28/11/2022
🔥Il nuovo Decreto Aiuti quater ha stabilito l'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefits.🔥
📚Proviamo qui a sintetizzare la portata della norma e offrire alcune indicazioni viste le molteplici informazioni diffuse che spesso risultano non corrette e coerenti con la normativa:
‼️per l'anno 2022 non concorrono a formare il reddito, nel limite di 3.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.
🙋♂️CHI? I soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato. Quindi lavoratori subordinati ma anche co.co.co, amministratori, tirocinanti etc. I benefits possono anche essere riconosciuti a favore del coniuge e dei familiari di cui all'art. 12 TUIR. La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di corresponsione.
🧑💻COME? Possono essere erogati come forma premiale, come welfare, singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore, ma anche a tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori. Le somme e i beni restano a carico del datore di lavoro che potrà dedurli integralmente dal proprio reddito.
⏰️QUANDO? Per tutto e solo il 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargata
NB Se vengono superati i 3.000 euro, inoltre, l'importo complessivo ritorna imponibile previdenziale e fiscale, dal primo euro.