02/01/2021
Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Tante le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti.
Elenchiamone qualcuna:
1. Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35 : per il biennio 2021 e 2022, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sarà previsto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di 6.000 euro annui;
2. Sgravio contributivo per l’assunzione di donne : per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL , per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente;
3. Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti : è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
4. Sgravi contributivi nel settore dilettantistico : istituzione di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
5. Rinnovo dei contratti a tempo determinato : si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm
6. Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
7. IVA agevolata su take away e delivery : si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.
8. Detrazione spese veterinarie : Il comma 333 eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.
9. Lotteria scontrini : Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.
10. Fatturazione Elettronica Medici : si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
11. Proroga bonus edilizi : vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:
- il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;
- l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari ;
- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;
- il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
12. Bonus idrico: I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
13. Garanzia SACE : prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI; il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni.
14. Proroga moratoria PMI : I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.
15. Bonus affitti per unità immobiliari residenziali : Con i commi da 381 a 384 si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.
16. Assegno unico : Con il comma 7, si incrementa per l’anno 2021 di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
17. Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici : Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW.
18. Bonus bebè : Il comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.
19. Fondo tutela vista : I commi da 437 a 439 prevedono l’istituzione del denominato “Fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
A valere sulle risorse del Fondo è disposta l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 10.000 euro annui.
.... e tante altre norme che verranno analizzate singolarmente nei prossimi giorni.