22/05/2020
Si comunica alla gentile clientela che si può effettuare già domanda per il Reddito di Emergenza (REM), a decorrere dal mese di maggio 2020.
Il REM è una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.
Il REM E' RICONOSCIUTO ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
1) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio
2) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio
3) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159
4) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.
Il REM NON E' COMPATIBILE con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità. Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:
1) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS
2) liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata
3) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata
4) lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
5) lavoratori dello spettacolo
6) lavoratori agricoli
7) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
8) lavoratori intermittenti
9) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
10) incaricati alle vendite a domicilio
11) lavoratori domestici
Inoltre il REM non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
1) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
2) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo
3) essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza.
La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.
Il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.