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23/08/2026

Bonus nuovi nati 2026, chi ha diritto ai 1.000 euro

Il Bonus nuovi nati 2026 riconosce 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. La misura è stata introdotta dall’art. 1, comma 206, della Legge n. 207/2024 e le istruzioni per l’annualità 2026 sono contenute nella Circolare INPS n. 45/2026 del 10 aprile 2026. Per ottenere il contributo devono essere rispettati i requisiti di cittadinanza, residenza e condizione economica previsti dall’INPS:

possono richiederlo i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, oltre ai cittadini di Paesi terzi ammessi dalle disposizioni indicate dalla Circolare INPS n. 45/2026, compresi i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno;
il genitore richiedente deve essere residente in Italia dalla data della nascita, adozione o affidamento preadottivo fino alla presentazione della domanda;
l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, riferito al minore e neutralizzato dagli importi dell’Assegno Unico e Universale, non deve superare 40.000 euro.

23/08/2026

Plusvalenza sulla vendita di immobili interessati dal superbonus

La disciplina della plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di Bilancio 2024 riguarda le cessioni di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati con il superbonus, quando la vendita avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori. Ci sono però, come previsto dalla normativa, alcune esclusioni dalla tassazione, tra cui gli immobili acquisiti per successione e quelli utilizzati come abitazione principale nei periodi previsti dalla legge.

Un aspetto particolarmente importante riguarda gli immobili posseduti solo in parte per successione. L’esclusione non si estende automaticamente all’intero immobile: se il proprietario vende quote di diversa provenienza, occorre distinguere tra:

quota acquisita per successione, per la quale opera l’esclusione dalla nuova plusvalenza;
quota acquistata a titolo oneroso, che può invece rientrare nella disciplina della plusvalenza superbonus.
Pertanto, nel caso di comproprietà con quote di diversa origine, la plusvalenza deve essere determinata separatamente per ciascuna quota.

La disciplina dell’articolo 68 prevede inoltre un trattamento specifico per le spese agevolate con il superbonus quando il contribuente ha usufruito dello sconto in fattura o della cessione del credito:

se l’immobile viene venduto entro cinque anni dalla conclusione dei lavori, le relative spese agevolate non concorrono alla formazione del costo ai fini della plusvalenza;
se la vendita avviene oltre cinque anni dalla conclusione degli interventi, può essere considerato il 50% delle spese secondo le condizioni previste dalla norma.
Queste regole devono comunque essere applicate alla posizione fiscale del soggetto che ha effettivamente sostenuto le spese.

Resta infine possibile ricorrere, quando ne ricorrono i presupposti, all’imposta sostitutiva del 26% prevista dalla legge di Bilancio 2024 per le plusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili interessati dalla nuova disciplina.

23/08/2026

Al via il Piano Casa, in arrivo a settembre un bando per le case popolari da 700 milioni

Il provvedimento destinato a fronteggiare l’emergenza abitativa diventato legge lo scorso luglio è pronto a entrare nel vivo

22/08/2026

Buono pasto per aziende senza dipendenti e liberi professionisti

Aziende senza dipendenti e i liberi professionisti possono acquistare autonomamente i buoni pasto, sebbene con benefici fiscali diversi.

I voucher per il pranzo destinati ai professionisti autonomi, proprio come quelli destinati ai lavoratori dipendenti che ricevono un welfare aziendale, possono essere erogati sia in forma cartacea che in modo pratico ed economico attraverso un formato elettronico. Si tratta di una carta simile a una carta di debito o un bancomat, su cui vengono caricati mensilmente i buoni richiesti. Questo metodo rappresenta un modo intelligente per gestire il benefit, oltre ad essere ecologico e ridurre le spese di spedizione ed emissione.

Ora i buoni pasto in formato elettronico sono accessibili anche tramite app, cosa che rende la spesa ancora più semplice. Le app ti permettono anche di effettuare l’acquisto online e comprendono anche i servizi takeaway per cui puoi eventualmente farti consegnare il pasto a casa o in ufficio.

I voucher pasto mantengono le stesse caratteristiche, sia che siano destinati ai dipendenti che ai professionisti autonomi:

Possono essere utilizzati solo per acquistare cibo e bevande (alcolici esclusi);

Possono essere spesi per un massimo di 8 voucher per ogni transazione;

Non possono essere convertiti in denaro (e non si può ricevere un resto);

Non possono essere venduti;

Non possono essere trasferiti ad altre persone.

L’emissione dei ticket è semplice, flessibile e adattabile alle esigenze individuali. È sufficiente comunicare il numero di buoni necessari mese per mese, di solito corrispondente a un voucher pasto per ogni giorno lavorativo (quindi circa 20 al mese). Inoltre, il suo valore facciale non prevede un importo predefinito e può quindi variare in base alle esigenze delle singole aziende o dei titolari di Partita Iva.

