Studio Vito #commercialista

Studio Vito #commercialista commercialista revisore legale. tel. +39 3281912330 Lo studio di consulenza del Dott. Francesco Vito è presente su Facebook.

Si riceve, preferibilmente per appuntamento, presso lo studio in Roccalumera (ME) Via Umberto I n. 103, non si esclude la possibilita di confronto a distanza, attraverso i vari collegamenti telematici. Facebook sta rivoluzionando il modo di comunicare permettendo di tenere facilmente i contatti con i propri amici, organizzare eventi, creare gruppi e molto altro; non si poteva non cogliere questa o

ccasione per offrire un ulteriore servizio alle aziende, agli imprenditori, agli Enti, ai professionisti ed a tutti i singoli consumatori e produttori di reddito sia dipendenti che autonomi. La sede logistica dello studio è a Roccalumera (ME) in Via Umberto I n. 103.

29/06/2026

Socio-amministratore di Srl: compenso, dividendi o TFM? Tre strumenti, una sola regola: pianificare.

Nelle Srl a ristretta base partecipativa, dove il socio coincide spesso con l’amministratore, la scelta delle modalità di remunerazione rappresenta una decisione strategica che incide non solo sul carico fiscale, ma anche sugli equilibri economici, patrimoniali e finanziari della società.

Le principali alternative sono tre: compenso dell’amministratore, distribuzione dei dividendi e trattamento di fine mandato (TFM). Nessuna è, in assoluto, la migliore: ciascuna presenta vantaggi e criticità che devono essere valutati alla luce delle specifiche caratteristiche dell’impresa.

📌 Compenso dell’amministratore

Il compenso costituisce il principale strumento di remunerazione dell’organo amministrativo.

Sotto il profilo fiscale, rappresenta un costo deducibile per la società, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, mentre costituisce reddito imponibile per il percettore.

Affinché la deducibilità non sia oggetto di contestazione, è opportuno che:

* il compenso sia preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci o previsto secondo modalità conformi alla disciplina societaria;
* l’importo sia congruo, coerente con l’attività svolta, le responsabilità assunte, le dimensioni dell’impresa e la sua capacità economica.

L’Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito la possibilità di sindacare compensi manifestamente sproporzionati qualora risultino privi di adeguata giustificazione economica.

📌 Distribuzione dei dividendi

La distribuzione degli utili rappresenta la modalità più semplice di trasferimento della ricchezza prodotta dalla società ai soci.

Per le persone fisiche non imprenditori, i dividendi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente e, in linea generale, non comportano obblighi contributivi.

Occorre tuttavia considerare che:

* gli utili distribuiti non sono deducibili dal reddito della società;
* la società ha già assoggettato a imposizione il reddito dal quale i dividendi derivano.

Dal punto di vista aziendale, la distribuzione degli utili non incide sul conto economico e può contribuire a preservare alcuni indicatori utilizzati dagli istituti di credito e dagli altri stakeholder nella valutazione dell’impresa.

📌 Trattamento di Fine Mandato (TFM)

Il TFM rappresenta uno strumento di pianificazione particolarmente interessante quando correttamente istituito.

Per beneficiare del relativo regime fiscale è essenziale che il diritto all’indennità sia attribuito prima dell’inizio del mandato, mediante un atto dotato di data certa, e che la documentazione societaria risulti coerente e completa.

L’importo deve inoltre essere determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità, in relazione alle caratteristiche dell’impresa e all’attività effettivamente svolta dall’amministratore.

Una pianificazione documentale inadeguata può compromettere i benefici fiscali attesi.

🔎 La scelta richiede una valutazione complessiva

La decisione tra compenso, dividendi e TFM non può essere guidata esclusivamente dal risparmio d’imposta.

Una corretta pianificazione deve considerare congiuntamente:

* disciplina fiscale;
* profili civilistici;
* effetti previdenziali;
* impatto sui flussi finanziari;
* patrimonio netto e indicatori economico-finanziari;
* obiettivi di medio e lungo periodo della società.

