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18/06/2026

Fisco e intelligenza artificiale: i commercialisti chiedono un tavolo tecnico con l’Amministrazione finanziaria

Per il Consiglio nazionale serve un confronto stabile sull’utilizzo dell’IA nelle attività di contrasto all’evasione, con particolare attenzione a trasparenza, gestione dei dati e tutela della riservatezza dei contribuenti

Autore: Lucia Giampà

Un tavolo tecnico di confronto con l’Amministrazione finanziaria per discutere l’impiego dell’intelligenza artificiale nel sistema fiscale, con l’obiettivo di favorire un dialogo strutturato su temi centrali quali l’utilizzo dei dati, l’interoperabilità delle banche dati, l’analisi del rischio e la tutela della riservatezza dei contribuenti.

È questa una delle principali proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, dedicata alle misure di contrasto all’evasione fiscale, alla sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e alla protezione dei dati dei contribuenti.

All’audizione ha partecipato il Vicepresidente nazionale e delegato alla fiscalità, Vincenzo Moretta, che ha evidenziato come l’Amministrazione finanziaria stia accelerando sull’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale a supporto delle attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

IA e fisco: strumenti utili ma serve trasparenza

Secondo il Consiglio nazionale, il ricorso all’intelligenza artificiale rappresenta un’evoluzione da sostenere, in quanto consente una più efficace valorizzazione dei dati che confluiscono nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria.

L’utilizzo di strumenti evoluti può infatti favorire un impiego più tempestivo delle informazioni disponibili, una maggiore interoperabilità tra le diverse banche dati pubbliche e un potenziamento delle attività di analisi del rischio, con possibili ricadute positive anche in termini di selettività e qualità dei controlli.

Tuttavia, proprio la crescente centralità di tali strumenti impone, secondo i commercialisti, un presidio adeguato sul piano della trasparenza. L’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito fiscale, soprattutto quando incide sulle attività di controllo e selezione dei contribuenti, deve essere accompagnato da garanzie idonee a rendere comprensibili criteri, modalità operative e finalità del trattamento dei dati.

Da qui la proposta di istituire un tavolo tecnico dedicato, nel quale approfondire le principali questioni connesse all’utilizzo dei sistemi di IA da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Digitalizzazione fiscale e oneri per gli operatori

Nel corso dell’audizione, il Consiglio nazionale ha ribadito il proprio sostegno al rafforzamento del processo di digitalizzazione e integrazione delle banche dati fiscali. Si tratta di un percorso considerato necessario per modernizzare il rapporto tra Fisco e contribuente e per rendere più efficiente l’azione amministrativa.

Al tempo stesso, i commercialisti hanno richiamato l’attenzione sui costi e sulle complessità operative che accompagnano tale trasformazione. L’implementazione di nuovi servizi digitali e di procedure sempre più integrate comporta, infatti, ricadute concrete sugli operatori professionali, chiamati ad adeguarsi a sistemi, adempimenti e modalità di gestione in continua evoluzione.

Si tratta di oneri che, pur non emergendo direttamente nei conti pubblici, incidono sull’organizzazione degli studi professionali e delle imprese assistite. Per questo, secondo il Consiglio nazionale, tali costi dovrebbero essere valutati con attenzione ogni volta che si progettano nuovi strumenti o servizi pubblici digitali.

Verso un nuovo equilibrio nel rapporto Fisco-contribuente

La richiesta di un tavolo tecnico si inserisce in una prospettiva più ampia: quella di preservare un rapporto tra Amministrazione finanziaria, professionisti e contribuenti fondato sui principi di fiducia e leale collaborazione.

L’intelligenza artificiale può rappresentare un importante supporto per l’attività amministrativa e per il contrasto all’evasione, ma il suo utilizzo deve essere governato attraverso regole chiare, confronti preventivi e adeguate garanzie procedurali.

