Studio Commerciale Bertucci & Urso

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Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti

17/06/2016

La legge di Stabilità 2016 ha anticipato dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs

01/06/2016

La Cassazione si sofferma sui principi relativi al contraddittorio e non sulla domanda di adesione in sé considerata

01/06/2016

Scade il 16 giugno il termine per pagare l’acconto di Imu e Tasi, una sorta di “tax day” per tutti coloro che possiedono o utilizzano un immobile.

15/05/2016

La suprema Corte di Cassazione con sentenza del 1 febbraio 2016 n. 1869 ha stabilito il principio di diritto per qualificare come 'consumatore' la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012. Con tale arresto giurisprudenziale la Corte ha stabilito il principio second...

730 - CHI È ESONERATOIl Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenu...
26/03/2016

730 - CHI È ESONERATO

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2014.
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che
possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito:

-Lavoro dipendente o pensione;
-Lavoro dipendente o pensione +abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (L’esonero non si applica se il
fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione
principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta
l’IMU);
-Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a
progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
CONDIZIONE:
1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato
ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da
più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato
il conguaglio
2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti
e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

È esonerato altresì il contribuente che possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito:
- Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati.
L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello
stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e
pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU;
-Redditi esenti.
Esempi: rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità
permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra,
pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni,
indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni
erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi
civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali
-Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui BOT o sugli altri
titoli del debito pubblico)
-Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui
conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente
utili)

Casi di esonero della presentazione della dichiarazione con limite di reddito
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.
Vedi immagine allegata

Condizione generale di esonero
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il
contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
IMPOSTA LORDA
– DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
– DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE
– RITENUTE =
IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 10,33
L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della
deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

26/03/2016

730 - CHI PUO' PRESENTARLO

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2015 sono:
pensionati o lavoratori dipendenti ed assimilati (compresi i lavoratori
italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla
base della retribuzione convenzionale definita annualmente con
apposito decreto ministeriale);
persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
sacerdoti della Chiesa cattolica;
giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche
pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
persone impegnate in lavori socialmente utili;
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo
inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal
mese di aprile al mese di luglio 2015;
a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF -
dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si
conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il
conguaglio;
personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato,
che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti o a un
professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di
settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;
lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione
coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR)
almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio
2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio,
presentando il Mod. 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista
abilitato;
produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione
dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es.prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi,
erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;
redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa non assoggettati a tassazione separata;
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella
sezione II del quadro.

23/03/2016

Canone RAI in bolletta: entro il 30 aprile l'autocertificazione per evitarlo

Dall’entrata in vigore della legge sono passati quasi tre mesi ma sinora non c’era traccia del provvedimento che definisce termini e modalità con cui i contribuenti, che non possiedono un televisore, potranno dichiararlo alle Entrate stesse per evitare di vedersi accollare autonomamente il canone RAI nella bolletta elettrica di luglio. Le Entrate hanno però ora comunicato all’Unione nazionale consumatori che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro questa settimana e che il «congruo termine» per esaminarlo, redigere e inviare l’autocertificazione all’Agenzia (non si sa ancora con quali modalità) dovrebbe essere fissato non prima del 30 aprile 2016.

23/03/2016

Superanagrafe dei conti correnti: entro marzo l’invio dei dati da parte delle banche

Entro il prossimo 31 marzo le banche e gli altri operatori finanziari dovranno inviare alle Entrate i dati relativi al 2015 sulle movimentazioni, i saldi, le giacenze e altri elementi essenziali di conti correnti, depositi e investimenti dei contribuenti italiani, comprese le cassette di sicurezza e le carte di pagamento. L’invio andrà ad arricchire le banche dati del fisco e sarà utilizzato per le analisi di rischio finalizzate ad individuare i potenziali evasori. Resta, comunque, da sciogliere il nodo del Garante della privacy, che ha chiesto di definire la procedura per l’accesso ai database da parte dell’Inps.

Fonte: Il Sole 24 Ore

09/03/2016

MODELLO 730 - LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'

Le spese sostenute per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità possono essere portate in detrazione indicandole nel Modello 730 nel quadro E al rigo E4. Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate nella Certificazione Unica (campi da 71 a 82) con il codice 4.
Le spese imputabili sono:
1) l'acquisto per autoveicoli, motocarrozzette, autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto disabile, autocaravan. Tra le spese detraibili vanno inserite anche quelle sostenute per gli interventi di adattamento quali: sportello scorrevole, pedana sollevatrice, sedile girevole e altri adattamenti caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo.
2) l'acquisto di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione opera nella misura del 19% calcolata su un importo massimo di € 18.075,99 e spetta una sola volta in un periodo di quattro anni.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta ad esempio nel 2012 e si era scelto di rateizzare il beneficio in 4 rate, nel rigo nel rigo E4 bisogna indicare l’importo della spesa originariamente sostenuta e la rata portata in detrazione, in questo casa la rata n°4.

Poco più di 130 milioni di euro in dieci anni: tanto dovrebbe costare alle casse dell’Erario la legge sulle unioni civil...
27/02/2016

Poco più di 130 milioni di euro in dieci anni: tanto dovrebbe costare alle casse dell’Erario la legge sulle unioni civili approvata ieri dal Senato

ROMA

Legge di Stabilità 2016Bonus edili prorogati per il 2016Con l’art. 1, comma 74, della Legge di Stabilità 2016, il Legisl...
04/02/2016

Legge di Stabilità 2016
Bonus edili prorogati per il 2016
Con l’art. 1, comma 74, della Legge di Stabilità 2016, il Legislatore ha prorogato il riconoscimento della detrazione spettante per gli interventi:
• di risparmio energetico, nella misura del 65%;
• relativi all’adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica degli edifici, nella misura del 65%;
• di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50%; per le spese sostenute fino al 31.12.2016.
Tre le novità si segnala:
• la possibilità per i condòmini “incapienti” (cioè con un’Irpef inferiore alle detrazioni spettanti) di cedere la loro quota di credito d’imposta a chi esegue i lavori di risparmio energetico;
• la possibilità di fruire della detrazione del 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di
acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.

Indirizzo

Via Sandro Pertini 14
Rende
87036

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