Andrea Barbuscia - Consulente del Lavoro

Andrea Barbuscia - Consulente del Lavoro Servizi di consulenza del lavoro, fiscale e tributario

25/01/2020

Con l’entrata in vigore dell’articolo 4 della L. 157/19, conversione del Dl 124/19, vengono poste a carico dei committenti nuove operazioni di controllo, che a loro volta avranno grande impatto sulle attività e sugli adempimenti da mettere in atto per i loro appaltatori, subappaltatori e professionisti che li assistono.
La norma nello specifico al comma1 prevede che, al verificarsi in concorrenza delle seguenti 4 fattispecie:
• Valore dell’appalto, subappalto, affidamento lavori superiore a € 200.000,00 annuali. Come valore dell’appalto si considera il rapporto committente-appaltatore, pertanto più contratti tra gli stessi soggetti ai fini della norma vanno intesi come rapporto unitario;
• Presso le sedi di attività del committente;
• Caratterizzato da prevalente utilizzo della manodopera;
• Eseguito con beni strumentali del committente.
Al verificarsi delle 4 condizioni sopra esposte, le imprese dovranno effettuare il pagamento delle ritenute dei dipendenti con distinte deleghe di pagamento per ogni committente e senza possibilità di compensazione, indicando nella sezione del coobbligato il codice fiscale del committente.
Ne deriva che l’azienda che oggi il 16 del mese con un unico modello F24 paga tutte le ritenute di tutti i dipendenti, utilizzando legittimamente in compensazione gli importi che la stessa anticipa ai dipendenti per conto dello stato come sostituto d’imposta (esempio classico bonus Renzi e rimborsi da assistenza fiscale 730, che le aziende anticipano ai dipendenti per conto dello stato e che utilizzano in compensazione) domani nel caso di 10 appalti che soddisfino i 4 elencati requisiti si troveranno a dover, dopo aver fatto il calcolo progressivo dell’imposta sulle retribuzioni, ricalcolare le ritenute di ogni singolo dipendente riproporzionandole in base all’impiego dello stesso nei vari appalti, e versarle separatamente (che di per se è già un controsenso tecnico rispetto alla formazione progressiva dell’imposta prevista dalla costituzione) con apposita delega di pagamento F24, per di più senza possibilità di compensazione anche di quei crediti direttamente derivanti dalle operazioni di calcolo dell’imposta stessa.
Per permettere il riscontro al committente della correttezza del modello di pagamento, l’appaltatore dovrà fornire allo stesso, anche la lista con indicazione dei lavoratori e delle ore lavorate, pena la possibilità prevista dal comma 3 che intima al committente di trattenere dal corrispettivo un importo pari al 20% del valore dell’appalto, per la mancata esibizione della documentazione nonché per l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, pena a sua volta quanto previsto dal comma 4 la chiamata a rispondere in solido anche per eventuali sanzioni ed interessi in caso di omissione del versamento.
Il comma 5 invece prevede la possibilità di essere esonerati dal cervellotico adempimento, presentando una certificazione sostitutiva, che ai sensi del comma 6 dovrebbe già essere messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma che ad oggi la stessa non è ancora in grado di rilasciare, nel caso di imprese che soddisfino contemporaneamente il requisito di:
• Essere in attività da più di 3 anni ed avere effettuato nel conto fiscale versamenti pari ad almeno il 10% dei ricavi dichiarati;
• Non avere ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione superiore a € 50.000,00

Ma relativamente ai 4 punti per cui l’appaltatore ( e tutti gli eventuali subappaltatori) che fanno rientrare nell’applicazione dell’obbligo normativo proviamo a fare un po' di chiarezza relativamente all’ultimo punto relativo all’utilizzo dei beni strumentali:
Impresa edile se utilizza esclusivamente attrezzatura di proprietà NO; SI (se usa anche solo una scala di proprietà del committente)
Impresa di pulizie che, utilizza esclusivamente scope, palette e altra attrezzatura minuta di proprietà NO; SI (se usano gli ascensori per spostarsi da un piano all’altro dello stesso committente)
Impresa di pulizie che puliscono grandi luoghi, come stazioni e aeroporti, utilizzano grandi macchinari di proprietà del committente SI
Servizi di mensa utilizzano le cucine del committente SI
Imprese operatrici socio sanitarie Utilizzano letti, strutture e macchinari e attrezzatura del committente SI
Imprese metalmeccaniche che utilizzano esclusivamente
attrezzatura di proprietà NO
SI (se utilizzano, impianti, montacarichi, ecc.)

