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🔥Il nuovo Decreto Aiuti quater ha stabilito l'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefits....
28/11/2022

🔥Il nuovo Decreto Aiuti quater ha stabilito l'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefits.🔥

📚Proviamo qui a sintetizzare la portata della norma e offrire alcune indicazioni viste le molteplici informazioni diffuse che spesso risultano non corrette e coerenti con la normativa:

‼️per l'anno 2022 non concorrono a formare il reddito, nel limite di 3.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

🙋‍♂️CHI? I soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato. Quindi lavoratori subordinati ma anche co.co.co, amministratori, tirocinanti etc. I benefits possono anche essere riconosciuti a favore del coniuge e dei familiari di cui all'art. 12 TUIR. La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di corresponsione.

🧑‍💻COME? Possono essere erogati come forma premiale, come welfare, singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore, ma anche a tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori. Le somme e i beni restano a carico del datore di lavoro che potrà dedurli integralmente dal proprio reddito.

⏰️QUANDO? Per tutto e solo il 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargata

NB Se vengono superati i 3.000 euro, inoltre, l'importo complessivo ritorna imponibile previdenziale e fiscale, dal primo euro.

BONUS 150 EUROLa busta paga del mese di novembre presenta una significativa novità, dovendo il datore di lavoro preveder...
18/11/2022

BONUS 150 EURO

La busta paga del mese di novembre presenta una significativa novità, dovendo il datore di lavoro prevedere l'indennità pari a 150 euro prevista dal Decreto Aiuti ter. La misura ricorda il bonus 200 euro erogato nel mese di giugno 2022, ma diversa è la misura e diversi sono i requisiti di accesso

Requisiti soggettivi del dipendente:
• non devono essere titolari di trattamento pensionistico

• devono avere una “retribuzione imponibile” nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro. L'INPS ha chiarito che il lavoratore potrà beneficiare della misura anche in presenza di eventi che azzerano la retribuzione e che danno diritto alla contribuzione figurativa, ad esempio: CIGO/CIGS, FIS o altri Fondi di solidarietà; congedi parentali.

L'indennità in esame potrà essere richiesta una sola volta, pertanto il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.
L'indennità spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

NOVITA' 2022 PER FRINGE BENEFIT, BONUS BOLLETTE E BONUS CARBURANTEIl Decreto Aiuti bis interviene in materia di FRINGE B...
17/11/2022

NOVITA' 2022 PER FRINGE BENEFIT, BONUS BOLLETTE E BONUS CARBURANTE

Il Decreto Aiuti bis interviene in materia di FRINGE BENEFIT (ovvero i compensi che non vengono erogati in denaro ma sottoforma di bene e servizi) estendendo per l'anno 2022 l'esenzione fiscale a 600,00 euro annui, e offrendo l'ulteriore possibilità di rimborsare al lavoratore dipendente le utenze domestiche.

Ai fini della verifica del limite le somme dovranno essere erogate entro il 12 gennaio 2023 (criterio di cassa allargato), con la possibilità di riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione per eventuali controlli, in particolare, è necessario acquisire e conservare i giustificativi della spesa o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal lavoratore, nella quale si attesta il possesso della documentazione che comprova il pagamento delle utenze domestiche, riportando gli elementi necessari.

Per quanto riguarda il bonus carburante, è stata introdotta la possibilità di fruire, solo per l'anno 2022, di un valore esente sino a € 200 per uno o più buoni benzina e di un valore esente sino a € 600 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Si ricorda infine, come accadeva in passato, che nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei fringe benefit risulti superiore a € 600, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

08/01/2022

NOVITÀ DEL DL N. 1 DEL 7 GENNAIO 2022

Obbligo vaccino fino al 15 giugno per tutti i residenti
in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno
compiuto 50 anni ad eccezione dei casi di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Dal 15 febbraio Super Green Pass per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni.
• Niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro per gli over
50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green Pass.
• L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.
• Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni
rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Fino al 31 marzo 2022 Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione- per accedere ai servizi alla persona, come il parrucchiere ma anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
• L’obbligo di green pass per i servizi alla persona varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio, previa adozione di un dpcm che individuerà le attività escluse dall’obbligo.

