HR Consulting Management

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04/08/2026

Newsletter n.08 del 4 agosto 2026

La newsletter fornisce chiarimenti ed illustra il regolamento dei criteri di concessione degli incentivi contenuti nel:

- Bando SO.LA.RE. 2026

Sintesi “Bando SO.LA.RE. 2026".

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente Avviso le imprese in forma di PMI che, al momento della presentazione della Domanda d’Aiuto Telematica (DAT), dichiarano il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
1. avere unità locale/i nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna (e censite presso il registro delle imprese) per lo svolgimento di attività economica di cui ai Codici ATECO ammessi dall’Avviso e riportati nella tabella di cui all’Allegato A12;
2. essere impresa regolarmente costituita e attiva fino al momento della liquidazione del contributo;
3. aver stipulato contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività lavorative nelle suddette unità locali;
4. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER e quindi non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
5. essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b) del Decreto legislativo del 27.11.2025 n. 184;
6. non avere, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell’art. 14 L.R. 5/2016 come modificato dall’art. 6, comma 3 della L.R. 16/2021, in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione meglio descritta dalla D.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali e contenuta nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e nell’allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017 (D.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019);
7. non aver compiuto, in presenza di tali rateizzazioni, gravi inadempimenti, che possano comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’applicazione delle relative sanzioni, secondo quanto previsto nell’ “Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali” (Allegato 3 alla D.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019);
8. non avere effettuato, nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato per ragioni diverse dalla giusta causa;
9. essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
10. non essere beneficiarie, al momento della presentazione della DAT, per gli stessi lavoratori, di altri incentivi all’assunzione di tipo economico/retributivo13;
11. non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Autonoma della Sardegna, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale, nel rispetto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2011 (Clausola di Pantouflage);
12. rispettare le condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. 150/2015 relativo all’applicazione dei “principi generali di fruizione degli incentivi”, richiamati anche nella circolare INPS n. 102 del 16.7.2019 e precedenti;
13. non essere incorsi in un inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturale previsto dall' art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
14. insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
15. non essere destinatarie della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Interventi ammissibili

Assunzioni a tempo determinato e pieno, effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026
Assunzioni a tempo indeterminato e pieno, effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026 e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato purché effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026 e il cui contratto originario (ossia quello a tempo determinato poi trasformato) sia stato sottoscritto a far data dal 1° gennaio 2026.

Misura dell’agevolazione

Per ciascuna assunzione, sarà erogato un aiuto diversificato in base alla tipologia di assunzione: a tempo determinato, indeterminato o, ancora, trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, come di seguito evidenziato:
per le assunzioni a tempo determinato e pieno, effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026 è previsto un contributo di 800,00 euro per ciascun mese solare, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, fino ad un massimo di 6.400,00 euro, pari ad 8 mensilità. Pertanto, formeranno oggetto di agevolazione esclusivamente le mensilità intere di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre.
per le assunzioni a tempo indeterminato e pieno, effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026 e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato purché effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026 e il cui contratto originario (ossia quello a tempo determinato poi trasformato) sia stato sottoscritto a far data dal 1° gennaio 2026 è previsto un contributo pari a 26.000,00 euro. Detto contributo viene erogato solo nel caso in cui venga mantenuta l’occupazione per un periodo temporale minimo di 24 mesi. Nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato prima dei 24 mesi dalla sottoscrizione/trasformazione, non è dovuto alcun contributo,

Decorrenza

A partire dalle ore 10:00 del giorno 28.7.2026, è possibile procedere alla compilazione delle sezioni che compongono la DAT nonché con il caricamento degli allegati.
La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere inviata in due differenti finestre temporali, distinte in ragione del contenitore finanziario a cui l’impresa potrà accedere, in particolare:
• a partire dalle ore 10:00 del giorno 18.9.2026 per l’invio delle DAT per micro e piccole imprese,
• a partire dalle ore 10:00 del giorno 21.9.2026 per l’invio delle DAT per medie imprese.

