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INCIDENTI STRADALI IN ITALIA ANNO 2021La situazione pandemica e le misure per contenerla hanno influenzato l’andamento d...
14/11/2022

INCIDENTI STRADALI IN ITALIA ANNO 2021

La situazione pandemica e le misure per contenerla hanno influenzato l’andamento dell’incidentalità stradale e della mobilità anche nel 2021. Rispetto al 2020 gli incidenti e gli infortunati diminuiscono nei mesi di gennaio e febbraio e aumentano in misura consistente nel periodo marzo-giugno, per tornare a livelli molto vicini al periodo pre-pandemia nella seconda parte dell’anno.

Nel 2021 sono 2.875 i morti in incidenti stradali in Italia (+20,0% rispetto all’anno precedente), 204.728 i feriti (+28,6%) e 151.875 gli incidenti stradali (+28,4%), valori tutti in crescita rispetto al 2020 ma ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 (-9,4% vittime, -15,2% feriti e -11,8% incidenti). Le vittime entro le 24 ore sono 2.397 mentre si contano 478 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dall’evento.

Le vittime aumentano tra tutti gli utenti della strada rispetto al 2020, fatta eccezione per gli occupanti di autocarri, e diminuiscono rispetto al 2019. Se ne contano 169 tra gli utenti su mezzi pesanti (+44,4% e +23,4% rispetto a 2020 e 2019), 695 tra i motociclisti (+18,6%; -0,4%), 471 tra i pedoni (+15,2%; -11,8%), 1.192 tra gli occupanti di autovetture (+17,1%; -15,5), 67 tra i ciclomotoristi (+13,6%; -23,9%). Per biciclette e monopattini elettrici si registrano 229 vittime (+30,1% rispetto al 2020 e –9,5% rispetto al 2019).

Con riferimento ai soli monopattini elettrici (conteggiati dal 2020), gli incidenti stradali che li vedono coinvolti, registrati in tutte le province italiane, passano da 564 del 2020 a 2.101, i feriti da 518 a 1.980, mentre i morti (entro 30 giorni) sono 9, più un pedone deceduto.

Tra i comportamenti errati alla guida i più frequenti si confermano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 39,7% dei casi (78.477), valore stabile nel tempo.

Fonte dati istat comunicato stampa id: 273324

L’errata diagnosi onco-ginecologica Una donna di 30 anni, coniugata, già madre di un bambino di 4 anni, con un’occupazio...
14/11/2022

L’errata diagnosi onco-ginecologica


Una donna di 30 anni, coniugata, già madre di un bambino di 4 anni, con un’occupazione a tempo pieno, non ha mai sofferto di problemi di salute, fino all’autunno del 2013, quando iniziò ad avvertire dei forti dolori durante i rapporti sessuali con il marito.

I dolori, come lei stessa ha raccontato, inizialmente erano di breve durata e alcune volte anche sopportabili. Tuttavia, notata la persistente sintomatologia, la donna si è rivolta dapprima al suo ginecologo di fiducia che l’ha visitata più volte, sottoponendola a diversi esami ecografici nell’area pelvica, ma non riscontrando alcuna patologia.

Nei mesi successivi, la donna si è sottoposta ad ulteriori controlli - sempre su consiglio del suo ginecologo - soprattutto per l’acuirsi dei dolori anche nella fase della penetrazione, e non solo durante l’amplesso. Si è così rivolta ad un centro ecografico specialistico, per un ulteriore accertamento trans-vaginale eseguito da un radiologo ecografista.

Dall’esame è emerso che la donna soffriva di ovaio micropolicistico a destra, mentre l’ovaio sinistro era interessato da formazione a contenuto colloideo di circa 5 mm e da un processo infiammatorio che ha interessato tutta la tuba fino all’utero.

In base ai risultati delle ecografie effettuate, il medico si è pertanto limitato a prescrivere alla paziente solo farmaci antibiotici e anti-infiammatori, da assumere per 15 giorni, e ha consigliato alla donna di astenersi per qualche periodo dall’avere rapporti sessuali.