Per i commercialisti, il confronto con l’Amministrazione finanziaria diventa quindi essenziale non solo per accompagnare l’innovazione tecnologica ma anche per evitare che la digitalizzazione si traduca in un aggravio non ponderato per gli operatori o in un arretramento delle garanzie riconosciute ai contribuenti.

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17/06/2026

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Professionisti, arriva la formazione obbligatoria sull’Intelligenza Artificiale: cambia anche l’equo compenso

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa italiana all’AI Act europeo, introducendo importanti novità per il mondo delle professioni.

Formazione obbligatoria sull’IA

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda gli Ordini professionali, che saranno chiamati a inserire nei percorsi di formazione iniziale e continua specifici moduli dedicati all’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è garantire che i professionisti acquisiscano competenze sia tecniche sia giuridiche e deontologiche sull’utilizzo dei sistemi di IA, comprendendone:

* funzionamento e modalità di utilizzo;
* potenzialità e limiti operativi;
* rischi connessi;
* responsabilità professionali;
* obblighi informativi nei confronti del cliente;
* necessità di mantenere sempre il controllo umano sulle decisioni supportate dall’IA.

Il principio cardine rimane infatti quello della supervisione umana, che non potrà mai essere sostituita dall’intelligenza artificiale.

Equo compenso collegato all’utilizzo dell’IA

Il provvedimento interviene anche sulla disciplina dell’equo compenso, prevedendo che i futuri parametri professionali possano essere modulati tenendo conto dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

L’idea del legislatore è che il compenso possa riflettere:

* il livello di rischio del sistema utilizzato;
* le responsabilità che rimangono in capo al professionista;
* gli obblighi di controllo e supervisione;
* gli adempimenti di compliance richiesti dalla normativa europea.

In pratica, l’uso dell’IA non dovrebbe tradursi automaticamente in una riduzione del compenso, ma dovrà essere valutato considerando il maggior carico di responsabilità e le verifiche che il professionista è comunque tenuto a svolgere.

I compiti degli Ordini professionali

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto definitivo, gli Ordini e i Collegi professionali dovranno disciplinare:

* i contenuti minimi dei percorsi formativi;
* le modalità di erogazione dei corsi;
* la periodicità dell’aggiornamento professionale;
* l’adeguamento dei propri regolamenti interni.

La formazione dovrà comprendere non solo aspetti tecnologici, ma anche i profili etici, giuridici e deontologici connessi all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività professionale.

Estensione anche alle professioni non ordinistiche

Le nuove disposizioni sono destinate ad applicarsi anche ai percorsi formativi promossi dalle associazioni professionali delle professioni non organizzate in ordini o collegi, quando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale risulti rilevante per lo svolgimento dell’attività.

In sintesi

La riforma conferma che l’intelligenza artificiale entrerà stabilmente nell’attività dei professionisti italiani, ma il suo utilizzo dovrà essere accompagnato da adeguata formazione, responsabilità, controllo umano e aggiornamento continuo. Parallelamente, anche i criteri per la determinazione dell’equo compenso potrebbero evolvere per tenere conto del diverso impatto dell’IA sulle prestazioni professionali e sulle responsabilità che continuano a gravare sul professionista.

Ore produttive e improduttive: calcolo e controllo nello studioIl controllo di gestione nello studio: ottimizzare le ore...
17/06/2026

Ore produttive e improduttive: calcolo e controllo nello studio

Il controllo di gestione nello studio: ottimizzare le ore produttive

Negli studi professionali, la risorsa più preziosa e, al contempo, più difficile da monitorare è il tempo. Spesso i professionisti si trovano a fine mese con la percezione di aver lavorato a ritmi serrati, senza tuttavia riscontrare una corrispondente crescita della redditività complessiva dello studio.

Per superare questa dicotomia, è importante introdurre metriche precise, capaci di trasformare le ore lavorate in dati economici che guidano lo studio verso scelte strategiche consapevoli. Il punto di partenza imprescindibile di questo percorso risiede nella corretta classificazione del tempo, distinguendo tra le attività che generano valore diretto per il cliente e quelle che sostengono la struttura organizzativa.