07/07/2026

Newsletter n.07 del 6 luglio 2026

La newsletter fornisce chiarimenti ed illustra il regolamento dei criteri di concessione degli incentivi contenuti nel:

- Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata
Art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Sintesi “Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata 1. Art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, 2. Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240"

Beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda, o alla data di erogazione del finanziamento bancario o di completamento dell’investimento se anteriori, e continuativamente fino all’erogazione del saldo del contributo, presentino cumulativamente i requisiti e rispettino le condizioni di seguito indicate:
1. siano iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016.
L’iscrizione e/o annotazione deve essere posseduta o formalmente richiesta:
- per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di com -
per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla Legge 240/1981 a decorrere dalla data di consegna del bene.
Qualora sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando e, alla data di presentazione della domanda, non sia stata completata la procedura, al momento della concessione dovrà essere prodotta visura camerale a comprova del possesso del requisito di impresa artigiana, di cui al presente paragrafo.
L’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso all’agevolazione, in quanto l’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere tutti gli accertamenti volti a verificare l’effettivo possesso dei requisiti di impresa artigiana nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. abbiano, continuativamente, sede operativa in Sardegna e siano attive alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni e fino al momento di erogazione del saldo.
3. soddisfino le seguenti condizioni di ammissibilità:
i. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
ii. operino nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
iii. non siano destinatarie della sanzione di cui all’art. 9, comma 2, lettera e d) del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii;
iv. non abbiano, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall’art. 6, comma 3, della L.R. n. 16/2021;
v. l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica” di cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non supera il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell’arco dei 3 anni precedenti la data di richiesta del presente aiuto, anche tenuto conto di eventuali operazioni straordinarie (quali fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda) e di aiuti automatici che non risultino ancora registrati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA)
vi. non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
vii. non siano operanti nei settori previsti all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
viii. non siano beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell’agevolazione o, siano beneficiarie di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo di cui al presente avviso non siano superiori alla spesa massima sostenuta;
ix. si impegnino ad attivare un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del contributo, anche in via non esclusiva;
x. siano in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,» e successive modifiche;
xi. non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/ 2001 (c.d divieto di pantouflage);
xii. non siano incorsi nelle sanzioni previste dall’art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
xiii. siano in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data della domanda;
xiv. i legali rappresentanti o gli amministratori del proponente, non siano sottoposti a condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
xv. abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti tipologie di investimento:
A) INVESTIMENTI EFFETTUATI (IE), OVVERO conclusi, fatturati e rendicontati alla data di presentazione della domanda. Le spese ad essi correlate sono sostenute, ovvero pagate, fino a 24 mesi precedenti la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative al bando pubblicato nell’esercizio precedente a quello in corso, avvenuta il giorno 29/07/2025. In caso di operazioni di leasing l’investimento si intende completato con la consegna del bene.
Si intende con data di presentazione della domanda, la data di invio telematico dell’istanza, di cui alla Fase b) descritta nel successivo articolo 12.
Non saranno considerati ammissibili gli investimenti avviati oltre l’arco temporale di cui al precedente capoverso; le spese relative ad eventuali acconti/cauzioni versati prima di tale termine saranno scomputati dal totale delle spese ammissibili.
Più precisamente: i beni devono essere stati acquistati, completamente pagati e consegnati all’impresa e devono essere già operativi sia che si tratti di automezzi, macchinari/attrezzature ovvero di acquisti/ interventi immobiliari.
In caso di operazione immobiliare l’immobile, oggetto di acquisto/lavori/ristrutturazione, deve essere censito come sede legale o operativa o unità locale dell’impresa artigiana, come desumibile da visura camerale e alla data della domanda deve essere a servizio dell’attività artigiana e dunque operativo.

B) PROGETTI DI INVESTIMENTO (PI), OVVERO investimenti che si prevede di realizzare nei 24 mesi successivi la data di presentazione della domanda, su richiesta di imprese femminili, giovanili o ubicate in piccoli comuni della Sardegna, in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 5.
Si intendono a tal fine:
- IMPRESE FEMMINILI, così come definite dall’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ovvero società cooperative e le società' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne.
- IMPRESE GIOVANILI, così come definite dal D.lgs. n. 185/2000, ovvero la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, nonché le imprese individuali gestite da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
- IMPRESE CON SEDE OPERATIVA UBICATA IN UN PICCOLO COMUNE DELLA SARDEGNA, come individuati dall’art.14 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento), della legge di stabilità regionale 2026, ossia comuni con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti. L’impresa deve avere una sede operativa nel piccolo comune alla data del 20 maggio 2026, data di approvazione della Deliberazione della Giunta regionale n.25/5, con la quale sono state approvate le Direttive da trasmettere al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugo 2010, n. 13.