Nel giro di pochi giorni dall’assunzione dei farmaci antibiotici, la donna ha continuato ad avvertire dei dolori sempre più forti.

Per questo motivo, la 30enne ha deciso di affidarsi ad un altro centro specialistico, dove è stata sottoposta ad una tomografia computerizzata, che ha evidenziato un annesso dell’utero di dimensioni superiori alla norma. Il personale medico le ha così consigliato di rivolgersi con urgenza ad un chirurgo specialista in oncologia.

La donna ha domandato consiglio ad un amico medico, che l’ha indirizzata presso un noto ospedale milanese, sia per un chiarimento diagnostico definitivo, sia per un eventuale intervento chirurgico.

Nel periodo estivo, la donna si è recata presso la struttura ospedaliera milanese, per sottoporsi ad una visita ginecologica ed oncologica più dettagliata. Una volta ottenuti i risultati, il personale medico ha deciso così di ricoverarla. L’esame istologico non ha evidenziato nessuna patologia oncologica maligna. Tuttavia, la donna è stata sottoposta ad una ovariectomia destra.

A tal proposito, occorre precisare che la formazione di aderenze rappresenta una delle complicanze maggiori e più frequenti della chirurgia. Infatti, si riscontra in circa il 90 per cento delle pazienti sottoposte ad intervento chirurgico sulla pelvi.

Benché in molti casi le aderenze restino silenti, senza manifestare sintomi rilevanti, molto spesso peggiorano la qualità della vita poiché causano patologie importanti come il dolore addominale-pelvico cronico, l’infertilità secondaria e a volte anche occlusione intestinale.

Una volta dimessa dall’ospedale con quadro clinico stabile, il suo iter non è terminato con l’operazione chirurgica. Dopo un breve lasso di tempo, la 34enne è stata costretta a sottoporsi nuovamente ad un prelievo bioptico, da cui è emersa una gravissima compromissione del tessuto ovarico, che avrebbe potuto generare conseguenze devastanti perfino sulla sua capacità riproduttiva

Attualmente la donna protagonista suo malgrado di questo caso di malasanità non è ancora in grado di sopportare alcun amplesso con il proprio partner, e lamenta spesso dolori ai quadranti inferiori dell’addome.

La responsabilità del medico:

Dall’esame dettagliato del caso che ha coinvolto la 34enne sono emersi questi elementi:

● Un atteggiamento poco professionale da parte dello specialista che ha optato per l’asportazione chirurgica dell’ovaio, il quale in virtù del suo ruolo avrebbe dovuto rivolgersi ai suoi colleghi che avevano effettuato i controlli sulla donna in precedenza, ovvero il tecnico radiologo che ha eseguito il Tc e il chirurgo oncologo.

● Una decisione da parte del chirurgo operante nella struttura milanese considerata superficiale, poiché non si è avvalso delle usali vie di accesso alle prestazioni sanitarie previste dal Sistema Nazionale.

● Scarsa informazione da parte del medico milanese riguardo i possibili problemi legati alla fertilità, e poca attenzione nei confronti della pazienza e della tutela del suo benessere psico-fisico.

Per quanto concerne, invece, la condotta sanitaria e assistenziale elargita alla donna, sono state riscontrate innumerevoli criticità. Dall’esame del caso specifico è emersa la dubbia decisione di eseguire un intervento chirurgico rischioso, per via laparotomica, sulla base di un solo referto. Soprattutto, alla luce dei risultati negativi derivanti dai marcatori tumorali.

Sotto accusa è anche il fatto che il chirurgo non abbia valutato al meglio la situazione ovarica controlaterale. Quantomeno dovevano essere valutati e considerati insieme alla paziente l’eventuale desiderio di una gravidanza, l’ipotesi di una possibile compromissione della capacità riproduttiva e gli eventuali provvedimenti adottabili.

