07/01/2022
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
Comunicazione preventiva lavoro occasionale: nuovo obbligo a carico del committente, previsto dal DL fisco-lavoro, in vigore dal 21 dicembre 2021.
Con la conversione in Legge del cd. “Decreto Fisco - Lavoro” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, sono state introdotte delle rilevanti novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (forma di compenso nota come "collaborazione occasionale" destinata a remunerare prestazioni rese da persone NON titolari di partita IVA e assoggettata a ritenuta d'acconto Irpef 20% e, al superamento del tetto annuale di € 5.000,00, assoggettata anche al contributo INPS della Gestione separata).
In particolare, l’art. 13 del DL 146/2021 dispone che: “Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”
Di conseguenza, chi fa ricorso, nello svolgimento della propria attività, al lavoro autonomo occasionale, è tenuto a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione, mediante sms o posta elettronica. Il DL 146/2021 prevede l’obbligo di comunicare in via preventiva secondo le modalità operative già esistenti per il lavoro intermittente.
In attesa di più precise indicazioni e di chiarimenti applicativi, si segnala che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata.
A tutt'oggi, in assenza di specifiche istruzioni, il soggetto che si appresta a iniziare un rapporto di "collaborazione occasionale" si pensa possa effettuare la comunicazione preventiva dell’avvio di tale attività di lavoro autonomo occasionale utilizzando i canali già esistenti in materia di lavoro intermittente e quindi mediante: - invio preventivo di una mail a [email protected] (preferibilmente tramite pec), utilizzando l’apposito modello “UNI-Intermittente”;- (esclusivamente in caso di prestazione da svolgersi non oltre 12 ore dalla comunicazione) invio di un sms, contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, al numero 339 9942256.
Info in merito alla preventiva comunicazione per il lavoratore intermittente con relative guide e modello al seguente link:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx
Ovviamente si auspica che vengano diffuse quanto prima le indicazioni specifiche per la comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale. Nel frattempo, in caso di urgenza per l'avvio di una "collaborazione occasionale", per evitare le sanzioni previste, si suggerisce di utilizzare le modalità di trasmissione della preventiva comunicazione mediante SMS o posta elettronica previste per il lavoro intermittente
Il lavoro intermittente è caratterizzato dalle prestazioni a carattere discontinuo rese dal lavoratore secondo le richieste dell’impresa.