31/12/2019

Contrasto all’evasione o all’imprenditorialità?
Con la legge di conversione 157/19 del DL124/19 dal nuovo anno ci troveremo a dover far i conti con l’art.4 della citata legge, che, seppure modificato profondamente rispetto al decreto originario, riversa sulle aziende ed i consulenti che le assistono nuovi adempimenti.
La norma nasce col nobile cappello introduttivo “Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali” ma come di sovente capita il legislatore preferisce riversare nuovi oneri su tutti indistintamente stante la poca incisività nel colpire determinate fattispecie.
Nello specifico l’art. 4 della L 157/19 prevede che, per appalti, subappalti o affidamenti di valore annuale superiore a 200.000€, le ritenute dei lavoratori impiegati nell’appalto operate e versate debbano essere certificate al committente presentando un apposito modello di pagamento f24, per il quale l’AdE con risoluzione 109E/19 ha previsto un particolare codice “09” per indicare il codice fiscale del committente stesso. Il tutto entro 5 giorni dalla scadenza del versamento e corredato dalla lista dei lavoratori utilizzati, ammontare delle ore prestate per lo specifico appalto, retribuzioni e ritenute operate.
Possono presentare certificazione sostitutiva, messa a disposizione dall’AdE, le imprese che contestualmente rispettino il requisito di essere in attività da più di 3 anni ed aver effettuato nell’ultimo triennio versamenti almeno pari al 10% del valore dell’appalto.
La critica: per far fronte a ciò le imprese si troveranno a gestire, con aggravio di costi, anziché una delega di pagamento, tanti modelli di pagamento f24 quanti sono il numero degli appalti in essere.
Si troveranno ad elaborare tanti f24 con importi ritenute calcolate come percentuale di incidenza sullo specifico cantiere, mentre nelle retribuzioni mensili le imposte trattenute e versate per conto dei dipendenti sono calcolate, secondo i criteri di progressività previsti dalla Costituzione, e quest’opera di imputazione dell’imposta sulle ore impiegate snatura profondamente tale criterio, perché il calcolo che si va ad operare sarebbe sull’aliquota media mensile piuttosto che sul criterio di formazione progressiva.
Si potrebbe disincentivare l’aggregazione tra imprese, per il fatto che per godere del beneficio della certificazione sostitutiva bisogna essere in attività da almeno 3 anni, ed allora 2 soggetti che ne avrebbero facoltà quale convenienza ne avrebbero nell’aggregarsi e costituire un consorzio o una newco a fronte dei nuovi adempimenti?
Il paradosso: Imprese retiste alfa e beta. Alfa distacca n lavoratori a beta, appaltatore. Considerando che tutti gli adempimenti rimangono in capo al distaccate alfa, il committente quale documentazione potrà richiedere al suo appaltatore beta?

30/12/2019

Compensazioni dei crediti da dichiarazione e nuove regole.

Quando non potrai utilizzare soldi, tuoi, già versati in compensazione verticale in F24.

Con l’ entrata in vigore dell’art. 3 del DL 124/19 convertito con la legge 157/19 con il comma 1 il legislatore è intervenuto modificando il testo dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997.
Nello specifico si vanno ad introdurre, dal periodo di imposta in corso al 31/12/19, ai fini irpef, ires ed irap i medesimi criteri già previsti per le compensazioni dei crediti iva superiori ai 5.000€, ovvero la possibilità del loro utilizzo in compensazione soltanto previa presentazione della dichiarazione dei redditi.
A decorrere dal 2020, pertanto, si potranno utilizzare tali eccedenze soltanto il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Considerando che il termine ultimo per l’invio spira con la data del 30 novembre ne deriva che i crediti derivanti dall’adempimento dichiarativo potranno essere utilizzati a decorrere dal 10/12/20.
Chi subirà maggiormente il riverbero della portata normativa sarà la platea di contribuenti che all’atto dell’incasso si vedono operare ritenute a titolo di acconto, si pensi principalmente ai professionisti, agli appaltatori nei condomini o coloro i quali per le prestazioni effettuate incassano i propri corrispettivi tramite il bonifico parlante sul quale le banche operano la ritenuta.
Questo significa che, per le eccedenze dei 5.000€, soldi propri del contribuente vengono di fatto congelati fino al momento del decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione.
Come spesso capita, anziché andare a colpire chi utilizza crediti non spettanti, lo stato preferisce colpire tutti indistintamente, trasformando il suo dovere di controllo in creazione di obblighi o adempimenti a carico del contribuente, stante la sua nel controllo.
Come ovviare? L’unico rimedio plausibile, per le categorie di contribuenti che possono, è modulare i versamenti in acconto in modo da evitare il superamento della soglia di “libera” compensazione o anticipare quanto più possibile, ma in questo bisognerà affidarsi alla tempestività dell’AdE nella pubblicazione dei software per il controllo, l’invio della dr.
Resta infine da ricordare che comunque per i crediti che superano i 5.000€ c’è sempre bisogno dell’apposizione del visto di conformità, eccetto nei casi e con i limiti previsti per i contribuenti virtuosi a fini isa con un valore del calcolo pari ad 8 o superiore.
Il paradosso, che purtroppo non si prospetta un raro caso, è che il signor Rossi al 30/6/20 potrebbe avere un risultato da dr con un credito irpef pari a 20.000€, acconti dovuti per 15.000€, aver ottenuto un risultato isa pari 8 che gli consentirebbe l’intera compensazione dell’importo. Fino ad oggi avrebbe potuto trasmettere tramite il canale telematico dell’agenzia una delega di pagamento con saldo 0 versando i 15.000€ di acconti utilizzando il credito (che ricordiamo esiste perché o sono stati versati acconti che poi si sono rilevati superiori all’imposta dovuta, o ha subito ritenute in acconto che lo hanno portato a tale situazione, ma sempre di soldi del contribuente si tratta!!!), da domani qualora non avesse (o non avesse potuto, se, come successo per l’ultimo periodo dichiarativo, il rilascio dei software da parte dell’AdE non si rilevasse tempestivo) presentato la dichiarazione entro il 20/6/20 si troverebbe nella condizione di dovere effettivamente sborsare di sua tasca i 15.000€ ed a fronte avere un credito “incagliato” nei confronti dello stesso soggetto di cui è debitore.
Buona compensazione a tutti!

Indirizzo

Via Vito Giuseppe Galati 100b
Rome
00169

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