Per quanto riguarda la valutazione del danno arrecato, sulla base degli elementi emersi, si tratta di un danno biologico permanente. In quest’ottica occorre tenere conto anche del danno anatomo-funzionale legato alla cicatrice addominale post chirurgica, alla perdita anatomica dell’ovaio destro, nel contesto di un quadro ovarico fortemente compromesso sia per la micropolicistosi destra, sia per la fibrosi della tuba e del parenchima ovarico sinistro.

Per una eventuale richiesta di risarcimento, bisognerà anche considerare il mancato intervento chirurgico sull’ovaio sinistro, nonché l’eventuale successiva necessità di ricorrere a un ulteriore intervento chirurgico, infine l’attuale impossibilità di ricorrere ad una futura procreazione assistita, nel caso la donna volesse avere un altro figlio.

Il suicidio di un paziente psichiatrico e la responsabilità medica.Questo caso clinico complesso vede come protagonista ...
14/11/2022

Il suicidio di un paziente psichiatrico e la responsabilità medica.

Questo caso clinico complesso vede come protagonista un uomo di 45 anni affetto da disturbi psichiatrici, e per questo ricoverato nel reparto di psichiatria di un ospedale toscano, che sfuggito al controllo del personale sanitario, si è suicidato poco dopo gettandosi sotto un veicolo in transito.

L’altro protagonista della storia, suo malgrado, è il conducente del veicolo che non ha nessun legame familiare con il paziente,, ma che ha comunque chiesto i danni per presunta responsabilità professionale alla struttura sanitaria che aveva in cura la vittima.

Il fatto risale al 2009. Il paziente a cui era stato diagnosticata una psicosi cronica riacutizzata, era stato ricoverato presso la struttura ospedaliera in regime di Trattamento Sanitario Volontario. Nel momento in cui l’uomo aveva varcato la soglia del reparto di psichiatria, aveva un consenso valido informato a ricevere delle cure.

Sulla cartella clinica compilata dal personale medico, il paziente risultava lucido e collaborativo. Era stato ricoverato perché sosteneva di “sentire un’eco continuo”, che rimbombava nella sua testa in modo ossessivo e che, a detta sua, lo spingeva a compiere il suicidio. Tuttavia, non risultavano precedenti comportamenti auto lesivi.

La situazione è precipitata nelle 48 ore successive, quando l’uomo ha iniziato a manifestare stati d’ansia improvvisi e tendenza ad isolarsi. Dopo avergli somministrato dei tranquillanti, i suoi momenti d’ansia sembravano essersi placati, ma non è stato così. L’uomo è riuscito a fuggire via dalla struttura ospedaliera per poi raggiungere la strada, dove si è buttato sotto un furgone che transitava di lì.

Alla guida del veicolo c’era un uomo di 72 anni, che successivamente ha chiesto il risarcimento danni all’azienda ospedaliera, giustificando tale richiesta come conseguenza dell’insorgere di disturbi post-traumatici da stress legati all’investimento del paziente psichiatrico.

Vediamo quali sono i punti principali per valutare o respingere la richiesta di risarcimento danni avanzata dal guidatore, che ricordiamolo, non ha alcun legame di parentela con la vittima.

In primo luogo occorre porre l’accento sulla cosiddetta riforma psichiatrica del 1978 (sancita con la legge 180, conosciuta anche come Legge Basaglia), la quale pone sullo stesso piano la malattia mentale e le altre patologie. Tra gli aspetti innovativi introdotti dalla legge, spicca il concetto di Trattamento Sanitario volontario, come in questo specifico.

Solo quando la possibilità di comunicare con il malato viene a mancare, o è gravemente deficitaria, quindi il paziente non è in grado di rendersi conto della gravità di certe azioni commesse o della propria condizione, allora il personale medico può ricorrere a trattamenti necessari ed urgenti, che possono prevedere anche il ricovero ospedaliero. Altrimenti, non ci deve essere coercizione da parte del personale ospedaliero.