I buoni pasto per le partita IVA senza dipendenti hanno, inoltre, diversi vantaggi fiscali. Il costo per l’acquisto dei buoni pasto Ticket Restaurant® è infatti deducibile nella percentuale del 75%, seppur per un importo massimo nel limite del 2% del fatturato (art. 54 comma 5, TUIR).

Le regole concernenti l’IVA rimangono invariate rispetto a quelle previste per i liberi professionisti e gli imprenditori individuali con dipendenti.

21/08/2026

MARITO E MOGLIE E RESIDENZE DIVERSE?
È una situazione molto più comune di quanto si pensi, ma ė possibile mantenere due residenze separate senza essere separati o divorziati.

Il matrimonio non impone necessariamente che marito e moglie abbiano sempre la medesima residenza anagrafica.

Ai fini IMU SI POSSONO AVERE DUE ABITAZIONI PRINCIPALI.
Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale con la fondamentale sentenza n. 209/2022.
Se ciascun coniuge ha realmente:
✅ la residenza anagrafica nell'immobile;
e
✅ la propria dimora abituale,
l'esenzione IMU per l'abitazione principale può spettare a ciascuno dei due immobili, anche quando le abitazioni si trovano nello stesso Comune, ferma restando la disciplina prevista per gli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso.
La parola fondamentale, però, è REALMENTE.
Non basta spostare la residenza sulla carta.
Il Comune può verificare se quella casa costituisce effettivamente la dimora abituale del contribuente.
E può utilizzare diversi elementi, compresi i consumi di acqua, luce e gas.
Se dichiaro di vivere stabilmente in una casa ma i consumi risultano praticamente inesistenti per tutto l'anno, qualche domanda potrebbe sorgere previsti dalla normativa fiscale di utilizzare la dichiarazione congiunta.
⚠️ ATTENZIONE ALLA RESIDENZA FITTIZIA
Tutto questo vale quando le due residenze corrispondono alla realtà.
Spostare formalmente la residenza del marito nella casa al mare o della moglie in un
Ai fini ISEE i coniugi non legalmente separati continuano a far parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno residenze anagrafiche differenti, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Nella DSU, quindi, la situazione deve essere ricostruita secondo le regole proprie dell'ISEE e possono rilevare redditi e patrimoni di entrambi.

21/08/2026

Pignoramento del conto corrente

in base all'art. 545 del c.p.c., le somme già depositate sul conto possono essere pignorate solo per la parte che supera il triplo dell'assegno sociale. Prendendo come riferimento i valori del 2026, con un assegno sociale di 546,24 euro, la soglia intoccabile arriva a 1.638,72 euro: chi ha un saldo inferiore non subisce alcun effetto pratico dal pignoramento, mentre chi supera quella cifra vede aggredita solo l'eccedenza.

Attenzione però: è il debitore a dover dimostrare che quel denaro proviene effettivamente da lavoro o da pensione per poter usufruire della protezione, come ha ribadito anche il Tribunale di Bari con la sentenza n. 2136/2024. In pratica, se sul conto ci sono 1.500 euro destinati ad affitto e bollette, quella somma resta al riparo perché rientra nella fascia garantita dalla norma.
Gli accrediti successivi al pignoramento: stipendio, pensione e NASpI
Le regole cambiano quando si parla dei versamenti che arrivano dopo la notifica dell'atto esecutivo: in questo caso non vale più il limite del triplo dell'assegno sociale, ma tornano applicabili i criteri ordinari previsti per ciascuna tipologia di reddito. Per stipendio e pensione accreditati mensilmente, l'articolo 545 c.p.c. stabilisce che il pignoramento possa colpire soltanto un quinto dell'importo netto.

20/08/2026

Posso installare un condizionatore da solo?
La risposta è NO.

Il quadro normativo vigente in materia di sicurezza degli impianti e di gestione dei gas fluorurati stabilisce direttive che non lasciano spazio a dubbi interpretativi sui sistemi di climatizzazione. Infatti, per i modelli fissi, provvisti di unità interna ed esterna, non è consentito installare il dispositivo da soli. La normativa esige l'intervento di un'impresa abilitata e di un professionista in possesso del patentino F-Gas.

Al contrario, si possono installare in autonomia i condizionatori portatili. Trattandosi di dispositivi sigillati in fabbrica che non implicano alcuna manipolazione del circuito frigorifero, rappresentano l'unica eccezione legale per chi si chieda se si può installare un condizionatore da soli.