Il concetto di chargeability: KPI per lo studio professionale

Per impostare un efficace controllo della produttività dello studio, è necessario introdurre e comprendere il concetto di chargeability, un indicatore che rappresenta la percentuale di ore produttive rispetto alle ore lavorate da ogni risorsa in un dato periodo di tempo.

Nel processo di analisi degli studi professionali, è fondamentale considerare che non tutte le ore lavorate contribuiscono a generare ricavi. Le ore lavorate vengono infatti classificate in: ore produttive, dedicate ai clienti, e ore improduttive, non dedicate ai clienti.
Esiste una quota parte di ore improduttive nelle agende di ogni risorsa in studio. Rientrano in questo perimetro attività come le riunioni interne di coordinamento, la formazione di nuove risorse, l’aggiornamento professionale continuo, nonché tutti i processi amministrativi, direzionali e di segreteria, oltre alle pause.

Tali attività “improduttive” risultano fisiologiche e necessarie per la corretta erogazione dei servizi professionali, ma diventa necessario monitorarle costantemente al fine di evitare un eccessivo tempo dedicato a queste attività sul totale delle ore lavorate: scenario che decreterebbe una pericolosa perdita di efficienza e un elevato costo dei processi interni, non sempre economicamente sostenibile per lo studio.
Senza la misurazione della chargeability, qualsiasi tentativo di calcolare il costo orario delle risorse ignorerebbe una componente fondamentale: il costo delle ore improduttive, generando dati fuorvianti per le decisioni strategiche da adottare.

Il ruolo del timesheet e la gestione del tempo

Per distinguere con precisione le ore dedicate ai clienti (produttive) da quelle dedicate alle attività interne (improduttive), è indispensabile avvalersi di un timesheet, ovvero un sistema di rilevazione e monitoraggio delle ore di lavoro.

Molti professionisti associano ancora questo strumento a un mero controllo ispettivo sui collaboratori, ma la realtà consulenziale dimostra il contrario: il timesheet è uno strumento di tutela della redditività dello studio e delle risorse che vi operano.
Calcolo delle ore produttive e confronto con il mercato
La chargeability esprime il rapporto tra le ore operative (impiegate su clienti/commesse) e le ore totali lavorate in studio.

Se, ad esempio, un collaboratore full-time lavora 160 ore in un mese e ne imputa 120 ai clienti, la sua chargeability sarà del 75%. Le restanti 40 ore improduttive rappresentano un costo di improduttività.

Per visualizzare chiaramente questo indicatore, è consigliabile mappare il profilo di ogni risorsa
attraverso una matrice di confronto immediata:

Ore lavorabili Ore produttive Ore improduttive Chargeability
Risorsa A 160 120 40 75%
Risorsa B 160 80 80 50%
Risorsa C 100 70 30 70%
TOTALI 420 270 150 65%

Sulla base di questi dati, l’analisi permette di verificare l’efficienza dei collaboratori in studio, confrontandola sia con gli obiettivi interni sia con i benchmark di mercato.

BDM Associati ha elaborato un dato medio di settore analizzando le performance di migliaia di studi professionali, attestando l’operatività media intorno al 70%. Questo confronto con il mercato non è un mero esercizio, ma un vero e proprio indicatore dello stato di salute dello studio.

Se lo studio registra una chargeability mediamente inferiore al 70%, significa che una quota eccessiva di tempo viene assorbita da attività interne non remunerate, erodendo i margini e aumentando il costo orario delle risorse.

Al contrario, un valore in linea o superiore al benchmark attesta un’organizzazione fluida, capace di valorizzare il proprio potenziale e di trasformare il tempo dei professionisti in valore economico tangibile e difendibile sul mercato.