In virtù di ciò, non è facile stabilire la responsabilità medica, in questo caso dello psichiatra o dello staff medico. La letteratura e la giurisprudenza che si sono occupate del tema della sorveglianza del paziente psichiatrico - che riguarda principalmente la responsabilità dei sanitari per eventi lesivi riportati da pazienti dopo essere usciti dalle strutture terapeutiche, in assenza di controllo - mostrano giudizi controversi che possono creare ulteriore confusione e incertezza nei comportamenti da adottare da parte dello psichiatra.

Alla luce di queste considerazioni, si è proceduto all’analisi della richiesta danni. La prima fase si è basata sull’esame degli effetti generati dall’atto di suicidio compiuto dal paziente e l’insorgenza di danni psicologici lamentati dal guidatore del mezzo. La seconda fase ha riguardato, invece, la valutazione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il suicidio del paziente.

In base all’esame della documentazione sanitaria fornita dall’ospedale, gli accertamenti specialistici effettuati da professionisti medico-legale (tra cui una valutazione psichiatrica sul richiedente), la richiesta danni è stata respinta.

Dalla documentazione in possesso del periti è emerso che non vi è alcuna correlazione tra l’atto tragico compiuto dall’uomo con disturbi psichici e danni psicologici lamentati dall’uomo che accidentalmente l’ha investito.

Inoltre, dall’esame della cartella clinica è emersa sia la corretta gestione del paziente psichiatrico da parte dei sanitari, sia una imprevedibilità dell’evento tragico poi concretizzatosi. A tale conclusione si è potuto giungere grazie alla documentazione clinica completa ed esaustiva.

Il caso clinico della donna colpita da embolia polmonare post-partum.A.M. aveva 19 anni e quando venne ricoverata all’os...
14/11/2022

Il caso clinico della donna colpita da embolia polmonare post-partum.

A.M. aveva 19 anni e quando venne ricoverata all’ospedale per dare alla luce il suo bambino, tutto sembrò andare per il verso giusto. La donna, alla 40esima settimana di gestazione, partorì naturalmente senza manifestare alcun problema legato alla gravidanza.

Tuttavia, poche ore dopo il parto, qualcosa andò storto e la giovane mamma morì: la causa del decesso fu una embolia polmonare. Le sue condizioni di salute peggiorarono nel corso della notte. La donna cominciò a manifestare una forte sudorazione, pallore, dolore toracico e ipertensione. Pertanto, venne richiesto un intervento immediato da parte del personale sanitario del reparto di ostetricia.

Ad un primo esame ostetrico, lo staff medico non riscontrò perdite di sangue e l’utero appariva ben contratto. Al fine di evitare un ipotetico shock emorragico, gli infermieri inserirono un catetere venoso.

Dopo pochi minuti però venne richiesto l’intervento di un medico rianimatore, il quale a sua volta riscontrò nella paziente un forte stato di agitazione, accompagnato da una sudorazione superiore alla norma, tachicardia e pallore diffuso.

Nel frattempo, la donna riferiva al medico rianimatore di avvertire un forte dolore alla schiena. Alla luce di queste condizioni di salute, erano stati allertati anche il medico anestesista e il cardiologo, giunti dopo pochi minuti.

Sulla paziente non venne eseguito nessun elettrocardiogramma, né tanto meno una ecocardiografia. Dopo poche ore, le condizioni di salute della giovane precipitarono a tal punto da dover ricorrere ad un massaggio cardiaco. Il personale medico le somministrò una fiala di atropina, due fiale di adrenalina e una di dopamina. Il sospetto era che la paziente potesse soffrire di una patologia cardiorespiratoria. Perciò venne sottoposta ad una Tac toracica. Nel contempo, gli infermieri continuarono a praticare il massaggio cardiaco e la somministrazione di liquidi. Ma non bastò. La donna andò in acidosi e per questo venne sottoposta nuovamente ad una visita ginecologica, nella quale si rilevò un atonia uterina con perdite e coaguli di sangue. Per evitare una possibile emorragia uterina, la donna venne trasportata d’urgenza in sala operatoria e sottoposta ad intervento laparotomico. Ma poco dopo morì.