La soluzione più efficiente non è quella fiscalmente meno onerosa in astratto, ma quella che realizza il miglior equilibrio tra tutela patrimoniale, sostenibilità economica e ottimizzazione del carico tributario nel rispetto della normativa vigente.



📌 La consulenza del commercialista trova il suo massimo valore proprio nella capacità di integrare aspetti fiscali, societari, contabili e strategici, individuando la soluzione più adatta alle specifiche esigenze dell’impresa e del socio-amministratore.

24/06/2026

📌 ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili le comunicazioni relative alle domande di adesione alla Rottamazione-quinquies presentate entro il 30 aprile 2026.

I contribuenti interessati possono consultare, nell’area riservata del portale dell’Agente della riscossione, l’esito della richiesta, l’importo complessivamente dovuto e il piano dei pagamenti prescelto.

🔹 Pagamento in unica soluzione o rateizzato
In fase di adesione era possibile scegliere il versamento:

* in un’unica soluzione;
* oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite nell’arco di nove anni.

La prima rata, o il pagamento in unica soluzione, dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2026.

🔹 Addebito diretto sul conto corrente
Le comunicazioni contengono anche le indicazioni per attivare la domiciliazione bancaria delle rate tramite addebito diretto (SDD), semplificando così la gestione dei pagamenti e riducendo il rischio di decadenza per omesso versamento.

🔹 Possibilità di definire solo alcuni carichi
È inoltre disponibile il servizio che consente di selezionare e pagare in via agevolata soltanto alcune delle cartelle o degli avvisi inclusi nella comunicazione ricevuta.

🔹 Quali debiti possono essere definiti
La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consentendo di estinguere il debito versando:

* il capitale residuo;
* le spese di notifica;
* le eventuali spese per procedure esecutive.

Non sono invece dovuti:
✅ interessi di mora;
✅ sanzioni tributarie;
✅ sanzioni civili sui crediti previdenziali;
✅ aggio della riscossione.

Per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada restano dovute le somme principali, mentre vengono esclusi interessi e maggiorazioni previste dalla normativa.

⚠️ Attenzione: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate può determinare la perdita dei benefici della definizione agevolata, salvo le tolleranze previste dalla legge.

17/06/2026

I 10 ERRORI CHE FACCIAMO CON LA NOSTRA SALUTE

Ci prendiamo cura dell'auto.
Facciamo manutenzione alla casa.
Controlliamo il conto corrente.

Eppure, molto spesso, trascuriamo la cosa più importante che abbiamo: la nostra salute.

Non perché non ci interessi.
Semplicemente perché pensiamo di avere tempo.

Tempo per quella visita.
Tempo per quel controllo.
Tempo per quel fastidio che "passerà da solo".

Con il passare degli anni, però, impariamo una verità semplice: la salute si costruisce ogni giorno, attraverso piccole scelte.

❤️ Ecco 10 errori che molti di noi commettono, spesso senza rendersene conto.

🔹 1. Aspettare di stare male per fare un controllo

La prevenzione funziona proprio perché arriva prima dei problemi. Aspettare i sintomi non è sempre la scelta migliore.

🔹 2. Rimandare le visite specialistiche

"Lo faccio il mese prossimo."

Una frase che tutti abbiamo pronunciato almeno una volta. E che spesso si trasforma in mesi o addirittura anni.

🔹 3. Pensare che sentirsi bene significhi essere in salute

Molte condizioni possono svilupparsi senza segnali evidenti. Per questo i controlli periodici sono così importanti.

🔹 4. Cercare diagnosi su internet

Informarsi è utile.
Autodiagnosticarsi molto meno.

Google può dare informazioni.
Una valutazione professionale può dare risposte.

