/2022

Graditi ospiti nella sala convegni dell'Hotel Califfo, si è tenuto il seminario informativo sulla modalità di gestione delle attività sportive e formative durante e dopo il covid-19. Si è inoltre trattato il tema delle novità fiscali e giurislavoriste previste per l'anno 2023. Il convegno, riuscitissimo per presenze e partecipazione, si è svolto grazie al profuso impegno nell'organizzazione del comitato provinciale dello C.S.A.I.N. nella persona del Dott. Massimo Piludu e dello Studio Statzu nella persona del Dott. Giuseppe Statzu. Un sentito ringraziamento al Consigliere nazionale e Presidente del Comitato Regionale Sicilia CSAin Raffaele Marcoccio.

07/07/2022

Il Protocollo condiviso, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro, aggiorna le misure precedentemente adottate al fine di consentire la massima garanzia e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’ultima stesura, infatti, tiene conto delle misure prestabilite con i precedenti Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed in particolare: Protocollo del 14 marzo 2020; Protocollo del 24 aprile 2020; Protocollo del 06 aprile 2021.
Il documento si coordina anche con quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”
emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.

Le principali novità del Protocollo condiviso con le Parti sociali e sottoscritto il 30 giugno 2022 sono le seguenti: sostituisce il precedente accordo del 04 maggio 2022 che aggiornava
temporaneamente l’accordo del 06 aprile 2021; rimane in vigore fino al 31 ottobre 2022 (quando le parti sociali saranno chiamate a
confrontarsi, alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico); ribadisce il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione; dispone l’obbligo di fornitura e messa a disposizione da parte dei datori di lavoro della
mascherina FFP2 (anche in caso di sintomatologia in azienda o per i soggetti fragili).

Ciò premesso, dal 01 luglio 2022 le aziende devono provvedere ad aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2/COVID-19 e applicare le ulteriori misure di precauzione previste di seguito elencate:

Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee, dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

1) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

2) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

3) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

4) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità d’ingresso nei luoghi di lavoro:
Il personale dipendente, prima dell’accesso nel luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali). Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. La riammissione al lavoro dopo
l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qui richiamandosi in particolare l’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52.

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio d’aria e precauzioni igieniche personali:
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il
Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

Gestione di una persona sintomatica in azienda:
Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

02/04/2022

Comunicazioni obbligatorie d’urgenza, addio al fax dal 6 aprile

Attivo dal 6 aprile 2022 l’applicativo online per l’invio della comunicazione sintetica d’urgenza (UNIURG) che sostituirà la trasmissione tramite fax server. Nel decreto direttoriale n. 194 del 29 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica l’adozione del modello Unificato Urg di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007, mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all'obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie. Con una nota sul proprio portale il Ministero conferma l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo.
La previsione di eliminare l'invio tramite fax del modello Unificato Urg è diretta conseguenza delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in data 1° aprile 2022, ha inviato ai Consigli Provinciali una nota informativa in materia contenente il fac-simile del modello Unificato URG che gli interessati troveranno trasposto come form nel nuovo applicativo all'indirizzo https://couniurg.lavoro.gov.it/.

02/04/2022

Occasionali, doppio canale per l'invio delle comunicazioni

Termina il 30 aprile il periodo transitorio che prevede la possibilità di utilizzare alternativamente la mail o la nuova piattaforma per le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori occasionali agli Ispettorati territoriali del lavoro. A precisarlo è proprio l'Inl nella nota n. 573 del 28 marzo 2022: dal 1° maggio 2022 l'unico canale valido per assolvere all'obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione Servizi Lavoro. Pertanto, spiega l’Ispettorato, a decorrere da tale data non saranno ritenute valide - e dunque sanzionabili - le comunicazioni effettuate via mail alle sedi territorialmente competenti.

26/01/2022

Congedo parentale Covid-19 per autonomi e iscritti a Gestione separata

Attiva la procedura per la presentazione delle domande relative al Congedo parentale SARS CoV-2 per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata per i primi tre mesi dell’anno, fino al 31 marzo 2022, in caso di contagio, quarantena o attività didattiche sospese dei figli fino a 14 anni. A renderlo noto è l’Inps con il messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022. La domanda, da presentare esclusivamente in modalità telematica, può essere inviata attraverso il portale Inps se si è in possesso di credenziali SPID di almeno II livello, CIE o CNS; o tramite Contact center integrato o istituti di patronato. Nel messaggio fornite, infine, le istruzioni per presentare la domanda anche per figli con disabilità in situazione di gravità e per richiedere il congedo in modalità giornaliera.

13/01/2022

I.N.L.: obbligo comunicazione lavoratori autonomi occasionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota prot. n. 29/2022 fornisce le istruzioni operative riguardo l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - introdotto dalla L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 a far data dallo scorso 21 dicembre - che dovrà essere inviata ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (elenco completo in allegato alla nota) o tramite SMS con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. L'Istituto dopo aver specificato l'ambito di applicazione e i soggetti esclusi ricorda che l’obbligo riguarda i rapporti avviati o ancora in corso alla data di emanazione della presente disposizione. Per tutti i rapporti di lavoro in essere, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, - si legge -, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio compreso. Nella nota, infine, indicazioni sui contenuti minimi da inserire, annullamento della comunicazione e sanzioni applicabili.

23/10/2021

Esonero assunzioni under 36: arrivano le istruzioni Inps

Con la pubblicazione del messaggio n.3389 del 7 ottobre 2021 l’Inps fornisce le istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate a decorrere dal 1° gennaio, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 ma al momento operativo solo per l'anno in corso. L’esenzione integrale dal pagamento dei contributi, infatti, è riconosciuta ai datori di lavoro che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che non abbiano compiuto 36 anni o ne stabilizzano il rapporto a temine. Per le assunzioni eseguite nel 2022, invece, occorrerà attendere il via libera comunitario. L’Inps dopo aver ricordato che l'esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi - che arriva a 48 per i datori che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna - fornisce indicazioni per ottenere il bonus sia tramite rimborso degli arretrati in caso di assunzioni o trasformazioni precedenti a settembre 2021, sia per usufruire del beneficio dal mese corrente per i nuovi rapporti agevolati.

Indirizzo

Via Turati Filippo N°4/D
Quartu Sant'elena
09045

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00

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