L’impatto strategico della Chargeability
Analizzando la chargeability complessiva si intercettano con precisione le ore operative dedicate ai clienti, un dato strategico per lo studio professionale:
allocazione dei costi: le ore operative costituiscono la base di calcolo su cui ribaltare i costi di struttura;
evidenziazione delle inefficienze: fa emergere le ore improduttive e le inefficienze nascoste della struttura;
determinazione della tariffa media oraria: grazie al rapporto tra i ricavi professionali e le ore operative annuali;
definizione del potenziale di fatturato: ovvero il bacino di ore che genera i ricavi effettivi dello studio.
Non calcolare questi importanti KPI dello studio professionale crea una pericolosa asimmetria tra la percezione del lavoro svolto e i risultati economici effettivi. Molti studi, infatti, registrano fatturati importanti ma utili insoddisfacenti, perché ignorano quanta parte del tempo dei collaboratori venga assorbita da attività non fatturabili o da inefficienze procedurali.

Solo attraverso il monitoraggio e la classificazione delle ore produttive e improduttive è possibile misurare l’operatività dello studio in modo oggettivo, identificare i colli di bottiglia organizzativi, capire quali servizi o clienti stanno erodendo i margini e strutturare un modello di business realmente redditizio.
In questo modo, lo studio può uscire dalla logica dell’intuizione e ancorare la propria crescita a dati economici certi e misurabili.

17/06/2026

Dalla generalizzazione alla rilevanza: il ruolo delle specializzazioni nel futuro del commercialista

17 Giugno 2026
di Jacopo Deidda Gagliardo

Le specializzazioni rappresentano una direttrice essenziale di evoluzione della professione del commercialista. La riduzione delle attività più ripetitive e l’impatto dell’intelligenza artificiale spingono verso competenze più verticali, capaci di generare valore nei processi decisionali delle imprese.
Le specializzazioni non sono una moda. Sono una necessità.

Per anni, la professione del commercialista ha trovato il suo equilibrio in un modello generalista, capace di coprire un perimetro ampio di attività: contabilità, bilanci, fiscalità, consulenza di base con attività che nel tempo sono diventate sempre più ripetitive. Un modello solido, che ha funzionato e che continuerà a funzionare, ma alla lunga non sarà più sufficiente.

C’è un tema, prima ancora che tecnico, che riguarda la nostra identità. Per troppo tempo la figura del commercialista è stata raccontata in modo riduttivo: un professionista competente, ma spesso confinato nella gestione delle scadenze. Una rappresentazione che non riflette più la realtà e che, silenziosamente, ne riduce il valore percepito.

I dati più recenti sulle specializzazioni lo confermano con chiarezza: il tempo dedicato alle attività tradizionali è destinato a ridursi in modo significativo, pur rimanendo una componente essenziale della professione. Non si tratta di abbandono, ma di evoluzione. La contabilità non scompare, ma smette di essere il centro, come confermano i dati della nostra ricerca su “IA e nuove frontiere della professione arrivata al secondo anno”.

Ed è proprio qui che si apre il vero tema.

Non è l’intelligenza artificiale a cambiare la professione. L’intelligenza artificiale accelera un cambiamento che era già iniziato. Il punto non è “quanto” tempo si libera, ma “dove” viene riallocato.

E la risposta è chiara: consulenza strategica, controllo di gestione, operazioni straordinarie, finanza, sostenibilità, internazionalizzazione. Ambiti diversi, ma con un elemento comune: richiedono competenze verticali, capacità di interpretazione, presenza nei momenti decisionali delle imprese.

È qui che si gioca la partita delle specializzazioni.

Perché la vera distinzione non sarà più tra chi fa tanto e chi fa poco, ma tra chi sa fare tutto in modo indistinto e chi sceglie dove essere rilevante.

Le specializzazioni non frammentano la professione. La rendono visibile.

Negli ultimi anni, sono emersi percorsi sempre più differenziati: dalla finanza agevolata alla sostenibilità, dall’innovazione tecnologica al controllo di gestione, fino all’internazionalizzazione. Non è dispersione, è ricchezza. Ogni specializzazione rappresenta un modo specifico di generare valore, intercettare bisogni e costruire relazioni.