20/08/2026

Rimanenze finali TUIR art. 92 valutazione fiscale

le rimanenze finali di beni, la cui valutazione non sia stata effettuata a costi specifici, devono partecipare al reddito per un importo non inferiore a quello che si ottiene raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato secondo le disposizioni che seguono
nel primo esercizio in cui le rimanenze si formano la valutazione si effettua al costo unitario ponderato annuale, comprendendo nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali
negli esercizi successivi la valutazione si effettua applicando il criterio del Lifo a scatti annuale.
In tale ultima fattispecie si possono presentare due casi:

se una determinata categoria omogenea di merci presenta alla fine dell'esercizio una quantità superiore a quella che esisteva all'inizio del periodo considerato, le rimanenze finali vengono scisse in due blocchi:
la quantità corrispondente alle rimanenze iniziali viene valutata allo stesso valore che era stato attribuito alle rimanenze alla fine dell'anno precedente
la quantità eccedente sulle rimanenze iniziali viene valutata in base al costo medio ponderato annuale
se, invece, la quantità in rimanenza finale è inferiore alla quantità esistente all'inizio dell'esercizio, in base al Lifo a scatti si considerano vendute per prime le quantità acquistate nell'anno e poi quelle entrate negli anni precedenti a cominciare dai più recenti.
Infine, se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato in base a quanto detto sopra, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo utile per la valutazione è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.
Come consueto, per valore normale, ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, si intende il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

4.2.2.1 Esercenti commercio al dettaglio
Per le imprese che esercitano il commercio al minuto è previsto un ulteriore metodo di valutazione delle rimanenze.
Infatti, tali soggetti possono adottare il metodo di valutazione del prezzo al dettaglio, in base al quale dai prezzi di vendita dei beni viene scorporata la percentuale di ricarico e determinato il relativo costo.
A tal fine è necessario osservare i seguenti obblighi:

tenere una particolare contabilità di magazzino
indicare e illustrare il metodo adottato in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
4.2.2.2 Prodotti in corso di lavorazione
I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto verrà detto successivamente per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

4.2.2.3 Adeguamento ai principi contabili internazionale
Vale la pena di ricordare che il decreto legislativo approvato il 25 febbraio 2005 contenente l'adeguamento delle norme del Tuir ai principi contabili internazionali ha previsto una norma transitoria in merito alla valutazione delle rimanenze.
Infatti, è disposto che, se le società, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche su opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del Tuir, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione.
Questa disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minor periodo che intercorre dalla costituzione.
Per rendere effettive le scelte, il contribuente deve esercitare apposita opzione, non revocabile, nella dichiarazione dei redditi.

20/08/2026

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono i beni che, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono ancora stati venduti o utilizzati, ma sono destinati alla vendita o alla produzione nell’ambito della normale attività dell’impresa. Secondo il principio contabile OIC 13, comprendono in particolare:

le materie prime, sussidiarie e di consumo
i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione
i prodotti finiti e le merci destinate alla rivendita
i lavori in corso su ordinazione (con regole proprie)
Il concetto chiave, sul piano fiscale, è quello della competenza economica: le rimanenze rappresentano costi già sostenuti (per acquistare o produrre quei beni) i cui ricavi, però, si realizzeranno solo nell’esercizio successivo, quando la merce sarà venduta. Per questo il loro costo non può gravare interamente sull’anno in cui è stato sostenuto: va “rinviato” all’anno in cui genererà i ricavi.

Metodi di valutazione

Sulla base dell’articolo 2426 del Codice civile e dall’OIC 13: le rimanenze si valutano al minore tra il costo di acquisto (o di produzione) e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

In parole semplici: si confrontano due valori, quanto è costato il bene e quanto si stima di poterlo vendere, e si sceglie il più basso. È un’applicazione del principio di prudenza: se il valore di mercato è sceso sotto il costo (merce obsoleta, invenduta, deperita, superata da nuovi modelli), non è corretto tenerla in bilancio al costo originario, gonfiando l’attivo.

Quando il valore di mercato è inferiore al costo, scatta la svalutazione: la rimanenza si iscrive al valore di realizzo più basso, e la differenza diventa un costo dell’esercizio. Se in futuro vengono meno i motivi della svalutazione, si può ripristinare il valore, ma solo entro il limite del costo originario.

Quando i beni sono fungibili (cioè intercambiabili, come pezzi identici acquistati in momenti diversi a prezzi diversi), sorge un problema: quale costo attribuire ai pezzi rimasti, se sono stati comprati a prezzi differenti nel corso dell’anno?

Il Codice civile (art. 2426, comma 1, n. 10) ammette tre metodi principali per rispondere a questa domanda.

FIFO (First In, First Out)

Significa “primo entrato, primo uscito”. Si assume che i beni acquistati per primi siano i primi a essere venduti. Di conseguenza, in magazzino restano i beni acquistati più di recente, valutati quindi ai prezzi più aggiornati.

