06/07/2023
LA RIFORMA DELLO SPORT
La Riforma dello Sport ha un complesso e lungo iter iniziato tramite l’art. 5 della L.86/2019 che ha conferito delega al Governo per l’emanazione di una serie di decreti legislativi per il riordino e semplificazione della disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.
IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITA'
Per i compensi sportivi dilettantistici è abrogato l’art. 67, c.1, lett. m), e viene introdotto, nell’art. 51 del d.lgs. 36/2021, il comma 1 bis il quale stabilisce che “Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”. Il regime tributario dei premi per le competizioni sportive verrà rimesso all’art.30, d.p.r. 600/1973 che prevede una tassazione a titolo di imposta del 20% ;
inoltre tali premi non andranno dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote;
I collaboratori sportivi potranno assumere solo due ruoli alternativi:
- Il volontario puro ovvero colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo senza remunerazione ma eventualmente potrà percepire esclusivamente il rimborso delle spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi;
- Il lavoratore sportivo ovvero colui che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. La figura del lavoratore sportivo è definita come colui che svolge mansioni necessarie e strumentali per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansione di carattere amministrativo - gestionale.
Pertanto oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene estesa ai soggetti tesserati – quali ad esempio custodi, addetti alle
pulizie, receptionist, giardinieri ecc – che svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per
lo svolgimento dell’attività sportiva codificate attraverso delibere federali degli enti affiliati.
Tutte le figure escluse dall’elencazione della norma (d.lgs n. 36/2021) e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro non sportivo.
il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co;
A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI.
Il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale fino ad un massimo di cinque anni, e non è soggetto al divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. Inoltre è ammessa la cessione del contratto prima della scadenza, secondo regole stabilite dalla FSN/EPS.
Non esisterà più la suddivisione di sportivo professionista e il dilettante, ma esisterà una suddivisione di società:
• le società sportive professionistiche (con scopo di lucro)
• le società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro).
Pertanto saranno previste regole diverse tra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico e i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico.
Nel settore professionistico il rapporto di lavoro ordinario sarà quello subordinato, tranne nel caso che la prestazione si riferisca a una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, ancora la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno, in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo;
Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
I pubblici dipendenti potranno continuare a operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Qualora, invece, percepissero compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche;
Viene prevista la possibilità, sia per le società sportive professionistiche che per le dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.