E vale anche per ciò che già esisteva. Anche l’attività “classica”, quella fatta di contabilità e dichiarativi, è una specializzazione a tutti gli effetti. Non esistono gerarchie, ma livelli diversi di impatto.

Il punto, allora, non è scegliere tra tradizione e innovazione.

È capire come ciò che facciamo genera valore.

In questo scenario, alcune evidenze sono particolarmente significative.

Da un lato, crescono in modo deciso le aree più evolute della professione: il controllo di gestione e la consulenza strategica registrano i maggiori incrementi, confermando una tendenza ormai strutturale. Il commercialista entra sempre più nei processi decisionali, affianca l’imprenditore, contribuisce alla costruzione delle scelte.

Dall’altro, tengono — e bene — le specializzazioni ad alta competenza: revisione legale, Collegi sindacali, auditing. Questo ci dice una cosa semplice: l’innovazione non sostituisce, ma seleziona e rafforza ciò che ha valore.

Anche le operazioni straordinarie e la finanza crescono, segnando un coinvolgimento sempre più diretto nei momenti chiave della vita delle imprese.

E poi ci sono le nuove frontiere: sostenibilità, digitale, intelligenza artificiale, internazionalizzazione. Qui il dato più interessante non è la crescita in sé, ma la loro legittimazione come ambiti professionali, sia da parte degli over 43, sia da parte dei giovani. Non sono più “altro”, o qualcosa da demonizzare. Sono già parte integrante di una professione che sta cercando l’innovazione all’interno delle proprie competenze.

L’intelligenza artificiale, in questo contesto, non è il punto centrale, ma il fattore che sposta l’equilibrio.

Riduce il tempo operativo, aumenta la capacità di analisi, rende accessibili strumenti prima complessi. E quindi obbliga a una scelta: restare sulla superficie o andare in profondità. Perché l’AI non livella. Amplifica chi ha una direzione. E rende invisibile chi non ce l’ha.

Per questo il tema delle specializzazioni è oggi centrale. Non è una questione di posizionamento. È una questione di sostenibilità.

Il modello generalista puro sarà sempre più sotto pressione: margini compressi, automazione diffusa, concorrenza crescente. Al contrario, chi costruisce una specializzazione solida sarà più riconoscibile, più rilevante, più scelto.

Il commercialista del futuro non sarà quello che farà tutto.

Sarà quello che farà qualcosa meglio degli altri.

E, soprattutto, sarà quello che saprà collegare competenze diverse dentro una visione.

Perché la vera evoluzione non è diventare specialisti tecnici, ma professionisti capaci di stare nei processi, leggere i dati, accompagnare le decisioni.

In questo senso, il cambiamento non è davanti a noi. È già in corso.

E non sarà definito dagli strumenti che utilizziamo, ma dalle scelte che facciamo.

Tra tutte, la più importante è una sola: decidere dove vogliamo essere rilevanti.

13/06/2026

Cassazione: le società di servizi non possono sostituire il commercialista

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riporta al centro dell’attenzione il tema delle attività riservate ai professionisti iscritti agli Albi, ribadendo un orientamento particolarmente rigoroso nei confronti delle società di servizi che svolgono prestazioni tipiche della professione di commercialista.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, la tenuta della contabilità aziendale e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali costituiscono attività tipiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, che non possono essere esercitate in modo autonomo da soggetti privi della necessaria iscrizione all’Albo.

L’ordinanza della Cassazione

L’ordinanza n. 18764 del 9 giugno richiama il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 139/2005, evidenziando come l’esercizio continuativo, organizzato e remunerato delle attività professionali riservate possa integrare il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 del Codice penale.

Nel caso esaminato, una società a responsabilità limitata svolgeva attività di contabilità aziendale e redazione delle dichiarazioni fiscali, attività ritenute proprie della professione di commercialista. Per la Suprema Corte ciò comporta, sul piano civilistico, anche la nullità del contratto di consulenza e l’impossibilità di pretendere il compenso per le prestazioni rese.