08/01/2022

Dal 31 dicembre scorso sono in vigore le nuove regole su quarantena e isolamento per effetto del decreto firmato durante le Festività dal premier Mario Draghi. Nelle Faq del Governo, è specificato che per quarantena si intende la misura destinata ai contatti stretti di un positivo, mentre l'isolamento è destinato alle persone affette da Covid, che vengono separate da quelle sane per impedire la diffusione dell’infezione "durante il periodo di trasmissibilità". La durata di questo provvedimento cambia a seconda che si tratti di sintomatici o asintomatici. Alla fine di questo periodo, è necessario sottoporsi a tampone antigenico o molecolare per poter certificare la guarigione, necessaria anche per ottenere nuovamente il Green pass. Ma cosa succede, precisamente, a chi è sottoposto a queste misure? Ecco, di seguito, una breve guida.

Tampone rapido o molecolare per uscire dall'isolamento

Per uscire dall'isolamento serve il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare. Vanno bene entrambi. Per chi è positivo sintomatico l'isolamento dura minimo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, al termine dei quali, trascorsi tre giorni senza sintomi, bisogna sottoporsi al test. Per chi è asintomatico invece le cose cambiano a seconda delle dosi di vaccino ricevute: per chi non ha ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 120 giorni o meno valgono gli stessi 10 giorni di isolamento previsti per i sintomatici (sempre con test antigenico o molecolare negativo in uscita), ma a partire dalla data in cui ci si è sottoposti al tampone con esito positivo; per chi ha ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 120 giorni o meno la durata dell’isolamento è stata portata da 10 a 7 giorni dal tampone positivo (anche in questo caso con obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare negativo finale).

Si può uscire di casa dopo un tampone negativo?

Qualora i tamponi, antigenici o molecolari, diano esito negativo si può uscire di casa al termine del periodo stabilito per sintomatici e asintomatici. In tutti i casi, se il tampone finale continua a risultare positivo si può comunque uscire dall’isolamento dopo 21 giorni, ma solo se che nell’ultima settimana non si siano verificati sintomi.

Chi certifica la fine della quarantena per i positivi

Dopo il Covid e il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare è la stessa struttura sanitaria a inviare l’esito alla piattaforma nazionale. Il medico di base emette il certificato di guarigione, che annulla automaticamente il blocco al Green pass sulla stessa piattaforma. Dopo questa procedura si può scaricare il nuovo certificato verde.

Buone feste e felice anno nuovo da tutto lo staff di Labour Jet 🎅🎄🎁🍾
23/12/2021

Buone feste e felice anno nuovo da tutto lo staff di Labour Jet 🎅🎄🎁🍾

🔥 vision verso al futuro💪 pronti a tutto🙏 grazie del contributo
28/11/2021

🔥 vision verso al futuro

💪 pronti a tutto

🙏 grazie del contributo

💪programmazione 2022🔥oggi pronti a tutto❤anche per chi non c è fisicamente ma è sempre con noi🙏grazie alle nostre collab...
27/11/2021

💪programmazione 2022

🔥oggi pronti a tutto

❤anche per chi non c è fisicamente ma è sempre con noi

🙏grazie alle nostre collaboratrici per il tempo dedicato e per credere sempre in quello che facciamo

🔝vamosssss labourjet

🔥Esonero contributivo giovani 2021/2022🔥🧑‍⚖️La Legge di Bilancio 2021 ha esteso per il biennio 2021-2022, lo sgravio con...
20/10/2021

🔥Esonero contributivo giovani 2021/2022🔥

🧑‍⚖️La Legge di Bilancio 2021 ha esteso per il biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell'evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

💸 L'incentivo prevede la riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi, entro il limite di € 6.000 annui.

🚫 L'incentivo non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico e rapporti di apprendistato, in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche se a tempo indeterminato), di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti e per le prestazioni di lavoro occasionale.

⚠️ È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, che  introduce l’obbligo di possesso di ...
07/10/2021

⚠️ È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, che introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro.

⛔ Qualora, all’accesso del luogo di lavoro, i lavoratori risultino privi della certificazione verde, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato. È consigliabile, in tal caso, comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

👷‍♂️ Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

👮‍♂️ Nell’ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni:

- per il lavoratore è prevista una sanzione pecuniaria da 600 euro a 1.500 euro.

- per il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.

ℹ Per maggiori informazioni contattaci allo 0541 648084 o mandaci una mail all’indirizzo [email protected]

Indirizzo

Viale Romagna 72
Riccione
47838

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
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Mercoledì 08:30 - 12:30
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Giovedì 08:30 - 12:30
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Venerdì 08:30 - 12:30
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Telefono

+390541648084

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