26/06/2026
ISCRIZIONI SU SITI DI INCONTRO ANCHE SENZA TRADIRE: SEPARAZIONE, PERDITA DEL MANTENIMENTO E DELL'EREDITA'
La Cassazione spiega che basta l’iscrizione a siti di incontro, senza anche un incontro reale, ad attribuire la colpa della fine del matrimonio. Ai giudici è sufficiente l’intenzione per rendere inaccettabile la prosecuzione della vita insieme.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3879 del 16 febbraio 2021, conferma che chi si iscrive alle piattaforme rischia l’addebito alla separazione in quanto il dovere di fedeltà coniugale è un impegno fatto di dedizione, lealtà e rispetto per la dignità dell'altro coniuge. L'addebito scatta solo se il matrimonio funzionava prima della scoperta del profilo online.
Il caso di specie riguardava una donna che, anche se non disponeva di fotografie e testimoni per il tradimento del marito, aveva traccia dei movimenti della carta, dalla quale emersero pagamenti destinati all’iscrizione di un sito di incontri a pagamento. La giustificazione del marito si dimostrò inverosimile e non credibile.
A chi viene attribuito l’addebito perde diritto all’assegno di mantenimento anche se si dovesse trovare in una condizione economica più debole della coppia perdendo anche i diritti successori.