🔹 5. Sottovalutare lo stress

Non lascia lividi visibili.
Ma può incidere profondamente sul nostro benessere fisico e mentale.

🔹 6. Trascurare il sonno

Dormire bene non è un lusso.
È uno dei pilastri della salute.

🔹 7. Pensare che "ormai sia troppo tardi"

Non esiste un'età giusta per iniziare a prendersi cura di sé.
Esiste soltanto il momento in cui si decide di farlo.

🔹 8. Mettere sempre gli altri davanti a sé

Succede spesso a genitori, nonni, imprenditori e professionisti.

Ci occupiamo di tutti.
E dimentichiamo noi stessi.

🔹 9. Trascurare la salute mentale

Chiedere supporto non è un segno di debolezza.

È una forma di responsabilità verso sé stessi e verso le persone che amiamo.

🔹 10. Dare la salute per scontata

Finché c'è, sembra normale.
Quando manca, capiamo quanto sia preziosa.

💚 La buona notizia?

Non serve cambiare tutto da domani.

A volte basta prenotare quel controllo che rimandiamo da troppo tempo.
Fare una visita.
Fare il primo passo.

Perché la prevenzione non aggiunge soltanto anni alla vita.

Aiuta ad aggiungere vita agli anni.

📲 E se questo post ti ha fatto riflettere, condividilo con una persona a cui vuoi bene.

17/06/2026

Fruizione delle detrazioni edilizie dopo il trasferimento della residenza

Se ho effettuato lavori di ristrutturazione nella casa in cui avevo la residenza nel 2025 e nel 2026 ho cambiato residenza, è ancora valida la detrazione sui lavori effettuati nel 2025?

Nel caso di interventi di ristrutturazione effettuati nel 2025 sull’abitazione in cui si aveva la residenza, anche nel caso in cui quest’ultima sia stata trasferita, nel 2026, non viene meno il diritto alla detrazione già avviata. Infatti, il beneficio fiscale è riconosciuto a chi sostiene le spese e conserva i requisiti al momento del pagamento, e continua a spettare anche qualora l’immobile non sia più adibito ad abitazione principale. L’unica eccezione riguarda l’eventuale vendita dell’immobile prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione; in tal caso il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare. In assenza di una cessione, il trasferimento della residenza non pregiudica il diritto a portare in detrazione le quote residue nei successivi anni.

Andrea Santoro

Acconto IMU 2026, cosa fare se si è saltata la scadenza: ravvedimento con sanzioni variabili in base al ritardoVersament...
17/06/2026

Acconto IMU 2026, cosa fare se si è saltata la scadenza: ravvedimento con sanzioni variabili in base al ritardo

Versamento tardivo sanabile con il ravvedimento operoso, ma solo se non sono già partiti controlli sul tributo locale

La scadenza dell’acconto IMU per l’anno in corso al prossimo 16 giugno riporta al tema delle possibili irregolarità del versamento, a cui si correla in primis una diversa sanzione a seconda del momento in cui si paga l’imposta tardivamente.

Una volta trascorso il 16/06/2026 ci saranno infatti penalità diversificate, ex art. 13 del D.Lgs 471/1997 sulle irregolarità dei versamenti sulla base del momento in cui il pagamento tardivo dell’IMU avrà luogo.

Sanzioni per gli errati versamenti

Abbiamo infatti una prima sanzione, pari al 25% per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dell’imposta (primo periodo), ridotta alla metà se si procede a pagare entro i primi 90 giorni (secondo periodo)”. C’è poi un’ulteriore diminuzione a un quindicesimo giornaliero se si versa nei primi 15 giorni (terzo periodo), quindi in definitiva la situazione è tale per cui:

fino al 01/07/2026 la penalità irrogabile sarà pari allo 0,83% per ogni giorno di ritardo, poi
dal 02/07/2026 ed entro il 14/09/2026, ossia entro i primi 90 giorni, l’ammontare della sanzione va commisurato all’aliquota del 12,50%, mentre
dal successivo 15/09/2026 la penalità per i versamenti tardivi tornerà, “a regime”, pari all’ordinario 25%.
A questo punto si pone la questione dell’eventuale ravvedimento operoso, con cui la percentuale vista sopra – una volta “tradotta” in euro applicandola all’imposta dovuta – può essere diminuita ad esito della correzione spontanea da parte del contribuente; ciò però, attenzione, considerando che la normativa attualmente in vigore non permette ai contribuenti di ravvedere le irregolarità riguardanti i tributi locali in presenza di attività accertative e di verifica che siano state avviate.

Limiti alla correzione spontanea per i tributi locali

Si ricorda infatti una specifica criticità, che riguarda propriamente i tributi locali, per i quali trova applicazione la disposizione di cui all’art. 13, comma 1-ter del D.Lgs 472/1997 (introdotto dall’art. 5, comma 1-bis, lettera b) del D.L. 193/2016, convertito in Legge 225/2016), secondo cui il ravvedimento è inibito, per tutti i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, così come dai tributi doganali e dalle accise, dal verificarsi di un controllo fiscale. Controllo che, per la casistica dell’IMU, potrebbe ben essere rappresentato dalla semplice notifica di un questionario, che è da solo in grado di “paralizzare” di fatto il contribuente rispetto alla possibilità di porre in essere la regolarizzazione.

Esempi

Fatta eccezione per quest’ultimo limite, volendo esemplificare, se l’acconto IMU 2026 non versato fosse stato pari a 3.000 euro, l’importo da corrispondere per il ravvedimento effettuato il 25/06/2026 (dopo 9 giorni) sarebbe dato da:

l’imposta nella misura di cui sopra – con il codice tributo per l’immobile del caso, sommando poi a tale importo quelli che si vedranno relativi a penalità e interessi;
la sanzione del 7,74% di quanto dovuto (0,83% x 9), quindi 224,10 euro che si riducono poi a 22,41 euro per il ravvedimento (1/10 ex art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs 472/1997);
gli interessi, calcolati sulla base del tasso legale applicabile dell’1,60% ex art. 1 del D.M. 10/12/2025, per i giorni dalla scadenza di versamento dell’acconto (16/06/2026) fino alla data in cui il contribuente procede con la correzione, quindi pari a 1,18 euro (3.000 x 1,60% x 9 / 365).
Se invece si procedesse il 19/09/2026 (dopo 70 giorni) si dovrà pagare:

l’imposta sempre per 3.000 euro;
la sanzione del 12,50%, quindi 375 euro che si riducono poi a 41,67 euro per il ravvedimento (1/9 ex art. 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs 472/1997);
gli interessi, pari a 9,21 euro (3.000 x 1,60% x 70 / 365).
Da ultimo, con correzione spontanea effettuata dal contribuente il 18/12/2026 (dopo 95 giorni) si dovrà pagare:

l’imposta per 3.000 euro;
la sanzione del 25%, quindi 750 euro che si riducono poi a 93,75 euro per il ravvedimento (1/8 ex art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs 472/1997);
gli interessi, pari a 12,49 euro (3.000 x 1,60% x 95 / 365).

Autore: Redazione Fiscal Focus

Iper-ammortamento e Concordato Preventivo Biennale: il bonus riduce anche il reddito concordatoUna delle novità più inte...
12/06/2026

Iper-ammortamento e Concordato Preventivo Biennale: il bonus riduce anche il reddito concordato

Una delle novità più interessanti dell’iper-ammortamento 2026-2028 riguarda le imprese che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Grazie alle modifiche introdotte dal legislatore, la maggiorazione fiscale riconosciuta sugli investimenti agevolati può essere portata in diminuzione anche del reddito concordato, consentendo alle imprese di beneficiare pienamente dell’incentivo.