Misura dell’agevolazione

In linea generale sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall’impresa artigiana destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività artigiana.
In caso di esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) risultanti dalla visura camerale, gli acquisti sono ammessi a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate in gran parte nell’ambito di un processo produttivo indistinto.
In particolare, con riferimento alle due tipologie di intervento, ovvero per le operazioni di credito agevolato a valere sulla Legge 949/1952 e quelle di locazione finanziaria a valere sulla Legge 240/1981, sono ammesse al finanziamento, o sono ammissibili con limitazioni, le spese relative ai seguenti interventi:
1) Acquisto di terreni
2) Acquisto costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati (massimo euro 40.000,00 in caso di immobile destinato alla sede operativa; massimo euro 20.000,00 nel caso di immobile destinato a deposito, garage o rimessa.
3) Acquisto macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi ovvero usati (massimo 40.000,00 euro del contributo in c/capitale in caso di spese per acquisto di motrici; massimo 30.000,00 euro della spesa ammissibile in caso di spese per allestimenti speciali; massimo 20.000,00 euro della spesa ammissibile in caso di spese per rimorchi e pianali.
4) Acquisto di software, diritti / licenze / siti web
5) Acquisto di natanti/imbarcazioni o parti di essi
6) Acquisti per attività di revamping e ammodernamento di macchinari

Decorrenza

Per la Linea INVESTIMENTI EFFETTUATI – IE - (Articolo 7 lettera A)
Ai fini della compilazione della domanda, la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 03/07/2026 fino alle ore 17:00 del giorno 27/07/2026.
L’invio telematico dell’istanza potrà essere effettuato a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 28/07/2026 ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 29/07/2026, quale termine ultimo, a pena di esclusione.
Per la Linea PROGETTI DI INVESTIMENTO – PI - (Articolo 7 lettera B):
Ai fini della compilazione della domanda, la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 03/07/2026 fino alle ore 17:00 del giorno 29/07/2026.
L’invio telematico dell’istanza potrà essere effettuato a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 30/07/2026 ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 31/07/2026, quale termine ultimo, a pena di esclusione.

13/04/2026

Newsletter n.04-Bis del 13 aprile 2026

La newsletter fornisce chiarimenti ed illustra il regolamento dei criteri di concessione degli incentivi contenuti nel:

- Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative - Legge Regionale 27 Febbraio 1957 N. 5. -annualità 2026

Sintesi “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative - Legge Regionale 27 Febbraio 1957 N. 5. -annualità 2026".

Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all’Avviso di cui all’oggetto, a pena di esclusione della domanda medesima, le cooperative ed i Consorzi di cooperative in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004 e le s.m.i. D.M. 6 marzo 2013, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella Sezione “Cooperative a mutualità prevalente”, alle seguenti categorie: cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative di consumo e Consorzi di cooperative;
2. possedere un codice ATECO ammissibile in base al Regolamento (UE) 2023/2831: gli aiuti di cui al presente Avviso, non potranno essere concessi per le attività afferenti alle attività escluse dal già citato Regolamento “de minimis” riferiti alle attività rientranti nei settori di cui all'Art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura; b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializza-zione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi: i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di ve**re parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; e) aiuti concessi a favore di attività con-nesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione. Se un’impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1 lettere a), b), c) o d), opera an-che in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
3. aver previsto nel proprio Atto costitutivo e Statuto, che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, il cui incarico non abbia durata superiore a tre esercizi, in conformità con il disposto di cui all’art. 2542 del Codice civile, come modificato dalla Legge n. 205/2017;
4. essere in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico in ottemperanza al combinato disposto di cui agli artt. 2545 quater c.c. e 11 della L. 59/1992;
5. essere in regola con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025 secondo la normativa vigente. Si rammenta che le Società Cooperative e i Consorzi di cooperative dovranno dare evidenza dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025 attraverso l’invio o del Verbale di revisione o attestazione di revisione (relativi al biennio 2025/2026 se la revisione è biennale o 2026 se è o della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 220/2002 corredata di tutti gli allegati previsti dal lo stesso decreto legislativo tra cui il bilancio;
6. essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione della Cooperativa o dei Consorzi di Cooperative: L. 142/2001 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica”, D.lgs. 220/2002 recante “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142 recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
7. essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (Documento Unico di regolarità Contributiva DURC) sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
8. avere almeno una unità locale attiva nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, anche in ca-so di Consorzi di cooperative (sede presso la quale dovrà essere realizzato l’investimento), ed essere censite presso il Registro delle Imprese per lo svolgimento di attività economica di cui ai codici ATECO 2025 per i quali si presenta la DAT. Si specifica che, come previsto dal Regolamento per la registrazione dell’aiuto nel portale del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), si dovrà fare riferimento esclusivamente alla classificazione dei codici ATECO 2025.
9. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER e quindi non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di con-cordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
10. essere in possesso dei requisiti specifici relativi ai regimi di Aiuto “de minimis”: Regolamento (UE) n. 1407/2013, come modificato con il Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, e Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 con il quale è stato aumentato fino a €300.000,00 il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro.
11. non avere, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell’art. 14 L.R. 5/2016 come modificato dall’art. 6 comma 3 della L.R. 16/2021, in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione meglio descritta dalla D.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali” e contenuta nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e nell’allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017(D.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019).
12. non aver beneficiato, ai sensi della D.G.R. n. 40/21 del 6.7.2016, in entrambe le precedenti annualità 2024 e 2025, dell’Aiuto di cui al presente Avviso.

