23/03/2021
👉APPROVATO IL “DECRETO SOSTEGNO”.
🎯Molte le novità: dal fondo perduto alle numerose proroghe (pagamenti di cartelle e rottamazione, conservazione fatture 2019, certificazioni uniche ecc.), dalle indennità una tantum alla definizione agevolata degli avvisi bonari.
📍FONDO PERDUTO
Agli esercenti impresa, arti o professione e ai produttori di reddito agrario che dimostrino un calo di almeno il 30% del fatturato medio del 2020 rispetto al fatturato medio del 2019, spetta un contributo pari al prodotto della differenza tra i due valori medi moltiplicata per i seguenti coefficienti:
60% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 non superiori a 100.000 euro;
50% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;
40% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 euro;
30% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro;
20% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000 euro;
Così, esemplificando, con un fatturato 2020 di euro 100.000 (fatturato medio = 100.000/12 = 8.333) e un fatturato 2019 di euro 250.000 (fatturato medio = 250.000/12 = 20.833), il fondo perduto sarà pari a (20.833 – 8.333) x 50% = 6.250.
Vengono eliminate, dunque, le “iniquità” stabilite con i precedenti decreti che abbinavano i ristori ai codici ATECO e vengono incluse anche le attività stagionali che, di fatto, erano state tagliate fuori dai contributi del DL 34/2020 (“Decreto Rilancio) che basava i calcoli sul differenziale di fatturato del solo mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019. Le intensità di aiuto, però, non sembrano avere soddisfatto le attese e le aspettative soprattutto di quelle attività maggiormente colpite dall’epidemia in corso (bar, ristoranti ecc.).
In ogni caso, il contributo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per quelle diverse da persone fisiche. Non potrà, inoltre, superare le 150.000 euro.
Ai soggetti avviati dopo il 01.01.2019, il contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato. Tale calcolo, comunque, andrà elaborato per stabilire il quantum del ristoro (tenuto conto anche dei limiti minimi e massimo suindicati) prendendo a riferimento i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (connessa alla sua pubblicazione in GU) e a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, e può essere, alternativamente all’erogazione diretta, riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia entrate per fissare termini, modalità e contenuto dell’istanza che dovrà, comunque, essere presentata entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico, a pena di decadenza.
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