L’agevolazione si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e consiste in una deduzione maggiorata dal reddito imponibile.

Le aliquote previste sono:

* 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
* 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
* 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

Per accedere al beneficio è indispensabile rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, tra cui la predisposizione della documentazione tecnica e contabile, la perizia asseverata, la certificazione delle spese e le comunicazioni richieste al GSE.

La novità elimina una criticità che avrebbe penalizzato le imprese aderenti al CPB: il reddito concordato resta infatti stabile, ma continua a recepire le agevolazioni fiscali espressamente previste dal legislatore.

L’iper-ammortamento si conferma così uno strumento di incentivo agli investimenti tecnologici e alla digitalizzazione delle imprese, che richiede però un’attenta pianificazione e un rigoroso presidio documentale per evitare contestazioni in sede di controllo.

10/06/2026

Sconti ed esenzioni IMU: le verifiche da effettuare prima dell’acconto del 16 giugno

Con l’avvicinarsi della scadenza del 16 giugno, termine per il versamento dell’acconto IMU 2026, è opportuno verificare con attenzione la corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa. Riduzioni ed esenzioni, infatti, sono subordinate al rispetto di specifici requisiti e, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione IMU.

Di seguito le principali situazioni da controllare.

Riduzione IMU per gli immobili concessi in comodato ai figli

La normativa riconosce una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate precise condizioni.

In particolare:

* il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
* il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia oppure, oltre all’immobile concesso in comodato, soltanto la propria abitazione principale (purché non di lusso) situata nello stesso Comune;
* il proprietario deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nel medesimo Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.

Occorre inoltre prestare particolare attenzione al numero degli immobili posseduti: anche quote di proprietà o comproprietà di ulteriori abitazioni ubicate in altri Comuni possono compromettere il diritto all’agevolazione.

Resta inoltre necessario verificare gli obblighi dichiarativi previsti ai fini IMU.

Fabbricati “merce”: esenzione subordinata alla dichiarazione

Continuano a beneficiare dell’esenzione IMU i cosiddetti fabbricati merce, ossia gli immobili costruiti o ristrutturati dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, purché non siano locati.

L’agevolazione è tuttavia collegata alla presentazione della dichiarazione IMU, il cui termine ordinario scade il 30 giugno.

Dal 2020 la dichiarazione mantiene efficacia anche per gli anni successivi, salvo variazioni che incidano sul diritto all’esenzione o sull’imposta dovuta.

Casa familiare assegnata al genitore affidatario

Tra le fattispecie di esenzione rientra anche quella relativa alla casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli.

L’assegnatario acquisisce infatti un diritto di abitazione sull’immobile e lo stesso viene considerato abitazione principale, risultando quindi escluso dall’IMU.

L’altro genitore, invece, non è soggetto passivo dell’imposta relativamente a tale immobile.

Figli maggiorenni e permanenza dell’agevolazione

Particolare attenzione merita la situazione in cui il figlio diventi maggiorenne.

Sul punto esistono orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi: secondo alcune interpretazioni la sola maggiore età comporterebbe il venir meno dell’assimilazione ad abitazione principale; altre decisioni ritengono invece che il beneficio continui fino a quando il figlio non abbia raggiunto una concreta autonomia economica.

Si tratta di una questione ancora oggetto di dibattito interpretativo, che rende opportuno valutare attentamente il singolo caso.

Una verifica preventiva può evitare contestazioni

Prima del versamento dell’acconto IMU è quindi consigliabile effettuare una ricognizione delle agevolazioni applicate, verificando il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e l’eventuale necessità di presentare la dichiarazione IMU.

Una verifica preventiva consente di ridurre il rischio di recuperi d’imposta, sanzioni e contestazioni da parte del Comune, garantendo una corretta applicazione delle esenzioni e delle riduzioni previste dalla disciplina vigente.