Interventi ammissibili

Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dall’art. 2423 e successivi del c.c., nella misura necessaria alle finalità dell’oggetto della richiesta di contributo.
L’IVA costituisce spesa ammissibile solo nell’ipotesi eccezionale in cui l’imposta non sia recuperabile
Qualora un bene inserito nel piano di investimento sia stato acquistato con un contributo pubblico la spesa per l’acquisto del medesimo bene sarà ritenuta ammissibile esclusivamente nel limite della quota parte non computata nel precedente contributo pubblico, e comunque nel rispetto del principio, di matr ice europea, del divieto del “doppio finanziamento” ed in ottemperanza alle regole del cumulo.
Tipologia di spese ammissibili
Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci:
lett. A) Beni Immobili e Interventi edili
In questa tipologia rientrano le seguenti fattispecie di acquisti:
1. Beni immobili: terreni o fabbricati.
2. Strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie.
3. Interventi edili di manutenzione straordinaria sugli immobili
Lett. B) Beni Mobili
In questa tipologia rientrano le seguenti fattispecie di acquisti:
1. Macchinari, impianti e attrezzature.
2. Software di base.
3. Arredi.
Lett. C) Veicoli e Natanti:
In questa tipologia rientrano le seguenti fattispecie di acquisti:
1. Imbarcazioni e natanti.
2. Veicoli a motore.
3. Rimorchi.
4. Autovetture e motoveicoli.
Lett. D) Immobilizzazioni Immateriali
In questa tipologia rientrano le seguenti fattispecie di acquisti:
1. Software applicativo.
2. Diritti di brevetto.
3. Realizzazione di siti e commerce.
4. Certificazioni di qualità.

Misura dell’agevolazione

Il piano di investimento presentato dai Soggetti Proponenti a corredo della domanda di contributo, non potrà essere inferiore a € 10.000,00, pertanto non potrà essere riconosciuto alcun contributo per piani di investi-mento di importo inferiore ad € 10.000,00.
Sarà riconoscibile, in favore delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative a mutualità prevalente, un con-tributo pari al 50% del totale dell’importo di cui al piano di investimenti presentato, al netto dell’IVA, fino ad un massimo di € 22.500,00.
Il piano di investimento deve essere realizzato nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 (periodo di eleggibilità dell’Avviso).

Decorrenza

Le domande di contributo possono essere presentate dal dal giorno 5 maggio 2026 alle ore 15:00 e fino al giorno 5 giugno 2026 alle ore alle ore 23:59.

01/04/2026

Newsletter n.04 del 1 aprile 2026

La newsletter fornisce chiarimenti ed illustra il regolamento dei criteri di concessione degli incentivi contenuti nel:

- ZES Unica 2026
- ZES Unica Agricoltura 2026

Sintesi “ZES Unica 2026".

Beneficiari

L'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge), ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (“ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Interventi ammissibili

Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Misura dell’agevolazione

Credito di Imposta commisurato all’investimento pari al:
30% grandi imprese
40% medie imprese
50% piccole e micro imprese

Decorrenza

Le domande di contributo possono essere presentate dal 31/03/2026 al 30/05/2026.

Sintesi “ZES Unica Agricoltura 2026".

Beneficiari

E’ stato istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e pmi attive nella pesca e nell’acquacoltura che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L'agevolazione non si applica:
• alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
• alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;
• alle grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
• alle imprese specificamente individuate all’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese che svolgono in via principale o esclusiva l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Interventi ammissibili

Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 50.000 euro.

Misura dell’agevolazione

Credito di Imposta commisurato all’investimento a partire dal 65%.

Decorrenza

Le domande di contributo possono essere presentate dal 31/03/2026 al 30/05/2026.

Indirizzo

Via Pitz'e Serra, 26/c
Quartu Sant'elena
09045

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 20:00
Martedì 09:30 - 20:00
Mercoledì 09:30 - 20:00
Giovedì 09:30 - 20:00
Venerdì 09:30 - 20:00

Telefono

+39070815037

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