13/04/2026
Newsletter n.04-Bis del 13 aprile 2026
La newsletter fornisce chiarimenti ed illustra il regolamento dei criteri di concessione degli incentivi contenuti nel:
- Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative - Legge Regionale 27 Febbraio 1957 N. 5. -annualità 2026
Sintesi “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative - Legge Regionale 27 Febbraio 1957 N. 5. -annualità 2026".
Beneficiari
Possono presentare domanda di contributo a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all’Avviso di cui all’oggetto, a pena di esclusione della domanda medesima, le cooperative ed i Consorzi di cooperative in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004 e le s.m.i. D.M. 6 marzo 2013, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella Sezione “Cooperative a mutualità prevalente”, alle seguenti categorie: cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative di consumo e Consorzi di cooperative;
2. possedere un codice ATECO ammissibile in base al Regolamento (UE) 2023/2831: gli aiuti di cui al presente Avviso, non potranno essere concessi per le attività afferenti alle attività escluse dal già citato Regolamento “de minimis” riferiti alle attività rientranti nei settori di cui all'Art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura; b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializza-zione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi: i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di ve**re parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; e) aiuti concessi a favore di attività con-nesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione. Se un’impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1 lettere a), b), c) o d), opera an-che in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
3. aver previsto nel proprio Atto costitutivo e Statuto, che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, il cui incarico non abbia durata superiore a tre esercizi, in conformità con il disposto di cui all’art. 2542 del Codice civile, come modificato dalla Legge n. 205/2017;
4. essere in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico in ottemperanza al combinato disposto di cui agli artt. 2545 quater c.c. e 11 della L. 59/1992;
5. essere in regola con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025 secondo la normativa vigente. Si rammenta che le Società Cooperative e i Consorzi di cooperative dovranno dare evidenza dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025 attraverso l’invio o del Verbale di revisione o attestazione di revisione (relativi al biennio 2025/2026 se la revisione è biennale o 2026 se è o della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 220/2002 corredata di tutti gli allegati previsti dal lo stesso decreto legislativo tra cui il bilancio;
6. essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione della Cooperativa o dei Consorzi di Cooperative: L. 142/2001 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica”, D.lgs. 220/2002 recante “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142 recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
7. essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (Documento Unico di regolarità Contributiva DURC) sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
8. avere almeno una unità locale attiva nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, anche in ca-so di Consorzi di cooperative (sede presso la quale dovrà essere realizzato l’investimento), ed essere censite presso il Registro delle Imprese per lo svolgimento di attività economica di cui ai codici ATECO 2025 per i quali si presenta la DAT. Si specifica che, come previsto dal Regolamento per la registrazione dell’aiuto nel portale del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), si dovrà fare riferimento esclusivamente alla classificazione dei codici ATECO 2025.
9. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER e quindi non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di con-cordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
10. essere in possesso dei requisiti specifici relativi ai regimi di Aiuto “de minimis”: Regolamento (UE) n. 1407/2013, come modificato con il Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, e Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 con il quale è stato aumentato fino a €300.000,00 il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro.
11. non avere, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell’art. 14 L.R. 5/2016 come modificato dall’art. 6 comma 3 della L.R. 16/2021, in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione meglio descritta dalla D.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali” e contenuta nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e nell’allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 7.3.2017(D.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019).
12. non aver beneficiato, ai sensi della D.G.R. n. 40/21 del 6.7.2016, in entrambe le precedenti annualità 2024 e 2025, dell’Aiuto di cui al presente Avviso.
Interventi ammissibili
Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dall’art. 2423 e successivi del c.c., nella misura necessaria alle finalità dell’oggetto della richiesta di contributo.
L’IVA costituisce spesa ammissibile solo nell’ipotesi eccezionale in cui l’imposta non sia recuperabile
Qualora un bene inserito nel piano di investimento sia stato acquistato con un contributo pubblico la spesa per l’acquisto del medesimo bene sarà ritenuta ammissibile esclusivamente nel limite della quota parte non computata nel precedente contributo pubblico, e comunque nel rispetto del principio, di matr ice europea, del divieto del “doppio finanziamento” ed in ottemperanza alle regole del cumulo.
Tipologia di spese ammissibili
Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci:
lett. A) Beni Immobili e Interventi edili
In questa tipologia rientrano le seguenti fattispecie di acquisti:
1. Beni immobili: terreni o fabbricati.
2. Strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie.
3. Interventi edili di manutenzione straordinaria sugli immobili
Lett. B) Beni Mobili
In questa tipologia rientrano le seguenti fattispecie di acquisti:
1. Macchinari, impianti e attrezzature.
2. Software di base.
3. Arredi.
Lett. C) Veicoli e Natanti:
In questa tipologia rientrano le seguenti fattispecie di acquisti:
1. Imbarcazioni e natanti.
2. Veicoli a motore.
3. Rimorchi.
4. Autovetture e motoveicoli.
Lett. D) Immobilizzazioni Immateriali
In questa tipologia rientrano le seguenti fattispecie di acquisti:
1. Software applicativo.
2. Diritti di brevetto.
3. Realizzazione di siti e commerce.
4. Certificazioni di qualità.
Misura dell’agevolazione
Il piano di investimento presentato dai Soggetti Proponenti a corredo della domanda di contributo, non potrà essere inferiore a € 10.000,00, pertanto non potrà essere riconosciuto alcun contributo per piani di investi-mento di importo inferiore ad € 10.000,00.
Sarà riconoscibile, in favore delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative a mutualità prevalente, un con-tributo pari al 50% del totale dell’importo di cui al piano di investimenti presentato, al netto dell’IVA, fino ad un massimo di € 22.500,00.
Il piano di investimento deve essere realizzato nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 (periodo di eleggibilità dell’Avviso).
Decorrenza
Le domande di contributo possono essere presentate dal dal giorno 5 maggio 2026 alle ore 15:00 e fino al giorno 5 giugno 2026 alle ore alle ore 23:59.