31/05/2026

Blocco dei conti correnti: la composizione negoziata può diventare lo scudo contro le azioni esecutive

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha accelerato in modo significativo le attività di recupero coattivo dei crediti tributari, inaugurando una stagione caratterizzata da un numero crescente di procedure esecutive. Le stime indicano che entro la fine del 2026 potrebbero essere avviati oltre 100 mila pignoramenti, con particolare attenzione ai contribuenti maggiormente esposti sotto il profilo fiscale e finanziario.

Tra gli strumenti di riscossione più incisivi figura il pignoramento del conto corrente, una procedura che si distingue per rapidità ed efficacia. La notifica dell’atto produce infatti effetti immediati: le somme presenti sul conto vengono congelate e rese indisponibili fino alla concorrenza del credito vantato dall’ente della riscossione. Per molte imprese ciò significa il rischio concreto di un’improvvisa paralisi operativa, con difficoltà nel pagamento di dipendenti, fornitori, imposte correnti e obbligazioni strategiche.

Il rischio per le imprese in tensione finanziaria

Le aziende che negli ultimi anni hanno subito la contrazione dei margini, l’aumento dei costi energetici, l’innalzamento dei tassi di interesse o una riduzione della liquidità disponibile risultano particolarmente vulnerabili.

In questi contesti, il blocco del conto corrente non rappresenta soltanto un problema finanziario momentaneo, ma può trasformarsi nell’evento che accelera una situazione di crisi già esistente, compromettendo la continuità aziendale e la capacità dell’impresa di proseguire l’attività.

La composizione negoziata come strumento di protezione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mette a disposizione dell’imprenditore uno strumento che può assumere un ruolo decisivo: la composizione negoziata della crisi.

L’accesso alla procedura consente all’impresa di avviare un percorso assistito da un esperto indipendente finalizzato al risanamento dell’attività e alla ricerca di soluzioni condivise con i creditori.

L’aspetto più rilevante è rappresentato dalla possibilità di richiedere le misure protettive previste dagli articoli 18 e seguenti del Codice della crisi. Una volta concesse e confermate dal tribunale, tali misure possono impedire o sospendere azioni esecutive e cautelari che rischierebbero di compromettere il tentativo di risanamento.

Le fasi della tutela

L’efficacia della protezione dipende dalla tempestività dell’intervento.

1. Analisi preventiva della situazione debitoria
L’impresa deve effettuare una ricognizione completa delle esposizioni fiscali, previdenziali, bancarie e commerciali, verificando cartelle esattoriali, intimazioni, estratti di ruolo e scadenze imminenti.

2. Presentazione dell’istanza
Attraverso la piattaforma telematica dedicata viene avviata la composizione negoziata, con la possibilità di richiedere le misure protettive ritenute necessarie.

3. Attivazione delle misure protettive
Con l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e la pubblicazione nel Registro delle Imprese, si produce il primo effetto protettivo previsto dalla normativa.

4. Conferma giudiziale
Il tribunale verifica la sussistenza dei presupposti, la proporzionalità delle misure richieste e la concreta funzionalità delle stesse rispetto al percorso di risanamento.

5. Gestione della continuità aziendale
Durante il periodo di protezione l’impresa deve dimostrare la propria affidabilità, preservando i flussi finanziari, rispettando gli impegni correnti e mantenendo la regolarità dei rapporti strategici.

6. Definizione delle soluzioni sul debito
La procedura può sfociare in accordi con i creditori, piani di ristrutturazione, transazioni fiscali o altri strumenti disciplinati dal Codice della crisi.

Non basta la protezione: serve un piano credibile

Le misure protettive non costituiscono una soluzione definitiva ai problemi dell’impresa. Si tratta di uno strumento temporaneo finalizzato a creare un “tempo utile” per costruire un progetto di risanamento concreto e sostenibile.