In periodi di prezzi crescenti, il FIFO tende a valorizzare il magazzino ai costi più alti (recenti), facendo emergere un reddito più elevato.

LIFO (Last In, First Out)

Significa “ultimo entrato, primo uscito”. Logica opposta: si assume che i beni acquistati più di recente siano i primi a essere venduti. In magazzino restano quindi i beni acquistati in epoca più remota, valutati ai prezzi più vecchi.

In periodi di prezzi crescenti, il LIFO lascia in magazzino i costi storici più bassi, tendendo a ridurre il valore delle rimanenze (e quindi il reddito imponibile).

Costo medio ponderato

Con questo metodo si rinuncia a identificare i singoli lotti: si considera che tutti i beni, acquistati in momenti diversi e a costi diversi, facciano parte di un unico insieme. Il costo attribuito a ciascun bene in rimanenza è la media ponderata dei costi di tutti i beni analoghi (giacenza iniziale più acquisti dell’anno). È un metodo che “smussa” le oscillazioni di prezzo.

Un esempio pratico dei tre metodi

Vediamo la differenza con un caso semplice. Un negozio ha:

giacenza iniziale: 100 unità a 10 euro
acquisto durante l’anno: 100 unità a 15 euro
vendite nell’anno: 100 unità
Restano quindi 100 unità in magazzino a fine anno. Come le valuto?

Con il FIFO: si assume di aver venduto le 100 unità “vecchie” (da 10 euro). In magazzino restano le 100 unità recenti da 15 euro → rimanenze finali: 1.500 euro.
Con il LIFO: si assume di aver venduto le 100 unità “recenti” (da 15 euro). In magazzino restano le 100 unità vecchie da 10 euro → rimanenze finali: 1.000 euro.
Con il costo medio ponderato: costo medio = (100×10 + 100×15) / 200 = 12,50 euro. In magazzino 100 unità → rimanenze finali: 1.250 euro.
Come si vede, lo stesso magazzino fisico può valere 1.000, 1.250 o 1.500 euro a seconda del metodo. E poiché rimanenze più alte significano reddito più alto, la scelta del metodo ha un effetto diretto sulle imposte. Attenzione: sul piano fiscale l’articolo 92 del TUIR pone regole e limiti specifici alla valutazione, che vanno coordinati con i criteri civilistici.

19/08/2026

Detrazioni edilizie 2025-2027

Per 2025 e 2026 l'aliquota ordinaria è 36%, elevata al 50% se l'intervento riguarda l'abitazione principale del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.

Per il 2027 l'aliquota scende al 30% ordinario, elevata al 36% per l'abitazione principale.

Sisma bonus (art. 371) — Riguarda interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali. Si applica a persone fisiche (compresi professionisti), enti pubblici e privati non commerciali, società semplici, associazioni professionali e soggetti titolari di reddito d'impresa. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2024.

Ecobonus (art. 372) — Copre la riqualificazione energetica: dagli interventi "storici" della legge 296/2006 alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con pompe di calore, fino ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto di riscaldamento e climatizzazione. Dal 2025 è esclusa la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche a combustibili fossili.

Recupero patrimonio edilizio (art. 373) — Riguarda le ristrutturazioni edilizie propriamente dette. Il tetto di spesa è 96.000 euro per unità immobiliare, valido su tutto il triennio 2025-2027. Anche qui, dal 2025, niente detrazione per caldaie a gas sostitutive.

Esempio numerico: come cambia la detrazione tra 2026 e 2027

Ristrutturazione da 40.000 euro su abitazione principale:

Nel 2026: aliquota 50% → detrazione di 20.000 euro (spalmata sulle rate previste).
Nel 2027: aliquota 36% → detrazione di 14.400 euro.
Stessa spesa su un immobile che non è abitazione principale:

2026: aliquota 36% → 14.400 euro.
2027: aliquota 30% → 12.000 euro.
La differenza tra le due annualità, per lo stesso importo speso, può superare i 5.000 euro: un elemento decisivo per chi sta pianificando lavori a cavallo tra il 2026 e il 2027.

Lavori strutturali antisismici → art. 371, rate obbligatorie in 10 anni.
Isolamento termico, infissi, pompe di calore, caldaie a p***a di calore → art. 372, attenzione all'esclusione delle caldaie fossili dal 2025.
Ristrutturazione generale (non strutturale, non energetica) → art. 373, tetto di spesa 96.000 euro.
Interventi misti (es. ristrutturazione con adeguamento sismico) → possibile cumulo tra articoli diversi, ciascuno con la propria aliquota e le proprie regole di ripartizione: va verificata la natura prevalente di ogni voce di spesa

Indirizzo

Via Umberto Nobile
Rende
87036

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 01:30

Sito Web

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