Il confronto con le Sezioni Unite del 2012

L’orientamento suscita particolare interesse perché si confronta con la storica sentenza delle Sezioni Unite penali n. 11545 del 2012, che aveva adottato una lettura più restrittiva dell’art. 348 c.p., affermando che la semplice tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, se svolte anche da soggetti non iscritti all’Albo, non integravano automaticamente il reato di esercizio abusivo.

La nuova ordinanza sembra invece valorizzare maggiormente la disciplina ordinistica introdotta dal D.Lgs. 139/2005, attribuendo rilievo alla tutela della professione organizzata e alla riserva di determinate attività.

Un tema destinato a far discutere

La decisione riapre il dibattito sul ruolo delle società di servizi e sull’esternalizzazione delle attività amministrative e fiscali delle imprese, in un contesto in cui digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno modificando profondamente il mercato delle professioni.

Il principio che emerge è chiaro: quando l’attività assume carattere professionale, continuativo e organizzato e coincide con prestazioni tipiche riservate agli iscritti all’Albo, non può essere svolta da soggetti privi dell’abilitazione professionale.

La pronuncia rappresenta quindi un importante richiamo alla tutela dell’affidamento dei clienti e alla salvaguardia delle competenze professionali, confermando l’attenzione della Cassazione verso il rispetto delle riserve di attività previste dall’ordinamento.

13/06/2026

Intelligenza artificiale e processo tributario: il ricorso generato dall’IA può diventare un rischio

L’impiego dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti processuali sta aprendo nuove riflessioni anche nel contenzioso tributario. Le prime pronunce giurisprudenziali evidenziano infatti che un utilizzo non controllato degli strumenti di IA può compromettere la qualità tecnica del ricorso e, nei casi più gravi, esporlo a eccezioni di inammissibilità.

Le Commissioni di Giustizia Tributaria di Latina e di Reggio Calabria hanno sottolineato come il ricorso predisposto con il supporto dell’intelligenza artificiale possa presentare motivi di impugnazione generici, non pertinenti o privi di un adeguato collegamento con l’atto contestato o con la sentenza impugnata. Non si tratta di una nuova causa di invalidità processuale, ma di un fattore che amplifica vizi già conosciuti dal sistema processuale tributario.

Il problema, infatti, non risiede nell’utilizzo della tecnologia in sé, bensì nella qualità del contenuto prodotto. Un ricorso costruito attraverso elaborazioni automatiche potrebbe contenere argomentazioni astratte, riferimenti non coerenti con il caso concreto o motivazioni formulate in modo tale da rendere difficile comprendere le reali censure mosse all’Amministrazione finanziaria.

Diverso appare il discorso per le controdeduzioni. In questo caso la giurisprudenza ha mostrato un orientamento più elastico, ritenendo che il semplice impiego dell’intelligenza artificiale nella stesura dell’atto non sia sufficiente, di per sé, a determinarne l’invalidità.

Uno degli aspetti più delicati riguarda il fenomeno delle cosiddette “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale, ossia la generazione di precedenti giurisprudenziali, norme o principi inesistenti ma presentati come autentici. Si tratta di un rischio concreto, già evidenziato in diverse decisioni giudiziarie, che può compromettere la credibilità dell’intero impianto difensivo se il professionista non procede a un’attenta verifica delle fonti.

Le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza sono quindi chiare: l’intelligenza artificiale può rappresentare un valido strumento di supporto nella predisposizione degli atti tributari, ma non può sostituire il controllo critico del professionista. Ogni elaborato deve essere sottoposto a una rigorosa attività di verifica, per accertarne correttezza, attendibilità, pertinenza e coerenza con il caso concreto.

In definitiva, il vero tema non è l’ammissibilità dell’uso dell’IA nel processo tributario, bensì la responsabilità del difensore nel garantire che il contenuto dell’atto rispetti gli standard di precisione e affidabilità richiesti dall’ordinamento. L’intelligenza artificiale può essere un supporto prezioso, ma resta il professionista a rispondere della qualità e della fondatezza della difesa.