La salma della donna venne sottoposta all’autopsia, che riscontrò la presenza di vasi trombizzati a livello uterino, a livello polmonare e cardiaco, soprattutto nel ventricolo destro. L’esame autoptico confermò che il decesso della giovane avvenne per occlusione totale dell’arteria polmonare sinistra.

Nonostante l’archiviazione del procedimento penale, la famiglia della giovane mamma decise di intraprendere l’iter della richiesta risarcitoria in ambito civile (ex art. 696-bis del c.c.), che includeva una consulenza tecnica al fine di stabilire un'eventuale responsabilità professionale medica, sulla base dei seguenti criteri: a) Tempestività della diagnosi; b) Possibili terapie efficaci; c) Adeguatezza del trattamento terapeutico messo in atto.

Dalla perizia tecnica di entrambi i consulenti, sia della parte lesa sia della parte chiamata in causa, emerse quanto segue: la diagnosi di embolia polmonare non solo era probabile, ma perfino sospettata dal personale medico, deducibile non tanto dalla documentazione sanitaria bensì dal tentativo di sottoporre la paziente a Tac toraco addominale. Inoltre, i segni clinici che potessero spingere i medici a ipotizzare una tromboembolia polmonare erano inequivocabili: dolore toracico, stato di agitazione ipotensione.

Ci sono alcuni punti poco chiari in questa complessa vicenda: in primo luogo, la somministrazione di Voluven, un plasma expander, che poteva provocare uno sforzo non richiesto del ventricolo destro, e il posizionamento di un catetere venoso, poiché non era in corso alcuna emorragia vaginale, come lo stesso ginecologo poco prima aveva constatato.

Gli unici sintomi rilevati erano tutti ascrivibili alla regione toracica che, al contrario, non era stata presa in esame in modo approfondito. Si insistette nella somministrazione di liquidi, nell’ipotesi errata di una perdita ematica, e si continuò a sovraccaricare il ventricolo destro. Tutti si orientarono verso un atonia uterina e nessuno rilevò che in realtà la paziente manifestava segni di shock anche prima e che ciò potesse essere ricondotto ad una diagnosi di tromboembolia polmonare, non così rara in un soggetto di giovane età.

Secondo le Linee guida europee sulla diagnosi e sul trattamento di embolia polmonare acuta (ESC), in casi del genere i pazienti dovrebbero essere sottoposti ad un'immediata angio-TAC polmonare. Se ciò non fosse possibile, allora si può ricorrere ad una ecocardiografia transtoracica dotata di elevata sensibilità diagnostica.

In base agli studi scientifici effettuati, il tromboembolismo durante una gravidanza o subito dopo il parto, è dieci volte più frequente. A confermarlo è una ricerca scientifica condotta nel novembre del 2009 dal Royal College of Obstetricians and Gynaecologists di Londra. L’incidenza è più elevate nelle donne di età superiore ai 35 anni, mentre nelle altre che hanno un'età inferiore ai 35 anni, la percentuale è più bassa, ma non è del tutto esclusa.

Il pedone che attraversa nei pressi delle striscie non è responsabile.Una sentenza della Cassazione, la numero 47204 del...
14/11/2022

Il pedone che attraversa nei pressi delle striscie non è responsabile.

Una sentenza della Cassazione, la numero 47204 del 2019, ha chiarito la non responsabilità del pedone che attraversa non proprio sulle strisce pedonali. Capita a volte di trovarsi dinanzi a condotte poco corrette da parte di pedoni che si “buttano” sulla carreggiata, oppure improvvisamente decidono di attraversare su strade ad alto scorrimento, di notte e perfino distrattamente mentre conversano al cellulare.

Tuttavia, la Suprema Corte ha sentenziato su questo punto con la seguente tesi: anche chi va a piedi è un utente della strada, per quanto debole, e come tale deve rispettare le regole come tutti gli altri. Ciò non significa però, che il pedone non debba beneficiare della dovuta tutela e che lo si possa travolgere impunemente solo perché attraversa la strada appena fuori dalle strisce pedonali.

