03/01/2022
💶 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐎 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐀𝐋 𝟏° 𝐆𝐄𝐍𝐍𝐀𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟐
⚠️ Lo studio 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐅𝐞𝐫𝐫𝐨 & 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬 Vi augura un 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 e Vi ricorda che con l'ingresso del 𝟐𝟎𝟐𝟐, il valore soglia di 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) sarà di € 𝟗𝟗𝟗,𝟗𝟗.
👉🏻 Questo significa che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una semplice donazione o un prestito a un figlio per una cifra di almeno € 1.000 euro dovrà essere giustificato ed effettuato con un tipo di pagamento tracciabile, come un bonifico.
📑 Le 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 sono comunque 𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 per il pagamento in contanti entro lo stesso limite di € 999,99. Al contrario, il 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati che invece può tuttavia essere eseguito per il tramite della propria banca tramite mezzi tracciabili.
💳 Nulla cambia, invece, per quanto riguarda i 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐢 e i 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano un'unica persona.
🏪 La stretta sui contanti riguarda anche gli 𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 che, da oggi, dovranno accettare obbligatoriamente il 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐨𝐦𝐚𝐭 e le 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 per qualsiasi spesa. Quindi non basterà più rispettare l’obbligo di avere il 𝐏𝐨𝐬 ma chi non lo utilizza pagherà una multa proporzionata al valore della transazione negata al cliente.
💶 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐅𝐄𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐃𝐄𝐍𝐀𝐑𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐄 𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐈 𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐓𝐎𝐑𝐄
👉🏻 Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di 𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 e di 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐢 𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 in 𝐞𝐮𝐫𝐨 o in 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, è complessivamente 𝐩𝐚𝐫𝐢 o 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 ad € 𝟏.𝟎𝟎𝟎.
🖋️ 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐆𝐍𝐈 𝐁𝐀𝐍𝐂𝐀𝐑𝐈 𝐄 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐎𝐋𝐀𝐑𝐈
🏧 Le 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 rilasciano i 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢 muniti della 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀. Il 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞, tuttavia, può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐢 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 e di 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐢 di 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori ad € 1.000 euro (vale a dire entro il limite di € 999,99), ad eccezione delle ipotesi in cui beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste
Italiane S.p.A. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐛𝐨𝐥𝐥𝐨, la somma di € 𝟏,𝟓𝟎 per ciascun modulo di assegno.
☝🏻 Resta fermo che tutti gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori ad € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
☝🏻 Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
☝🏻 Gli assegni circolari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
☝🏻 Il rilascio di assegni circolari di importo inferiore ad € 1.000 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
☝🏻 Il richiedente di assegno circolare intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
☝🏻 Per ciascun modulo di assegno bancario richiesto o rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
🤗 𝐏𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐕𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.
💼 𝚂𝚝𝚞𝚍𝚒𝚘 PiccioneFerro&Partners
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