12/06/2026

Esercizio abusivo della professione di commercialista: contratto nullo e compenso escluso
Tenuta contabile e dichiarazioni fiscali: nullo l’incarico al non iscritto se l’attività è professionale e continuativa

Autore: Lucia Giampà

In tema di prestazioni professionali di natura contabile e fiscale, il contratto concluso con un soggetto non iscritto all’albo professionale può essere dichiarato nullo quando l’attività svolta rientra tra quelle riservate per legge a una determinata categoria professionale. In tale ipotesi, l’effetto non è soltanto la caducazione del rapporto contrattuale ma anche l’esclusione del diritto al compenso, non potendo il prestatore agire né per il pagamento della retribuzione né, in linea generale, attraverso l’azione di arricchimento senza causa. Non tutte le attività amministrative o contabili sono automaticamente riservate agli iscritti all’albo; tuttavia, quando l’attività è svolta in modo abituale, organizzato e retribuito, e presenta i caratteri propri della prestazione professionale protetta, occorre verificare con attenzione se la legge richieda l’iscrizione all’albo.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18764/2026.

La vicenda

La controversia trae origine da un rapporto intercorso tra una società cliente e un soggetto che aveva svolto, per diversi anni, attività di elaborazione dati, tenuta delle scritture contabili, redazione dei bilanci e predisposizione delle dichiarazioni tributarie.

A fronte del mancato pagamento di numerose fatture, la prestatrice d’opera aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per un importo superiore a 39 mila euro. La società cliente si era opposta, contestando, tra l’altro, la validità del rapporto contrattuale, sul presupposto che le prestazioni fossero state svolte da un soggetto non iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nel giudizio di merito, la Corte d’appello aveva escluso la nullità del contratto, ritenendo che le attività oggetto dell’incarico non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri o ai consulenti del lavoro. Di conseguenza, pur revocando il decreto ingiuntivo originario, aveva comunque condannato la società cliente al pagamento di una somma superiore a quella inizialmente ingiunta, oltre interessi e spese.

La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di secondo grado non avesse correttamente valutato la natura delle prestazioni svolte e la disciplina applicabile dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2005, che ha istituito l’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo relativo alla mancata verifica della possibile nullità del contratto.

Secondo la Suprema Corte, il giudice d’appello non ha considerato in maniera adeguata le attività svolte da Beta, potenzialmente riservate agli iscritti all’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo n.139/2005, omettendo di compiere la doverosa analisi di ogni singola attività svolta, al fine di riscontrare la sua riconducibilità o meno alle attività consentite o viceversa vietate per i non iscritti all’ordine professionale; non ha, altresì, tenuto in debito conto della circostanza che le attività svolte dalla controricorrente ricadono tutte temporalmente nell’alveo applicativo del citato decreto legislativo, che ha istituito l’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ha, da ultimo, completamente trascurato la giurisprudenza penale inaugurata dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.11545/2012).

In seguito all’entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n.139/2005, si configura l’illiceità sul piano penale, ai sensi dell’art. 348 c.p., nel caso di svolgimento dell’attività da parte del non iscritto all’albo, con conseguente nullità del contratto di prestazione d’opera. Tale orientamento è stato poi condiviso anche dalle Sezioni Civili con l’ordinanza n.3495/2024, che ha rimarcato che, in tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell’applicazione dell’art. 2231 c.c. – il quale, in combinato disposto con l’art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all’albo – va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina del citato decreto legislativo n.139/2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l’apparenza della prescritta iscrizione.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello affinché proceda a una nuova valutazione. Il giudice del rinvio dovrà verificare, da un lato, se le prestazioni concretamente svolte fossero effettivamente riconducibili ad attività riservate agli iscritti all’albo; dall’altro, se vi fossero eventuali attività non tipizzanti la professione, per le quali potrebbe residuare un autonomo diritto al compenso.

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