24/09/2024
Vi invito a leggere l'articolo del'Avv. Gianluigi Preite che analizza una recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite riguardante l'applicazione degli interessi legali nelle sentenze di condanna.
CHE INTERESSI DECORRONO DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE?
Cass. Civ. S.U. n. 12449 del 7/5/2024 e n. 12974 del 13/5/2024
Introduzione
In caso di condanna al pagamento di interessi legali senza alcuna specificazione, gli interessi che maturano dopo la proposizione della domanda giudiziale son quelli legali (art. 1284 co. 1 c.c.) e non già quelli moratori ex D.Lgs. 231/02 valevoli per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284 co. 4 c.c.).
L'articolo
La Cassazione, a Sezioni Unite, si è trovata a valutare la decorrenza degli interessi, in caso di sentenza di condanna al pagamento di interessi legali, senza alcuna ulteriore specificazione.
In applicazione dell’art. 1284 co. 4 c.c., “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali [allo stato, 5%] è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali [allo stato, 12,5%]”.
Secondo la Cassazione, questa disciplina non è applicabile in automatico e, soprattutto, senza alcuna specifica contenuta nella sentenza di condanna, ovvero nella motivazione della stessa.
Anzi, secondo il Collegio, qualora la sentenza di condanna parli soltanto di interessi legali, senza alcuna altra specifica, gli interessi che maturano successivamente alla domanda giudiziale sono sempre legali, allo stato pari al 5%, e non già quelli previsti nella legislazione speciale (D.Lgs. 231/02) per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, allo stato pari al 12,5%.
Quest’ultimi interessi, definiti dalla Cassazione “super-interessi”, godono di una relativa autonomia rispetto agli interessi (ordinari) legali, che impone, in sede giurisdizionale, un accertamento circa la loro debenza o meno, che vada a verificare, nel caso concreto, ad esempio, la fonte dell’obbligazione, da cui detti interessi discendono, ovvero se vi sia o meno un regolamento contrattuale tra le parti contendenti circa detti interessi.
Un accertamento, il cui esito, lo si deve rinvenire nella sentenza di condanna, ovvero nella motivazione della stessa. Se non vi è, gli interessi da corrispondere saranno soltanto quelli legali.
Conclusione
In caso di sentenza di condanna al pagamento degli interessi legali senza alcuna ulteriore specifica, gli interessi che maturano dopo la proposizione della domanda giudiziale sono soltanto quelli legali (art. 1284 co. 1 c.c.) e non già quelli moratori ex D.Lgs. 231/02 valevoli per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284 co. 4 c.c.), i quali per trovare applicazione dovranno esser accertati e sanciti in sentenza, ovvero nella corrispondente motivazione.
Avv. Gianluigi Preite