Nello specifico, la Cassazione ha chiarito che non è possibile determinare a priori la distanza dalle strisce entro la quale opera il diritto di precedenza, e che pertanto è opportuno tenere conto del quadro complessivo entro il quale avviene l’attraversamento.

Il chiarimento di questo concetto è avvenuto nella sentenza n. 47204/2019 depositata il 21 novembre 2019, in seguito alla segnalazione di un incidente tanto tragico quanto particolare avvenuto nel Messinese.

Un ciclista aveva investito una donna che attraversava la strada ed era tragicamente deceduto in seguito alla caduta dalla bicicletta. Il pedone che non aveva riportato preoccupanti ferite, è stato indagato per omicidio colposo aggravato dalle norme sulla circolazione stradale, in quanto gli si imputava di aver attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali.

Il Tribunale di Messina, tuttavia, aveva assolto il pedone. La sentenza di assoluzione era stata confermata dalla Corte d’Appello, per insussistenza del fatto e sulla base di tutta una serie di argomentazioni: ad esempio, l’attraversamento pedonale in questione era ampiamente segnalato, circostanza questa che avrebbe dovuto imporre al ciclista di prestare particolare attenzione. La donna stava attraversando a soli nove metri di distanza dalle strisce. Tale circostanza a carico del pedone non risultava rilevante, in quanto l’elevata velocità della bici e l’assenza di cautela da parte del suo conducente portavano a ritenere che questi l’avrebbe investita comunque anche se si fosse trovata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Sulla base di queste argomentazioni che tendevano a ridimensionare la responsabilità del pedone coinvolto nell’incidente, i familiari della vittima avevano proposto un ricorso in Cassazione per contestare la sentenza della Corte d’Appello e la ricostruzione del sinistro.

Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso: “Il Collegio – recita la sentenza – si è soffermato sulle specifiche modalità con le quali venne effettuato l’attraversamento della sede stradale, in prossimità di un passaggio preventivamente segnalato anche da segnaletica verticale, oltre che da rallentatori ottici di velocità. Ed ha chiarito che la presenza del pedone risultava in concreto del tutto prevedibile, tenuto pure conto del fatto che la donna proveniva da un’area di sosta”.

La Cassazione ha quindi sottolineato come il profilo di colpa ascritto al pedone, per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, sia risultato “causalmente non rilevante, rispetto alla concreta dinamica dell’incidente. Ciò in riferimento al modesto grado di difformità tra la condotta attesa e quella in concreto tenuta. La Corte d’Appello ha infatti rilevato che anche laddove l’attraversamento della sede stradale fosse avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, il ciclista avrebbe ugualmente investito il pedone, atteso che la condotta di guida del primo è risultata, in concreto, inosservante degli obblighi prudenziali che scattano in prossimità degli attraversamenti pedonali”.

I giudici della Cassazione hanno inoltre ricordato che il conducente di un veicolo “è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. La Corte ha altresì chiarito che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale”.

Pertanto, la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione del pedone per insussistenza del fatto in quanto l’attraversamento pedonale teatro del sinistro risultava ampiamente segnalato. Il ciclista, dunque, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione, per la possibile presenza di pedoni.

L’assoluzione viene confermata anche dalla Corte di Cassazione, nonostante la famiglia del ciclista deceduto prema sulla circostanza che la donna aveva attraversato la strada a nove metri di distanza dalle strisce.

Ad esempio, qualora il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali, (il conducente di un veicolo deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere un'andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti (cfr. Cass. n. 39474/2016).



Infine, con specifico riferimento ai casi di omicidio colposo provocato da incidente stradale, la Corte Suprema ha ripetutamente indicato la necessità di accertare se l’evento si sarebbe comunque verificato, anche ipotizzando l’osservanza delle regole cautelari che vengono in rilievo nel caso di specie.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato che il profilo di colpa ascritto al pedone, per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, risultava causalmente non rilevante rispetto alla concreta dinamica dell’incidente.

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