25/05/2026
𝐅𝐢𝐬𝐜𝐨, 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞: 𝐬𝐥𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝟐𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐈𝐕𝐀 𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢
Con il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene disposto lo
slittamento dei versamenti in scadenza ordinaria al 30 giugno 2026. Il nuovo termine è fissato al 20
luglio 2026, data entro la quale i pagamenti potranno essere effettuati senza alcuna maggiorazione.
Resta ferma la possibilità di versare nei trenta giorni successivi. In tal caso, il pagamento potrà essere
eseguito entro il 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse
corrispettivo.
Art. 6 del decreto
Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da
quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e
di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti
entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il
trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme
da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo,
in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli
che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il
regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa',
associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti
i