13/11/2014
TIROCINI attivabili all’interno del programma “GARANZIA GIOVANI”
DESTINATARI: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non siano iscritti a scuola né all'università, non
lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training – NEET).
PROCEDURA: chi è in possesso dei requisiti di cui sopra deve iscriversi al programma Garanzia Giovani
secondo le seguenti modalità:
1) collegandosi al sito http://www.regione.lazio.it/LazioLavoro/Pagine/Registrazione.aspx e procedendo
all’inserimento dei dati richiesti;
2) recandosi personalmente al Centro per l’Impiego dove troverà il personale addetto che lo assisterà
nella procedura di iscrizione.
COLLOQUIO PRESSO IL CPI: dopo alcuni giorni dall’iscrizione a Garanzia Giovani, il Centro per l’Impiego
convocherà il giovane per un colloquio. Il giovane dovrà comunicare che è interessato all’attivazione di un
tirocinio e che vuole avvalersi di una qualsiasi agenzia per il lavoro per la promozione del tirocinio.
DURATA: i tirocini, che possono essere attivati esclusivamente con decorrenza dal 1° giorno di ogni mese,
hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi per un impegno di 140 ore mensili; per le persone
con disabilità e svantaggiate ai sensi della legge 381/91 la durata massima del tirocinio è estesa a 12 mesi.
INCENTIVO: l’INPS pagherà direttamente al tirocinante un’indennità di 800,00 euro ogni 2 mesi, a condizione
che si realizzi una frequenza minima mensile di 98 ore. Tale indennità non sarà corrisposta nei periodi di
percezione di ASPI o altri ammortizzatori sociali.
Qualora, a conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante intendesse assumere il giovane (entro 60 giorni
dalla conclusione del percorso di tirocinio), potrà beneficiare, solo in alcuni casi, di un bonus occupazionale
che può arrivare fino a 6.000 euro.
LIMITI NUMERICI: il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti
salvi i limiti numerici seguenti:
– 1 tirocinante, fino a 5 lavoratori (subordinati o soci dipendenti delle società cooperative) in organico;
– 2 tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra 6 e 20 unità;
– fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è
superiore a 20 unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un
numero intero.
ESCLUSIONI: non possono attivare tirocini i soggetti ospitanti che:
– non siano in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
– non siano in regola con la normativa sulle assunzioni obbligatorie dei disabili di cui alla legge 68/1999;
– abbiano effettuato licenziamenti, ad eccezione di quelli intimati per giusta causa e per giustificato motivo
oggettivo, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio con riferimento a lavoratori con la stessa
mansione e nella medesima sede operativa;
– abbiano in corso procedure di CIGS per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa sede operativa;
– abbiano intrattenuto con il destinatario rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.