Senza un piano industriale e finanziario credibile, la protezione rischia infatti di trasformarsi in un semplice rinvio delle difficoltà. Al contrario, quando viene inserita all’interno di una strategia strutturata di riorganizzazione, la composizione negoziata può consentire di salvaguardare il valore aziendale, preservare i livelli occupazionali e migliorare le prospettive di soddisfacimento dei creditori.

Agire prima del pignoramento

L’errore più frequente consiste nell’attendere l’arrivo del pignoramento per attivarsi. Quando il conto corrente viene bloccato, l’impresa si trova spesso in una situazione di emergenza che riduce drasticamente gli spazi di manovra.

Per questo motivo la composizione negoziata deve essere considerata uno strumento di prevenzione e non di reazione. Monitorare tempestivamente i segnali di crisi, analizzare la posizione debitoria e valutare l’accesso alle misure protettive prima dell’avvio delle azioni esecutive può fare la differenza tra il recupero della continuità aziendale e l’aggravamento irreversibile della situazione finanziaria.

In un contesto di riscossione sempre più aggressivo, la tempestività rappresenta il principale fattore di successo: anticipare il problema significa aumentare le possibilità di salvare l’impresa.

29/05/2026

Come indicare i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede nel Modello 730/2026

Canoni di locazione per studenti fuori sede: requisiti, limiti di spesa e indicazione nel modello 730/2026

Nel modello 730/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, la detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede continua a trovare collocazione nel Quadro E, in uno dei righi E8-E10, mediante indicazione del codice 18, rubricato nelle istruzioni come “Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede”.

Il presupposto normativo resta quello di cui all’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dei canoni corrisposti, entro il limite massimo di spesa di 2.633 euro.

Requisiti oggettivi

Sotto il profilo oggettivo, la detrazione compete in relazione ai canoni di locazione sostenuti da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, purché la sede universitaria disti da quest’ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situata in provincia diversa.

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post-laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Titolarità della detrazione

La detrazione può essere fruita dallo studente, se è lui ad aver sostenuto il costo, oppure dal familiare di cui lo studente risulta fiscalmente a carico, se è quest’ultimo ad aver effettuato il pagamento.

Ai fini della spettanza del beneficio, non assume rilievo soltanto l’intestazione formale del contratto, ma soprattutto il fatto che la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal soggetto che intende portarla in detrazione. Per questo motivo, è necessario che tale circostanza risulti dalla relativa documentazione, in particolare dalle prove di pagamento.

Tipologie di contratti rilevanti

Con riferimento alle tipologie contrattuali rilevanti, rientrano nell’agevolazione i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché, nei casi previsti dalla disciplina di riferimento, i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Tuttavia, quest’ultima spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.

Qualora i canoni non siano pagati dallo studente ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i menzionati limiti di spesa. Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su un importo massimo non superiore a 2.633 euro.

Tracciabilità dei pagamenti

Ai fini probatori, assumono rilievo il contratto registrato, le ricevute di pagamento del canone e la documentazione idonea a dimostrare sia l’iscrizione universitaria sia la sussistenza del requisito territoriale. Inoltre, per questa detrazione opera la regola generale della tracciabilità del pagamento prevista per gli oneri detraibili, applicabile dall’anno d’imposta 2020; pertanto, anche in sede di assistenza fiscale, occorre verificare che il pagamento sia stato eseguito con strumenti idonei a garantirne la tracciabilità.

Una studentessa residente a Pescara, iscritta all’Università di Bologna, sostiene nel 2025 canoni di locazione per 3.000 euro per un alloggio preso in locazione nella città in cui frequenta il corso di laurea. Poiché l’università è situata in un comune distante oltre 100 chilometri da quello di residenza e comunque in provincia diversa, la detrazione spetta. Nel modello 730/2026 dovrà pertanto essere indicato, in uno dei righi E8-E10 del Quadro E, il codice 18 e l’importo di 2.633 euro, pari al limite massimo detraibile. La detrazione sarà quindi pari a 500,27 euro.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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